gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario1 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” (Cap. 2) 1. Il problema del “diritto privato del mercato finanziario”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 2 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Riflessioni dettate dai concetti fin qui emersi: le regole di ciascun mercato sono determinate in modo decisivo dalle caratteristiche dei beni negoziati sul mercato stesso Gli “strumenti finanziari” sono le “entità” negoziate nel mercato finanziario
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 3 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Domande odierne: Come hanno luogo queste negoziazioni ? A queste negoziazioni (contratti) si applicano le norme del codice civile ? (Implicazioni: eguaglianza delle parti, loro pari trattamento, applicazione del binomio “libertà/responsabilità”)
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 4 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Le regole del codice civile governano un mercato caratterizzato da negoziazioni aventi ad oggetto i beni ex artt. 830 e 832 c.c. Queste regole possono essere adatte per il mercato degli “strumenti finanziari” ?
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 5 In altre parole: gli strumenti finanziari – ossia le entità negoziate nel mercato finanziario – sono “beni in senso giuridico” secondo lo schema degli artt. 810 e 832 c.c. ?
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario6 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” 2. La natura degli “strumenti finanziari” alla stregua delle disposizioni del testo unico della finanza (§ 5)
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 7 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Art. 1 1, lett. n, n. 2: “"gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: …2) la gestione del patrimonio di Oicr (*), di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili” Art : “Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 8 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Art : “La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici (*) l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici” Art. 101 bis: gli strumenti finanziari possono essere oggetto di offerte di acquisto e di scambio
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 9 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” In conclusione, per il tuf: Strumenti finanziari Oggetto di proprietà Oggetto di offerte di acquisto e di scambio Beni analoghi a mobili ed immobili Oggetto di scambi
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 10 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” presentare lo strumento finanziario come oggetto di proprietà e di contratti di scambio significa avvalorare l’inserimento degli strumenti finanziari tra i beni giuridici, dal momento che la “attitudine allo scambio” è stata tradizionalmente ritenuta un significativo indice della qualità di “bene giuridico”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 11 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Vediamo cosa dicono le disposizioni di riferimento del codice civile
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 12 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Art. 810 c.c.: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti” Art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 13 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” In sintesi: Per gli artt. 810 e 832 c.c. sembrano essere beni quelle cose che, essendo oggetto di diritti, possono essere altresì oggetto di atti di disposizione, ossia possono essere acquistate e vendute.
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 14 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Strumenti finanziari: Oggetto di scambio Oggetto di proprietà Espressa classificazione tra gli “altri beni” Beni da codice civile: Oggetto di atti di disposizione Oggetto di diritti (e di proprietà) Art c.c.
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 15 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Art. 812 c.c.: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo” “Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione” “Sono mobili tutti gli altri beni”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 16 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Art. 812 “sono b. immobili …” “sono reputati beni immobili …” “Sono mobili tutti gli altri beni” Gli strumenti finanziari potrebbero quindi essere inquadrati tra i “beni mobili” Categorie aperte ma ben definite (def. Intensionale) Categoria assolutamente aperta … … che lascia irrisolto il dubbio di cosa sia un “bene”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 17 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Apparente sostanziale coerenza del tuf con il sistema del codice civile: V. Infatti art c.c.: “se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo di desume dai listini … del luogo in cui deve essere eseguita la consegna” E quindi sembra possibile immaginare una sistemazione così fatta: …
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 18 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Gli strumenti finanziari sembrano configurabili come “beni giuridici” in tutto analoghi a quelli previsti nel codice civile. In particolare, sembra possibile inquadrare gli “strumenti finanziari” – quand’anche “dematerializzati” - tra i beni mobili (v. art c.c.)
