In contrapposizione allo ius privatum : insieme delle norme riguardanti l’assetto e il funzionamento dello Stato (Ulpiano) Norme (pubblicistiche e privatistiche)

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In contrapposizione allo ius privatum : insieme delle norme riguardanti l’assetto e il funzionamento dello Stato (Ulpiano) Norme (pubblicistiche e privatistiche) scaturenti dalle leges publicae, votate dal popolo (Cicerone) Norme privatistiche inderogabili (Papiniano) IUS PUBLICUM Ha tre diverse accezioni

PERIODIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO Periodo arcaico: dalla fondazione di Roma (754/753 a.C.) all’emanazione delle Leges Liciniae Sextiae (367 a.C.) Periodo preclassico: dal 367 a.C. al 27 a.C. (anno in cui sale al potere Augusto) È possibile utilizzare una diversa periodizzazione: N.B.: La fase finale di quest’ultimo periodo, date le sue peculiarità, viene definita ‘ età giustinianea ’ Periodo classico: dal 27 a.C. al 284 d.C. (anno in cui sale al potere Diocleziano) Periodo postclassico dal 284 d.C. al 565 d.C. (anno della morte di Giustiniano) Età regia: dalla fondazione di Roma (754/753 a.C.) alla cacciata dei re (510/509 a.C.) Età repubblicana: dal 510/509 a.C. al 27 a.C. Età del principato: dal 27 a.C. al 284 d.C. Età imperiale o del dominato: dal 284 d.C. al 565 d.C.

IURA POPULI ROMANI I sistemi giuridici dei Romani Ius Quiritium (composto dai mores maiorum, cioè le costumanze degli antichi Interpretatio pontificum e poi prudentium (giuristi laici) IUS CIVILE IUS HONORARIUM + Vetus Ius legitimum vetus (composto da leges dell’età arcaica, il cui nucleo fondamentale era costituito dalle XII Tavole) e novum ( leges dell’età preclassica e, in parte, classica) + Fu introdotto dal praetor urbanus, il quale, sulla scia del praetor peregrinus, rese applicabili anche ai Romani (nei rapporti tra di loro) quelle regole che erano diffuse e applicate presso gli altri popoli (per tale motivo viene anche definito ius gentium, diritto delle genti). Tali prime innovazioni pretorili, a differenza delle successive (che verranno a costituire lo ius honorarium ), vennero ad integrare, facendone parte, lo ius civile Innovazioni introdotte dal pretore, per supplire e modificare lo ius civile (ritenuto ormai antiquato: ius strictum ), ispirandosi all’‘ aequitas ’. Per la certezza del diritto, il pretore emanava all’inizio dell’anno di carica un edictum, nel quale indicava le situazioni che avrebbe tutelato. Tali innovazioni, però, solo nel corso del periodo classico furono riconosciute come costituenti un vero e proprio ius, mentre dapprima venivano considerate come meri interventi magistratuali Novum IUS NOVUM Senatus consulta Constitutiones principis: edicta, mandata, rescripta, decreta

RAPPORTI GIURIDICI Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti giuridici in ordine ad un oggetto giuridico, cioè un quid (materiale o immateriale) fonte di interessi per i soggetti I) Pretesa Assoluti: intercorrono tra uno o più soggetti attivi determinati e tutti gli altri consociati ( omnes ), che assumono la veste di soggetti passivi, tenuti ad un comportamento di sopportazione ( pati ) nei riguardi del soggetto attivo (es:. la proprietà) N.B.: Tutela erga omnes STRUTTURA II) Soggezione (nei confronti dell’azione Soggetto attivo (potere giuridico: diritto soggettivo) Soggetto passivo (dovere giuridico) Oggetto giuridico (fonte di interessi contrapposti tra i soggetti I) Obbligo (nei confronti della pretesa) II) Azione (in caso di inottemperanza dell’obbligo) TIPI Assoluti in senso improprio ( iura in re aliena ): si tratta di rapporti giuridici relativi, cui l’ordinamento giuridico conferisce tutela erga omnes (es.: l’usufrutto) Relativi : Intercorrono tra uno o più soggetti attivi determinati (o determinabili) e uno o più soggetti passivi determinati (o determinabili), che sono tenuti ad un comportamento satisfattorio positivo o negativo ( dare, fare, non fare ) (es: comodato) N.B.: Tutela in personam

