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L ’ imposta regionale sulle attività produttive Teramo dicembre 2015.

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Presentazione sul tema: "L ’ imposta regionale sulle attività produttive Teramo dicembre 2015."— Transcript della presentazione:

1 L ’ imposta regionale sulle attività produttive Teramo dicembre 2015

2 Irap  Decreto legislativo n. 446 del 1997

3 Irap  Finalità generali:  semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario (assorbe e sostituisce ilor, iciap, tassa di concessione governativa sulla partita iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese);  Aumentare il grado di autonomia tributaria delle regioni;

4 Determinazione dell ’ Irap  Presupposto: esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi;  Soggetti passivi:imprenditori individuali, società, enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti ;

5 Segue : determinazione  Base imponibile: valore aggiunto netto prodotto nel territorio regionale scaturente dall’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate.  Valore aggiunto: il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato intervallo temporale, da un’impresa con l’applicazione dei fattori produttivi (terra, lavoro, capitale finanziario, ecc.), al netto dei costi sostenuti per acquisti di materie prime e prodotti intermedi.

6 Segue : determinazione  Modalità di calcolo: per differenza tra il valore della produzione (ricavi, variazione delle rimanenze e lavori in corso) e una serie di costi della produzione (costi di acquisto delle materie prime, di merci, di costi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

7 (segue: determinazione nella formulazione originaria Costi indeducibili:  Costi per il personale;  Interessi passivi Eccezione:  Costo dei contratti di apprendistato;  Costo dei contratti di formazione lavoro;  Spese relative ai disabili;  Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

8 Segue : determinazione  Valore aggiunto: somma delle remunerazioni dei fattori della produzione l’Irap colpisce i profitti (remunerazione del capitale di rischio), gli interessi passivi (remunerazione del capitale di prestito), i salari e gli stipendi (remunerazione del capitale umano).

9 Esempio 1. Ricavi 1000 2. Costi per materie prime 200 3. Salari e stipendi 300 4. Oneri sociali 120 5. Ammortamenti 50 6. Interessi passivi 150 7. Utili (base imp. Ires) (1-2-3-4-5-6) 180 B.imponibile Irap(per sott.: 1-2-5) 750 B. imponibile Irap(per somma: 7+3+4+6) 750

10 Deducibilità dalle imposte dirette  Inizialmente indeducibile: ragioni meramente tecniche e di semplificazione dei rapporti tra i diversi livelli di Governo;  Tuttavia poiché l’Irap grava su elementi di costo (stipendi, interessi passivi) si è posto il problema della sua deducibilità  ora parzialmente ammessa

11 Territorialità  Residenti : Non è imponibile la quota del valore della produzione realizzata all’estero.  Non residenti: E’ imponibile solo la quota del valore della produzione realizzata nel territorio dello stato (rectius nel territorio di una delle regioni)

12 Territorialità  L’imposta è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzata la produzione  Se l’attività è realizzata nel territorio di più regioni la produzione netta è ripartita fra i diversi territori in proporzione all’ammontare delle retribuzioni al personale operante in ciascuna regione.

13 Segue: determinazione 1. Aliquota: 3,9 %(prima 4,25%) con un margine di variazione pari al max ad 1 punto percentuale; 2. Aliquote ridotte: nel settore agricolo; 3. Aliquota: 8,5% organi e amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; 4. Indeducibilità: l’imposta inizialmente non era deducibile da Irpef e Ires (al fine di eliminare una fonte di interferenza nei gettiti dei rispettivi tributi).

14 Deduzioni dalla base imponibile  Per le piccole imprese  Fino ad 8.000 euro per i contribuenti con base imponibile fino a 180.759,91 euro e poi decresce fino ad annullarsi  Dal 2015 tutti i soggetti passivi IRAP (con esclusione della PA e degli enti non commerciali) possono escludere dalla base imponibile l’intero costo del lavoro relativo a lavoratori a tempo indeterminato.

15 Accertamento  Le regioni hanno il potere di regolare con proprie leggi le procedure applicative dell’imposta.  N.B. Tale potere non è stato esercitato in concreto (stipula convenzioni con l’Agenzia delle entrate).

16 Attribuzione e versamento  L’imposta spetta alla regione nel cui territorio è realizzata la produzione (la ripartizione nel caso di attività che si svolge in più regioni avviene in proporzione all’ammontare delle retribuzioni del personale).  Versamento: in acconto e in saldo seguendo le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

17 Base imponibile: particolarità  Banche ed enti finanziari: ammessi in deduzione gli interessi passivi per il 96%.  Amministrazioni statali e pubbliche enti non commerciali: il valore della produzione è pari all’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e assimilato e per prestazioni occasionali.

18 La natura del tributo  Imposta nuova nel panorama tributario → tassa i redditi non in capo al percettore, una volta avvenuta la loro distribuzione, ma nella fase antecedente alla loro formazione in capo a coloro che esercitano un’attività di produzione e scambio di beni e servizi.

19 Segue natura  L’esercizio di un’attività produttiva è un indicatore di capacità contributiva (al pari del reddito o del patrimonio).  Secondo il principio del beneficio: si tratta di una controprestazione in senso lato della fruizione dei servizi pubblici, specialmente locali, e dei costi causati dalle attività produttive.

20 Problematiche  Di legittimità costituzionale:  Cfr. sent. 156 del 2001 della Corte costituzionale: l’elemento organizzativo è connaturato di per sé all’attività di impresa, non così per il lavoro autonomo.  Di compatibilità comunitaria:  Cfr. sent. C 475/03 della Corte di Giustizia

21 Problematiche  Di legittimità costituzionale:  Problema dell’indeducibilità mai affrontato dalla Corte (cfr. sent. n. 258 del 30.7.2009 e n. 242 del 5.7.2010).  Soluzione parziale di carattere normativo: cfr. art. 2 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e la L. n. 147 del 27 dicembre 2013.


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