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario19 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” 3. Rilevanza della categoria civilistica dei “beni giuridici”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 20 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Attenzione: la parola “bene” non è utilizzata esclusivamente dai giuristi, ma anche da economisti, filosofi e teologi, e ciascuna categoria attribuisce alla locuzione significati non necessariamente univoci, e, per di più, i singoli componenti di ciascuna di queste categorie non si sentono necessariamente vincolati ad assegnare alla parola “bene” un significato omogeneo, con il risultato complessivo dell’accentuarsi della “dispersione dei significati... in qualunque lingua giuridica occidentale”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 21 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Ad es. per quanto riguarda i giuristi: b. Come oggetto di proprietà B. come “oggetto di diritto” B. come oggetto di tutela giuridica (ad es. l’ambiente, i “beni culturali”)
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 22 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Ne segue la necessità ci prestare attenzione al significato che il termine “bene” assume non solo genericamente in ambito giuridico, quanto – tenuto conto della storicità dei concetti giuridici - soprattutto all’interno del codice civile
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 23 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Storicità della nozione di “bene giuridico” bene Art. 406 c.c. 1865: “tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata sono beni immobili o mobili “ Art. 810 c.c.:“sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti” Beni – cose mobili immobili – oggetto di proprietà Oggetto di diritti = entità – anche immateriali - ritenute meritevoli di quella particolare tutela riservata dallo stato ai “diritti”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 24 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” “sintesi tra il particolare interesse tutelato e la situazione soggettiva predisposta dall’ordinamento giuridico come strumento di tutela destinato ad un soggetto particolare” (Pugliatti) “Bene in senso giuridico”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 25 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Con il codice del 1942 la nozione di “bene giuridico” perde la stretta connessione che aveva con la proprietà per connotarsi come strumento di intervento dello stato nell’economia e nella vita delle persone: è bene giuridico quella risorsa selezionata dallo stato in grado di soddisfare interessi umani al di là dell’appropriazione esclusiva (§§ 8 e 9)
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 26 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” L’ordinamento giuridico (lo stato) procede ad una valutazione degli interessi umani soddisfatti da una determinata risorsa e – se ritiene che detti interessi umani possono essere soddisfatti – qualifica la risorsa in discorso come “bene in senso giuridico” ponendo le premesse giuridiche per la soddisfazione degli interessi medesimi (§ 10)
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 27 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Le domande che ci dobbiamo porre: lo Stato ha tuttora il potere di fatto di selezionare gli interessi umani meritevoli di essere soddisfati ed i relativi beni a ciò necessari ? L’ordinamento giuridico vigente assegna allo Stato il potere di determinare gli interessi umani meritevoli di soddisfazione ed i beni idonei a tal fine ?
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 28 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Art. 2 e 3 Cost. (§§ 11 e 12): Art. 3 2 cost.: “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 29 Come “si sviluppa la persona umana”? Attraverso la soddisfazione degli interessi che la persona stessa ritiene utili a tal fine sulla base della propria personalità, del proprio modo di essere Dunque, la Repubblica (lo Stato), lungi dallo stabilire quali sono gli interessi soddisfabili dall’uomo, ha per costituzione un ruolo servente alla soddisfazione degli interessi così come individuati dal singolo
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 30 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Risposta negativa per entrambe le domande: Internet: permette di soddisfare di fatto qualsiasi interesse attraverso il mercato “globale”, ossia il mercato che per estendersi in tutto il mondo di fatto sfugge ad ogni controllo da parte di Stati strutturati territorialmente
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 31 Da tutto ciò deriva sul piano privatistico della nozione del “bene giuridico”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 32 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” È bene giuridico ogni entità in grado di soddisfare gli interessi umani individuati dal diretto interessato col solo limite dell’espresso divieto Estrema evanescenza della nozione di “bene giuridico” Inutilità dell’inserimento degli strumenti finanziari tra i “beni giuridici”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 33 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” In altre parole la circostanza che gli “strumenti finanziari” siano oggetto di negoziazione non implica che essi siano necessariamente qualificabili come “beni in senso giuridico”, dal momento che detta categoria fa riferimento alle modalità ed ai criteri di selezione degli interessi umani meritevoli di soddisfazione in un determinato ordinamento giuridico (§ 37)
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 34 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” L’eventuale inserimento degli “strumenti finanziari” tra i “beni in senso giuridico” ci direbbe solo che gli “strumenti finanziari” sono entità delle quali lo Stato valuta positivamente l’acquisizione da parte dei privati e la loro negoziazione. Sennonché, queste caratteristiche sono già comprese nella nozione stessa di “strumento finanziario”. Nella precedente lezione abbiamo visto che requisito essenziale degli “strumenti finanziari” è la loro “negoziabilità”
gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario 35 Gli “strumenti finanziari” come “beni giuridici” Ne segue che inserire gli strumenti finanziari tra i beni giuridici è semplicemente inutile