CAPACITÀ GIURIDICA REQUISITI L’attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri) EsistenzaLibertà Appartenenza alla specie umana Cittadinanza romana Autonomia familiare SOGGETTI GIURIDICI LIMITATI Cause della limitazione Libertinità ( libertinitas ) Appartenenza ad altra cittadinanza ( peregrinitas ) Assoggettamento quasi servile ( subiectio servi loco ) Condizione sociale ( condicio in civitate ) e confessione religiosa ( cultus deorum ) Bassezza morale ( turpitudo ) Sesso femminile ( sexus mulìebris ) SOGGETTI GIURIDICI IMPERSONALI Associazioni: municipia, coloniae, collegia e sodalitates Fondazioni: piae causae e hereditas iacens CAPACITÀ GIURIDICA

CAPACITÀ DI AGIRE REQUISITI Possibilità di compiere comportamenti ed atti idonei a costituire modificare o estinguere le proprie situazioni giuridiche Sesso maschile Normalità psicofisica Età pubere ( pubertas ) FENOMENO DELLA ‘MERA CAPACITÀ D’AGIRE’ La possibilità riconosciuta a chi non aveva la capacità giuridica (in particolare filii in potestate e servi ) di compiere atti giuridici validi, i cui effetti ricadevano sul titolare della potestas su di loro ( pater o dominus ) Secondo lo ius civile : si potevano compiere solo atti incrementativi del patrimonio Secondo lo ius honorarium : si potevano compiere anche atti decrementativi del patrimonio, per i quali il pater (o il dominus ) rispondeva con varie azioni ( actiones adiecticiae qualitatis ) Actio exercitoria Actio institoria Actio de peculio Actio de in rem verso Actio tributoria

FATTI GIURIDICI Involontari (fatti giuridici in senso stretto) Naturali Atti del terzo (dipendenti dalla volontà di un soggetto estraneo) Volontari (atti giuridici) Illeciti (vietati dall’ordiname nto giuridico) Leciti (consentiti dall’ordinamento giuridico) Meri atti giuridici (i cui effetti sono prefissati dall’ordinamento) Atti giuridici di autonomia (i cui effetti sono voluti dai soggetti) Atti di autonomia pubblica Atti di autonomia privata (negozio giuridico) Sono quegli accadimenti a cui l’ordinamento ricollega effetti giuridici

NEGOZIO GIURIDICO Volontà Di un unico soggetto (negozio unisoggettivo o unilaterale) Causa Atto giuridico lecito produttivo di effetti ordinativi conformi alla volontà manifestata da chi lo compie e alla funzione pratica che esso è obiettivamente in grado di svolgere Elementi essenziali Forma LiberaVincolata Ad substantiam (per l’esistenza del negozio) Ad probationem (per la prova del negozio) Di due o più soggetti (negozio plurisoggettivo) Unilaterale ‘collettivo’ (se è il risultato di due o più volontà che esprimono interessi convergenti e che sono conformi tra loro Unilaterale ‘complesso’ (se è il risultato di due o più volontà che esprimono interessi convergenti, ma che sono di diverso contenuto integrandosi l’una con l’altra Bi- o plurilaterale (se è il risultato di due o più volontà che esprimono interessi divergenti e si conciliano in un accordo ( consensus in idem placitum ) Negozio di gratificazione Negozio di corresponsione (a titolo oneroso) Sinallagmatici (a prestazioni corrispettive) Non sinallag matici

