ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: al via la fase sperimentale A cura di Alessandro Beltrami Roma, 30 novembre 2011.

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ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: al via la fase sperimentale A cura di Alessandro Beltrami Roma, 30 novembre 2011

Legge 5/5/2009 n. 42 Delega al Governo in materia di FEDERALISMO FISCALE in attuazione dell’art. 119 della Costituzione Le origini: il federalismo fiscale Contiene i principi direttivi che devono ispirare i successivi decreti delegati, tra i quali:  autonomia di entrata e spesa, maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo  superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali della perequazione della capacit à fiscale per le altre funzioni.  adozione di: regole contabili uniformi un comune piano dei conti integrato comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari un sistema e schemi di contabilit à economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzaz. uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, societ à o altri organismi controllati definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali  raccordabilit à dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 Disposizioni in materia di ARMONIZZAZIONE dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio: i principi contabili Titolo I – Principi contabili generali e applicati per regioni, province autonome ed enti locali Titolo II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario Titolo III – Disposizioni finali e transitorie (sperimentazione) GLI STRUMENTI dell’armonizzazione dei sistemi contabili 1)Sistemi e principi contabili uniformi 2)Piano dei conti integrato 3)Schemi di bilancio comuni 4)Bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati

Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI 1.1) Adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale che affianca, a fini conoscitivi, la contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale 1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione) Annualità I documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione, che coincide con l’anno solare. Unità Il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione normativa Universalità Il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente. Integrità Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.

segue 1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione) Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità E’ necessario rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato economico dell'esercizio. Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Significatività e rilevanza Per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di aiutare gli utilizzatori a valutare gli eventi passati, presenti o futuri; è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni assunte sulla base del sistema di bilancio. Flessibilità All’interno del sistema del bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione. Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue)

Congruità Consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali Prudenza Nei documenti preventivi, comporta l’iscrizione delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. In sede di rendicontazione, le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate, anche se non sono definitivamente realizzate. Coerenza Occorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione: tutte queste funzioni e documenti devono essere strumentali al perseguimento degli stessi obiettivi. segue 1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione) Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue)

Continuità e costanza Si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, di permettere il perdurare nel tempo dell’attività istituzionale dell’ente e, unitamente alla continuità nell’applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili. Comparabilità e verificabilità Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti. L’eventuale cambiamento di criteri di valutazione deve rappresentare un’eccezione nel tempo, opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni. Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. Neutralità o imparzialità La redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari. L’imparzialità contabile va intesa come l’applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti che compongono il sistema di bilancio. segue 1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione) Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue)

Pubblicità Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. Equilibrio di bilancio L’equilibrio di bilancio è inteso come pareggio finanziario (= pareggio complessivo tra entrate e spese, di competenza e di cassa), economico e patrimoniale. Prevalenza della sostanza sulla forma Le operazioni ed i fatti accaduti durante l’esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l’esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. segue 1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione) Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue)

Competenza economica Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Nell’allegato 1 al D. Lvo 118/2011, paragrafo 17, sono elencati i criteri per la definizione della competenza economica. In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti. segue 1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione) Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue)

Competenza finanziaria L’allegato 1 allo schema di DPCM dispone che: << (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (…) E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario (…)>> segue 1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione) Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue)

Approfondimento: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse. Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue)

Esempio: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare una piscina del costo complessivo di 450 e di finanziarla con un mutuo tradizionale, che comporta l’erogazione immediata del finanziamento, accertato sulla competenza dell’esercizio x. Gli strumenti/1 SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI (segue) - l’anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; -la spesa per la costruzione della piscina sarà distribuita nel biennio x+1/x+2, in ragione del cronoprogramma: 150 per l’esercizio x+1 e 200 per l’esercizio x+2. ESERCIZIO X ENTRATAImportoSPESAImporto Mutuo per piscina450 Progettazione piscina100 Fondo pluriennale vincolato piscina 350 Totale entrata450Totale spesa450 ESERCIZIO X+1 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo fondo pluriennale vincolato piscina 350 Realizzazione piscina150 Fondo pluriennale vincolato piscina 200 Totale entrata350Totale spesa350 ESERCIZIO X+2 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo fondo pluriennale vincolato piscina 200Realizzazione piscina200 Totale entrata200Totale spesa200 La costruzione della piscina richiederà 2 anni di lavori (x+1 e x+2): Nello schema a lato sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio:

