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Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma1 Poteri dirigenziali e contrattazione integrativa di istituto.

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Presentazione sul tema: "Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma1 Poteri dirigenziali e contrattazione integrativa di istituto."— Transcript della presentazione:

1 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma1 Poteri dirigenziali e contrattazione integrativa di istituto

2 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma2 Tre percorsi di riforma La disciplina normativa del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dal 1992 in poi, è stata interessata da tre interventi riformatori: la prima privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 421/1992 e sfociata nella normazione Cassese, attraverso il decreto legislativo n. 29/ 1993 e succ. modif. la seconda privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 59/1997 e sfociata nella normazione Bassanini, attraverso i decreti legislativi n. 59 e 80/1998 e succ. modif. la delega legislativa n. 15/2009 (a maglie strette) e relativi decreti attuativi: nella sequenza storica si colloca quale terzo intervento riformatore e si è proposta anchessa di realizzare unampia ridefinizione della materia

3 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma3 Due fonti normative di regolazione La disciplina normativa del lavoro pubblico – a partire dalla prima privatizzazione - si è basata su dosaggio e coesistenza di due tipologie di fonti che interagiscono tra di loro: fonti pubblicistiche : leggi e atti amministrativi fonti privatistiche : codice civile, contratti di lavoro collettivi e individuali Il rapporto tra le due fonti si concretizza in un riparto di materie affidate a ciascuna di esse, secondo previsioni confluite nel d.lgs. 165/2001

4 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma4 La coesistenza delle fonti Il sistema di coesistenza delle fonti in vigore fino al 2009 prevedeva: La derogabilità della legge da parte di contratti o accordi sindacali successivi, salvo espresso divieto Lincidenza della contrattazione anche sullorganizzazione amministrativa = i contratti integrativi potevano intervenire in materia di cd. micro-organizzazione degli uffici

5 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma5 la distinzione tra macro e micro-organizzazione In relazione alla duplicità delle fonti la giurisprudenza ha elaborato la distinzione tra : Atti di macro-organizzazione (organizzazione cd. alta) atti che, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e secondo i vari ordinamenti di settore, definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive. Hanno natura autoritativa (atti amministrativi) e incidono su interessi legittimi Atti di micro-organizzazione (organizzazione cd. bassa)ORGANncidono su interessi legittimi determinazioni del dirigente per l'organizzazione dellufficio, nonché misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro. Hanno natura paritetica (atti di diritto privato) e incidono su diritti soggettivi sono atti di natura paritetica (non amministrativi) La contrattazione sindacale è intervenuta anche sugli atti del secondo tipo (di micro-organizzazione) incidono su diritti soggettivi sono atti di natura paritetica (non amministrativi) incidono su diritti soggettivi sono atti di natura paritetica (non amministrativi) incidono su diritti soggettivi

6 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma6 Le pregresse disfunzioni del Sistema sono stati scarsamente rispettati gli obiettivi affidati alla contrattazione integrativa (Corte dei conti, deliberazione n. 29/2008 sulla sequenza contrattuale ccnl 29.11.2007 personale ATA) la sequenza contrattuale... si pone in assoluta controtendenza rispetto alla sempre più avvertita esigenza di subordinare gli incrementi della retribuzione accessoria a reali e verificabili aumenti della produttività del lavoro, dellimpegno degli interessati e ad un miglioramento del servizio reso alla collettività...Ciò a maggior ragione allorché le risorse utilizzate avevano una precisa finalizzazione in tal senso...

