ELEMENTI DI ARCHIVISTICA INFORMATICA

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ELEMENTI DI ARCHIVISTICA INFORMATICA Università per stranieri Siena 13/10/2008 2008 a cura di Mauro Livraga

Di cosa vogliamo parlare? Documento Profilo Archivio Affare Allegato Fascicolo Fascicolazione Copia Minuta Originale 2008 a cura di Mauro Livraga

Di cosa vogliamo parlare? Registro Repertorio/Elenco dei fascicoli Serie Titolario/Quadro di classificazione Protocollo (Registro di protocollo) Scansione Classificazione E-mail Fattura elettronica Procedimento amministrativo 2008 a cura di Mauro Livraga

Documento 1 Oggetto che serve a provare, dimostrare, attestare qualcosa. Il documento è una cosa materiale (res), sul quale sono impressi segni capaci di rappresentare un atto, un fatto, una realtà esterna alla cosa, il documento è una cosa rappresentativa è cioè rappresentazione di volontà o azione. In quanto cosa materiale rappresentativa il documento è un bene oggetto di diritti ai sensi dell’articolo 33 del C.c. L’azione o la volontà, che sottendono alla rappresentazione documentale, si dissolvono nel loro accadere, mentre la cosa rappresentante (documento) deve rimanere nel tempo. Il documento è prodotto per essere comunicato pertanto deve essere: accessibile, riproducibile, trasferibile e leggibile (cfr le pitture murali preistoriche). La circostanza che il documento sia posseduto da un soggetto non preclude affatto agli altri di averne conoscenza, o che sia loro comunicato o esibito. La res per esistere ha bisogno di un supporto/mezzzo di memorizzazione, di un contenuto stabile e di provenienza certa. 2008 a cura di Mauro Livraga

Documento 2 Il documento prova l’esistenza di diritti di un soggetto, deve pertanto esserne garantita la conservazione. Il documento giuridico: “una cosa che porta con sé la rappresentazione di un fatto o di un atto avente rilevanza giuridica” (A. Masucci). Il documento amministrativo: ex art. 1 dPR 445/00 “rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Con atto amministrativo si intende “qualunque manifestazione unilaterale di volontà, di giudizio e di conoscenza di una pubblica amministrazione, avente rilevanza esterna ovvero capacità di produrre effetti giuridici nei confronti di terzi” (da S. Pigliapoco). L’atto amministrativo per eccellenza è il provvedimento che si realizza al termine di un complesso iter procedimentale (procedimento amministrativo). I documenti possono anche essere raggruppati in Dichiarativi: provenienza certa e firma autografa; Non dichiarativi: non necessaria la firma autografa. 2008 a cura di Mauro Livraga

Documento 3 Gli elementi costituitivi essenziali sono: l’autore, il destinatario, l’oggetto, il tempo e il luogo, la sottoscrizione. L’autore è il soggetto che esprime la volontà di rappresentare, può coincidere con lo scrittore e il sottoscrittore del documento, ma non necessariamente in quanto ci sono casi di coincidenza fra l’autore e il sottoscrittore, oppure casi in cui le tre figure non coincidono affatto. Il sottoscrittore è colui che materialmente assume la paternità del documento apponendo la propria firma. Per gli atti amministrativi il destinatario deve sempre essere chiaramente espresso o individuabile pena la nullità o annullabilità dell’atto. La sottoscrizione ha valore indicativo e dichiarativo: indica il sottoscrittore e ne dichiara l’assunzione di paternità da parte dello stesso. La data non sempre assume valore di obbligatorietà. Per la validità del documento amministrativo è necessario che siano chiaramente individuabili altri elementi essenziali: la volontà dell’autore (peraltro necessaria per ogni tipo di documento), l’autore deve consapevolmente volere rappresentare tramite la res volontà o azione, come deve possedere gli strumenti della rappresentazione; il preambolo, indica i presupposti di fatto e di diritto; le motivazioni, indicano le ragioni di fatto e di diritto; le finalità, lo scopo; la forma, il modo con cui l’atto viene emesso, esternato (alcuni atti prevedono obbligatoriamente la forma scritta). Mettere in evidenza gli aspetti materiali della produzione corretta di documenti. 2008 a cura di Mauro Livraga