Art. 14 schema DPCM  riaccertamento dei residui attivi e passivi per eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute al 31/12/2011  Eventuale costituzione in entrata del fondo per la copertura del fondo pluriennale vincolato, di importo pari alla differenza tra residui passivi e residui attivi eliminati con il riaccertamento, se la differenza è positiva. …. Se la differenza è negativa????????? Approfondimento: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DURANTE LA SPERIMENTAZIONE (art. 14)  Gli enti che riaccertano i residui attivi e passivi entro il 31/12/2011 costituiscono il fondo pluriennale vincolato già dal 2012 E i Comuni che approvano il bilancio prima dell’emanazione del DPCM, dove stanziano tra le entrate del bilancio ex DPR 194/1996 il fondo pluriennale vincolato? A legislazione invariata, si pone il problema di individuare dove stanziare in entrata, nel “vecchio” schema di bilancio ex DPR 194/1996, il fondo pluriennale. Una possibile soluzione è di stanziare tale fondo come avanzo presunto ex art. 187, comma 3, del TUEL. Non si riscontra, al contrario, una collocazione possibile rispetto alla quota di fondo pluriennale vincolato che maturerà nel triennio per effetto dei “nuovi” investimenti stanziati sulla competenza 2012/2014, in corrispondenza degli investimenti finanziati con entrate che saranno accertate integralmente sulla competenza dell’esercizio ma che finanzieranno obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi.

 Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.  L’adozione di un piano dei conti integrato è finalizzato a consentire: - il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici - il miglioramento della raccordabilità dei conti delle P.A. con il sistema europeo dei conti nazionali  Il piano dei conti integrato è costituito dall’elenco: - delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario - dei conti economico-patrimoniali. Gli strumenti/2 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO  Le previsioni devono essere formulate con riferimento al LIVELLO IV del piano dei conti finanziario  Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di movimentare il piano dei conti integrato, LIVELLO V.  E’ vietata l’adozione del criterio di prevalenza. PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: ad ogni prenotazione/impegno, liquidazione, accertamento, ecc... dovrà essere associato il corrispondente codice del piano dei conti integrato, livello V PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto dovrà essere attribuito in sede di liquidazione della spesa e di accertamento dell’entrata.

 Le amministrazioni pubbliche, compresi i rispettivi enti ed organismi strumentali, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali. Gli strumenti/3 SCHEMI DI BILANCIO COMUNI 3.1 BILANCI DI PREVISIONE Attualmente, i bilanci di previsione (annuale e pluriennale) sono bilanci per sola competenza. Secondo i nuovi schemi, il bilancio preventivo annuale è di competenza e di cassa, il bilancio preventivo pluriennale è di competenza. Con finalità esclusivamente informativa, nella fase di sperimentazione saranno approvati sia i bilanci secondo gli attuali schemi, sia i bilancio secondo i nuovi schemi SPESA Nel bilancio di previsione, la spesa è rappresentata per missioni e programmi - MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate - PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa (possibili difficoltà di raccordo con la struttura organizzativa autonomamente scelta dal singolo ente) L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione è costituita dai PROGRAMMI, non più dall’intervento.

Segue SPESA Missioni > Programmi > Titoli > Macroaggregati > Capitoli/articoli I programmi sono articolati in MACROAGGREGATI, secondo la natura economica della spesa. Sostanzialmente, sostituiscono gli attuali interventi, seppure con un’articolazione non sempre coincidente (ad esempio: beni, servizi e utilizzo di beni di terzi diventano un unico macroaggregato, mentre attualmente sono tre interventi diversi). I macroaggregati si raggruppano in Titoli : spese correnti, spese in c/capitale, spese per incremento attività finanziarie, rimborso prestiti, Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere, servizi c/terzi e partite di giro. Ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli. Gli strumenti/3 SCHEMI DI BILANCIO COMUNI (segue) FESSIBILITA’  Le variazioni compensative fra MACROAGGREGATI del medesimo programma possono essere effettuate dalla GIUNTA  Le variazioni tra le spese del PERSONALE possono essere effettuate dalla GIUNTA  Le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di CASSA e al fondo di riserva possono essee effettuate dalla GIUNTA  Le variazioni compensative fra CAPITOLI di spesa del medesimo macroaggregato possono essere effettuate con provvedimento amministrativo DIRIGENZIALE

Gli strumenti/3 SCHEMI DI BILANCIO COMUNI INTERVENTI ATTUALISCHEMA DPCM PersonaleRedditi da lavoro dipendente Acq. beni di consumo Acquisto di beni e servizi Prestazione di servizi Utilizzo di beni di terzi TrasferimentiTrasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi e oneri finanz. div.Interessi passivi -Altre spese per redditi da capitale Imposte e tasseImposte e tasse a carico dell'ente Oneri straordinari Altre spese correnti Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Ammortamenti di esercizio - Esempio: SPESE CORRENTI

Gli strumenti/3 SCHEMI DI BILANCIO COMUNI ENTRATA Nel bilancio di previsione, le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio: - TITOLI, secondo la fonte di provenienza delle entrate (Entrate correnti di natura tributaria e contributiva, Trasferimenti correnti, Entrate extratributarie, Entrate in c/capitale, Riduzioni di attività finanziarie, Accensione di prestiti, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, Entrate per conto terzi e partite di giro) -TIPOLOGIE, in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza (es. Tributi, Trasferimenti correnti, Interessi attivi, ecc…) - CATEGORIE, in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente Ai fini della gestione e rendicontazione, le categorie sono articolate in capitoli. FESSIBILITA’  Le variazioni compensative fra CATEGORIE della medesima tipologia di entrata sono di competenza della GIUNTA  Le variazioni relative agli stanziamenti di CASSA possono essere effettuate dalla GIUNTA Le variazioni compensative fra CAPITOLI di entrata della medesima categoria sono di competenza DIRIGENZIALE (attualmente, sono di competenza della Giunta se sono all’interno della stessa risorsa, altrimenti sono di competenza del Consiglio)