7 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma7 la legge-delega n. 15/2009 Il Parlamento ha delegato il Governo a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di...assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva In attuazione della delega, con il d.lgs. 150/2009 è stata prevista la modifica del numero dei comparti (4) e delle aree dirigenziali (4) sono stati confermati i livelli territoriali di contrattazione è stata prevista la modifica di efficacia temporale (durata) dei contratti: unica e triennale, per la disciplina giuridica e per la disciplina economica è stato modificato il riparto delle materie tra legge e contratti sono state modificate le procedure e i tempi di svolgimento della contrattazione

8 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma8 notazioni alla riforma nella materia della contrattazione (Corte dei conti, deliberazione n. 15/2010) La riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni mira ad una riqualificazione della spesa attraverso un diverso riparto di competenza delle fonti regolatrici del rapporto, limitando l'area di intervento della contrattazione nazionale ed integrativa ritenute strumento non in grado di assicurare una effettiva correlazione tra l'erogazione dei trattamenti accessori ed accertati miglioramenti della performance delle amministrazioni e di prevedere adeguati meccanismi di premialità e selettività nella distribuzione delle risorse presenti nei fondi unici

9 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma9 le direttrici della riforma 2009 entrata in vigore : 15 novembre 2009 confini tra fonti normative e contrattuali valutazione strutture, personale, merito dirigenza pubblica responsabilità disciplinare rendicontazione e trasparenza

10 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma10 le direttrici innovative in tema di contrattazione Viene ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, in relazione a: competenza della fonte negoziale e rapporto con la legge – controlli (interni ed esterni) – procedimento - soggetti - regole per la provvista risorse finanziarie Non è modificata la qualificazione del rapporto di lavoro, che rimane di diritto privato (tanto è vero che la tutela giudiziaria resta affidata al giudice del lavoro)

11 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma11 I due livelli di contrattazione collettiva contrattazione nazionale di comparto = definisce il trattamento normativo ed economico per i lavoratori del comparto contrattazione integrativa = si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono tra i due livelli vi è rapporto di derivazione: il contratto nazionale stabilisce limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie per i contratti integrativi (art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001)

12 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma12 La finalizzazione della contrattazione integrativa art. 40 d.lgs. 165/2001 (vecchio testo) La contrattazione integrativa si svolge nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti nazionali e senza comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione art. 4, comma 1, ccnl 29 novembre 2007 La contrattazione integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte

13 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma13 La finalizzazione della contrattazione integrativa art. 45, commi 3 e 4, d.lgs. 165/2001 (vecchio testo) i contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo del dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori

14 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma14 Le nuove regole del Sistema carattere imperativo delle disposizioni dettate dal d.lgs. 165/2001 derogabilità della fonte-legge solo se ciò è espressamente previsto dalla legge eterointegrazione contrattuale : le clausole di contratto difformi da norme imperative sono nulle e vengono automaticamente sostituite dalle previsioni di legge restrizione delle materie oggetto di contrattazione : sono espressamente escluse alcune materie, tra cui lorganizzazione degli uffici

15 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma15 le nuove regole del Sistema ripristino della competenza dirigenziale in tema di micro- organizzazione degli uffici due principi non derogabili per i trattamenti economici accessori : selettività (non a pioggia) e corrispettività (solo per prestazioni effettivamente rese, senza previsioni forfetarie astratte) effetti mancata stipula del contratto integrativo : qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria e unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione (per evitare contrattazioni sine die e paralisi delle attività)

16 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma16 LE MATERIE lettura sinottica art. 40, comma 1, d. lgs. 165/2001 Vecchio testo La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali Nuovo testo La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge

17 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma17 diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro Lespressione si riferisce a situazioni giuridiche soggettive di debito e credito tra le due parti (parte datoriale e lavoratore) Detta situazioni hanno fondamento giuridico nel contratto individuale esempi : trattamento economico durata dellorario di lavoro inquadramento e mansioni riposi tutela della salute tutela della maternità ferie e festività

18 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma18 le materie escluse organizzazione degli uffici partecipazione sindacale prerogative dirigenziali (art. 5, 16 e 17 d. lgs. 165/2001) conferimento e revoca incarichi dirigenziali le sette materie di cui allart.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421: responsabilità giuridiche nell'espletamento di procedure amministrative - organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi - principi fondamentali di organizzazione degli uffici - procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro – ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva - garanzia libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca - disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici congedi, aspettative e permessi: da verificare, alla luce dellattuazione della delega di cui allart. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro)

