La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

D ICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (1789) Art. II Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "D ICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (1789) Art. II Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili."— Transcript della presentazione:

1 D ICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (1789) Art. II Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo vale a dire la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione Art. XVII Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esige evidentemente, e a patto d'un equo anteriore risarcimento Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 Prof.ssa D. Poletti S TATUTO A LBERTINO (1848) Art. 29 Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando linteresse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi

2 C ODE N APOLÉON (1804) Art. 544 La propriété est le droit di jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu quon nen fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 - Prof.ssa D. Poletti C ODICE CIVILE DEL 1865 Libro II- Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni Art. 436 La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

3 C ODICE CIVILE DEL 1942 Libro III – Della proprietà- Titolo II- Della proprietà- Capo I - Disposizioni generali Art. 832 c.c. Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con losservanza degli obblighi stabiliti dallordinamento giuridico. Cap II - Proprietà fondiaria (artt. 840 ss.), al cui interno Sez. II (proprietà rurale), Sez. V (proprietà edilizia), Sez. IX (acque) Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 - Prof.ssa D. Poletti

4 C OSTITUZIONE : R APPORTI ECONOMICI Art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Art. 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 - Prof.ssa D. Poletti

5 A RT. 1 P ROT. 1* CEDU (20.03.1952; E. V.: 18.05.1954) C ORTE DI S TRASBURGO Articolo 1 - Protezione della proprietà Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare luso dei beni in modo conforme allinteresse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. * nel testo originario della Cedu non vi era una norma sulla proprietà, perché gli Stati intendevano riservare a sé medesimi la competenza a determinare il regime giuridico dei beni Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 - Prof.ssa D. Poletti A RT. 17 C ARTA DI N IZZA (7.12.2000) C ORTE DI L USSEMBURGO (C ORTE G IUSTIZIA U NIONE E UROPEA ) Capo II- +Libertà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. Luso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dallinteresse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta.

6 D ICHIARAZIONE U NIVERSALE DEI D IRITTI DELL 'U OMO (A SSEMBLEA G ENERALE N.U. – 10 DICEMBRE 1948) Art. 17 Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sia personale o in comune con altri. Nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua proprietà Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 - Prof.ssa D. Poletti


Scaricare ppt "D ICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (1789) Art. II Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili."

Presentazioni simili


Annunci Google