Il documento informatico 1 La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, dPR 445/00, art. 1, c. 1, lett. b. “un documento informatico è sempre costituito da un insieme di valori binari registrati su un supporto di memorizzazione che, attraverso un processo di lettura e decodifica, eseguito in un determinato ambiente tecnologico composto da hardware, software applicativo e software di base, diventa rappresentativo di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (S. Pigliapoco). Il documento informatico pur essendo il tentativo di traslazione del documento cartaceo su una base digitale, ha non pochi problemi relativi alla sua conservazione nel tempo. 2008 a cura di Mauro Livraga

Il documento informatico 2 La cosa materiale (res) è un supporto informatico collegato con un elaboratore elettronico a sua volta collegato con un video (offrono una rappresentazione –rappresentazione della rappresentazione?). Scrittura per impulsi elettronici. Visualizzazione su monitor. Non vera e propria scrittura, ma documento che soddisfa la forma scritta quoad effectum. 2008 a cura di Mauro Livraga

Il documento informatico 3 La firma elettronica: quella diffusa in Italia è una firma digitale, ossia il risultato di un algoritmo di crittografia a chiavi asimmetriche applicato all’impronta digitale del file contenete la rappresentazione del documento (S. Pigliapoco). Attribuzione di data certa: marca temporale e notaio elettronico. 2008 a cura di Mauro Livraga

Il documento informatico 4 Immodificabilità del contenuto e della forma: problema dei formati; il problema della conservazione e l’inevitabile perdita dei documenti originali. Volontà dell’autore. Supporti di memorizzazione. Riproducibilità: possibilità di riprodurre e fare copie, duplicati o estratti dei documenti informatici. L’utilizzo dei formati aperti o standard consente di conservare più a lungo gli originali perché consentono di diminuire la frequenza delle migrazioni. Durante il processo di migrazione sono inevitabili perdite di dati. Per superare l’obsolescenza dei formati e dei sistemi si prevede l’esecuzione del riversamento sostitutivo: “trasferire uno o più documenti conservati da un supporto di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica”. Formato: l’insieme dei codici e delle regole che permettono, a partire da una sequenza binaria, di riprodurre mediante un software, a video o a stampa, il relativo oggetto informatico con lo stesso contenuto e nella stessa forma che gli ha dato l’autore (S. Pigliapoco). La presunzione della volontà dell’autore di sottoscrivere il documento poggia sul rispetto delle regole formali di produzione e gestione del documento e della firma digitale, nonché sulla sicurezza del sistema informatico e dell’impianto tecnologico di generazione della firma. Supporti di memorizzazione: requisiti di stabilità e longevità. I dati fissati su un hard disk possono essere modificati senza lasciare traccia, sarebbe sufficiente generare un campo magnetico per variare le particelle di ferro che rappresentano la sequenza binaria 0 e 1. Per garantire la massima protezione dei dati digitali si possono usare i seguenti supporti: memorie a tecnologia laser TrueWORM che non sono riscrivibili e cioè CD-R, DVD-R, i dischi magneto-ottici di tipo TrueWORM. Riproducibilità: per quanto riguarda le copie informatiche di documenti originali cartacei, la conformità all’originale dovrà essere attestata da un notaio o da un pubblico ufficiali. Per far si che le copie informatiche di documenti originali abbiano piena efficacia ai sensi degli articoli 2724 e 2715 ad esse deve essere apposta una firma digitale o altra firma qualificata. 2008 a cura di Mauro Livraga

Il documento informatico 5 Accessibilità: autenticazione informatica degli utenti; profili di autorizzazione, associato a ogni utente; profili di accessibilità, associato a ogni documento e fascicolo elettronico; protezione informatica. Trasferibilità: posta elettronica certificata. Leggibilità: capacità di rappresentarlo a video o di riprodurlo su altro supporto idoneo, in forma autentica. Sicurezza informatica. La trasferibilità di un documento informatico è la capacità di farlo transitare fisicamente dal sistema dell’ente produttore (mittente) a quello del destinatario, garantendone l’integrità e la riservatezza in fase di trasporto. Leggibilità: nel caso di due piattaforme diverse è come se la comunicazione non avesse avuto effetto. 2008 a cura di Mauro Livraga