NEGOZIO GIURIDICO Elementi accidentali (‘ accidentalia negotii ’) Condizione ( condicio ): Avvenimento futuro ed incerto, al cui verificarsi si fanno dipendere gli effetti del negozio Termine ( dies ): Avvenimento futuro ed incerto, al cui verificarsi si fanno dipendere gli effetti del negozio Modo ( modus ): modico sacrificio che si impone al beneficiario di un negozio di gratificazione (non quindi a titolo oneroso). L’inottemperanza al sacrificio richiesto, non ha rilevanza sugli effetti del negozio Condizione risolutiva (al cui verificarsi si fa dipendere la fine degli effetti del negozio) Condizione sospensiva (al cui verificarsi si fa dipendere l’inizio degli effetti del negozio) Condizione mista (il suo realizzarsi dipende sia dalla volontà di una delle parti che dal caso) Condizione potestativa (il suo realizzarsi dipende dalla volontà di una delle parti del negozio) Condizione casuale (il suo realizzarsi dipende dal caso o dalla volontà di un terzo) Condizione negativa (l’avvenimento condizionante consiste nel non verificarsi di un fatto) Condizione positiva (l’avvenimento condizionante consisteva nel verificarsi di un fatto) Termine iniziale (al cui verificarsi si fa dipendere l’inizio degli effetti del negozio) Termine finale (al cui verificarsi si fa dipendere la fine degli effetti del negozio)

IL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES Due possibili significati (secondo Gaio) Agire secondo procedure stabilite dalla legge Agire con parole prefissate e immutabili come quelle della legge Per iudicis arbitrive postulationem (richiesta del giudice o arbitro) Per condictionem (procedimento per intimazione) Per manus iniectionem (per imposizione della mano) Per pìgnoris capionem (per presa del pegno) Per sacramentum (per giuramento/scommessa) In remIn personam CARATTERI TIPICI DEL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES : accessibilità ai soli cives Romani formalismo oralità PROCEDURE DICHIARATIVE PROCEDURE ESECUTIVE

IL PROCESSO PER FORMULAS Struttura del iudicium (formula processuale emanata dal pretore, alla fine della fase in iure) ELEMENTI ESSENZIALI Demonstratio Pars pro actore (parte relativa all’attore) Queste due parti, composte da due elementi essenziali – intentio (tesi attrice) e condemnatio (richiesta di condanna) –, costituivano il thema decidendum della lite Pars pro reo (parte relativa al convenuto) Datio iudicis (o iudicis nominatio ): la nomina del giudice Iussum iudicandi: la delega di potere al giudice ELEMENTI ACCIDENTALI PraescriptioTaxatioAdiudicatioExceptio (replicatio, duplicatio, etc.)

COGNITIO EXTRA ORDINEM Nuovo tipo di processo, introdotto all’inizio del periodo classico, chiamato ‘ extra ordinem ’ perché al di fuori dell’ ordo iudiciorum (la sentenza non era più emanata da giudici privati) Procedibilità contumaciale: il processo continuava anche in assenza ingiustificata del convenuto (o anche talvolta dello stesso attore) Ufficialità del procedimento: il funzionario- giudice, una volta introdotta la causa, aveva poteri molto ampi d’indagine Unità del procedimento: non vi erano più due fasi – in iure e apud iudicem –, ma solo una, dinanzi al funzionario imperiale Impugnabilità della sentenza: la sentenza era appellabile ad un funzionario di grado superiore, fino ad arrivare al prefetto del pretorio o, talvolta, persino al princeps CARATTERISTICHE Specificità della condanna: la condemnatio non era più necessariamente pecuniaria, ma veniva pronunciata in ipsam rem, cioè nella stessa prestazione oggetto di controversia Esecutività ufficiale (‘ manu militari ’): l’esecuzione forzata della sentenza di condanna era rimessa ad appositi ufficiali giudiziari statali ( apparitores )

DIRITTI ASSOLUTI In senso proprioIn senso improprio FamiliariParafamiliari In bonis habere Reali di godimento Servitutes praediorum Dominicali Patria potestas Potestas sui liberi in mancipio Manus maritalis Autorità maritale TutelaCura Impuberum Mulierum Furiosi Prodigi Debilium personarum Impuberum Dominium ex iure Quiritium Dominica potestas sugli schiavi Possessio vel ususfructus sui fondi provinciali Reali di garanzia Ususfructus e figure affini ( quasi ususfructus, usus, fructus sine usu, habitatio ) Superficies Emphyteusis Pignus datum Pignus conventum ( hypotheca )

