dott. Ferdinando Maria de Francesco Acquisto di stupefacenti
dott. Ferdinando Maria de Francesco BUONI ACQUISTO FUNZIONE È necessario per formulare richiesta di approvvigionamento di sostane o prodotti compresi: nelle tab. med. A, B e C e allegato III bis (per titolari e/o direttori di farmacia) FORMATO modello conforme a quanto predisposto dal Ministero della Salute con DM 18/12/2006 Ogni buono acquisto deve essere redatto in quadruplice copia (anche a ricalco) ciascuna con firma in originale Può essere anche telematico (solo se con firma digitale) Deve contenere la ragione sociale completa della struttura richiedente, e di quella cedente Deve contenere l’indicazione completa dei farmaci richiesti con la specifica della quantità per ciascuno di essi
dott. Ferdinando Maria de Francesco BUONI ACQUISTO CUSTODIA Devono essere conservato, con l’allegata documentazione fiscale(fattura), per un periodo pari a quello di conservazione del Registro Entrate Uscite del quale costituisce documento giustificativo delle Entrate. (2 anni dall’ultima registrazione). In caso di smarrimento, sottrazione o comunque perdita (anche parziale), bisogna inoltrare entro 24 ore dalla constatazione, denuncia scritta alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza. … Chiunque ceda buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito con la reclusione e con una multa…
dott. Ferdinando Maria de Francesco Il modello di cui al DM può essere usato sia per singolo prodotto (nella quantità occorrente ) che per richieste cumulative di più prodotti (nelle relative quantità occorrenti)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Il modello può presentarsi in blocchi preconfezionati, anche in copie a ricalco, contenenti non più di cento buoni acquisto non numerati preventivamente, oppure può essere stampato anche con sistemi di tipo informatico al momento dell’ordine Ogni buono acquisto deve essere numerato secondo una progressione numerica annuale (nn/AA) propria di ciascuna impresa o farmacia e deve essere redatto in quattro copie.
dott. Ferdinando Maria de Francesco La prima copia è conservata dall’acquirente unitamente alla fattura di ricezione della merce richiesta La seconda copia è conservata del cedente La terza copia è inviata a cura del cedente al Ministero della Salute (se l’acquirente è diverso da titolare o direttore di farmacia) ovvero all’ASL competente per territorio rispetto alla farmacia acquirente entro 30 giorni dalla consegna La quarta copia è rimessa dal cedente all’acquirente dopo aver specificato le quantità effettivamente consegnate (tale copia risulterà essere il documento giustificativo del carico per l’acquirente)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Il richiedente compila a ricalco le quattro copie o in alternativa riproduce anche in fotocopia la prima copia (apponendo,però, in originale la firma sulle 4 copie) e invia le ultime tre al cedente. n.b. L’invio telematico è permesso solo se con firma elettronica certificata Il cedente effettua la consegna e trattiene la seconda copia; invia, invece, la terza copia al Ministero ovvero alla ASl e la quarta, insieme alla merce, al richiedente. n.b. Con questo modello è possibile anche una consegna di quantità inferiori a quelle richieste a causa di indisponibilità di giacenza.