Profilo 1 Gli elementi costitutivi di un documento entrano a far parte del profilo: accompagna ogni entità documentaria; prescinde dal supporto di memorizzazione; 2008 a cura di Mauro Livraga

Profilo 2 ha la forma di un modulo elettronico; è collegato a ogni documento; è mantenuto in ogni fase di gestione. 2008 a cura di Mauro Livraga

Profilo 3/Metadati Metadati: numero e data di registrazione del documento; oggetto del documento; dati identificativi del destinatario; indice di classificazione; codice identificativo dell’unità archivistica di conservazione (fascicolo, registro); data del documento; tipo documento; soggetto scrittore; ufficio produttore; file con la rappresentazione digitale del documento; formato del file; numero e descrizione degli allegati. La registrazione data dal sistema al documento non corrisponde a quella di protocollo, ma a un numero identificativo del documento in formazione. 2008 a cura di Mauro Livraga

Archivio 1 Complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria attività: corrente, deposito e storico. Si chiama archivio anche il locale in cui un ente conserva il proprio archivio corrente e di deposito. Si chiama archivio anche l’istituto nel quale vengono concentrati archivi di provenienza diversa. 2008 a cura di Mauro Livraga

Archivio 2 Per garantire la conservazione dei documenti informatici bisognerà dotarsi di strutture di archivio informatico che abbiano impianti tecnologici idonei a garantire la custodia ininterrotta dei documenti e assicurino il regolare svolgimento delle procedure di conservazione, inoltre la struttura di gestione dell’archivio deve essere dotata di personale qualificato. 2008 a cura di Mauro Livraga

Affare Complesso di documenti prodotti (spediti, ricevuti, allegati ecc.) da un ente, relativi alla trattazione di un oggetto specifico di sua competenza. Si chiama anche pratica. Ogni affare è classificato nella voce di competenza; per uno stesso oggetto possono esistere più fascicoli classificati in base a categorie diverse. 2008 a cura di Mauro Livraga

Allegato Documento unito a un documento o a una pratica (affare) per prova, per chiarimento o integrazione di notizie, per memoria; deve sempre rimanere unito al documento. Avrà lo stesso numero di protocollo del documento a cui è unito. 2008 a cura di Mauro Livraga

Allegato 1 + 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolo 1 “- secondo la definizione tradizionale- è l’insieme ordinato di documenti, riferiti in modo stabile a uno stesso affare/procedimento amministrativo, a una stessa materia, a una stessa tipologia, che si forma sempre nel corso delle attività amministrative del soggetto, allo scopo di riunire a fini decisionali o informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento di tali attività” (Guercio). Nel fascicolo sono inseriti in ordine cronologico documenti diversificati per forma, natura, contenuto ecc. Il fascicolo costituisce l’unità di base di un archivio (Carucci) e ha una funzione logica all’interno del sistema documentario. In ambiente tradizionale (cartaceo) ha un ruolo di organizzazione fisica dei documenti. I documenti raggruppati nel fascicolo realizzano il vincolo archivistico che è il nesso che collega in maniera logica e necessaria un documento all’altro. Il vincolo sussiste anche nel caso di un archivio in disordine. I documenti pertanto non possono essere considerati come oggetti autonomi, ma parti organiche di un insieme giuridicamente rilevante che ultimamente è definita dalla giurisprudenza procedimento amministrativa e regolato da leggi in materia. Il fascicolo deve essere classificato e numerato, in ambiente tradizionale la classificazione è posta sulla camicia insieme al numero del fascicolo e agli estremi dei documenti inseriti, in ambiente digitale la gestione dei documenti avviene automaticamente, ma a condizione che il sistema sia gestito secondo le regole archivistiche. La numerazione dei fascicoli è autonoma, annuale e progressiva per classe. In un sistema di gestione informatica dei documenti, la numerazione è gestita automaticamente dal sistema stesso (vedi anche la voce Repertorio/Elenco). I sistemi di classificazione e fascicolazione costituiscono lo strumento principale per identificare la posizione logica che il documento ha all’interno del sistema documentario (Guercio), diventano assolutamente indispensabili per l’organizzazione digitale degli archivi. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolo 2 In un sistema di gestione di documenti elettronici l’unità archivistica, fascicolo, registro ecc., ha natura logica, il legame tra i documenti non è però identificato, come in ambiente cartaceo, necessariamente dalla congruità fisica, però è dato sicuramente, come già accennato, dalla classificazione e appartenenza alla stessa unità logica di aggregazione. La memorizzazione dei documenti può avvenire anche su supporti diversi. È pero indispensabile che i documenti mantengano le relazioni stabilite tra di loro come parti di un insieme: fascicolo. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolo 3 Tipologie di fascicolo: 1) per oggetto/soggetto; 2) per affare/procedimento amministrativo; 3) per forma del documento. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolo 4 1 In questa tipologia di fascicolo sono contenuti documenti di diversa tipologia relativi a un oggetto (fascicoli per materia) o una persona fisica o giuridica (es. fascicolo personale o intestato a una azienda). 2 Il fascicolo è costituito da tutti i documenti relativi a un affare/procedimento o specifica attività. Non necessariamente il fascicolo corrispondente a un unico procedimento amministrativo. In un fascicolo ci possono essere documenti relativi a più procedimenti, come un procedimento può dare origine a più fascicoli. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolo 5 3 I documenti sono raccolti in base alla loro tipologia o forma (determinazioni, deliberazioni, contratti, ordini di servizio, sentenze, relazioni ecc.), possono essere raccolti anche in volumi. 2008 a cura di Mauro Livraga

Valenza temporale dei fascicoli Fascicolo 6 Valenza temporale dei fascicoli Secondo la tipologia dei fascicoli sono previsti criteri predefiniti per la loro chiusura: annuale, pluriennale e permanente. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolo personale 1 Il fascicolo personale: raccolta organica di tutti i documenti relativi a ciascun dipendente secondo quanto prescritto dal dPR 3/1957 e relativo regolamento di attuazione approvato con dPR 686/1957, articolo 24. I documenti del fascicolo personale sono da conservare illimitatamente. I fascicoli sono conservati presso l’Ufficio personale fino alla cessazione del rapporto di lavoro, dopodichè andranno conservati in archivio di deposito. Per quanto riguarda il fascicolo personale si veda anche A. Guastalla, L’esperienza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento in merito alla organizzazione, gestione e conservazione dei documenti all’interno del fascicolo personale, citato in bibliografia. Il fascicolo deve essere costituito indipendentemente dal tipo di contratto, all’atto dell’assunzione il dipendente deve dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i dati personali indispensabili per aprire il fascicolo. I fascicoli del personale devono essere custoditi in modo da garantire la riservatezza dei dati e impedirne l’accesso non autorizzato. I fascicoli personali costituiscono una serie particolare che può essere organizzata in ordine alfabetico, cognome e nome, oppure in ordine di matricola (più difficile da gestire). In archivio di deposito e successivamente in archivio storico la serie potrà essere gestita ancora secondo l’ordine alfabetico, oppure secondo l’anno di cessazione del rapporto di lavoro, a sua volta organizzato in ordine alfabetico/matricola. Nell’organizzazione della serie bisognerà tenere conto del numero dei dipendenti. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolo personale 2 Il fascicolo può essere diviso in sottofascicoli: Generalità del dipendente; Documenti personali; Assunzione e dimissione; Carriera, trattamento economico; Posizioni organizzative, incarichi dirigenziali, valutazione individuale; Certificati di servizio; Titoli di studio e formazione professionale; Provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilità, sospensioni, riabilitazioni; Aspettative, congedi, permessi e assenze; Infortuni invalidità e malattie cause servizio; Pratica previdenziale; Varie. L’organizzazione del fascicolo personale in sottofascicoli non è obbligatoria, ma quanto mai opportuna, sia per quanto riguarda la gestione cartacea, sia, e soprattutto, per quanto riguarda la gestione informatica dei documenti. Questo tipo di organizzazione permette anche una più veloce e sicura selezione dei documenti destinati allo scarto. L’organizzazione in sottofascicoli comporta una corretta gestione della classificazione, soprattutto in ambiente digitale. Nel fascicolo deve essere inserito l’elenco completo dei sottofascicoli. Le singole copertine andranno poi aggiunte quando se ne presenterà la necessità. In un sistema di gestione corretto, in particolare nei sistemi di gestione informatica dei documenti, sarà necessario introdurre e aggiornare anche l”indice cronologico dei documenti conservati nei sottofascicoli” (Guastalla) che altro non è che un’elencazione dei documenti inseriti nel fascicolo. In ambiente digitale, se tutte le procedure si sono svolte correttamente: classificazione, fascicolazione ecc., l’Indice verrà compilato automaticamente dal sistema. Il grado di dettaglio raggiunto nella gestione del fascicolo personale deve essere descritto nel Manuale di gestione. 2008 a cura di Mauro Livraga

