ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA

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Transcript della presentazione:

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ANTIRICICLAGGIO “eppur si muove” Pisa, 26 novembre 2014 A cura della Commissione Organizzazione dello Studio, con la collaborazione della Commissione di Studio UGDCEC di Pisa Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

In questa puntata: Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014 Faldone studio Casi di esclusione oggettiva/soggettiva; La registrazione dei dati: l’Archivio Unico Informatico ed il registro cartaceo. Fascicolo della Clientela Contenuto minimo del fascicolo, cadenza aggiornamento dati; Indici di rischio cliente/operazione; Adeguata verifica e indici di anomalia. Contabilità ed adempimenti collegati Omessi versamenti; Pagamenti in contanti sopra soglia. Titolare effettivo Obblighi del professionista e del cliente; Casistiche. Obblighi e modalità di segnalazione - profili sanzionatori La fattispecie di concorso; Auto-riciclaggio. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio a) Organigramma Studio - soci - collaboratori - dipendenti - tirocinanti Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio b) Fattura acquisto licenza software c) Elenco clienti studio suddivisi per anni, propri ed eventualmente dei propri collaboratori Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio d) Banca d’Italia - Registrazione al sito https://infostat-uif.bancaditalia.it/ (Parole chiave per la ricerca «Banca d’Italia UIF») Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio e) Deleghe adempimenti antiriciclaggio Oggetto: DELEGA AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO D.Lgs. 231/2007 Il/la sottoscritto/a Dr _________ nato/a a _______ il ________ , legale rappresentante dell’associazione professionale “Studio Commerciale Associato ______________ ” (di seguito denominato Studio), con partita Iva n. 000000000000 e sede in _______________________, p r e m e s s o - che lo Studio è tenuto alla normativa D.Lgs. 231/2007, in tema di antiriciclaggio; - che la sottoscritta, considerato il tempo richiesto e la complessità delle procedure e degli obblighi, ritiene doveroso farsi assistere nella gestione dei servizi di aggiornamento dell’archivio unico informatico (AUI) dello Studio associato; - che lo Studio si avvale di un software “Antiriciclaggio”, acquistato dalla « r.s.> , installato sulla postazione informatica collocata presso l’ufficio, sita al _______; - che la Sig.ra____________ è già stata incaricata dallo Studio al trattamento cartaceo ed informatico dei dati, e ha ricevuto la prescritta formazione nel rispetto della normativa sulla privacy D.Lgs. 196/2003. Tutto ciò premesso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati e obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio, Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014 d e l e g a la suddetta dipendente dello Studio all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, in considerazione della formazione fornita dagli stessi titolari dello Studio, dalla società di software < r.s. > fornitrice del supporto informatico, e dalla partecipazione a corsi di formazione. In particolare sono assegnate alla dipendente in premessa le seguenti mansioni operative, sempre sotto la supervisione e la responsabilità dei titolari dello Studio: a) costante tenuta e aggiornamento dei dati inseriti nell’AUI, con adeguata verifica delle schede di identificazione della clientela con la relativa copia del documento di identità e valutazione del rischio; b) archiviazione copia documenti di identità, schede di identificazione e schede del titolare effettivo; c) regolare salvataggio dei dati immessi nell’AUI e copia sul server di rete dello Studio di tale “Backup” al fine di evitare la perdita in caso di danneggiamento della postazione ove è installato il software “Antiriciclaggio”; d) costante aggiornamento del software Antiriciclaggio e segnalazione ai titolari dello Studio di eventuali problemi tecnici che non consentano di rispettare il termine di trenta giorni per l’aggiornamento dell’AUI. La stessa dovrà tenersi costantemente aggiornata, con il supporto della società di software < n.s. >, sulle funzionalità del programma e le sue evoluzioni. In relazione all’incarico delegato la dipendente si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite in sede di incarico al trattamento informatico dei dati, ed al rispetto di tutte le istruzioni fornite dai titolari dello Studio in tema di Antiriciclaggio. il dipendete il titolare dello studio ______________ ____________________ Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio f) Normativa antiriciclaggio aggiornata g) Appunti formazione, attestati e documentazione partecipazioni a convegni, «fogli presenze» alle riunioni interne Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Faldone studio h) Iter schematico regole e procedimenti interni i) Fac simili schede di identificazione / lettere d’incarico /informativa etc.. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Casi di esclusione Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12. Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Docenze a corsi, convegni e simili. Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile). Funzione di revisore in enti pubblici. Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile). Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende. Incarico di recupero crediti. Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007). Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), L. 14.05.2005 n. 80. Pareri giuridici pro‐veritate. Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale. Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni. Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie. Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti. Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale. Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici. Consulenza contrattuale. Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.. Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili. Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche. Custodia e conservazione di beni e aziende. Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito. Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia. Gestione di posizioni previdenziali e assicurative. Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese. Operazioni di finanza straordinaria. Redazione di stime e perizie di parte. Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari. Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari. Assistenza in procedure concorsuali. Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 26719. Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo. Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi. Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti. Consulenze in materia di concordati stragiudiziali. Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie. Consulenze in materia di contabilità e bilanci. Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità. Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Fusioni e scissioni. Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni. Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182‐bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 , secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Istituzione registro della clientela POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE IL SUPPORTO INFORMATICO (A.U.I.) O IN ALTERNATIVA IL REGISTRO CARTACEO. In questo caso da tenersi in maniera ordinata, senza spazi bianchi e senza abrasioni, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina. CHE COSA REGISTRARE: – i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo tempestivamente e, comunque, nel termine di trenta giorni che decorrono: - dall’accettazione dell’incarico professionale; - dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; - dal termine della prestazione professionale (ma solo nel caso di incarichi di durata estremamente breve e non per incarichi di carattere continuativo). – creazione di fascicoli relativi a ciascun cliente in cui conservare la documentazione raccolta nello svolgimento dell’adeguata verifica per dieci anni. ATTENZIONE !!! Supporto cartaceo  tre giorni (e tre notti) di tempo per consegnare ai verificatori i dati. Supporto informatico  consegna immediata. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Fascicolo della clientela Contenuto minimo Cadenza aggiornamento dati Indici di rischio Adeguata verifica Indici di anomalia Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Contenuto minimo A titolo esemplificativo, dovranno essere inseriti nel fascicolo di studio: 1. fotocopia documento di riconoscimento 2. fotocopia codice fiscale 3. visura camerale 4. scheda per adeguata verifica 5. dichiarazione rilasciata dal cliente ex articolo 21 6. copia del mandato professionale 7. dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione 8. dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e l’oggetto dell’attività 9. eventuale attestazione ex articolo 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma nel caso di identificazione a distanza) Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Cadenza aggiornamento dati. Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto professionale. Il controllo va pianificato con cadenza da determinarsi in base al livello di rischio complessivo associato a ciascun cliente. aggiornamento dei dati precedentemente acquisiti; dati relativi ai titolari effettivi, livelli di rischio associati a ciascuno dei parametri soggettivi e oggettivi; rilevamento di eventuali indicatori di anomalia nella complessiva operatività del cliente. Gli esiti del controllo devono essere opportunamente documentati nelle “carte di lavoro” del professionista, onde poterne dimostrare l’effettuazione alle autorità competenti. In esito alla verifica effettuata, è possibile:  confermare il livello di rischio e la periodicità del controllo;  modificare il profilo di rischio e la periodicità del controllo;  modificare il tipo di adeguata verifica (ordinaria, semplificata, rafforzata) applicabile. NOTE:  il documento utilizzato per l’identificazione del titolare effettivo deve essere in corso di validità al momento dell’adeguata verifica ed eventualmente ancora valido al momento di un nuovo incarico  non sussiste alcun obbligo di monitoraggio della scadenza in corso d’incarico. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Indici di rischio (modulazione obblighi di adeguata verifica) Cliente: - natura giuridica; - prevalente attività svolta; - comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o della prestazione professionale; - area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; Operazione o prestazione professionale: - tipologia dell’operazione o prestazione professionale poste in essere; - modalità di svolgimento dell’operazione o prestazione professionale; - ammontare; - frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale; - ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; - area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione. Per ciascuno di tali parametri, le Linee guida declinano una serie di possibili opzioni cui attribuire un livello di rischio da 1 a 5. (dove 1 = rischio basso e 5 = rischio alto) Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Adeguata verifica Obbligo quando: la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad Euro 15.000,00, ovvero quando sia di valore indeterminato o indeterminabile; vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza delle informazioni ottenute ai fini dell’identificazione del cliente. In che cosa consiste l’adeguata verifica: identificare il cliente ed il titolare effettivo prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un costante controllo nel corso del rapporto continuativo della prestazione professionale. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Modalità di adeguata verifica a. ordinaria in presenza di un rischio basso e medio di riciclaggio (art. 16); b. rafforzata in presenza di un rischio elevato di riciclaggio (art. 28); c. semplificata nel caso di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi (art. 25). Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Indici di anomalia (operazioni sospette ai fini della segnalazione) ATTEGGIAMENTO DEL CLIENTE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI MODALITA’ DI PAGAMENTO COSTITUZIONI DI IMPRESE, TRUST ED ENTI ANALOGHI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E MOBILI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTABILI POSTE IN ESSERE Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Atteggiamento del cliente Riluttanza a fornire chiarimenti, la propria identità o del titolare effettivo; Scopo e natura della prestazione richiesta; Utilizzo di documenti apparentemente contraffatti; Familiarità con la normativa antiriciclaggio. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Modalità di esecuzione delle prestazioni professionali Consulenza per operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale sottostante. Prestazioni richieste da Onlus per finalità non compatibili con l’ente. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di nuova costituzione. Ricorso a caselle postali o indirizzi diversi dal domicilio fiscale o professionale. Frequente rilascio di deleghe per modalità evitare contatti diretti con il professionista. Richiesta di prestazioni con modalità eccessivamente complessa rispetto allo scopo dichiarato. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Modalita’ di pagamento Importi rilevanti per contanti, con libretti, oro, altri mezzi anomali; Utilizzo frequente di moneta elettronica non nominativa; Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute; Pagamento di prestazioni proveniente da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale; Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Costituzioni di imprese, trust ed enti analoghi Strutture di gruppi artificiosamente complesse; Richiesta di operazioni con lo scopo di dissimulare l’identificazione del titolare effettivo; Frequenti ed ingiustificati cambiamenti nella titolarità di società ed aziende; Costituzione di società partecipate da incapaci; Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Acquisto di beni immobili e mobili Prezzi elevati o sproporzionati di acquisto non giustificati; Investimenti in immobili in località in cui non vi è alcun legame con l’acquirente; Consulenza su possibilità di acquistare o vendere immobili in contanti per importi rilevanti. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Operazioni finanziarie e contabili poste in essere Investimenti per importi sproporzionati rispetto alla situazione economica del cliente; Operazioni con scopo di occultare disponibilità finanziarie; Utilizzo di conti di soggetti terzi per impiego di disponibilità personali del cliente o utilizzo di conti personali per l’impiego di disponibilità di terzi. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Contabilità ed adempimenti collegati Omessi versamenti Pagamenti in contanti sopra soglia Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Omessi versamenti d’imposta. Il commercialista deve segnalare l’omissione del versamento al superamento dei 50.000 euro entro la scadenza di legge (termine di versamento dell’acconto per l’anno successivo per l’Iva e presentazione del mod. 770 per le ritenute) ? SI !!!! In base al disposto dell’art. 2 co. 1 lett. c) del d. lgs 231/2007, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sussiste anche nel caso in cui si utilizzino beni provenienti da una partecipazione a un’attività criminosa dovendosi intendere con attività criminosa qualsiasi condotta integrativa di reato. Pur trattandosi di fenomeni di natura riscossiva, tali delitti non colposi appaiono come reati “presupposto” del riciclaggio obbligando il professionista alla segnalazione. Tale orientamento, fortemente criticato dalla commissione antiriciclaggio del CNDCEC, trova conferma nella circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Giurisprudenza su omessi versamenti In alcuni casi è stata esclusa la sussistenza del reato agli imprenditori che, a causa delle gravi situazioni di difficoltà finanziarie, preferiscono pagare i propri dipendenti o altre scadenze urgenti, rinviando il versamento delle imposte in un momento successivo. Si segnala al riguardo (Cass. Pen. Sent. n. 9264/2014 e Trib. Firenze sent. del 10/08/2012; di segno contrario Trib. Bologna sent. 11/07/2013). In queste situazioni, il professionista (assumendosene le responsabilità e i rischi), sulla base del proprio patrimonio informativo relativo al cliente, potrebbe escludere che la condotta di omesso versamento rientri nella definizione di “attività criminosa”, ovviamente avendo escluso altresì la sussistenza di ulteriori elementi di valutazione contenuti negli indicatori di anomalia. (Fonte: Pareri del CNDCEC del 10 Febbraio e del 19 Marzo 2014). E’ stata recentemente annunciata una riforma del regime penale tributario e, relativamente ai casi di omesso versamento di imposte e ritenute, si dovrebbe arrivare a una depenalizzazione (totale per l’Iva, parziale per le ritenute) che avrà conseguenze sugli adempimenti antiriciclaggio dei commercialisti. (Fonte: Il Sole 24 Ore del 21 Novembre 2014). Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Alcuni esempi limite utilizzo contante ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA Alcuni esempi limite utilizzo contante CASO A In caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi per valore pari o superiore a 1.000 Euro è possibile effettuare il pagamento sino a 999,99 euro con denaro contante e il resto con mezzi tracciabili? Sì CASO B Se c'è una previsione contrattuale in proposito, è possibile effettuare pagamenti frazionati sotto i 1.000 Euro? Sì, ma  (il Mef, pur in presenza di un accordo tra le parti ha precisato che l’amministrazione si riserva il potere di valutare discrezionalmente la sussistenza di un frazionamento artificioso) CASO C Un contratto di locazione prevede un corrispettivo di 11.000 Euro annui. Si può pagare mensilmente in contanti? Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Alcuni esempi limite utilizzo contante ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA Alcuni esempi limite utilizzo contante CASO D A fronte di una busta paga di 1.500 euro, è possibile pagare 1.100 tramite un assegno e i rimanenti 400 euro con denaro contante? Sì CASO E Si possono prelevare allo sportello bancario cifre superiori alla soglia di 999,99 euro? CASO F Possono essere pagati in contanti bollettini postali per un importo pari o superiore a 1.000 euro? Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Alcuni esempi limite utilizzo contante ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA Alcuni esempi limite utilizzo contante CASO G Un socio di una srl effettua un versamento in contanti di importo superiore alla soglia di euro 999,99 sul c/c della società, facendo indicare sulla contabile che si tratta di finanziamento infruttifero. Il commercialista che viene a conoscenza dell'operazione, è tenuto alla segnalazione antiriciclaggio? No, in quanto l'operazione transita sul conto corrente bancario, attraverso quindi un intermediario finanziario. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Titolare effettivo Obblighi del professionista e del cliente. Casistiche. Il professionista è tenuto ad operare l’adeguata verifica della clientela anche nei confronti del cosiddetto titolare effettivo (art. 19 D. Lgs. 231/2007). Titolare effettivo = persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione o l’attività, che abbia il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del C.S. o dei diritti di voto nella società. Nel caso di entità giuridiche, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano i beneficiari. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Titolare effettivo: obblighi OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA Le informazioni relative al titolare effettivo non devono essere registrate nell’archivio unico informatico ma devono essere conservate nel fascicolo di studio. (MEF 20 maggio 2010) OBBLIGHI DEL CLIENTE Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo è onere del cliente fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate dalle quali sia a conoscenza.  Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con multa da € 500,00 a € 5.000,00.   Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Titolare effettivo: casi pratici CASO 1: Un cliente si presenta in studio senza specificare di non essere il titolare effettivo della società per la quale richiede consulenza. Che doveri e responsabilità ha il professionista in questo caso? Il professionista invita il cliente a firmare l’ apposita dichiarazione dove si identifica quale titolare effettivo. Come specificato anche dal MEF il titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, “l’obbligo di identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente” (art. 21). L’identificazione del titolare effettivo deve quindi essere effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente, ovvero mediante l’utilizzo delle altre modalità suggerite dall’art. 19, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per fare ciò può fare ricorso: a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; chiedere ai propri clienti i dati pertinenti.  Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Titolare effettivo: casi pratici CASO 2: In presenza di una società con proprietà diffusa tra più soggetti, nessuno dei quali titolare di una quota di capitale superiore al 50%. Chi deve essere identificato come titolare effettivo? Occorre identificare tutti i soggetti che possono esercitare un controllo (capacità di esercitare il proprio volere, in assemblea) sulla direzione della società (ad esempio attraverso patti parasociali, accordi di voto, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento). Qualora nessun soggetto persona fisica raggiunga direttamente o indirettamente il limite del 25% è necessario attenersi alla dichiarazione del legale rappresentante. MA ATTENZIONE l’allegato al provvedimento di Banca d’Italia del 03/04/2013 per gli intermediari finanziari statuisce che il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza esercitata da questi sulle decisioni riservate ai soci.   Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Titolare effettivo: casi pratici Caso 3: Una società di capitali è posseduta al 100% da una società fiduciaria. E’ sufficiente l’adeguata verifica della società fiduciaria? NO !! Fermo restando l’obbligo di riservatezza dei dati, si dovrà procedere con la richiesta alla società fiduciaria del nominativo del beneficiario effettivo del rapporto fiduciario. Caso 4: Il cliente è una società fiduciaria che richiede al professionista una prestazione per conto del fiduciante. Poiché la società fiduciaria non rientra nell’elenco dei soggetti nei confronti dei quali possono applicarsi modalità semplificate di adeguata verifica (MEF nota 9 aprile 2009 n. 29165), essa deve comunicare i dati del fiduciante titolare effettivo. Il professionista che non sia in grado di identificare il fiduciante-titolare effettivo deve astenersi dall’eseguire la prestazione professionale.   Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Titolare effettivo: casi pratici Caso 5: In presenza di trust o fondazione come si verifica il titolare effettivo ? Per questi soggetti il titolare effettivo va individuato: - nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o trust qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; - nella persona o nelle persone che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust; - se diverso in ciascun trustee del trust; -eventualmente in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione della eventuale influenza da questi esercitata nelle decisioni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Obblighi e modalità di segnalazione profili sanzionatori La fattispecie di concorso Auto-riciclaggio Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

