TUTTO IN ORDINE CON L’AMMINISTRAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE 16 OTTOBRE 2010 SECONDO INCONTRO: LA COSTITUZIONE DI UN ENTE NON PROFIT DI TIPO ASSOCIATIVO.

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TUTTO IN ORDINE CON L’AMMINISTRAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE 16 OTTOBRE 2010 SECONDO INCONTRO: LA COSTITUZIONE DI UN ENTE NON PROFIT DI TIPO ASSOCIATIVO

GLI ENTI NON COMMERCIALI Un Ente non profit dal punto di vista fiscale è un ente NON COMMERCIALE (ENC), ovvero NON ha come oggetto esclusivo o principale della sua mission un’ attività commerciale di vendita di beni o servizi a terzi. Un ENC ha diritto ad importanti agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (Art. 148 TUIR) ed indirette (IVA – Dpr 633/1972, art. 4): 1) Quote associative e contributi da soci NON formano reddito ai fini IRES e e ai fini IVA per TUTTI gli Enti NON Commerciali 2)Contributi da soci anche in cambio di Beni o servizi (ad. Esempio, servizio NIDO per soci *) NON formano reddito ai fini IRES per: ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICHE POLITICHE/SINDACALI/CATEGORIA RELIGIOSE ASSISTENZIALI

CLAUSOLE STATUTARIE Per fruire di queste agevolazioni, atto costitutivo e statuto dell’Ente devono comprendere le seguenti clausole: lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CLAUSOLE STATUTARIE

COME SI COSTITUISCONO? La normativa indica come preferibile, anche a tutela dei soci, procedere alla stesura del contratto associativo attraverso un atto scritto, cioè scrittura privata registrata scrittura privata autenticata atto pubblico LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

QUANDO E’ OBBLIGATORIO COSTITUIRSI CON ATTO PUBBLICO DA UN NOTAIO? E’ obbligatorio costituirsi con atto pubblico da un notaio quando si desidera richiedere il RICONOSCIMENTO GIURIDICO per acquisire AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA. Ovvero: Un’ Associazione si dice RICONOSCIUTA se ottiene il riconoscimento della persona giuridica, e: ha la possibilità di acquisire autonomia patrimoniale perfetta ha la possibilità di rispondere con il proprio patrimonio alle obbligazioni patrimoniale eventualmente contratte (irresponsabilità patrimoniale degli amministratori)

LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO COME AVVIENE IL RICONOSCIMENTO? Il riconoscimento avviene: ai sensi del DPR 361/2000; su richiesta degli enti costituiti con atto pubblico che dispongono di un patrimonio congruo alla realizzazione dello scopo sociale (almeno Euro); attraverso l’iscrizione dell’associazione nel registro delle persone giuridiche.

LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E SE NON MI COSTITUTISCO CON ATTO PUBBLICO MA SOLO CON UNA SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA O AUTENTICATA? Le Associazioni non riconosciute hanno una autonomia patrimoniale imperfetta e rispondono alle obbligazioni assunte: con il proprio patrimonio (fondo comune) con i beni personali degli amministratori e di chi agisce in nome e per conto dell’associazione (responsabilità personale e solidale) Le Associazioni non riconosciute dispongono di un fondo comune, separato dal patrimonio degli associati, che non possono chiederne la divisione né la quota in caso di recesso.

L A RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI La responsabilità contrattuale è SOLIDALE La responsabilità contrattuale è PERSONALE, ovvero, in caso di cessazione della carica PERMANE la responsabilità degli amministratori allora in carica. Es. inadempienza di una Convenzione – Il Legale rappresentante è responsabile penale e civile nei confronti dell’Amministrazione Pubblica in caso di inadempienza In caso di danno di un volontario a terzi durante lo svolgimento dell’attività, l’ente risponde unitamente al danneggiante dei danni arrecati, per non aver vigilato e presieduto all’erogazione del servizio. In caso di reato la responsabilità è comunque sempre PERSONALE

L A RESPONSABILITÀ EXTRA - CONTRATTUALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Il Concetto di responsabilità civile verso terzi: A compie un illecito verso B  B ha diritto a chiedere un risarcimento 1) In caso di DOLO e/o COLPA del danneggiante SOGGETTIVA: l’intenzione o la consapevolezza di arrecare danni deve essere provata – es. negligenza/imperizia/inosservanza delle leggi/regolamenti) 2) In caso di DOLO e/o COLPA del danneggiante OGGETTIVA: il danno deve essere risarcito a prescindere dalla circostanza perché ciò che conta, penalmente, è che da un fatto illecito sia stato scatenato un danno ad altri