Documenti non più conservati nel fascicolo personale Assegni famigliari (la pratica è conservata presso l’ufficio stipendi). Autorizzazione per attività extraistituzionali (vedi note). Detrazioni d’imposta. Detrazioni fiscali per figli a carico. Devoluzione ore per fini umanitari. Gestione assenze e permessi retribuiti (i permessi/assenze si distinguono in retribuiti e non retribuiti, solo quelli retribuiti si conservano in fascicolo annuale presso l’Ufficio stipendi). Posizione fiscale. Pubblicazioni. In un piccolo ente l’Ufficio personale l’Ufficio rilevazione presenze e l’Ufficio stipendi possono coincidere, ciò non toglie che la documentazione deve essere conservata in appositi fascicoli di gestione annuale. La scelta di gestire separatamente la documentazione relativa all’attività extraistituzionale dipende molto dall’organizzazione dell’ente e del grado della sua complessità. Nel caso in cui si scelga la gestione separata bisogna però aprire fascicoli alfabetici, intestati a i dipendenti, e archiviati per anno. I certificati medici rilasciati per giustificare l’assenza dal lavoro rientrano nella categoria dei documenti per assenza retribuita, devono essere protocollati e non devono avere l’indicazione della patologia (malattia), ma solo il numero dei giorni di assenza. 2008 a cura di Mauro Livraga

Documenti conservati nel fascicolo personale 1 1 Generalità: costituisce una scheda anagrafica riassuntiva e aggiornata del dipendente. 2 Documenti personali: accertamenti idoneità lavorativa; accredito stipendio conto corrente; certificato di nascita; certificato di casellario giudiziale (vedi note); ogni documento relativo alla variazione dello stato di famiglia;. 3 Provvedimento di assunzione (provvedimento, lettera comunicazione assunzione con relativa AR); eventuale parere periodo di prova; conferma in servizio; comunicazione assunzione a enti previdenziali; cambio mansioni; dichiarazione di ricevimento codice di comportamento; comando presso altra amministrazione; contratto individuale di lavoro e allegati; mobilità intercompartimentale (vedi note); nomina incaricato trattamento dati; rappresentante lavoratori sicurezza; 4 Assegni vari; assicurazioni detraibili; cambio orario lavoro (richiesta/autorizzazione); cessione del 5° dello stipendio; contratti di lavoro successivi al primo; In un sistema di gestione informatica dei documenti l’ente scambia con le altre pubbliche amministrazione le informazioni e a accede direttamente alle banche dati, così dovrebbe avvenire anche per la verifica del casellario giudiziale. In ambiente cartaceo l’ente/azienda verificano le autocertificazioni dei dipendenti chiedendo al tribunale, con lettera protocollata, la verifica del casellario, il tribunale risponde spesso allegando alla copia, o all’originale stesso, della nostra lettera il certificato, senza una lettera di trasmissione; in questo caso la risposta del tribunale non deve essere protocollata ma acquisita agli atti con un timbro di arrivo. Per mobilità intercompartimentale il fascicolo personale viene chiuso e rimane presso chi l’ha prodotto si fornisce copia all’ente di destinazione. Inseme alla cessione del 5° ci sono anche i piccoli prestiti. 2008 a cura di Mauro Livraga

