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Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o.

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Presentazione sul tema: "Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o."— Transcript della presentazione:

1 Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o.

2 Imposte sui redditi delle persone giuridiche: - A differenza del ordinamento italiano rientrano nella tassazione sia le societa di capitali che le societa di persone (non e prevista la tassazione per trasparenza sui soci)

3 Laliquota dellimposta sul reddito delle persone giuridiche in Slovenia e attualmente pari al 18 %, per passare progressivamente al 15% entro il 2015 Non vi sono altre imposte sul reddito quale ad esempio lIRAP in Italia.

4 La base imponibile e determinata quale differenza tra i ricavi ed i costi risultanti dal bilancio desercizio apportando le modifiche previste dalla legge sullimposta sui redditi delle persone giuridiche

5 Dividendi percepiti : Per evitare la doppia imposizione sui redditi, i dividendi percepiti dalle societa di capitali sono esclusi dalla base imponibile ad eccezione di quelli percepiti da societa localizzate in paesi in cui laliquota dimposta sui redditi e inferiore a 12,5%. Plusvalenze da cessione di partecipazioni: Le plusvalenze da cessione di partecipazioni che rappresentano almeno l8% del capitale sociale della partecipata e detenute da almeno 6 mesi sono imponibili in misura pari al 50% della plusvalenza realizzata. Analogamente le minusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni sono deducibili nella misura del 50%. Prezzi di trasferimento: Per quanto riguarda il riconoscimento ai fini fiscali dei costi e ricavi derivanti da operazioni tra soggetti collegati (in cui una delle parti detiene almeno il 25% del capitale odei diritti di voto nellaltra) si fa riferimento ai prezzi normali di mercato praticati tra soggetti indipendenti.

6 Interessi su finanziamenti tra soggetti collegati: Il Ministero delle finanze provvede a pubblicare periodicamente il valore del tasso di interesse da considerarsi equo in relazion allandamento del mercato. Nei finanziamenti tra soggetti collegati, ai fini fiscali occorre fare riferimento a tale tasso. Per cui gli interessi passivi eccedenti quelli determinati in base al tasso pubblicato dal Ministero sono indeducibili. Il soggetto che addebita interessi attivi in misura inferiore a quella individuata dal Ministero dovra apportare al reddito la necessaria variazione in aumento Perdite su crediti: Le perdite su crediti sono fiscalmente riconosciute nel momento in cui la perdita e definitivamente accertata ovvero in presenza della chiusura di una procedura fallimentare, dellapprovazione di un concordato preventivo, di procedure di pignoramento infruttuose o quando si dimostra che il costo delleventuale recupero del credito sarebbe stato superiore allimporto che eventualmente si potrebbe incassare.

7 Svalutazione crediti: La svalutazione dei crediti e fiscalmente riconosciuta fino ad un importo che non deve superare il minore tra i seguenti : la media aritmetica delle perdite su crediti fiscalmente riconosciute realizzate nei precedenti 3 esercizi; limporto pari all1% dei ricavi imponibili del periodo Spese di rappresentanza: Sono deducibili nella misura del 50% delle spese sostenute. Costo del CDA : Il costo delleventuale consiglio di sorveglianza – amministrazione e deducibile nella misura del 50%.

8 Ammortamenti: Non sono deducibili gli ammortamenti che eccedono le seguenti aliquote: Immobili 3% Parti di edifici 6% Attrezzatura, automezzi e macchinari 20% Parti di attrezzature e beni per la ricerca e lo sviluppo 33,3% Computers, hardware e software 50% Altri beni 10%

9 Deducibilita dalla base imponibile del 40% degli investimenti in beni materiali e immateriali Deducibilita dalla base imponibile del 100% dei costi di R&S TASSO EFFETTIVO: 18,20 % (Dati 2010)

10 Accordo entrato in vigore il 12.01.2010 Dividendi: La norma generale prevede lobbligo per il soggetto erogante di operare una ritenuta in misura pari al 20% se il soggetto percipiente e una persona fisica e del 15% se il percipiente e una persona giuridica. I soggetti residenti in Italia possono richiedere lapplicazione della ritenuta ridotta, stabilita nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, pari al 15%. Le societa di capitali che possiedono almeno il 25% del capitale sociale della partecipata possono richiedere lapplicazione della ritenuta convenzionale pari al 5%. In caso di distribuzione di utili a societa di capitali residenti in Italia che presentano i requisiti per lapplicazione della direttiva madre-figlia (societa di capitali che possiedono una quota di partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale da almeno 24 mesi), le somme corrisposte non sono soggette a ritenuta in Slovenia. Gli interessi: possono essere tassati anche in Slovenia in misura non superiore al 10% Le Royalties: in misura non superiore al 5%, sempre che il perceepiente ne sia il beneficiario effettivo

11 Limposizione fiscale e progressiva a scaglioni. Gli scaglioni di reddito attualmente in vigore sono: Da 0 a 7.634,40 Eur 16% Da 7.634,40 a 15.268,77 Eur 27% Oltre 15.268,77 Eur 41% Contributi a carico dipendente: 22,10% Contributi a carico datore di lavori: 15,90%

12 GRAZIE ! WWW.FIMAGO.EU


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