“OBBLIGHI” (artt. 15-54 “Decreto 231”) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA “OBBLIGHI” (artt. 15-54 “Decreto 231”) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA REGISTRAZIONE SEGNALAZIONE (artt. 15-35) (artt. 36-40) (artt. 41-48) ORDINARI Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte: - degli interm. fin. e altri sogg. eserc. att. fin. (art. 15) - dei professionisti e dei revisori contabili (art. 16) di altri soggetti (art. 17) contenuto degli obblighi di a.v.c. (art. 18) modalità di adempimento degli obblighi (art. 19) approccio basato sul rischio (art. 20) obblighi del cliente (art. 21) - modalità (art. 22) obbligo di astensione (art. 23) attività di gioco (art. 24) Obblighi di registrazione (art. 36) Archivio unico informatico (art. 37) Modalità professionisti e revisori (art. 38) Modalità per sogg. art. 14, c.1 (lett. a, b, c, d, e-bis, f) (art. 39) Dati aggregati (art. 40) Segnalazioni operaz. Sospette (art. 41) Modalità di segnalazione da parte: degli interm.finanz. e soc. gest. art. 10, c.2 (art. 42) - dei professionisti (art.43) - delle soc. di revisione art. 13, c.1, lett. a (art.44) Tutela della riservatezza (art. 45) Divieto di comunicazione (art.46) Analisi della segnalazione (art.47) Flusso di ritorno segnalazioni (art.48) SEMPLIFICATI Obblighi semplificati (art. 25) Criteri tecnici e procedure semplificate di a.v.c (art. 26) Esclusioni (art. 27) RAFFORZATI Obblighi rafforzati (art. 28) ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI COMUNICAZIONE AL MEF VIOLAZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE (artt. 49-51) FORMAZIONE DEL PERSONALE (art. 54) Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA Adeguata verifica della clientela Istituzione archivio unico informatico/registro clientela Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione delle operazioni sospette Comunicazione informazioni antiriciclaggio Formazione del personale e collaboratori Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ART 12 – I PROFESSIONISTI Obbligati alla segnalazione ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ART 12 – I PROFESSIONISTI Obbligati alla segnalazione professionisti iscritti: •nell’albo dei ragionieri e periti commerciali; •nell’albo dei dottori commercialisti; •nell’albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi. Rientrano in tale categoria gli altri soggetti ad essi assimilabili: •soggetti che prestano consulenza contabile e tributaria; •società di servizi contabili e tributari; •centri elaborazione di dati; •tributaristi; •CAF centri di assistenza fiscale. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ART 12 – I PROFESSIONISTI Obbligati alla segnalazione ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ART 12 – I PROFESSIONISTI Obbligati alla segnalazione notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; • l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; • l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione alla gestione o all’amministrazione di società; • la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