Documenti conservati nel fascicolo personale 2 delega/revoca sindacale (vedi note); encomi; provvedimenti per pignoramento dello stipendio; trasformazione rapporto lavoro tempo pieno in part-time. 5 Incarichi dirigenziali; posizioni organizzative; valutazioni individuali (pagelle). 6 Certificazioni di servizio. 7 Titoli di studio (vedi note); 150 ore; attestati di partecipazione/attestati di frequenza (originale al dipendente copia nel fascicolo). 8 Provvedimenti disciplinari e giudizi di responsabilità; sospensioni cautelari; riabilitazioni. 9 Aspettativa retribuita; aspettativa non retribuita (vedi note); permesso/assenza non retribuito/a; pratica gravidanza; congedo non retribuito per gravi motivi famigliari (art. 4 L. 53/00); congedo straordinario retribuito a favore dei soggetti con handicap grave (art. 42 Dlgs 151/01). 10 Infortunio; invalidità, malattia causa servizio. 11 Pratica previdenziale. I documenti relativi all’iscrizione al sindacato devono essere conservati in busta chiusa; in un sistema informatico di gestione la segretezza deve essere garantita attraverso i gradi di accessibilità allo stesso. All’atto dell’assunzione la documentazione relativa ai titoli di studio deve essere estratta dal fascicolo concorsuale e inserita nel fascicolo personale. Nei sottofascicoli 9 e 10 vi sono molti casi in cui è necessario conservare documentazione con dati sensibili e certificazioni mediche (che non sono i certificati medici di assenza per malattia), sarà opportuno pertanto conservarli in busta chiusa. Ci sono molti casi di aspettativa non retribuita: motivi personali, di famiglia, debilitazione psico-fisica, particolari condizioni psico-fisiche. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolazione 1 Assegnazione di un documento a una definitiva unità archivistica generalmente indicata con il termine fascicolo (Guercio). La definizione dell’unità archivistica di riferimento, cioè il fascicolo, deve avvenire al momento della formazione del documento o dell’acquisizione ufficiale di oggetti documentari nel sistema archivistico di un soggetto. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolazione 2 2008 a cura di Mauro Livraga

Fascicolazione 3/Sottofascicoli 2008 a cura di Mauro Livraga

Copia Riproduzione di un documento originale eseguita anche mediante strumenti meccanici, informatici o in fotoriproduzione. Non ha valore giuridico. La copia ha valore giuridico e si definisce autentica quando è emessa da un ente che può rilasciare copie conformi all’originale e reca segni di autenticazione. La copia non è una minuta. 2008 a cura di Mauro Livraga

Minuta Per ogni documento/scritto destinato a essere spedito vengono scritti due esemplari, quello che resta al mittente si chiama minuta. I documenti in supporto cartaceo prodotti con mezzi informatici danno origine a minute che sono fac-simile dell’originale, chiamate anche “copie” (le copie però sono un’altra cosa). La minuta può sostituire l’originale con valore di prova (problema della scansione). La minuta si distingue dall’originale in quanto ne costituisce un atto preparatorio; si distingue dalla copia in quanto la copia è una riproduzione successiva dell’originale. 2008 a cura di Mauro Livraga

Originale È la stesura definitiva del documento perfetto nei suoi elementi sostanziali e formali. Se l’originale va disperso è sostituito, con valore probatorio, dalla minuta di cui si può provare l’autenticità o dai dati di protocollo. 2008 a cura di Mauro Livraga

Registro Insieme di fogli rilegati sul quale si trascrivono o si registrano, per esteso o per sunto, documenti o minute di documenti, le registrazioni costituiscono esse stesse costitutive dell’atto giuridico, se prescritte da norme di legge. I registri hanno carattere di autenticità e si considerano originali. In ambiente tradizionale i registri costituiscono un’unica unità archivistica, in ambiente digitale hanno il più delle volte la natura di una base di dati o di un sistema di base di dati. 2008 a cura di Mauro Livraga

