Ordine degli Avvocati di Piacenza I “MOBILI” CONFINI DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA (post sentenze Milano, Piacenza…e altre) Centro Congressi Università.

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Ordine degli Avvocati di Piacenza I “MOBILI” CONFINI DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA (post sentenze Milano, Piacenza…e altre) Centro Congressi Università Cattolica S. Cuore Piacenza, 13 Maggio 2016

Relatori PROF. ANTONIO ALBANESE Ordinario di diritto civile Facoltà di Economia e Giurisprudenza Presidente Corso di laurea in Giurisprudenza Università Cattolica di Piacenza AVV. STEFANO DALL’ARGINE Foro di Piacenza DR. ANTONINO FAZIO Magistrato del Tribunale di Piacenza Presenta Avv. DARIO MAZZONI Referente Commissione Formazione del C.O.A. di Piacenza

CONDOTTA -ATTO MEDICO ERRORE RESPONSABILITA’ DANNO

R.C. PROFESSIONALE IN AMBITO CIVILE CONTRATTUALE - EXTRACONTRATTUALE Responsabilità contrattuale : quando una parte non esegue esattamente la prestazione (“inadempimento di un’obbligazione” assunta [artt e 1218 c.c.])…non solo per contratto ma avente come fonte anche un qualsiasi atto o fatto (non illecito) idoneo a produrre un’obbligazione (Cass. SS.UU /2007). Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana): quando il danno è cagionato da un fatto illecito che lede un diritto assoluto (vita o integrità fisica), colui che l’ha causato deve risarcirlo a prescindere dall’esistenza di un rapporto pregresso con la persona danneggiata. In omaggio al principio del neminem laedere, il responsabile del danno è tenuto al risarcimento della modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto danneggiato (art c.c.)

I PASSAGGI…. - C.C. Sez. Un. 577/2008 natura contrattuale della R.C. sia della struttura sanitaria, pubblica o privata (a), sia del medico che ha eseguito le prestazioni (b)… a) trova fondamento nel c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria (con l’accettazione del paziente nella struttura - C.C. 8826/07); dunque una resp. contrattuale verso il paziente sia per il fatto della struttura sia per quello del personale dipendente o ausiliario – art c.c. b) il fondamento della resp. contrattuale del medico verso il paziente va ravvisato: - in caso di rapporto diretto tra medico e paziente, nel contratto di prestazione d’opera assunto dal primo nei confronti del secondo; - in caso di rapporto tra I due che trovi la propria occasione nel “contratto di spedalità” tra un paziente e la struttura sanitaria ove opera il medico nel c.d. contatto sociale (C.C. 8826/07, C.C. 4198/2010, C.C. 2334/2011).

Legge n. 189 di conversione del D.L. 58/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute Art. 3/I: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Dunque: colpa medica depenalizzata dalla L. Balduzzi, ma obbligo ex art c.c. del “risarcimento per fatto illecito”

Tribunale di Milano Sez. I Civ n Est. P. Gattari …ferma la responsabilità contrattuale della struttura pubblica o privata, il medico risponde solo extra contrattualmente per le condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera diverso dal contratto concluso con la struttura: l’obbligazione del medico scaturisce solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi da illecito aquiliano che il danneggiato ha l’onere di provare. Dunque una rimeditazione, anzi una metanoia di un più che ventennale orientamento che qualificava come contrattuale sia la responsabilità della struttura che quella dei sanitari che ivi operavano.

Ed in questa linea: Trib. Milano sent. n del Est. Flamini Trib. Milano sent. n del Trib. Milano sent. n del Est. R. Bichi Trib. Brindisi sent. del Trib. Cremona sent. del … Trib. Milano conferma la propria linea interpretativa (resp. del medico ospedaliero extracontrattuale)… Sez. I civile sent Est. P. Gattari

Contra… Trib. Milano Sez. V sent. n del Trib. Milano sent. del Trib. S. Maria Capua Vetere sent. del Trib. Rovereto sent. del Trib. Cremona sent. del Trib. Bari sent. del Trib. Palermo sent. del ……e…… Cass. Civ. sent. n. 4030/2013, n. 4792/2013, n. 6093/2013 e ord. n del (che riconferma che la responsabilità medica sanitaria è da ricondurre nell’alveo della responsabilità contrattuale).

Contra… Trib. Roma Sez. XIII° sent. del Est. Moriconi Trib. Modena sent. n del Est. S. Cividali Trib. Bologna sent. n del Est. P. Iovino Trib. Reggio Emilia sent. n. 282 del Est. L. Ramponi Trib. Bologna sent. n. 947 del Est. F. Neri ….Trib. Piacenza sent. n. 827 del Est. A. Fazio Trib. Piacenza n. 156 del Est. A. Fazio

L’art. 3/I della L. Balduzzi laddove prevede che “l’esercente la professione sanitaria non risponde penalmente per colpa lieve, fermo restando l’obbligo di cui all’art c.c.”, intende solo escludere in tale ambito l’irrilevanza della colpa lieve. L’inciso vorrebbe significare che il Legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale; lo stesso non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. Non sembra ricorrere insomma alcunchè che induca il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (riaffermate da C.C. sent. N. 4792/2013). Per i Giudici di Piazza Cavour dunque la Legge Balduzzi non ha mutato i criteri d’imputazione della r.c. del medico con i conseguenti effetti in punto prescrizione e prova.. Corte di Cassazione ord. n del