D. 41.2.1 (Paulus l. 54 ad edictum): Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
I comitia (da com-ire = convenire)
Advertisements

Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
MATRIMONIO CONCORDATARIO MATRIMONIO CIVILE
LA CITTADINANZA NEL REGNO UNITO E NEGLI STATI UNITI.
Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
LA DONNA A ROMA Viaggio nell’universo femminile dal periodo monarchico all’avvento del cristianesimo.
Strutture preciviche.
Famiglia e matrimonio.
Le classi sociali Neolitico: Società mesopotamiche:
I ROMANI: alimentazione, abbigliamento, famiglia
LA FAMIGLIA ROMA ANTICA nella Scuola Secondaria di I° Grado
“Nostra patria il mondo, nostra legge la libertà”
L’uomo sul mare di nebbia,
Condizione della donna nell’antica Roma…
IL RUOLO DELLE DONNE.
Il lessico attraverso le parole
L’IMPRESA FAMILIARE Copyright © 2013 Clitt, Roma
Incontro con il Parroco Don Carlo Marcello
de adulteriis coercendis Prof.ssa Corinna Lucarini
DIRITTO ROMANO Irene Zannol Università degli studi di Trento,
Pietà, mistero, autorità e libertà
Un percorso di conquiste a favore della donna
Le Donne Romane I romani attribuivano alle donne dei limiti “naturali” : -Ignoranza della legge -Inferiorità naturale -Debolezza sessuale -Leggerezza d’animo.
LA DONNA A SPARTA.
Fondamenti e sviluppi del dolo incidente
SPARTA E ATENE I due modelli fondamentali di organizzazione politica della poleis,ovvero l’oligarchia (il governo di pochi) e la democrazia (il governo.
STORIA DI UNA GRANDE CIVILTA’
Dio dice "sì" all'uomo. Dio dice "sì" all'uomo.
Lo status dello schiavo
Mastellina Tanti, tanti anni fa, in un piccolo villaggio, vivevano un uomo e una donna. Prima essi avevano abitato in una città, in un palazzo bello e.
Istituzioni di diritto romano (A-L) a.a
La Donna Nell’Antica Roma.
Le origini della Repubblica romana
UNA MAGNA CONTENTIO GIUDIZIARIA NEL 51 A.C.
Salerno 9 maggio 2015.
LE ISTITUZIONI DELLA ROMA MONARCHICA p
LA DONNA A ROMA Viaggio nell’universo femminile dal periodo monarchico all’avvento del cristianesimo.
ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA. INDICE : Come si acquisisce la cittadinanza italiana? ( ACQUISIZIONE CITTADINANZA ) ‏ Cos ' è la cittadinanza?
La società e le istituzioni di Roma
Istituzioni di diritto romano
Nuptiae et conubium.
Lezione 1 – Introduzione al corso: il diritto e gli ordinamenti giuridici romani nella storia. Lezione 2 – La trasmissione del diritto romano e.
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
SOGGETTI delle OBBLIGAZIONI Detti “rei”: due e determinati - Sogg. attivo detto creditore (creditor) - Sogg. passivo detto debitore (debitor) anche obligatus.
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Le persone Condizioni paraservili.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
Istituzioni di diritto romano Le successioni. Uno dei problemi fondamentali che si presenta a tutte le società organizzate è la destinazione dei diritti.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
Istituzioni di diritto romano Il matrimonio. Prima di affrontare il tema del matrimonio, definiamo i rapporti di parentela. Distinguiamo: ADGNATIO: è.
Istituzioni di Diritto Romano III cattedra (lettere D-E-F) A/A 2014/15 Prof. Francesca Reduzzi.
Lezioni IDR IV cattedra A/A 2013/14 Prof. Francesca Reduzzi.
Istituzioni di diritto romano
NEGOZIO GIURIDICO : (atto di autonomia privata) >atto di autoregolamento di specifici interessi privati da parte dei portatori degli stessi interessi.
SUCCESSIO IN IUS MORTIS CAUSA (morte del de cuius) INTER VIVOS (per capitis deminutio maxima o media, adrogatio)
La condizione della donna nelle varie epoche storiche…
Istituzioni di Diritto Romano III cattedra (lettere D-E-F) A/A 2014/15 Prof. Francesca Reduzzi.
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di Diritto Romano III cattedra (lettere D-E-F) A/A 2014/15 Prof. Francesca Reduzzi.
LA POSSESSIO Oggetto della possessio Res nec mancipi Usus  possessio ad usucapionem.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
Conubium Legittimazione a contrarre iustae nuptiae per individui appartenenti a ordinamenti diversi.
D (Paulus l. 54 ad edictum): Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi
Conubium Legittimazione a contrarre iustae nuptiae per individui appartenenti a ordinamenti diversi.
Transcript della presentazione:

D (Paulus l. 54 ad edictum): Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra mari caeloque capiuntur: nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint. Item bello capta et insula in mari enata et gemmae lapilli margaritae in litoribus inventae eius fiunt, qui primus eorum possessionem nanctus est. Nerva figlio sosteneva che il dominium derivava dalla possessio naturale, e che vi sono tracce di questo fatto nelle cose che si prendono sulla terra, in mare e nel cielo. Queste cose, infatti, diventano immediatamente di coloro che per primi hanno acquisito il loro possesso. Così ciò che viene preso in guerra, l’isola nata nel mare e le gemme, le pietre (preziose) e le perle trovate sulla riva del mare diventano di colui il quale per primo ha ottenuto il loro possesso.