19 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma19 norme imperative e nullità la riforma 2009 ha attribuito il carattere di norme imperative (cioè non derogabili in via negoziale) alle disposizioni dettate dal d.lgs. 165/2001 Per comprendere le conseguenze giuridiche di detta definizione occorre tener presenti due disposizioni del codice civile in materia di contratti : art. 1339 - Inserzione automatica di clausole Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti art. 1419 - Nullità parziale La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative Il decreto legislativo 165/2001 prevede ora che : I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (art. 2, comma 2) Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (art. 40, comma 3-quinquies)

20 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma20 tre norme in rilievo Contrattazione integrativa Art. 5, comma 2 determinazioni dirigenziali Art. 40, comma 1 materie trattabili Art. 40, comma 3-ter atti unilaterali provvisori

21 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma21 le determinazioni dirigenziali Lart. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001 prevede che : le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici Lart. 1 del ccnl 19 maggio 2010 per i dirigenti prevede che: La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le modalità previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, nonché dal D. Lgs. n. 150/2009

22 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma22 le altre due norme da considerare Art. 40, comma 1 (materie trattabili) occorre tenere conto dei diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e delle materie escluse Art. 40, comma 3-ter (atti unilaterali provvisori) qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo (nel corso della sessione negoziale) l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione E da osservare che: lunilateralità è soltanto provvisoria : permane lobbligo dirigenziale di giungere alla stipula di un contratto, perchè la contrattazione è doverosa (art. 40, comma 3-bis) il dirigente dovrà valutare anche i rischi di un possibile conflitto a seguito della mancata stipulazione del contratto integrativo e delle determinazioni unilaterali adottate gli atti dirigenziali unilaterali, se comportano spesa, sono soggetti alle stesse procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste per i contratti integrativi

23 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma23 prerogative e determinazioni dirigenziali articoli 5, 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 I dirigenti possono adottare atti organizzativi cd. presupposti : hanno natura pubblicistica, autoritativa (sono atti o provvedimenti amministrativi) ed incidono su posizioni soggettive di interesse legittimo L'interesse legittimo va inteso come una posizione di vantaggio qualificata (riservata ad un soggetto) in relazione ad un bene della vita (interesse materiale) inciso dallesercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene (Consiglio di Stato - Ad Plen. 3/2011) Interessi oppositivi : vi è una posizione di vantaggio già consolidata (e quindi di per sè, già meritevole di tutela), illegittimamente rimossa dall'amministrazione, alla quale ci si può opporre : il danno ingiusto consiste nel sacrificio conseguente all'illegittimo uso del potere Interessi pretensivi : vi è una pretesa, unaspettativa al conseguimento del bene della vita, oggetto di un giudizio prognostico da parte del giudice: il danno ingiusto consiste nella insoddisfazione dellaspettativa conseguente all'illegittimo uso del potere

24 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma24 prerogative e determinazioni dirigenziali articoli 5, 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 I dirigenti possono adottare Atti datoriali : costituiscono esercizio di poteri che il codice civile (artt. 2086, 2094 e 2104 c.c.) conferisce anche ai datori di lavoro privati Si tratta di atti gestionali per i quali: non valgono i tradizionali vizi ascrivibili agli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere), ma solo, nel caso di scelte discrezionali, la nullità per violazione di legge o per violazione delle regole di correttezza e di buona fede hanno come loro limite quello di dover essere adottati nellambito dei principi generali fissati dalla legge e degli atti di organizzazione generale degli uffici (art. 5 d. lgs. 165/2001) in quanto non espressivi di potere pubblicistico, il sindacato giurisdizionale su di essi spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo (TAR-Consiglio di Stato) ai sensi dellart. 63 del d. lgs. 165/2001

