ENTI NON COMMERCIALI : imposte direte ed indirette.

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Transcript della presentazione:

ENTI NON COMMERCIALI : imposte direte ed indirette

Imposte Dirette ed Indirette IRES (ex Irpeg) ……/IRE IRAP IVA

Imposte Dirette Le imposte dirette colpiscono la capacità economica dei soggetti passivi come tale, senza aspettare che la stessa si manifesti, nel trasferimento o nel consumo di un bene o di un servizio. Le imposte sul patrimonio, a differenza di quelle sul reddito, non colpiscono una nuova ricchezza (come i redditi), ma il valore del patrimonio in quanto tale; per questo può essere vista come una misura espropriativa (es. Ici)

Imposte Indirette (sui consumi di beni o servizi e sugli atti giuridici) Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in occasione di un consumo, di un investimento o di un trasferimento patrimoniale (es. Iva).

Reddito Il “reddito” è un concetto dinamico, cioè un incremento patrimoniale. Ai fini dell’imposizione fiscale è molto importante riferire il reddito ad un periodo di tempo per poter esprimere una valutazione sull’entità effettiva dell’arricchimento. Infatti le imposte ordinarie sul reddito sono applicate “per periodo d’imposta”.

Patrimonio Il “patrimonio” è un concetto statico, che esprime l’insieme delle attività e delle passività di un soggetto.

Reddito Imponibile L’individuazione del reddito imponibile avviene, in base al T.U. n. 917/1986, utilizzando le diverse categorie di reddito previste dall’art. 6, e cioè: redditi fondiari redditi di capitale redditi di lavoro dipendente redditi di lavoro autonomo redditi d’impresa redditi diversi

Reddito Imponibile La classificazione dei redditi tra le varie categorie avviene in genere in base alla natura oggettiva del provento. Tale classificazione si modifica tuttavia quando si tratta di reddito conseguito da un’impresa commerciale: in questo caso anche redditi oggettivamente diversi da quello d’impresa, come ad esempio i canoni di locazione o gli interessi attivi che dovrebbero rispettivamente costituire redditi fondiari e di capitale, confluiscono entrambi nel reddito d’impresa (principio di attrazione del reddito d’impresa).

Categoria di Reddito Si esaminano brevemente le singole categorie di reddito: redditi fondiari Includono i redditi derivanti da terreni e fabbricati esistenti nel territorio dello Stato e si determinano con criteri medio-ordinari: reddito catastale. Per i terreni i redditi si dividono in reddito dominicale e reddito agrario. I redditi fondiari sono attribuiti soltanto a chi possiede il bene a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

redditi di capitale Nella categoria dei redditi di capitale rientra la maggior parte dei proventi derivanti dalle cosiddette “attività finanziarie”, nella forma di interessi su mutui e titoli obbligazionari, dividendi, etc.

redditi di lavoro dipendente I redditi di lavoro dipendente sono individuati dall’art. 49 del Tuir: quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

redditi di lavoro autonomo La categoria dei redditi di lavoro autonomo viene identificata, dall’art. 53, in maniera residuale: sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti nel reddito agrario o nel reddito d’impresa.

redditi d’impresa Redditi derivanti dall’attività commerciale, svolta abitualmente, in modo organizzato. L’attività deve rientrare tra quelle elencate nell’art del C.C., tra cui l’attività industriale di produzione di beni e servizi, l’attività intermediaria nella circolazione dei beni, le attività bancarie o assicurative, di trasporto o ausiliare delle precedenti.

redditi diversi L’espressione “diversi” fa emergere il carattere eterogeneo e residuale di questa categoria, in cui rientrano proventi diversi tra loro, irriconducibili, per un verso o per un altro, alle categorie reddituali finora esaminate.

IRES imposta sui redditi delle società Il D.Lgs. 460/1997 ha introdotto dall’ rilevanti modifiche alla disciplina degli enti non commerciali nonché la nozione, con relativa regolamentazione, delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

IRES Ente non commerciale La qualifica di Ente non commerciale deriva dall’oggetto esclusivo o principale dell’ente Oggetto principale È determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto (se esistenti) in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e, in mancanza, in base all’effettiva attività; Si intende l’attività essenziale svolta per realizzare direttamente gli scopi primari previsti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto

IRES Reddito complessivo È costituito dalla somma delle singole categorie di reddito determinate secondo le norme previste dalla disciplina dell’Irpef; Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e per corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

IRES Dal non sono imponibili: I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le raccolte possono essere effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi. La non imponibilità è subordinata alla circostanza che si tratti di iniziative occasionali, di raccolte fondi eseguite in occasione di celebrazioni, ricorrenze, ecc. e di beni ceduti di modico valore; I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in modo convenzionato o in regime di accreditamento di attività con finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’Ente senza alcuna distinzione tra quelli a fondo perduto è quelli con natura di corrispettivi

Rendiconto delle raccolte pubbliche Gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio devono redigere e conservare un apposito e separato rendiconto indicante in modo chiaro e trasparente (anche a mezzo di relazioni illustrative) le entrate e le spese relative a ogni celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. IRES

Determinazione del reddito Secondo l’art. 144, D.P.R. 917/1986, i redditi degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria (redditi da terreni, fabbricati, capitale, d’impresa e diversi), in base alle norme esistenti per le persone fisiche ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione, esclusi i redditi esenti o soggetti a ritenuta definitiva o ad imposta sostitutiva. Anche per gli enti non commerciali le perdite d’impresa in contabilità ordinaria sono compensabili solo con altri redditi d’impresa.

