Istituzioni di diritto romano Le obbligazioni. Il diritto di obbligazione consiste nella facoltà di pretendere da un soggetto una condotta positiva o.

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Istituzioni di diritto romano Le obbligazioni

Il diritto di obbligazione consiste nella facoltà di pretendere da un soggetto una condotta positiva o negativa, sulla base di un rapporto esistente tra le due parti L’actio in personam non si dirige erga omnes, verso la generalità dei consociati, ma nei confronti di una persona determinata e in forza di un rapporto esistente con essa

Le obbligazioni In diritto romano il contenuto delle obbligazioni poteva consistere Facere Dare Praestare

Le obbligazioni Dare: consiste nel trasferimento o nella costituzione di un diritto reale (es. proprietà, usufrutto, servitù) Facere o non facere: consiste nel compiere una certa attività (es. scolpire una statua, trasportare una cosa) o nel non compiere una certa attività

Le obbligazioni Praestare: indica propriamente l’assunzione della garanzia dell’adempimento L’oggetto della obbligazione doveva essere possibile fisicamente e giuridicamente (es. era impossibile toccare il cielo con un dito, trasferire la proprietà di una res sancta etc.)

Le obbligazioni Doveva essere lecito (non contrario alla morale) e determinato o determinabile (bisognava sapere in cosa consisteva il comportamento) e infine essere vantaggioso per il creditore In caso di inadempimento di una obbligazione il cui contenuto fosse diverso dal pagamento di una somma, l’esecuzione forzata consentiva solo la possibilità di conseguire l’equivalente in denaro

Le obbligazioni Oggetto dell’obbligazione era, dunque, un dare, facere, praestare Quello che si poteva conseguire agendo in giudizio con l’actio in personam era una somma di denaro Nel processo formulare attraverso la litis contestatio il rapporto obbligatorio si trasformava infatti in rapporto processuale

Le obbligazioni Le obbligazioni si distinguono in due momenti fondamentali: Obbligo di adempiere Se la prestazione non è adempiuta: sorge la responsabilità per l’adempimento

Le obbligazioni L’obbligazione genera, dunque, l’obbligo ad un adempimento: se non si adempie, il creditore può agire in giudizio con un’actio in personam L’origine delle obbligazioni ha interessato anche evoluzionisti, antropologi e studiosi delle religioni primitive

Le obbligazioni Due sono le matrici originarie del diritto delle obbligazioni: Atti illeciti Atti leciti

Le obbligazioni Un atto illecito è un atto lesivo dell’ordinamento o della sfera di un privato (es. furto, danneggiamento di cose o persone) Nell’epoca più remota, dinanzi ad un atto illecito, non vi è diritto, ma una risposta privata: il privato leso esercita la violenza, anche oltre il danno ricevuto

Le obbligazioni Lo Stato in epoca remota non interviene a modulare la reazione dell’offeso Questa fase durerà in realtà poco, perché ci si rende conto della necessità di regole Questo avviene con la nascita della monarchia

Le obbligazioni La prima regola che si trova in tutti gli ordinamenti è quella del taglione Questa rappresenta un’evoluzione dell’originaria vendetta privata: si inserisce l’elemento della proporzionalità La vendetta deve essere commisurata all’offesa ricevuta ed il re serve a stabilire questo criterio di proporzionalità

Le obbligazioni Un successivo momento evolutivo è quello che vede sempre la presenza del taglione, ma ad esso si affianca la possibilità per le due parti di raggiungere un accordo economico L’offensore offre all’offeso una somma e se questo accetta, si ha una composizione volontaria

Le obbligazioni In questa fase evolutiva compare già un rapporto obbligatorio: con il pagamento della somma l’offensore estingue il debito sorto con l’offeso Il pagamento di una somma di denaro per risarcire un danno è il pagamento di un debito