25 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma25 le prerogative dirigenziali nellordinamento scolastico Evitare la confusione tra due piani profondamente diversi: quello delle relazioni sindacali e quello delle modalità di esercizio della funzione dirigenziale e dei poteri decisionali nella scuola (secondo il vigente ordinamento giuridico) Nellambito delle relazioni sindacali: il DS non contratta con le rappresentanze sindacali lorganizzazione, ma soltanto le ricadute che detta organizzazione può avere sullo svolgimento dei rapporti di lavoro individuali (essenzialmente: trattamento economico; orari di lavoro; mansioni...) Nellambito dellesercizio dei poteri decisionali : Moltissime decisioni organizzative devono essere assunte dal DS tenendo conto delle attribuzioni spettanti al collegio dei docenti e al consiglio di circolo o istituto (lesempio dellassegnazione alle classi ed ai plessi)

26 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma26 lintreccio delle competenze nella scuola il Dirigente scolastico ha la competenza della gestione unitaria della scuola, che esercita nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici (art. 25 d.lgs. 165/2001 e art. 16 dpr 275/1999) Dirigente Collegio docenti Consiglio Istituto Lart. 1 del ccnl 19 maggio 2010 per i dirigenti prevede che: La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le modalità previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, nonché del D. Lgs. n. 150/2009

27 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma27 disposizioni generali per la negoziazione la contrattazione destina al trattamento economico accessorio (collegato alla performance individuale) una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato per assicurare continuità e migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria ed unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo previste dall'articolo 40-bis le clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale sono nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. linosservanza di disposizioni dettate in tema di contrattazione integrativa comporta il divieto di procedere a qualsiasi successivo adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione stessa

28 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma28 Le materie oggetto di negoziazione sono oggi escluse dalla contrattazione : materie attinenti all'organizzazione degli uffici materie afferenti alle prerogative dirigenziali responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi procedimenti di selezione per l'accesso e avviamento al lavoro ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva garanzia libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca disciplina della responsabilità e delle incompatibilità

29 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma29 Le delegazioni trattanti Accordo quadro 7 agosto 1998 - accordi interpretazione 2001 e 2004 nota ARAN n. 1702/2002 - art. 7 ccnl 29.11.2007 - nota Aran 17770/2010 Per la parte pubblica: dirigente scolastico (titolarità non delegabile) Per le organizzazioni sindacali: R.S.U. e oo.ss.provinciali Validità della sottoscrizione : principio del raggiungimento del maggior consenso possibile (la valutazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse)

30 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma30 Gli aspetti procedurali e formali Secondo le previsioni del vigente ccnl (art. 6) : il dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, andrebbero attivate apposite procedure di raffreddamento in sede regionale Il contratto integrativo deve essere corredato da: relazione tecnico-finanziaria (a cura del DSGA) relazione illustrativa (a cura del DS), nella quale si esplicita il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma contrattuale, con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettività le due relazioni dovrebbero essere redatte sulla base di schemi che saranno allestiti dalla Funzione Pubblica; in attesa, la circolare n. 7/2010 precisa che le due relazioni sono comunque obbligatorie (quindi libertà di forma)

31 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma31 il trattamento economico accessorio e la responsabilità dirigenziale il contratto integrativo assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentiva l'impegno e la qualità della performance, destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (art. 40, comma 3 bis, d. lgs. 165/2001) i trattamenti economici accessori devono essere collegati alla performance individuale, a quella organizzativa alleffettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (art. 45, comma 3) il dirigente effettua la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti (art. 16, comma 1, lett. e.bis) il dirigente è responsabile dellattribuzione dei trattamenti economici accessori (art. 45, comma 4)