Repertorio/Elenco dei fascicoli Registro sul quale vengono annotati i fascicoli nell’ordine cronologico di formazione all’interno delle partizioni del titolario. È possibile denominarlo anche elenco, in quanto con gli strumenti informatici è stata abbandonata la forma del registro, anche se deve assolutamente permanere la divisione secondo le partizioni del titolario. L’elenco dei fascicoli deve essere gestito e aggiornato dal servizio archivistico, nell’ambito di un sistema documentario a gestione decentrata potrà essere data la possibilità, tramite appositi profili di accesso, anche ai responsabili di procedimento (o altre figure individuate nell’organigramma dell’ente) di aggiornare il repertorio. Il piano di fascicolazione deve essere previsto nel suo complesso dall’ente, tramite il servizio archivistico, sarà poi possibile aggiungere altri fascicoli da parte delle postazioni decentrate. In un sistema informatico di gestione documentale, la numerazione dei fascicoli avviene automaticamente all’interno delle singole classi di competenza attraverso una procedura controllata. 2008 a cura di Mauro Livraga

Serie La serie è un raggruppamento di documenti o unità archivistiche omogenee in relazione alla natura e forma dei documenti all’oggetto e alla materia di cui trattano le unità archivistiche. 2008 a cura di Mauro Livraga

Titolario Quadro di classificazione, costituito da un determinato numero di categorie (o titoli, o classi), articolate in sottopartizioni e contrassegnate da simboli numerici o alfabetici o misti (Carucci). È quindi un sistema precostituito di partizioni astratte che si basano sulle funzioni dell’ente. 2008 a cura di Mauro Livraga

Protocollo Si chiamo protocollo il registro su cui vengono registrati quotidianamente i documenti spediti e ricevuti da un ente; si chiama comunemente protocollo anche il numero assegnato dalla registrazione al documento e l’ufficio dove avviene la registrazione. La registrazione di protocollo costituisce elemento probante dell’autenticità del documento. Il protocollo è atto pubblico di fede privilegiata fino a querela di falso. 2008 a cura di Mauro Livraga

Protocollazione 2008 a cura di Mauro Livraga

Segnatura Segnatura: risponde a una funzione di certezza giuridica; consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile; apposizione o associazione all’originale in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento, di cui obbligatorie: amministrazione, data e numero di protocollo. 2008 a cura di Mauro Livraga

Segnatura 1 2008 a cura di Mauro Livraga

Scansione/non sostitutiva Trasformazione attraverso tecnologia digitale di un documento cartaceo in immagine dello stesso su supporto digitale, che corrisponde a una riproduzione senza valore legale. È meramente funzionale all’attività dell’Ente. 2008 a cura di Mauro Livraga

Scansione 1.1 2008 a cura di Mauro Livraga

Scansione/sostitutiva Trasformazione attraverso tecnologia digitale di un documento cartaceo in immagine dello stesso su supporto digitale, che corrisponde a una riproduzione con valore legale, perché c’è la dichiarazione di conformità all’originale tramite l’apposizione della firma digitale al file di riproduzione. È sostitutiva dell’originale. 2008 a cura di Mauro Livraga

Scansione 2.1 + 2008 a cura di Mauro Livraga

2008 a cura di Mauro Livraga

Classificazione 1 Attività di organizzazione logica di tutti i documenti correnti, protocollati e non, secondo uno schema di voci (titolario o quadro/piano di classificazione). Costituisce un sistema integrato di informazioni basato sull’ordinamento funzionale dei documenti. La classificazione d’archivio, come afferma Maria Guercio, è una funzione cruciale per la gestione dei sistemi documentari contemporanei formati da oggetti analogici-cartacei e digitali. È il più importante requisito per trasformare un insieme di documenti in un complesso strutturalmente organizzato in fascicoli, <consente di riconoscere a ciascun documento “la pienezza della funzione documentaria”>. In ambiente digitale la classificazione fornisce gli strumenti per la formazione dell’archivio, non più affrontabile con un intervento di ordinamento fisico delle carte realizzato a posteriori rispetto la loro produzione e gestione. Anche il fascicolo deve essere classificato collegandolo a una voce di titolario. È possibile riclassificare i documenti e i fascicoli sia per correggere errori che per ragioni di opportunità, ma la momento della chiusura del fascicolo non sarà più possibile alterare il rapporto stabilito dalla classificazione. 2008 a cura di Mauro Livraga