D : Paulus libro singulari ad legem Fufiam Caniniam "Potestatis" verbo plura significantur: in persona magistratuum imperium: in persona liberorum patria potestas: in persona servi dominium. Con la parola “potestà” si vogliono indicare più concetti: riguardo alla persona dei magistrati, l’imperium; riguardo alla persona dei figli, patria potestà, riguardo alla persona dello schiavo, il dominio.

FAMILIA oggetto del mancipium - filii, nepotes ex fiio, pronepotes maschi e femmine (discendenti in liena maschile), procreati dal pater e dai suoi figli maschi=ADGNATI in senso stretto. - Adrogati =adgnati in senso lato - uxores in manu - liberi in mancipio - Schiavi - domus (casa) con appezzamento di terra (heredium=podere ereditario) - animali domestici da soma e da traino.

III secolo a.C. 3 gruppi di rapporti assoluti -familiari -parafamiliari -dominicali e paradominicali

RAPPORTI ASSOLUTI FAMILIARI patria potestas: sui figli e nipoti adgnati potestas sui liberi in mancipio: liberi non adgnati manus maritale: mulier in manu autorità maritale: uxor in matrimonio

Facoltà del paterfamilias maschio => ius vitae ac necis => ius noxae dandi => ius vendendi => ius exsponendi

potestas sui liberi in mancipio personae in causa mancipii

Manus maritalis Costituzione: - Confarreatio - Coëmptio - Usus

PATRIA POTESTAS Costituzione -procreazione da iustae nuptiae - Adrogatio - adoptio Estinzione - morte o capitis deminutio del padre - morte o capitis deminutio del figlio - adoptio del figlio da terzi - Emancipazione del figlio

D (Ulp. 29 ad ed.) 3. Peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum. 4. Peculium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus libro sexto digestorum refert, quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur. D (Ulpiano, libro XXIX del commento all’editto del pretore) 3. Il peculio può essere definito come una piccola quantità di danaro o un piccolo patrimonio. 4. Invece Tuberone così aveva definito il peculio, come riferisce Celso nel libro VI dei suoi digesta, quello che lo schiavo detiene separato dalla contabilità del padrone, con il suo (del dominus) permesso, naturalmente sottratto ciò che è dovuto al padrone (stesso).

D (Ulp. 29 ad ed.): Peculio autem deducto quod domino debetur computandum esse, quia praevenisse dominus et cum servo suo egisse creditur. 3. Huic definitioni Servius adiecit et si quid his debetur qui sunt in eius potestate, quominus hoc quoque domino deberi nemo ambigit. Ulpiano, libro XXIX del commento all’editto del pretore: Si ritiene che il peculio vada conteggiato sottraendo quanto dovuto al padrone, perché si crede che il padrone stesso abbia come un diritto preminente ed abbia agito contro il suo schiavo. 3. A questa definizione Servio aggiunse (l’ipotesi che si dovesse sottrarre al peculio) “se qualcosa è dovuto anche a coloro che sono sotto la sua potestà”, dal momento che nessuno dubita che anche questo sia dovuto al padrone.

EMANCIPATIO Lex XII Tabularum si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto ADROGATIO : capitis deminutio minima

MATRIMONIUM Institutiones Iustiniani Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens. Le nozze o il matrimonio sono l’unione di un uomo e di una donna che comporta una inseparabile consuetudine di vita

principio ESOGAMICO principio MONOGAMICO Cum manu Sine manu

Matrimonium sine manu Requisiti: -CAPACITA’ SESSUALE - ESOGAMIA - MONOGAMIA - CONNUBIUM

TITULI EX CORPORE ULPIANI 5,2 Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt. Vi è giusto matrimonio se esiste il connubio tra coloro che contraggono le nozze, e se il maschio è pubere e la femmina è fisicamente idonea ed ambedue acconsentono, se sono sui iuris, o anche i loro genitori (acconsentono) se si trovano in loro potestà. 5.3 Conubium est uxoris ducendi facultas. Il connubio è la facoltà di sposarsi (qui riferita all’uomo)

5.4 Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit. Hanno il connubio i cittadini romani con cittadini romani; e così con i latini e gli stranieri, se viene concesso. 5.5 Cum servis nullum est conubium. Con gli schiavi non può esservi alcun connubio. 5.7Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris condicioni accedunt. Se vi è il connubio, i figli seguono sempre la condizione del padre. Se non vi è il connubio essi accedono alla condizione della madre.

Elementi del matrimonio: FORMA: del matrimonio era libera CAUSA del MATRIM: = FUNZIONE VOLONTA’

DIVORTIUM Concubinato Contubernium (servile)

REGIME PATRIMONIALE COSTITUZIONE della DOTE: - DOTIS DICTIO - DOTIS DATIO o DOTIS PROMISSIO

Modi di MANUMISSIONE degli schiavi(per il ius civile =manumissiones iustae ac legitimae): -Censu => iscrizione nei registri dei cittadini -Vindicta=> con forme della legis actio sacramenti in rem -Testamento