1. RESPONSABILITA’ DIRETTA: Il soggetto che è tenuto a risarcire il danno coinvide con chi ha realizzato l’illecito 2. RESPONSABILITA’ INDIRETTA: Il soggetto che deve risarcire il danno non è chi dovrà risarcire l’illecito L A RESPONSABILITÀ EXTRA - CONTRATTUALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Esempio: Se un volontario arreca un danno a terzi durante lo svolgimento di una attività di volontariato: In genere: - Se il volontario è coperto da assicurazione dell’associazione: RESPONSABILITA’ OGGETTIVA INDIRETTA: Il terzo danneggiato verrà risarcito dall’Ente e non dal volontario. Per avere il risarcimento il terzo deve solo provare l’affidamento dell’incarico al volontario da parte dell’Ente Non Profit L A RESPONSABILITÀ EXTRA - CONTRATTUALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Se il volontario NON è coperto da assicurazione dell’associazione: RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DIRETTA: Il volontario risponde personalmente con il proprio patrimonio. In caso di reato la responsabilità è sempre personale L A RESPONSABILITÀ EXTRA - CONTRATTUALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI In caso di danno durante il soccorsodi un volontario: Il volontario risponderà del danno in via esclusiva dell’aggravamento delle condizioni qualora venga accertato in concreto che la condotta era idonea da sola a produrre quell’evento. In particolare, in caso di soccorso, il volontario deve sempre rispettare le norma stradali a meno che: 1) Stia espletando servizio d’urgenza 2) Abbia acceso segnalatore visivo ed acustico Deve sempre e comunque mantenere massima attenzione alle normali regole di prudenza e diligenza

Es. In caso di incidente durante il trasporto bus per una gita: la responsabilità civile verso i trasportati è dell’associazione poiché è la stessa che doveva garantire l’incolumità dei trasportati, la sicurezza del servizio e il buono stato del mezzo Es. In caso di stato di degrado della sede, e un socio si fa male, la responsabilità e dell’associazione che avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione, nonostante lo stabile possa non appartenere all’associazione, ma fosse in comodato gratuito da un Ente Pubblico. LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

La registrazione della scrittura privata è la forma di pubblicità del contratto più economica e consente il pieno svolgimento della vita associativa, rendendo adeguate garanzie nei confronti tanto degli aderenti all’ente quanto di chi entra in contatto con l’associazione stessa. Ecco l’ITER di COSTITUZIONE: Convocazione della prima Assemblea Costituente per approvare Statuto & Atto Costitutivo, fondare l’Associazione & eleggere il primo Consiglio Direttivo; Realizzare 5 copie dello Statuto e dell’Atto Costitutivo in carta libera. Portare 3 copie dello Statuto in Agenzia delle Entrate: Ufficio Anagrafe per la richiesta del Codice Fiscale Ufficio del Pubblico Registro per l’ acquisizione di vera e propria autonomia giuridica COME SI COSTITUISCONO? LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

IL CODICE FISCALE L’associazione è tenuta ad aprire una posizione fiscale, facendo domanda di attribuzione del codice fiscale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Tale richiesta: si effettua compilando il modello AA5 (Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività per soggetti diversi dalle persone fisiche); è a carico del legale rappresentante; è completamente gratuita. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO La registrazione del contratto associativo (atto costitutivo e statuto) può essere richiesta presso gli uffici del Pubblico Registro, con la compilazione del Modello 069 La registrazione è sottoposta normalmente ad una IMPOSTA DI REGISTRO e ad una IMPOSTA DI BOLLO. Esistono però delle agevolazioni fiscali legate alla natura giuridica e fiscale dell’ENTE. Ad esempio: ASSOCIAZIONE GENERICA (L. 383– L. 28) ONLUSODV Imposta di registro 168 Euro Imposta di bollo 1 Bollo da Euro ogni 100 righe di statuto Imposta di registro 168 Euro Imposta di bollo Esenzione Imposta di registro Esenzione Imposta di bollo Esenzione

LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Inoltre, per poter godere delle suddette agevolazioni, è obbligatorio Compilare ed inviare copia del modello EAS

Il 2 settembre 2009, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS – Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell’articolo 30. Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del TUIR e nell’art. 4, commi 4 e 6, della legge Iva, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. In particolare, qualunque associazione che: richieda agli associati la quota associativa, e / o ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo IL MODELLO EAS: LA STORIA

1. Gli enti associativi (associazioni) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci; 2. Gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici; 3. Gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale. E NTI CHE DOVEVANO COMPILARE IL MODELLO IN TUTTE LE SUE PARTI :

A seguito della Circolare 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni erano obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste nel modello. Fra questi: - Associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art 7 L 383/00 - Associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995 E NTI CHE DEVONO COMPILARE SOLO ALCUNE PARTI DEL MODELLO

Il modello Eas doveva essere presentato entro il 30 dicembre 2009 per gli enti associativi già costituiti alla data del 29 novembre Il modello Eas poteva essere presentato esclusivamente in via telematica con due alternative: - direttamente da parte dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; - avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.). I TERMINI E I MODI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Gli enti associativi di nuova costituzione, nati dopo il 30 dicembre 2009, avranno sessanta giorni dalla data di costituzione per presentare il modello EAS. Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet Il modello può essere scaricato anche dal sito internet di CSV Bergamo IL MODELLO EAS OGGI

Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l’attività dell’ente avrà natura commerciale. L’ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta. CONSEGUENZE PER IL MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS