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La valutazione dellIrc alla luce dei cambiamenti in atto Sergio Cicatelli Pordenone, 6 dicembre 2008.

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Presentazione sul tema: "La valutazione dellIrc alla luce dei cambiamenti in atto Sergio Cicatelli Pordenone, 6 dicembre 2008."— Transcript della presentazione:

1 La valutazione dellIrc alla luce dei cambiamenti in atto Sergio Cicatelli Pordenone, 6 dicembre 2008

2 Sergio Cicatelli2 I limiti della valutazione dellIrc 1. Scheda di valutazione separata 2. Divieto di voto e di esame 3. Voto dellIdr nello scrutinio finale 4. Credito scolastico negli esami di stato

3 Sergio Cicatelli3 1. La scheda di valutazione separata Introdotta dallordine del giorno della Camera del 16-1-1986 Legge 5-6-1930, n. 824, art. 4: «…una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica…» DLgs 16-4-1994, n. 297, art. 309: «…una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica…»

4 Sergio Cicatelli4 1. La scheda di valutazione separata CM 3-12-2004, n. 85: la scheda di valutazione dellIrc può essere allegata al portfolio (come documento separato) o «farne parte strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla valutazione». Spetta alle scuole scegliere la collocazione. CM 10-11-2005, n. 84: il Miur propone un modello unico per la redazione del portfolio. LIrc figura tra gli «insegnamenti obbligatori opzionali» ma è assente dalla certificazione delle competenze. Ricorsi contro la CM 84/05 e sospensiva del Tar Lazio (1-2-06 e 15-3-06). Con note del 9 e 12 giugno 2006 il Ministro Fioroni comunica che «le istituzioni scolastiche dovranno redigere, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, la speciale nota prevista dall'art. 309 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994».

5 Sergio Cicatelli5 2. Il divieto di voto e di esami Legge 5-6-1930, art. 4: «Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota…» CM 23-9-1930, n. 117: «Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami…» DLgs 16-4-1994, n. 297, art. 309: «4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota…»

6 Sergio Cicatelli6 2. Il decreto Gelmini Il divieto di voto era efficace solo nella scuola secondaria superiore, da quando con la legge 517/77 erano stati adottati i giudizi in tutta la scuola dellobbligo. Il cosiddetto Decreto Gelmini ha introdotto qualche possibile novità. DL 137/08, art. 3, c. 4: «e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante lattribuzione di voto numerico espresso in decimi». Legge 169/08, art. 3, c. 5: «Con regolamento … si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti … e sono stabilite ulteriori modalità applicative del presente articolo».

7 Sergio Cicatelli7 2. Prospettive aperte Lart. 3 della legge 169/08 tratta solo la valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Quindi leventuale valutazione decimale allIrc si applicherebbe solo a quegli ordini e gradi di scuola. Lestensione della valutazione decimale dellIrc alla scuola superiore sarebbe comunque coerente con la ratio della legge, che intende esprimere in decimi tutte le valutazioni, compresa quella del comportamento. La valutazione decimale del comportamento sosterrebbe lapplicazione della valutazione decimale anche allIrc.

8 Sergio Cicatelli8 2. Lequivoco del fare media Che vuol dire fare media? Luso dei numeri nella valutazione lascia intendere che il livello di competenza degli studenti si collochi su una linea continua, mentre i giudizi implicano discontinuità. Con i numeri si può giocare e fare medie. La promozione non è decisa dalla media dei voti ma dal raggiungimento della sufficienza in ciascuna materia. Il peso di una disciplina è dato dalla sua capacità di determinare lesito dello scrutinio finale. Attualmente, nello scrutinio finale non è determinante lIrc ma lIdr (sebbene contestato). Se dunque lIdr è determinante, non si vede perché la sua materia debba essere valutata diversamente.

9 Sergio Cicatelli9 3. Il voto nello scrutinio finale DPR 23-6-1990, n. 202 (Intesa bis): «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dallinsegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale». Tar di Lecce, sez. I, sentenza 5-1-1994, n. 5: «il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza».

10 Sergio Cicatelli10 3. Sentenze favorevoli sul voto dellIdr 1. Tar Puglia, sez. Lecce, I, 5-1-1994, n. 5; 2. Tar Catania, 19-9-1995, n. 2307; 3. CGA Sicilia, 14-2-1996, n. 130; 4. Tar Toscana, sez. I, 10-12-1998, n. 1089; 5. Tar Veneto, sez. II, 11-12-1998, n. 2466; 6. Tar Lombardia, 7-5-1999, n. 3064; 7. Tar Trento, 27-10-2000; 8. Ord. Consiglio di Stato, 3-12-2004, n. 5822; 9. Tar Toscana, sez. I, 3-11-2005, n. 5528; 10. Tar Veneto, sez. II, 10-2-2005, n. 2829; 11. Tar Puglia, sez. Lecce, I, 19-10-2006, n. 5372. Nota Miur 24-10-2005, prot. 9830.

11 Sergio Cicatelli11 4. LIrc nel credito scolastico OM 14-5-1999, n. 128 (ripetuta nelle OOMM 20-4-2000, n. 126 e 21-5- 2001, n. 90), Art. 3: «2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgano di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime. 3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa ed il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.»

12 Sergio Cicatelli12 4. LIrc nel credito scolastico OM 15-3-2007, n. 26, art. 8: «13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime. 14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal DM n. 49 del 24.2.2000».

13 Sergio Cicatelli13 4. Contenzioso 2007 15-3-2007: OM 26 (art. 8, commi 13-14). 9-5-2007: Un gruppo di associazioni laiciste e di confessioni religiose non cattoliche presenta ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento dei commi 13-14 dell'art. 8 dell'OM 26/07. 23-5-2007: Il Tar del Lazio, con ordinanza n. 2408, sospende in via cautelare l'art. 8.13-14 dell'OM 26/07. 31-5-2007: Il Consiglio di Stato, su richiesta del MPI, dispone con decreto presidenziale cautelare (sez. VI, n. 2699) la sospensione dell'ordinanza 2408/07 del Tar del Lazio. 12-6-2007: Il Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 2920, accoglie l'appello del MPI e annulla l'ordinanza del Tar Lazio.

14 Sergio Cicatelli14 Valutazione Irc e privacy È frequente lequivoca considerazione della valutazione dellIrc come dato sensibile da non divulgare a motivo di tutela della privacy. Nel contenzioso del 2006 contro la CM 84/05 e il portfolio, vennero accolti due distinti ricorsi relativi alla valutazione dellIrc e alla violazione della privacy con il portfolio, ma si trattava di argomenti solo casualmente accostati nelle circolari che si occuparono del problema. Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte in merito.

15 Sergio Cicatelli15 Valutazione Irc e privacy Garante (3-12-2004): «Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono "nascondere" la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini. […] Non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione». Garante (14-6-2005): «I dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi». MPI (nota n. 10642 del 16-6-2004): «si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione» poiché «la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi. […] L'aver scelto di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia».


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