Classificazione 2 La classificazione è […] essenzialmente uno strumento di ordinamento e organizzazione funzionale dei documenti e, perciò, di ricerca e reperimento. Assicura stabilità alle relazioni documentarie (Guercio). La classificazione rappresenta il momento costitutivo della universitas (archivio) e assume perciò rilevanza giuridica per gli archivi pubblici in quanto momento di attuazione della demanialità (De Felice). 2008 a cura di Mauro Livraga

Classificazione 2008 a cura di Mauro Livraga

E-mail Sostituisce il classico sistema di scambio di documenti tramite il servizio postale. Il mittente deve essere riconosciuto. 2008 a cura di Mauro Livraga

La posta elettronica può contenere documenti. E-mail 1 La posta elettronica può contenere documenti. Come comportarsi quando il mittente del messaggio non è chiaramente identificabile. 2008 a cura di Mauro Livraga

E-mail 2 + 2008 a cura di Mauro Livraga

Posta elettronica certificata Il documento transita fisicamente da un sistema dell’ente produttore a quello del destinatario, garantendone l’integrità e la riservatezza. Il servizio è concepito come un servizio capace di fornire certezze giuridiche. 2008 a cura di Mauro Livraga

Posta elettronica certificata 1 2008 a cura di Mauro Livraga

Fattura elettronica 1 La fattura non può essere solo un semplice formato immagine, PDF, sostitutivo del cartaceo. Deve sempre essere accompagnata dal profilo in XML (o altri formati standard CBI, UBL, Finvoice; Rosetta ecc.): i dati che servono per incrementare automaticamente il gestionale. La fattura non è firmata elettronicamente, ma ha un sigillo che serve a garantire/dimostrare chi il file non è stato modificato e proviene effettivamente da un certo autore/mittente. Le fatture non devono essere mandate all’indirizzo di posta elettronica certificata. 2008 a cura di Mauro Livraga

Fattura elettronica 2 + 2008 a cura di Mauro Livraga

Procedimento amministrativo Affinché un atto amministrativo sia perfetto (è tale quando sussistano tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica) ed efficace (cioè idoneo a produrre gli effetti giuridici propri del tipo al quale l’atto appartiene), esso deve essere emanato dopo aver seguito un particolare iter, comprendente più atti ed operazioni che, nel loro complesso, prendono il nome di procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo, dunque, è l’insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi fra loro) che, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, sono preordinati allo stesso fine, cioè, alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie. (Virga) Nel procedimento amministrativo si realizza il principio della documentalità per cui ogni passaggio che conduce alla determinazione conclusiva e la stessa determinazione (provvedimento) devono possedere l’evidenza documentaria (S. Pigliapoco). Per questo motivo che è necessario provvedere al riformulazione e rappresentazione dei procedimenti, altrimenti si rischia, nel tentativo di semplificare, di appesantire il procedimento stesso. 2008 a cura di Mauro Livraga

Validità dei concetti tradizionali I concetti tradizionali sono validi anche nel per la gestione di archivi informatici, in particolare per quei sistemi che, pur utilizzando mezzi elettronici di scrittura, producono fattispecie documentarie che corrispondono a quelle cartacee (e-mail, documenti testuali, immagini, fax). 2008 a cura di Mauro Livraga

Bibliografia • Maria Guercio, Appunti raccolti durante lezioni, corsi e diapositive pubblicate in vari siti internet, 2002-2008 • Il Piano di classificazione (titolario) per i documenti dei comuni, in “Quaderni dei laboratori archivistici – 1”, Regione del Veneto, 2007 • Anna Guastalla, (…) [Il] fascicolo personale, in “Archivi”, a cura di ANAI, I,1 (2006) • Stefano Pigliapoco, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche, Maggioli editore, 2006 • Maria Guercio, Archivistica informatica, 2002. • Paola Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, 1990 • www.archivi.beniculturali.it/SAMI , voce Manuale per enti 2008 a cura di Mauro Livraga