LIMITAZIONI AD USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE (ART. 49) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA LIMITAZIONI AD USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE (ART. 49) Vietato: - trasferimento contante tra soggetti diversi - libretti di deposito bancari o postali al portatore - titoli al portatore … quando ≥ 1.000,00…anche quando artificiosamente frazionati Fino al 29/04/08 solo se non super. a 12.500 euro Dal 30/04/08 solo se inferiori a 5.000 euro Dal 25/06/08 solo se inferiori a 12.500 euro Dal 31/05/2010 solo se inferiori a 5.000 euro Dal 13/08/11 solo se inferiori a 2.500 euro Dal 06/12/2011 solo se inferiori a 1.000 euro Accordo delle parti… Indicazioni Amm. Finanz.… Caso per caso… Gli assegni bancari e postali ≥ 1.000 euro clausola di non trasferibilità Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non ≥ 1.000 euro DIVIETO DI CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO ANONIMI O CON INTESTAZIONE FITTIZIA (ART. 50) L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intest.ne fittizia aperti presso Stati esteri è vietata. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI EX ARTT. 49 E 50 (ART. 51) Se notizia di infrazioni alle disposizioni artt. 49 e 50 SOGG. OGGLIBATI per infrazioni su assegni, libretti al portatore o titoli similari banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento o ne effettua l'estinzione (purché non già effettuata dall'altro soggetto obbligato) riferire entro 30 gg MEF / GdF (NO nel caso di operazione segnalata ex art. 41, c.1) (se elementi per accertamento AdE) Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 41) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 41) Un’ operazione sospetta deve essere segnalata all’ UIF se i professionisti “sanno,sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. LA SEGNALAZIONE PRESCINDE DALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA FATTISPECIE CRIMONOSA IL SOSPETTO è DESUNTO DA: Aspetti OGGETTIVI dell’operazione: - Utilizzo di rilevanti somme in contanti o mezzi di pagamento non appropriati rispetto all’operazione posta in essere; - acquisto o vendita di beni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato; - ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; - ingiustificata interposizione di soggetti terzi; - impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà della gestione; Aspetti SOGGETTIVI dell’operazione: Rilevano le caratteristiche del cliente, soprattuttoquando si tratta di soggetti dei quali è noto il coinvolgimento In attività illecite ovvero insediati in regimi fiscali privilegiati. Caratteristiche (congruità, normalità) Entità (valore da valutare) Natura (periodicità, finalità) Capacità economica (idoneità economica globale) Attività svolta dal cliente Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 41) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 41) Le suddette circostanze devono essere conosciute “in ragione delle funzioni esercitate” e in “base agli elementi a disposizione” L’attività valutativa posta in essere dal segnalante dovrà fondarsi esclusivamente sulle informazioni acquisite in ragione dell’attività prestata e non implica lo svolgimento di alcuna attività di tipo investigativo. Non può omettersi di ricordare che: “è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’art.49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro” (art. 41 comma 1 ultimo periodo, così modificato dall’art.36 del D.L. 78/2010) INTERPRETAZIONE DEL MEF Nella circolare interpretativa n. 297944 dell’11 Ottobre 2010, il MEF chiarisce che con l’integrazione dell’art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che, tuttavia, deve essere considerato nell’ambito di una valutazione complessiva dell’operazione che non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi. DUNQUE, la modifica non trasforma l’impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a “qualificare meglio” i profili di sospetto. È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di “oggettivizzazione delle segnalazioni di operazione sospetta”. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il soggetto tenuto alla segnalazione DEVE provvedervi senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione. (art. 41 comma 4) Il soggetto tenuto all’obbligo di segnalazione si astiene dal compiere l’operazione finché non ha effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini. (art. 41 comma 5) SEGRETO PROFESSIONALE La segnalazione di operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, NON costituisce violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Pertanto, se posta in essere per le finalità ivi previste e in buona fede essa NON comporta responsabilità di alcun tipo. (art. 41 comma 6) Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE da parte dei Professionisti (art. 43) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA MODALITA’ DI SEGNALAZIONE da parte dei Professionisti (art. 43) “I professionisti di cui all’art. 12 comma 1, lettere a) e c) trasmettono le segnalazioni di cui all’art. 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali.” (comma 1) “Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.” (comma 3) In alternativa alla diretta trasmissione (esclusivamente in via telematica), il meccanismo a “due stadi” di segnalazione è ideato per consentire di mantenere riservato il nome del segnalante; la UIF e le autorità investigative potranno ottenere maggiori informazioni sull’operazione sospetta attraverso l’ordine professionale. N.B.: Agli ordini è sottratta qualsiasi valutazione in merito alla fondatezza o meno del sospetto rilevato dal professionista segnalante. Spetterà alla UIF, ovvero alle autorità investigative, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un’eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE: anonimato del segnalante (art. 43) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA MODALITA’ DI SEGNALAZIONE: anonimato del segnalante (art. 43) E’ garantito il totale anonimato del segnalante. 2 ipotesi: 1. L’ ordine professionale è abilitato a ricevere la segnalazione: l’ordine provvede a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. Se UIF e gli organi investigativi necessitano di ulteriori informazioni, ai fini dell’analisi finanziaria o dell’approfondimento investigativo, il soggetto segnalante viene contattato tramite l’ordine professionale. 2. L’ ordine professionale NON è abilitato a ricevere la segnalazione: la segnalazione viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela della riservatezza. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ESITI DELLA SEGNALAZIONE (Art. 47) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ESITI DELLA SEGNALAZIONE (Art. 47) UIF “Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenute in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell’art. 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere”. A tal fine sussite un OBBLIGO di COLLABORAZIONE ATTIVA, per cui può richiedere ulteriori informazioni che le competenze delle autorità di vigilanza di settore dovranno trasmettere tempestivamente. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ESITI DELLA SEGNALAZIONE e FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI (Art. 48) Comunica l’avvenuta archiviazione della segnalazione al segnalante direttamente ovvero tramite gli ordini professionali Archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci anni UIF Gli organi investigativi informano la UIF delle segnalazioni non aventi ulteriore corso investigativo. Entrambi forniscono al COMITATO di SICUREZZA FINANZIARIA informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell’anno solare precedente nell’ambito dell’attività di antiriciclaggio nonché sull’esito delle segnalazioni. . All’infuori del caso di cui al punto 1, trasmette le segnalazioni corredate da una relazione tecnica agli organi investigativi (DIA, NSPV) Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