Gli strumenti/3 SCHEMI DI BILANCIO COMUNI CONSIGLIOGIUNTA DIRIGENTI/ RESP. SERVIZI FINANZIARI Bilancio redatti secondo i “vecchi” schemi ex DPR 194/1996 Bilanci redatti secondo i nuovi schemi allegati al DPCM Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 18) A scelta dell’Ente Macroaggregati Capitoli ed eventuali articoli Ricapitolando: -Il bilancio rimane di competenza del Consiglio comunale -I macroaggregati sono approvati dalla Giunta comunale -Le unità elementari di previsione sono rappresentate dal IV livello del piano dei conti finanziari -I capitoli possono essere approvati dai dirigenti/responsabile dei servizi finanziari Nel 2012: …. e il PEG?????

Gli strumenti/3 SCHEMI DI BILANCIO COMUNI …. Che fine fa il PEG???.... Come si raccorda con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi??? Prima possibile soluzione:  la Giunta approva il piano degli indicatori e dei risultati attesi in sostituzione del PEG per quanto riguarda gli obiettivi. Sul versante finanziario, approva solo i macroaggregati di spesa e le categorie di entrata all’interno, rispettivamente, dei programmi e delle tipologie di entrata già approvati dal Consiglio in sede di deliberazione del bilancio di previsione  il Direttore generale approva il piano dettagliato degli obiettivi ex art. 197 comma 2 del TUEL e i capitoli di spesa e di entrata quali ulteriori dettagli dei macroaggregati e delle categorie. I capitoli sono coerenti con il livello IV del piano dei conti finanziari Seconda possibile soluzione:  La Giunta approva il piano degli indicatori e dei risultati attesi in sostituzione del PEG per quanto riguarda gli obiettivi. Sul versante finanziario, approva sia i macroaggregati/categorie, sia i capitoli.  il Direttore generale approva il piano dettagliato degli obiettivi ex art. 197 comma 2 del TUEL e gli articoli dei capitoli.  La coerenza delle unità previsionali con il livello IV del piano dei conti finanziari è assicurata o dalla Giunta a livello di capitolo, oppure dal Direttore generale a livello di articolo. Altre soluzioni possibili ………………………….

Gli strumenti/4 IL BILANCIO CONSOLIDATO Art. 9 D. Lvo 118/2011 Le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. Art. 19 schema DPCM Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate (Gruppo dell’amministrazione pubblica), secondo le modalità e i criteri contenuti nell’allegato 4 allo schema di DPCM. Termine approvazione del bilancio consolidato: 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Articoli schema DPCM: perimetro di consolidamento per definire il Gruppo dell’amministrazione pubblica.

LA FASE SPERIMENTALE ( )  Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate IN VIA ESCLUSIVA, IN SOSTITUZIONE di quelle previste dal sistema contabile previgente, con queste modalità: Bilancio redatti secondo i “vecchi” schemi ex DPR 194/1996 Conservano valore a tutti gli effetti giuridici (inclusa funzione autorizzatoria) Funzione solo conoscitiva Bilanci redatti secondo i nuovi schemi allegati al DPCM Funzione solo conoscitivaAssumono valore a tutti gli effetti giuridici (inclusa funzione autorizzatoria) Nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria e e principio contabile applicato della contabilità finanziaria Si applicano Contabilità economico- patrimoniale FacoltativaObbligatoria Piano integrato dei contiFacoltativoObbligatorio Bilancio consolidatoFacoltativoObbligatorio  Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni del titolo I del D. Lvo 118/2011.  Sulla base degli esisti della sperimentazione, il nuovo assetto contabile potrà subire ulteriori modifiche, per assumere i contenuti definiti, che dovrebbero entrare a regime dal 2014.

LA FASE SPERIMENTALE ( ) ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ENTI SPERIMENTATORI (art. 3 schema DPCM)  Delibera della Giunta comunale di adesione alla fase sperimentale entro 31/12/2011  Individuazione del soggetto che all’interno dell’Ente assumerà il ruolo di REFERENTE per la sperimentazione.  Individuazione di almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria e di uno in contabilità economico-patrimoniale da coinvolgere nella sperimentazione Le comunicazioni devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA.

LA FASE SPERIMENTALE ( ) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI ENTI SPERIMENTATORI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA (art. 25 schema DPCM)  Entro 10 giorni dall’approvazione definitiva: Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (articolo 17 schema DPCM) Consuntivo finanziario, conto economico, stato patrimoniale e relativo piano degli indicatori Bilancio consolidato  Il Gruppo bilanci può chiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell’esercizio