ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
MODI DI ESTINZIONE L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato ad estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l’adempimento, ossia l’effettuazione della prestazione dovuta, che consente al creditore di ottenere il risultato utile perseguito. Il legislatore ha disciplina alcune ipotesi nelle quali il rapporto obbligatorio si estingue pur in mancanza di adempimento. Ciò accade, in primo luogo, in caso di morte del debitore, quando si tratti di prestazioni infungibili, ossia di prestazioni per il cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell’obbligato.
MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE Sono modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento: Compensazione (artt. 1241.1252 c.c.) Confusione (art. 1253-1255 c.c.) Novazione (artt. 1230-1235 c.c.) Remissione (artt. 1236-1240 c.c.) Impossibilità sopravvenuta (artt. 1256-1259 c.c.)
ADEMPIMENTO. L’adempimento consiste nella esatta realizzazione della prestazione dovuta. Il legislatore stabilisce che, nell’adempiere la prestazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.) deve usare l’attenzione, la prudenza e la perizia dell’uomo medio. Le parti possono convenire aggravamenti o attenuazioni della diligenza richiesta. E’ tuttavia nullo il patto con cui il creditore accetti preventivamente di esonerare il debitore da responsabilità per inadempienze che derivino da dolo o colpa grave di quest’ultimo (art. 1229 c.c.).
ADEMPIMENTO PARZIALE Il debitore è tenuto ad adempiere esattamente la prestazione dovuta: il creditore può pertanto rifiutare un pagamento parziale che il debitore abbia ad offrigli
Modi di estinzione diversi dall’adempimento: la compensazione Quando il soggetto creditore in un rapporto è, al tempo stesso, debitore in un altro rapporto, sempre nei confronti del medesimo altro soggetto, i due rapporti possono, ricorrendo alcune circostanze, estinguersi senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti. La compensazione non opera per alcuni crediti, indicati dall’art. 1246 c.c.: il più importante tra essi è il credito degli alimenti. La legge prevede tre tipi di compensazione: compensazione legale Compensazione giudiziale Compensazione volontaria
Compensazione legale La compensazione legale (art. 1243, co. 1, c.c.) si ha allorquando i crediti reciproci fra le parti presentino i caratteri: dell’omogeneità => i due crediti debbono, cioè, avere per oggetto, entrambi, o una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, dello stesso genere (ad es. Tizio deve 100 euro a Caio; Caio deve 50 euro a Tizio; Alfa deve 50 tonnellate di grano a Beta, Beta deve 25 tonnellate di grano ad Alfa) Della liquidità: i due crediti debbono, cioè, essere già determinati nel loro ammontare Dell’esigibilità: i due crediti debbono, cioè, essere suscettibili di richiesta, da parte del creditore, di immediato adempimento (non è esigibile il credito sottoposto ad es. a condizione sospensiva). Deve essere eccepita in giudizio dalla parte interessata (non può essere rilevata dal giudice d’ufficio)
Compensazione giudiziale Si ha compensazione giudiziale quando, nel corso di un giudizio, sia invocato un credito liquido ed esigibile, e l’altra parte opponga in compensazione un controcredito omogeneo ed anch’esso esigibile, ma non ancora liquido: il giudice può in tal caso dichiarare l’estinzione dei due debiti fino alla quantità corrispondente, a condizione che il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (art. 242, co. 2, c.c.)
Compensazione volontaria Si ha allorquando le parti, in forza di uno specifico accordo, rinunciano, scambievolmente, in tutto o in parte, ai rispettivi crediti, anche se questi non hanno i requisiti necessari per la compensazione legale o giudiziale (art. 1252 c.c.)
Modi di estinzione diversi dall’adempimento: la confusione Qualora le qualità di creditore e debitore vengano a trovarsi riunite nella stessa persona l’obbligazione si estingue per confusione (si pensi al creditore che diventa erede del debitore), art. 1253 c.c.
Modi di estinzione diversi dall’adempimento: la novazione La novazione è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. La novazione può essere: Soggettiva => la sostituzione riguarda la persona del debitore, che viene liberato (vd. Delegazione, espromissione, accollo) Oggettiva => la sostituzione riguarda l’oggetto (dovevo del denaro: ora devo del grano) o il titolo (dovevo una somma a titolo di prezzo per la vendita di una cosa ed invece stabiliamo che devo la stessa somma a titolo di mutuo)
La remissione La remissione consiste in un negozio unilaterale recettizio, in forza del quale il creditore rinuncia, parzialmente o totalmente, al proprio credito. Essa produce l’effetto estintivo dell’obbligazione nel momento in cui la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore. Il debitore può dichiarare di non volerne profittare (art. 1236 c.c.)
L’impossibilità sopravvenuta L’impossibilità originaria della prestazione impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio. L’impossibilità sopravvenuta al suo nascere ne determina invece l’estinzione, qualora dipenda da causa non imputabile al debitore (art. 1256, co. 1, c.c.) Per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore si intende quella situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto (esigibile) al debitore.
L’impossibilità sopravvenuta Perché si abbia impossibilità sopravvenuta non è sufficiente una maggiore difficoltà o una maggiore onerosità della prestazione (ad es. l’obbligazione assunta da un trasportatore di trasportare merci in un determinato luogo non si estingue se un’improvvisa interruzione della strada lo costringe ad un percorso più lungo, con un conseguente maggior consumo di carburante). Non è tuttavia necessaria una “impossibilità assoluta”, per tale intendendosi quella situazione impeditiva della prestazione che non può essere in alcun modo superata (ad es. la morte del cavallo che dovevo consegnare)
L’impossibilità sopravvenuta Perché si abbia impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore è solo necessario che la situazione sopravvenuta, impeditiva dell’adempimento, sia tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente cui il debitore è tenuto Il problema dunque, diviene quello di stabilire se la condotta, che potrebbe prevenire o superare la situazione impeditiva dell’adempimento, possa ritenersi esigibile o meno dal debitore.
Impossibilità definitiva… Ai fini dell’estinzione dell’obbligazione, occorre distinguere tra: Impossibilità definitiva, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento irreversibile (morte del cavallo che dovevo consegnare), ovvero di cui si ignora se potrà venir meno (la revoca del permesso di costruire) essa estingue automaticamente l’obbligazione (art. 1256, co. 1, c.c.)
….e temporanea Impossibilità temporanea, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento di natura presumibilmente transitoria (influenza che ha colpito il lavoratore dipendente) essa determina l’estinzione dell’obbligazione solo se perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione (cantante che ha la febbre proprio nel giorno programmato per il suo concerto) o il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Impossibilità totale e parziale L’impossibilità si definisce totale quando preclude integralmente il soddisfacimento dell’interesse creditorio. Essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione L’impossibilità si definisce parziale quando preclude solo in parte il soddisfacimento dell’interesse creditorio. Essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione per la parte divenuta impossibile, con la conseguenza che il debitore dovrà effettuare la parte della prestazione rimasta possibile, senza che il creditore possa rifiutare l’adempimento (art. 1258 c.c.).