DIVIETO DI COMUNICAZIONE (Art. 46) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA DIVIETO DI COMUNICAZIONE (Art. 46) Fuori dei casi previsti dalla legge, ai soggetti obbligati alla segnalazione è vietato* dare comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione. Il divieto opera anche nei confronti di chiunque ne sia a conoscenza (compresi dipendenti e collaboratori). Il divieto di comunicazione NON comprende: la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo; la comunicazione tra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo; la comunicazione tra soggetti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata (anche in qualità di dipendenti o collaboratori); il tentativo del soggetto obbligato alla segnalazione di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale la comunicazione tra due o più soggetti obbligati alla segnalazione qualora riguardi uno stesso cliente o stesse operazioni. * Le sanzioni previste in caso di infrazione del divieto di comunicazione a terzi dell’avventa segnalazione dell’operazione sospetta sono:arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da € 5.000,00 a € 50.000,00 N.B. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

Modalità operativa effettiva delle SOS Il D.M. Economia e finanze del 04/05/2012 attribuisce al CNDCEC la competenza a ricevere dagli iscritti le SOS di riciclaggio e inoltrarle all’UIF (art 43 c2 D. Lgs 231/07). Tuttavia manca la stipula del protocollo d’intesa tra CNDCEC e UIF recante le modalità tecniche di trasmissione e inoltro delle segnalazioni. Attualmente il professionista deve trasmettere le SOS direttamente all’UIF in via telematica previo accesso e registrazione al portale INFOSTAT_UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.itin). Il link per le SOS è: http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ric/sos/norm- circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 56

ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE CASO 1 Un cliente, dopo aver commesso un delitto non colposo grazie al quale ha illecitamente conseguito un incremento di danaro, successivamente compie davanti al professionista un'operazione che comporta movimentazione del denaro illecitamente ottenuto. Segnalazione? SI Sebbene, sotto un profilo della norma penale(stante l'identità tra colui che compie l'attività di reimpiego e colui che ha realizzato il reato a monte), non sia ipotizzabile a carico del cliente alcun rilievo a titolo di riciclaggio, ricorrono comunque i presupposti per l'operatività dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE CASO 2 Giuseppe, in difficoltà economiche, compie una rapina ottenendo un bottino di 150000 euro. Il mese dopo contatta l’amministratore della società di cui è socio e fa entrare nella società CAIO S.R.L 150000 euro in contanti a titolo di finanziamento soci. La società CAIO S.R.L. fa confluire detto importo nella società BETA S.R.L, la quale usa il denaro per acquistare un immobile. Segnalazione? SI La rapina è punita con la pena detentiva prevista per le fattispecie delittuose costituendo così, presupposto di riciclaggio. Il professionista esterno e/o l’amministratore, devono segnalare l’operazione anomala al fine di non incorrere in una denuncia per riciclaggio nei propri confronti. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE CASO 3 Mario Rossi omette versamenti IVA per euro 52000 oltre il termine per il versamento relativo l’acconto del periodo d’imposta successivo. Il professionista ne è a conoscenza. Segnalazione? SI Oltre 50000 euro la fattispecie costituisce delitto punito con la reclusione, per cui scatterà l’obbligo di segnalazione in capo al professionista. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE CASO 4 Sempronio, per evadere le imposte utilizza fatture false depositando i proventi di tale comportamento illecito sul conto corrente della propria moglie. Segnalazione? SI Il professionista che acquisisce conoscenza delle movimentazioni, deve segnalare l’operazione sospetta, poiché l’acquisizione di fatture false, a prescindere dall’importo, è punita con la reclusione costituendo nella fattispecie ipotesi di delitto e quindi presupposto di riciclaggio. Si ricorda inoltre come il soggetto perseguibile di riciclaggio sia la moglie di Sempronio non potendo, lui stesso essere accusato direttamente. * La disciplina è in corso di revisione fine di introdurre la fattispecie di concorso di reato Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ESEMPI PRATICI SEGNALAZIONE CASO 5 Il signor Bianchi Mario si rivolge al commercialista per affidargli l'incarico della tenuta della contabilità del suo ristorante. Il signor Bianchi giornalmente emette più scontrini di quelli che in realtà sono i clienti del ristorante e incassa questi corrispettivi utilizzando “denaro illecito”; in questo modo tale denaro viene ripulito e potrà essere versato sul conto bancario. Da una prima verifica (identificazione del cliente, adeguata verifica del cliente) emerge un profilo del cliente e dell'operazione a basso rischio. Il professionista istituisce, pertanto, il fascicolo del cliente e provvede a riportare i dati del cliente e della prestazione professionale richiesta nell'Archivio unico informatico o nel registro cartaceo della clientela. Da un bilancio intermedio effettuato dal commercialista il ristorante del signor Bianchi presenta la seguente situazione: ….............segue.................. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA Esempi pratici ….............segue.................. Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 600.000 Totale valore della produzione Euro 600.000 Costi per materie prime Euro 45.000 Costi per servizi Euro 1.000 Costi per il personale Euro 15.000 Totale costi Euro 61.000 Differenza Euro 539.000 Il bilancio presenta elevati ricavi derivanti dall'attività tipica a fronte di costi legati alla produzione estremamente bassi. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA Esempi pratici ….............segue.................. Da ciò, il commercialista potrebbe ipotizzare che i ricavi così alti rispetto ai costi bassi siano il risultato di: Operazione di riciclaggio di denaro; Acquisti di merce e pagamento dei dipendenti in “nero”; Oppure, più semplicemente, che il contribuente non ha consegnato delle fatture di acquisto. Il cliente viene quindi contattato, ma non fornisce spiegazioni esaustive, né documentazione aggiuntiva. A questo punto il commercialista: Effettua la segnalazione per operazione sospetta; Recede dal contratto di gestione della contabilità che ha con il cliente. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA PROFILI SANZIONATORI L’omessa segnalazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare oscilla fra un minimo dell’1 per cento e un massimo del 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata (art. 57 comma 4 D.Lgs 231/2007). L’obiettivo è quello di assicurare una maggiore proporzionalità della sanzione rispetto alla concreta pericolosità della condotta del trasgressore. Inoltre…. nei casi più gravi di violazione è prevista l’applicazione della sanzione “accessoria” della pubblicazione del decreto sanzionatorio. La sanzione prevede, cioè, la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico (art. 57, comma 4). Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 64 64