32 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma32 Le certificazioni e i controlli art. 40 bis d. lgs. 165/2001 Revisori dei conti: controllano la compatibilità dei costi della ipotesi di contratto con i vincoli derivanti dal bilancio, dal contratto nazionale, dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (vedi anche art. 20 d.lgs. 123/2011) Funzione pubblica e MEF: devono ricevere trasmessa lipotesi di contratto da parte delle strutture con organico superiore a duecento unità; si pronunciano entro 30 trenta giorni dal ricevimento ARAN e CNEL: devono ricevere trasmessa (per via telematica) copia del contratto stipulato e delle relazioni allegate entro 5 gg. dalla sottoscrizione Corte dei conti (Sezione regionale): può chiedere linvio del contratto stipulato e della documentazione

33 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma33 Gli adempimenti correlati art. 40 bis d. lgs. 165/2001 tutte le strutture: trasmettono in via telematica il testo del contratto stipulato allARAN (per monitoraggi) e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione tutte le strutture: pubblicano in modo permanente sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico- finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo

34 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma34 lefficacia temporale delle nuove norme art. 65 d.lgs. 150/2009 (1.) Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti al 15 novembre 2009 alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto (2.) In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili....... (5.) Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata successiva a quella in corso al 15 novembre 2009

35 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma35 ladeguamento dei contratti collettivi nazionali Ai sensi dellart. 65, comma 5, d.lgs. 150/2009 le nuove disposizioni – aventi natura di norme imperative - si applicano dalla nuova tornata contrattuale, che per i dirigenti scolastici si è svolta con la stipula del ccnl 19 maggio 2010, mentre per il restante personale ha avuto inizio con le trattative per la definizione del contratto quadro sui comparti (da tener presente, tuttavia, che il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha di fatto bloccato la contrattazione collettiva fino al 2013) Il ccnl 19 maggio 2010 per i dirigenti è stato adeguato alle nuove regole (es. non è più oggetto di contrattazione la materia del conferimento e mutamento degli incarichi)

36 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma36 ladeguamento dei contratti integrativi I contratti integrativi aventi effetti negoziali che si producano anche dopo il 31 dicembre 2010 (quindi i contratti di istituto che saranno stipulati ex novo per la.s. 2010/2011) sono soggetti ad adeguamento alle nuove norme; in mancanza, dal 1 gennaio 2011 scatterà leterointegrazione (sostituzione automatica di clausole nulle) Ladeguamento investe, in particolare, il riparto delle materie tra legge e contratti (art. 40, comma 1, d. lgs. 165/01). Pertanto: non produrranno più effetto giuridico le clausole di un contratto integrativo che eventualmente investano materie attinenti all'organizzazione o afferenti alle autonome determinazioni dirigenziali (per queste materie cessa la contrattazione e le relazioni sindacali degradano dalla concertazione alla informazione) Ladeguamento investe parzialmente anche la distribuzione in via contrattuale di trattamenti economici accessori (finché non sarà attivato il sistema di valutazione della performance): lerogazione deve comunque avvenire in maniera selettiva e nel rispetto del principio di corrispettività (le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese - quindi verifiche - (artt. 7, 40 e 45 d. lgs. 165/01)

37 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma37 ladeguamento dei contratti integrativi Lobbligo di adeguamento comporta altresì: La redazione obbligatoria delle due relazioni (tecnico-finanziaria ed illustrativa) Ladempimento di nuovi obblighi comunicazionali (art. 40 bis d. lgs. 165/2001) In particolare = nelle strutture con organico superiore a 200 unità: trasmettere lipotesi di accordo sottoscritta alla Funzione pubblica e al MEF; procedere alla stipula decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Funzione pubblica; in tutte le strutture: trasmettere in via telematica il testo del contratto stipulato allARAN (per monitoraggi) e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione; in tutte le strutture: pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo Il funzionamento di un nuovo sistema di controllo In particolare: i revisori dei conti ricevono lipotesi (entro cinque giorni: art. 6 ccnl) e verificano la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, con i vincoli e limiti fissati dal contratto nazionale, con i vincoli derivanti dallapplicazione delle norme di legge Il funzionamento di un nuovo meccanismo sanzionatorio Linosservanza di disposizioni in tema di contrattazione integrativa comporta il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione stessa