Le obbligazioni Infine, l’ultimo stadio di questa evoluzione è rappresentato dalla scomparsa del taglione e dall’esistenza della sola composizione volontaria Giunti a questo stadio di sviluppo, è la legge a stabilire in astratto la pena pecuniaria per l’offesa inflitta (ad es. una iniuria semplice implica il pagamento di 25 assi)

Le obbligazioni L’offensore quando compie l’offesa sa già che pagherà una certa somma Questo può essere un deterrente, ma anche un incentivo come intuì un famoso giurista del I sec. a.C. Labeone Ciò avviene se la pena pecuniaria prevista per un certo delitto non viene aggiornata nel corso del tempo

Le obbligazioni Proprio Labeone narra la vicenda di un cavaliere, un certo Lucio Verazio, che girava con un sacco pieno di soldi e uno schiavo Nel suo cammino picchiava chiunque volesse (iniuria) e poi faceva direttamente pagare allo schiavo i 25 assi necessari Questo perché la pena pecuniaria era stata stabilita dalle XII tavole nel V sec. a.C. e nel I sec. non aveva più valore

Le obbligazioni L’altra origine delle obbligazioni è rappresentata dagli atti leciti: due soggetti cioè si accordano per compiere delle attività in comune economicamente rilevanti Questo accordo in origine traeva la sua forza dalla religione I primi accordi fra privati sono garantiti da una divinità, Fides che poi diventerà la buona fede

Le obbligazioni Chi non rispetterà l’accordo avrà sanzioni religiose La più antica forma di obbligazione da atto lecito è la sponsio antichissimo contratto verbale utilizzato in vari contesti (matrimoni, ma anche accordi internazionali, tutti protetti da Fides)

Le obbligazioni Fonti delle obbligazioni sono quei fatti ai quali l’ordinamento giuridico romano attribuiva l’efficacia di far sorgere un vincolo obbligatorio fra due o più persone La prima classificazione delle fonti delle obbligazioni la da Gaio nelle Istituzioni, affermando che le obbligazioni sorgono da contratto o da delitto

Le obbligazioni Con la parola contratto Gaio, al suo tempo, indicava gli accordi tra due o più soggetti, basati sul ius civile, e diretti a far sorgere l’obbligazione Con il termine di delitto indicava invece quattro atti illeciti fonti di obbligazione: il furtum, la rapina, l’iniuria, il damnum iniuria datum

Le obbligazioni Questa bipartizione non era pienamente soddisfacente per lo stesso Gaio, poiché vi erano delle fattispecie che pur non rientrando né nella categoria dei contratti, né in quella dei delitti erano comunque fonte di obbligazione Un caso era rappresentato dalla indebiti solutio

Le obbligazioni L’ipotesi è questa: Caio ritiene erroneamente di essere debitore di Sempronio di 100 e paga Dal fatto che Caio paghi e Sempronio accetti una somma di denaro non dovuta nasce un’obbligazione: Sempronio deve restituire la somma ricevuta e Caio ha il diritto di chiederla

Le obbligazioni Il punto è, osserva Gaio, che in questo caso l’obbligazione non sorge da un contratto, perché Caio che paga lo fa con l’intenzione di estinguere un’obbligazione, non con l’intenzione di crearla In ragione di questo Gaio in una sua successiva opera (Res cottidianae) fa una nuova classificazione delle fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni Dalla bipartizione si passa ad una tripartizione: oltre a contratti e delitti, compaiono le variae causarum figurae (varie figure delle cause) che erano atti e fatti diversi dall’accordo e dall’atto illecito dai quali sorgeva comunque l’obbligazione Infine, con le Istituzioni di Giustiniano si giunge ad una quadripartizione delle fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni Contratti Delitti Quasi contratti Quasi delitti

Le obbligazioni I quasi contratti sono gli atti leciti unilaterali, fonte di obbligazione ma nei quali manca l’elemento dell’accordo e dunque non rientrano tra i contratti I quasi delitti sembrerebbero distinguersi dai delitti per una diversa origine storica: i delitti deriverebbero dal ius civile, i quasi delitti invece sarebbero stati introdotti dal pretore