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA PROFILI SANZIONATORI All’ipotesi di inadempimento, ovvero di non corretto adempimento, degli obblighi di registrazione sono connesse pesanti sanzioni penali ex art. 55 comma 4 e amministrative ex art.57 comma 3 del D. Lgs. 231/2007. In dettaglio: nel caso di omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazioni effettuate, è prevista una multa di importo variabile da 2.600 a 13.000 euro per ciascuna violazione (art. 55 comma 4); nel caso di omessa istituzione dell’archivio informatico o del registro della clientela, è applicabile una sanzione di importo variabile da 5.000 a 50.000 euro (art. 57 comma 3); qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti tali da ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui al 4 comma dell’art. 55 è raddoppiata. Allo stato attuale nessuna sanzione specifica è prevista in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 65 65

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 56) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 56) 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). (Comma modificato dall'art. 3, comma 37, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. s), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169) 2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo. 2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB. 4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF. 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 66 66

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 57) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 57) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. 1-bis). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro. 2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 67 67

SANZIONI PENALI (Art. 55) Commissione Organizzazione dello Studio ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA SANZIONI PENALI (Art. 55) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata. 7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato; 9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 68 68

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA OMESSA SEGNALAZIONE E CONCORSO NEL RICICLAGGIO La violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (ex art. 57 co 4 del Dlgs 231/2007 non può essere considerata quale ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene ai fini della rilevanza dell’art. 648-bis c.p. Ai fini della sussistenza del riciclaggio è richiesto il dolo e non possono essere considerati penalmente rilevanti comportamenti punibili a titolo di illecito amministrativo (mera colpa, negligenza, imprudenza..) Tuttavia, il comportamento del soggetto che omettendo la segnalazione, e/o compiendo l’operazione atta ad occultare la provenienza delittuosa del bene, potrà rispondere di riciclaggio ove abbia agito in concorso e in accordo con il cliente, consapevole dell’origine delittuosa dei beni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

CONCORSO DEL PROFESSIONISTA Il coinvolgimento del professionista in fatti di riciclaggio potrebbe verificarsi, anziché mediante l’inosservanza delle prescrizioni della 231/2007, attraverso condotte che configurino un concorso di tale soggetto nel delitto di riciclaggio (art 648 bis c.p.) Cass. 43130/2014: contestazione del concorso nel reato ad un commercialista che aveva agevolato altrui condotte di riciclaggio mediante predisposizione di falsa documentazione in grado di giustificare la circolazione del denaro provento di reato. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 70

FATTISPECIE DI CONCORSO: DI PERSONE E DI REATI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA FATTISPECIE DI CONCORSO: DI PERSONE E DI REATI La terminologia generica fattispecie di concorso comprende, sia l’ipotesi in cui vi sia partecipazione di più soggetti ad uno stesso reato “concorso di persone”, oppure, il compimento di più reati da parte di un singolo soggetto “concorso di reati”. la legge italiana non punisce l’ipotesi di autoriciclaggio; secondo la normativa in vigore, può essere accusato di riciclaggio solo un soggetto che partecipa sostanzialmente all’atto, ma comunque diverso dal soggetto che ne ha compiuto il presupposto. Ad esempio, un illecito che ha procurato allo stesso, beni, denaro o altre utilità da “riciclare”; nonostante le raccomandazioni dell’ FMI ed altri enti, ad oggi*, l’accusa penale di riciclaggio non comprende l’ipotesi di autoriciclaggio; la giustificazione sta nel fatto che, chi commette un illecito quale ad esempio una rapina, ha come imminente bisogno, quello di far emergere il provento senza destare sospetto, configurandosi l’ipotesi di naturale prosecuzione del delitto principale. Tale concetto non sembra più condivisibile, anche alla luce delle principali legislazioni dei paesi comunitari. * Sembrerebbe che l’ipotesi di autoriciclaggio nella fattispecie di concorso di reato sia destinata ad acquisire rilevanza come capo d’accusa autonomo. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 71 71

FATTISPECIE DI CONCORSO DI REATI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA FATTISPECIE DI CONCORSO DI REATI La clausola di riserva in caso di concorso nel reato, rende irrilevante, sotto il profilo penale, l’attività di riciclaggio attuata da chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso, il cosiddetto autoriciclaggio. Ciò significa che non commette reato, il riciclatore che “lava” i profitti del suo stesso crimine, come ad esempio, il corrotto che investe la tangente o l’evasore che acquista una casa con i proventi evasi e non tassati; L’irrilevanza sotto il profilo penale dell’accusa di autoriciclaggio affonda le sue radici nell’espressione utilizzata artt. 648-bis e ter c.p. “fuori dei casi di concorso nel reato”* *E’ così esclusa la rilevanza penale dell’autoriciclaggio configurandosi appunto il concorso di reato con il presupposto del reato primario. Rapina, evasione, estorsione, ricettazione ecc. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 72 72