MODI DI ACQUISTO DEL DOMINIUM Incrementi fluviali A TITOLO ORIGINARIO (fatti costitutivi): il dominium si acquista in modo autonomo, indipendentemente dal diritto di un precedente proprietario) A TITOLO DERIVATIVO (fatti traslativi): il dominium si acquista da un precedente proprietario, verificandosi una successione, ossia un subentro nel diritto dell’altro) Alluvio Avulsio Insula in flumine nata Alveus derelictus Fruttificazione Di cose mobili a immobili AccessioneAssegnazione Satio (seminagione) Implantatio (piantagione) Adiudicatio Occupazione (di res nullius o derelictae ) Usucapione Requisiti: res habilis, possessio, tempus, titulus, bona fides Inaedificatio (inedificazione) Litis aestimatio ConfusioneSpecificazione Ferruminatio (saldatura) Textura (Tessitura) Tinctura (tintura) Scriptura (scrittura) Pictura (pittura) INTER VIVOSMORTIS CAUSA Mancipatio In iure cessio Traditio (per res nec mancipi ) Di cose mobili a mobili Successione ereditaria ( iure praetorio : bonorum possessio ) Legata ( per vindicationem e per praeceptionem ) Successione universale: adrogatio, conventio in manu ( iure praetorio : bonorum venditio )

SUCCESSIO MORTIS CAUSA Il subentro nei diritti (e doveri) di un altro soggetto a causa di morte Ex testamentoContra testamentumAb intestato Heredes sui ( filii in potestate, nepotes ex filio morto, uxor in manu ); adgnatus proximus ; gentiles Ius civile UNIVERSALE (subingresso nell’universalità, o in una quota, del patrimonio – diritti e doveri – del defunto) Testamentum calatis comitiis, per aes et libram, in procinctu In caso di praeteritio degli heredes sui e di violazione dell’ officium pietatis Ius honorarium ( bonorum possessio ) Sine tabulis Contra tabulas Secundum tabulas Liberi; legitimi; cognati; vir et uxor Testamentum iure praetorio facto In caso di praeteritio liberorum PARTICOLARE (subingresso in una o più situazioni giuridiche determinate) Legata Per vindicationemPer damnationemPer praeceptionemSinendi modo Fidecommissum (N.B.: il fidecommissum poteva essere anche universale)

OBBLIGAZIONI Secondo le Institutiones di Gaio: bipartizione ContractusDelictus Secondo le Res cottidianae di Gaio: tripartizione Variae causarum figurae Maleficium FONTI Contractus Secondo le Institutiones di Giustiniano: quadripartizione Contractus Maleficium Quasi contractus Quasi maleficium

OBLIGATIONES ‘EX CONTRACTU’ Si costituivano mediante pronuncia di determinate parole ( certa verba ) Si costituivano mediante scrittura Si costituivano mediante la consegna della cosa ( traditio ) Si costituivano mediante il mero accordo ( consensus in idem placitum ) ‘ Verbis contractae ’ (obbligazioni verbali) ‘ Litteris contractae ’ (obbligazioni letterali ‘ Re contractae ’ (obbligazioni reali) ‘ Consensu contractae ’ (obbligazioni consensuali) Sponsio o stipulatio Dotis dictio Promissio iurata liberti Vadiatura Praediatura Expensilatio Chirographa Syngraphae ‘In senso proprio’ (trasferimento della proprietà della res ) ‘In senso improprio’ (trasferimento della detentio o possessio della res ) Fiducia (cum amico e cum creditore Mutuum Pignus datum Commodatum Depositum Caratteristiche: consensualità, libertà delle forme, mera obbligatorietà, bilateralità, azionabilità ex fide bona Emptio venditio Locatio conductio ( rei, operis e operarum ) Mandatum Societas

OBLIGATIONES ‘ EX DELICTO ’ Furtum Manifestum (in flagrante) Nec manifestum IniuriaRapina Damnum iniuria datum Membrum ruptum Os fractum Iniuria (semplice) Legatum per damnationem e sinendi modo Negotiorum gestio Pollicitatio Communio incidens Obligatio alimentorum Solutio indebiti (e figure affini di ingiustificato arricchimento) OBLIGATIONES ‘ QUASI EX MALEFICIO’ OBLIGATIONES ‘ EX VARIAE CAUSARUM FIGURAE ’ ( O ‘ QUASI EX CONTRACTU ’) Dolus malus Metus Effusum vel deiectum Positum vel suspensum Litem suam facere Sepulchrum violatum Falsum modum dicere Corruptio servi