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IL MERCATO ELETTRICO COMUNE

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Presentazione sul tema: "IL MERCATO ELETTRICO COMUNE"— Transcript della presentazione:

1 IL MERCATO ELETTRICO COMUNE
Corso di Politiche ed Istituzioni Economiche Europee. Prof. Orcalli Dott. Toschi Espongono : Bonsembiante Maria Giulia De Biaggi Matteo Tagliapietra Elia

2 DIRETTIVA 96/92/CE A partire dagli anni 90 la Commissione ha promosso la liberalizzazione del mercato dell’energia emanando nel ’96 la direttiva n°92. Ciò ha comportato un cambiamento profondo dello scenario di mercato: Da monopoli nazionali a un mercato unico liberalizzato.

3 IL MERCATO ELETTRICO COMUNE
MOTIVAZIONI Migliorare l’efficienza introducendo competitività. Uniformare ed abbassare i prezzi dell’energia elettrica a livello comunitario. Fornire un nucleo di servizi pubblici essenziali ed una comune protezione dell’ambiente. Contrastare le spese delle “capacità di riserva” grazie ad un mercato integrato. Dare ai consumatori il diritto di scegliere il loro fornitore elettrico. Stimolare le compagnie elettriche a migliorare il loro servizio. Il minor costo dell’elettricità comporta costi di produzione più bassi e quindi prezzi dei prodotti più competitivi.

4 LA PRODUZIONE DI ELETTRICITA’
La direttiva permette agli Stati di scegliere tra due procedure alternative: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE: Lo Stato individua i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul suo territorio. PROCEDURA DI GARA D’ APPALTO: Gli stati membri redigono un capitolato d’appalto dei nuovi mezzi di generazione sulla base di previsioni di lungo periodo. Fondamentale in entrambi i casi è la parità di trattamento per tutti i potenziali investitori.

5 ELIGIBLE CUSTOMERS I CLIENTI IDONEI
PRINCIPI: Liberalizzazione progressiva. Standard minimi. PERCENTUALI MINIME DELLA DOMANDA NAZIONALE LIBERALIZZATA: Dal 19 Febbraio 1999 il 26% (grandi industrie). Dal 19 Febbraio 2000 il 28% (fabbriche di vetro, industrie chimiche). Dal 19 Febbraio 2003 il 33% (grandi hotel, ospedali).

6 RECIPROCITA’ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
Stato A liberalizzazione al 26%. Stato B liberalizzazione al 100%. I produttori di A possono non avere libero accesso al mercato di B fino a quando il mercato del loro stato rimane chiuso.

7 SEGMENTI DI ATTIVITA’ UPSTREAM / GENERAZIONE
NETWORK / TRASMISSIONE e DISTRIBUZIONE DOWNSTREAM / VENDITA La direttiva mira a realizzare una liberalizzazione che coinvolga tutti i segmenti. Il network, presentando elementi di monopolio naturale, rappresenta il segmento maggiormente problematico.

8 PROBLEMA: Struttura integrata delle grandi imprese
INTEGRAZIONE VERTICALE: un’ impresa è verticalmente integrata quando svolge due o più delle seguenti attività: PRODUZIONE DISTRIBUZIONE FORNITURA

9 ACCESSO ALLA RETE ELETTRICA
Third Party Access (TPA): accesso alla rete da parte di chi non è proprietario. 3 MODELLI ACCESSO REGOLATO: le condizioni tecniche di accesso alla rete sono determinate da un’autorità indipendente o da un ministero. ACCESSO NEGOZIATO: ciascun utilizzatore della rete negozia termini di accesso con l’operatore del sistema di trasmissione ( TSO). COMPRATORE UNICO: si individua una autorità delegata a comprare energia elettrica sul mercato europeo per poi rivenderla nel mercato nazionale (modello non adottato).

10 UNBUNDLING/ SEPARAZIONE
OPERATORI DI TRASMISSIONE VS ALTRE AZIENDE ELETTRICHE. La direttiva lascia agli stati membri la possibilità di scegliere: SEPARAZIONE LEGALE SEPARAZIONE CONTABILE SEPARAZIONE DELLA PROPRIETA’ FINALITA’: PREVENIRE LA DISCRIMINAZIONE

11 PUNTEGGIO DI LIBERALIZZAZZIONE
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12 LIBERALIZZAZIONE E SERVIZI PUBBLICI
Gli stati membri possono definire obblighi di servizio pubblico in questi campi: Prerogative ambientali Sicurezza Regolarità e qualità della fornitura Politiche dei prezzi QUESTE ISTANZE DEVONO: ESSERE OBBIETTIVE, TRASPARENTI E POSTE SU BASE NON DISCRIMINATORIA A TUTTI GLI OPERATORI. NON ESSERE USATE COME PRETESTO PER PRECLUDERE IL MERCATO INTERNO DALLA COMPETIZIONE.

13 REGIME TRANSITORIO La libera concorrenza con il conseguente abbassamento dei prezzi può portare a serie difficoltà finanziarie a quei produttori e fornitori che hanno dei costi riferibili alla situazione preesistente. La direttiva prevede che tali problematiche vadano notificate alla commissione la quale può procedere ad adottare misure compensative.


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