38 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma38 la circolare Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 Il punto n.4 della circolare fornisce una lettura imprecisa delle disposizioni di legge concernenti ladeguamento dei contratti collettivi (adeguamento che la legge ha espressamente distinto tra contratti nazionali e contratti integrativi) Troppo sommariamente la circolare ipotizza che tutte le nuove disposizioni operano dal 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009) ed afferma che da tale data sarebbe già scattato – anche per le relazioni sindacali previste a livello nazionale - il meccanismo di eterointegrazione di clausole nulle per difformità rispetto a norme imperative

39 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma39 le posizioni giurisprudenziali I giudici ordinari (del lavoro) hanno reso numerose pronunce (Tribunali di Torino, Pesaro, Cassino, Salerno, Trieste, Lamezia, Bari, Roma, Catanzaro,Frosinone, Messina, Oristano, Lucca, Cagliari, Genova, Verbania, Tivoli) Sono state assunte due posizioni contrapposte quanto allinterpretazione dellart. 65 d. lgs. 150/2009: immediata e integrale applicabilità delle nuove regole di riparto delle materie perdurante vigenza del ccnl di comparto circa le materie assegnate alla contrattazione integrativa e possibilità di adattamento dellart. 6

40 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma40 le prime prese di posizione dellamministrazione scolastica nota ministeriale n. 8578/2010 = ha segnalato di aver prospettato la complessa problematica al competente Dipartimento per la funzione pubblica, al fine di dipanare le problematiche concernenti il riparto di competenze fra la fonte legale e quella negoziale, aventi riflessi sul versante della organizzazione e gestione del personale scolastico circolare USR Veneto 23 gennaio 2011 = ha rammentato l'esistenza dell'obbligo di adeguamento dei contratti integrativi circolare USR Veneto 27 gennaio 2011 e circolare USR Toscana 31 gennaio 2011 = hanno ritenuto essere salvi gli effetti delle contrattazioni integrative già intervenute e possibile fare ancora riferimento all'intero testo dell'art. 6 del ccnl 29.11.2007, fino alla prossima tornata contrattuale nazionale nota ministeriale n. 1042/2011 = ha ribadito essere tuttora pienamente applicabili le norme contrattuali di cui all'art. 6 del ccnl 29.11.2007 "nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica"

41 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma41 la circolare Funzione Pubblica n. 1 del 2011 come nella circolare n. 7/2010, ribadisce genericamente che "...tutti i contratti integrativi vigenti alla data del 15 novembre 2009 e non adeguati alla nuova ripartizione di competenza fra fonte unilaterale e fonte collettiva...hanno cessato la loro efficacia e non sono più applicabili"

42 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma42 le più recenti indicazioni in sede amministrativa i rilievi della Funzione Pubblica : non si ammettono a certificazione positiva le disposizioni del ccni afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali e con nota prot. n. 0040466 p-4.17.1.14 del 15.7.2011 si lascia alla P.I. l'opportunità di procedere alla stipulazione dell'accordo per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie lordinanza n. 64/2011 sulle utilizzazioni A.S. 2011/2012 : non reca più disposizioni concernenti lassegnazione ai plessi o alle succursali la nota prot. n. 6900 del 1 settembre 2011 : il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali, con informativa sindacale resa ai sensi dellart. 6 del CCNL comparto scuola

43 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma43 il decreto legislativo correttivo/interpretativo n. 141/2011 procede alla "interpretazione autentica" dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009 statuendo : i commi 1, 2 e 4 si interpretano nel senso che ladeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto il comma 5 si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dellentrata in vigore del decreto 150/2009 sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali

44 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma44 cosè linterpretazione autentica La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nellapplicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario

45 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma45 le criticità molte contrapposizioni derivano da confusioni concettuali sinora verificatesi quanto alle diverse competenze del DS, dei singoli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto), delle rappresentanze sindacali e RSU nel tempo confusioni sono maturate anche in ordine ai diversi contenuti che devono avere il POF, il programma finanziario annuale, il piano annuale delle attività, il contratto integrativo organizzazioni sindacali e associazioni professionali continuano a dividersi su posizioni divaricate e contrapposte: il DS contratta soltanto la distribuzione del FIS – il DS contratta anche lorganizzazione del lavoro

46 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma46 le criticità la principale diversità di vedute investe lo spazio negoziale della contrattazione integrativa, che alcuni ritengono tuttora definito dal ccnl 29.11.2007 e immutato fino al prossimo contratto nazionale Non esiste un criterio risolutore semplice e generale Si devono analizzare nel dettaglio - per ciascuna determinazione da assumere - le competenze di legge, verificando se ed in qual misura la contrattazione può intervenire al riguardo e tenendo conto che dal 1 gennaio 2011 i contratti integrativi hanno visto restringersi il loro ambito di applicazione oggettivo (i contenuti)

47 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma47 ladeguamento delle materie Gli ambiti materiali essenzialmente interessati al cd. adeguamento, tra quelli elencati nellart. 6 del ccnl 29.11.2007, sono : h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi - ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica - ritorni pomeridiani m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

48 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma48 la sagra dei vocaboli ufficio misure organizzative determinazioni dirigenziali poteri dirigenziali tutte le interpretazioni giuridiche devono essere sistematiche (la norma è inserita nellordinamento giuridico) e teleologiche (va ricostruito lo scopo oggettivo della norma) le scuole : fanno parte a pieno titolo delle PPAA (art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001 - nuova legge di contabilità dello Stato 31 dicembre 2009, n. 196 - comunicato 24 luglio 2010, pubblicato nella G.U. 24 luglio 2010, n. 171: nellelenco ricognitivo le istituzioni scolastiche e AFAM sono considerate, a fini statistici, come Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) rientrano nella nozione oggettiva di Pubblica Amministrazione

49 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma49 i due vocaboli dellart. 6 = criteri e modalità la genericità dei due vocaboli adoperati nellart. 6 del contratto nazionale ha determinato in passato, e comporta tuttora, rischi di sconfinamento della contrattazione integrativa nellambito materiale della micro-organizzazione, ora esplicitamente assegnato alla competenza dirigenziale un adeguamento risolutivo dei contratti integrativi dovrebbe saper declinare il significato dei due vocaboli nella loro concreta accezione semantica si dovrebbero, pertanto, negoziare soltanto in ordine ai principi generali (per le ricadute che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro: es. in termini di orario di lavoro), lasciando invece riservato alle determinazioni amministrative (che il dirigente assume avendo, a sua volta, lobbligo di tenere conto delle competenze degli organi collegiali della scuola: collegio docenti e consiglio di istituto) la concreta attuazione dei principi generali

50 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma50 che cosa si negozia ? il trattamento accessorio, in rapporto allorganizzazione interna alla scuola definita in altre sedi di concordamento (dirigente e organi collegiali interni) alcuni dei criteri generali (per le ricadute o riflessi che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro: es. in termini di orario di lavoro) si dovrebbe lasciare alle determinazioni amministrative la concreta attuazione dei criteri generali

51 Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma51 tre riflessioni finali saper riconoscere i valori e gli effetti positivi (interni agli uffici) delle relazioni sindacali e della contrattazione evitare letture radicalizzate delle norme e contrapposizioni esasperate considerare che il fallimento della contrattazione integrativa provocherebbe la contemporanea vanificazione sostanziale del principio meritocratico (finalità premiali) e del miglioramento della qualità del lavoro pubblico (obiettivi dichiarati dalla riforma e ribaditi nella Relazione 2009 sullo stato della PA presentata al Parlamento il 21 ottobre 2010)


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