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA AUTORICICLAGGIO La definizione di riciclaggio contenuta nell’art. 2 del DLgs. 231/2007 ricomprende anche il c.d. “autoriciclaggio” (e “autoremipiego”), ovvero la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso autore che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti fatti oggetto di riciclaggio. Di conseguenza, l’autoriciclaggio o autoreimpiego, ad oggi, rimangono penalmente impuniti per quanto concerne la normativa sull’ antiriciclaggio, restando sottoposti alla sola normativa relativa gli obblighi di segnalazione. Si vuole far notare come l’art 2 Dlgs. 231/2007 sopra menzionato, non abbia voluto escludere la fattispecie di concorso di reati di cui all’art 648 bis e ter c.p. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 73 73

AUTORICILAGGIO: CAUSA DELLA IRRILEVANZA PENALE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA AUTORICILAGGIO: CAUSA DELLA IRRILEVANZA PENALE Nell’ordinamento italiano acquisisce rilevanza sotto il profilo penale solo l’attività di riciclaggio posta in essere da un soggetto diverso dall’autore della condotta illecita che ha generato i proventi in questione (cd. reato presupposto). Non è quindi prevista la punibilità di chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso (cd. autoriciclaggio). La ratio della norma va ricercata nel principio di non punibilità del post factum, ossia delle condotte considerate il naturale proseguimento dell'illecito principale. Commissione Organizzazione dello Studio Commissione Organizzazione Studi 26 nov 2014 26 nov 2014 74 74

AUTORICICLAGGIO: ESEMPI PRATICI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA AUTORICICLAGGIO: ESEMPI PRATICI Mario, amministratore di una società, distrae beni o altre utilità dalla cassa (al di fuori dei casi di fallimento). Il denaro sottratto dall'amministratore rimane nella sua disponibilità e viene utilizzato per l'acquisto di un auto a titolo personale. In questo caso, ci troviamo di fronte all'ipotesi di autoriciclaggio, in quanto Mario è sia l'autore materiale del reato presupposto di appropriazione indebita sia l'autore della condotta finalizzata a far disperdere le tracce del denaro. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

PRECISAZIONI DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA PRECISAZIONI DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO Non tutti i reati possono costituire il presupposto per il riciclaggio; Tra i reati presupposto di riciclaggio vi rientrano esclusivamente i delitti puniti con la reclusione da 15 giorni ad anni 30 E’ necessaria la verifica del reato: se punito con la contravvenzione (reati minori puniti con pena detentiva da giorni 5 ad anni 3) non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina sull’antiriciclaggio. I proventi devono derivare da attività illecita, anche di natura tributaria Devono aver procurato vantaggi economici quali denaro, beni o altre utilità, compreso risparmi d’imposta Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

RICICLAGGIO Legislazione Civile Ai sensi dell’art. 2 co.1 DLgs 231/2007 costituiscono riciclaggio: La conversione o il trasferimento di beni effettuati sapendo che provengono da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza che tale beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività La partecipazione ad uno degli atti di cui sopra e l’associazione per commettere tale atto Si considera ricicalggio anche se tali attività sono svolte su territorio estero (art.2 co.2) Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

RICICLAGGIO Legislazione Penale ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA RICICLAGGIO Legislazione Penale REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

REATO DI RICICLAGGIO Si compone di due fasi: Commissione del reato presupposto da parte di un soggetto (evasione fiscale, false fatturazioni, reati contro la Pubblica Amministrazione, ecc…) Intervento di un soggetto diverso dall’autore del reato (congiunto, persona di fiducia, prestanome) a conoscenza dell’origine illecita che ne gestisce la disponibilità, occultandone la provenienza e magari reinvestendo i proventi in attività legali Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Questi comportamenti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Sanzioni Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000) Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: – l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte) – l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione di euro. Sanzioni Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000) Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Sanzioni Reclusione da 1 a 3 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Dichiarazione omessa (art. 5, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Sanzioni Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sanzione Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Nota L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'articolo 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a). Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Dlgs 74/2000) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Sanzioni Reclusione da 6 mesi a 5 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. Sanzione Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Omesso versamento di Iva (art. 10-ter, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Sanzioni Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Indebita compensazione (art. 10-quater, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Sanzione Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1) Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Sanzioni Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Reclusione da 1 anno a 6 anni se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200mila euro Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2) Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro. Sanzione Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2) Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro. Sanzione Reclusione da 1 anno a 6 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA REATI TRIBUTARI Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2) Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro. Sanzione Reclusione da 1 anno a 6 anni. Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI PISA ANTIRICICLAGGIO Commissione Organizzazione dello Studio: Laura Agudio, Emiliano Bini, Lorenzo Cambi, Alessandro Lini, Marco Marchetti, Elena Pro; Nicola Tamberi. Si ringraziano per la preziosa collaborazione i Colleghi componenti la Commissione di Studio Ugdcec di Pisa: Massimo Antonini, Irene Bertelli, Federico Bertini, Federico Benvenuti, Sara Bianchi, Erika Bonechi, Francesca Cavaliere, Paola Dell’Antico, Matteo Dell’Innocenti, Alessandro Del Seppia, Alessandro Favilli, Michele Gelli, Pasquale Giovinazzo, Francesco Rossi. Cecilia Nacci Commissione Organizzazione dello Studio 26 nov 2014