dott. Ferdinando Maria de Francesco Movimentazione di stupefacenti
dott. Ferdinando Maria de Francesco registro stupefacenti
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope La sua detenzione è obbligatoria in Farmacia FUNZIONE È necessario per la registrazione di tutti i movimenti, in entrata e in uscita, delle sostanze, preparazioni e specialità medicinali comprese nella tab MED sez. A, B e C, del Dpr 309/90 e L. 49/06 e quelle comprese nell’Allegato IIIbis della L. 12/01. La movimentazione deve essere registrata qualunque sia il titolo per cui essa si è verificata (acquisto, vendita, smarrimento, furto, distruzione, etc.)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope FORMATO Il modello è unico su tutto il territorio nazionale approvato con Decreto del Ministero della Salute Può essere costituito da un numero variabile di pagine (di norma 100 o 200), comunque adeguato alle quantità di farmaci detenute (L.38/10, L.79/14), purché numerate in modo progressivo pagina per pagina Deve essere intestato alla Farmacia di cui è dotazione obbligatoria (anche mediante apposizione del timbro sul frontespizio) Deve essere vidimato dall’Autorità Sanitaria Locale (Responsabile Azienda Unità Sanitaria Locale o suo Delegato)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope VIDIMAZIONE È costituita dall’apposizione, pagina per pagina, del timbro e della firma dell’Autorità preposta alla vidimazione e dall’annotazione sull’ultima pagina: Del numero di pagine Della data di vidimazione Dell’identificazione dell’Autorità vidimante Della firma dell’Autorità vidimante
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope COME effettuare le annotazioni QUANDO effettuare le annotazioni COSA annotare
dott. Ferdinando Maria de Francesco COME effettuare le annotazioni Con mezzo indelebile Senza alcuna lacuna (senza lasciare righe o pagine bianche) Senza abrasioni o aggiunte o correzioni che non consentano la lettura dei dati erroneamente scritti
dott. Ferdinando Maria de Francesco QUANDO effettuare le annotazioni Contestualmente al verificarsi della movimentazione Ovvero, in caso di dispensazione, entro 48 ore dal verificarsi della stessa (l.38/10)
dott. Ferdinando Maria de Francesco COSA annotare CONTESTUALMENTE alla movimentazione Le singole operazioni di registrazione debitamente numerate in modo progressivo e secondo l’ordine cronologico L’indicazione dell’unità di misura di dispensazione in modo omogeneo per la giacenza, le entrate e le uscite IN CORSO D’ANNO La scritturazione di fine pagina, con l’indicazione delle entrate, delle uscite, della giacenza ed il riporto ad altra pagina (se diversa da quella successiva) ALLA FINE DELL’ANNO SOLARE L’operazione di chiusura con l’indicazione delle entrate, delle uscite, della giacenza ed il riporto di quest’ultima ad altra pagina (sempre) L’annullamento, comunque, di tutte le righe bianche disponibili dopo quella dove è annotata l’ultima registrazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE ENTRATE I e IV copia del Buono Acquisto usato per la richiesta al fornitore con allegata fattura di acquisto (in originale)
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE USCITE In caso di dispensazione al pubblico : Ricetta a Ricalco (per i prodotti della tab med sez.A e dell’All. III bis) Originale della Ricetta Non Ripetibile (per i prodotti della tab.med. sez. B e C in Regime Privato) Copia della Ricetta Non Ripetibile (per i prodotti della tab. med sez.C in Regime Convenzionato)
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE USCITE In caso di destinazione diversa : Richiesta (in triplice copia) formulata, ai sensi dell’art. 42 del DPR 309/90, dal Sanitario ovvero dal Direttore Sanitario di Ospedale, Casa di Cura, etc.(per i prodotti della tab med sez A,B,C) Autoricettazione (su RMS a ricalco) del Sanitario formulata ai sensi dell’art. 42 del DPR 309/90 come modificato dall’Art. 1 c. 3 della L. 12/01(per i prodotti dell’Allegato III bis) Seconda sezione del Bollettario Buoni Acquisto emesso da altra farmacia per una occasionale richiesta o dal fornitore per il reso (per i prodotti della tab med sez A,B,C)
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE USCITE In caso di destinazione diversa : Verbale di sequestro Verbale di affidamento in custodia con autorizzazione allo “scarico” Verbale di distruzione Attestazione di denuncia alla P.S. di furto
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope CUSTODIA Deve essere conservato per due anni dalla data dell’ultima registrazione (e con esso tutti i documenti giustificativi delle movimentazioni registrate) In caso di smarrimento, sottrazione o comunque perdita (anche parziale) bisogna inoltrare, entro 24 ore dalla constatazione: DENUNCIA alla più vicina autorità di P.S. COMUNICAZIONE all’Autorità Sanitaria Locale