1.  Dopo il decreto di esecutorietà dello stato passivo, si procede alla liquidazione dell’attivo e alla sua ripartizione  Quest’ultima è una fase eventuale,

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 Dopo il decreto di esecutorietà dello stato passivo, si procede alla liquidazione dell’attivo e alla sua ripartizione  Quest’ultima è una fase eventuale, in quanto il fallimento può anche chiudersi per mancanza di attivo  nella previsione legislativa, la distribuzione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni avviene per gradi, mediante ripartizioni parziali  la disciplina della ripartizione dell’attivo è contenuta nel capo VII, Artt L.F. 2

Art. 113 L.F. “Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1)ai creditori ammessi con riserva 2)ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari 3)ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato”. 3

Si escludono dalla ripartizione finale le somme necessarie a far fronte alle spese successive, in particolare quelle per la comunicazione ai creditori del deposito in cancelleria del progetto di ripartizione. 4

 Al riparto hanno diritto di partecipare tutti i creditori il cui credito è stato ammesso al passivo (sui crediti ammessi al passivo, non sono dovuti interessi moratori, neppure nella forma del risarcimento del maggior danno previsto dal secondo comma dell’Art cod. civ.)  in occasione della ripartizione dell’attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione i crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione dei crediti, essendo ciò precluso dal decreto di approvazione dello stato passivo divenuto esecutivo. 5

 Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall‘Art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’Art. 51.  Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all‘Art. 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. 6

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 Entro 15 giorni dalla comunicazione fatta ai creditori circa l’avvenuto deposito del progetto di ripartizione è possibile proporre reclamo al giudice delegato.  Motivi di reclamo: violazione di legge, in particolare quella sulla violazione delle regole sulla collocazione dei crediti.  Decreto del giudice delegato che si pronuncia sul reclamo: proponibile ricorso per Cassazione ex Art. 111 Cost..  Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. 8

Il decreto di esecutività del progetto di ripartizione è emanato dopo che sia decorso il termine per proporre il reclamo contro il progetto. Effetti:irripetibilità dei pagamenti Art. 114, primo comma, L.F. “I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione”. 9

Art. 111 L.F. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1)per il pagamento dei crediti prededucibili; 2)per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3)per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 10

Art. 111, secondo comma, L.F.  Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge, tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).  IL D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ha introdotto nella legge fallimentare l’Art. 182 quater, prevedendo che i crediti riferibili a prestiti e/o finanziamenti ottenuti dall’impresa da banche o da intermediari finanziari, in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, siano prededucibili in caso di successivo fallimento ai sensi dell’Art. 111 L.F.. 11

La riforma (D.lgs. 5/2006) ha previsto una specifica regolamentazione dei crediti prededucibili (Art. 111 bis L.F.):  devono essere accertati con la procedura di accertamento del passivo con esclusione di quelli che non sono oggetto di contestazione per collocazione e ammontare;  vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti;  se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, quelli sorti durante la procedura, liquidi, esigibili e non contestati sono soddisfatti direttamente dal curatore al di fuori del procedimento di riparto, a mano a mano che giungono a scadenza. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;  se invece l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità. 12

Sono i crediti assistiti da pegno, ipoteca, privilegio speciale o generale. Art. 111-quater L.F. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. 13

I creditori privilegiati conservano il diritto al soddisfacimento integrale nella misura del realizzo dei beni oggetto della prelazione. 14

I creditori chirografari sono pagati in proporzione all’ammontare del credito per cui sono stati ammessi Art. 112 L.F. I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili. 15

Art. 117 L.F. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti (regole previste per i riparti parziali). Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti. 16