Enti associativi Non si considera commerciale l’attività svolta a favore degli associati o partecipati, in conformità alle finalità istituzionali, purché senza pagamento di corrispettivi specifici (sono corrispettivi specifici anche i contributi e le quote supplementari in funzione di specifiche o maggiori prestazioni). Pertanto i corrispettivi versati a fronte di prestazioni specifiche sono imponibili come reddito d’impresa o come reddito diverso a seconda che le prestazioni siano abituali o occasionali. Non sono invece imponibili le quote o i contributi associativi versati per aderire all’associazione.

IRES Aliquota del 27,5% sul reddito imponibile (a partire dall’anno d’imposta 2008) Regime fiscale L. 398/91

IRES APPLICAZIONE REGIME FISCALE L.398/91 -Base imponibile: 3% del fatturato (attività commerciali)

IRES Si applica una forfetizzazione dei costi commerciali pari al 97% Si considerano solo le entrate derivanti da attività commerciale (fatturato) ….in conclusione….. si applica l’aliquota del 27,5% sulla base imponibile del 3% del fatturato

IRES RIFORMA FISCALE Dlgs 12 dicembre 2003 n. 344 … anche per gli enti non commerciali … a partire dai redditi prodotti nell’anno 2004 … in attesa di lumi interpretativi, l’inclusione è giustificata dal fatto che non è ancora stata data attuazione alla delega per l’imposizione sulle persone fisiche

IRES Il decreto legislativo 344/2003, emanato in attuazione dell’articolo 4 della legge di riforma del sistema fiscale italiano (legge 80/2003), non ha modificato le regole di tassazione degli enti non commerciali. Non è infatti, ancora stato attuato il disposto del comma 1, lett. a), dell’art. 4 della legge 80/2003,che prevede di includere gli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, al pari delle persone fisiche, con applicazione di due aliquote (23 e 33 %) progressive per scaglioni di reddito (rispettivamente sopra e sotto euro). A questa disposizione si darà verosimilmente seguito in futuro, quando verrà attuata un’ulteriore fase della riforma del sistema fiscale italiano, che prevede la rivisitazione dell’Irpef.

IRES A seguito dell’entrata in vigore dell’Ires non sono cambiate le regole generali di tassazione…. … la disciplina fiscale degli enti non commerciali subisce però alcune rilevanti conseguenze a seguito dell’introduzione della nuova imposta.

IRES LE LINEE-GUIDA 1.gli enti non commerciali sono soggetti all’Ires; 2.Le regole di determinazione dell’imponibile fiscale complessivo rimangono inalterate; 3.Si applica l’aliquota proporzionale del 27,5% (a partire dall’anno d’imposta 2008);

IRES 4.Per alcune tipologie di enti si dovrebbe applicare la riduzione dell’IRES al 50% secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 601/1973. possono beneficiare della riduzione: -Enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; -Istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; -Enti il cui fine e equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; -Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. Questa agevolazione è riconosciuta se i soggetti hanno personalità giuridica. Il beneficio si applica anche a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fondazioni bancarie e Ipab riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private.

IRES 5.Sono confermati i regimi agevolativi applicabili a Stato, altri enti pubblici, enti associativi e ONLUS; 6.Va fatta attenzione ai mutamenti di regime sia per perdita di qualifica fiscale sia per trasformazione o altre operazioni straordinarie

IRES Novità con la Finanziaria 2015… La legge n. 190, cosiddetta legge di Stabilità, ha ridotto dal 95% al 22,26% l’esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Pertanto, gli utili concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.

IRAP: imposta regionale sulle attività produttive Caratteristiche: È un’imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione (come avviene per le imposte sui redditi) né a quello del suo consumo (come l’Iva); È un’imposta a carattere reale (come la soppressa Ilor); È un’imposta indeducibile dalle imposte sui redditi. Tale indeducibilità è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con propria Ordinanza , n. 286.

IRAP Riferimento territoriale della base imponibile L’Irap si applica sul valore della produzione netta effettuata nel territorio della regione. Qualora l’attività venga esercitata nel territorio di più Regioni, la base imponibile viene suddivisa proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti.

IRAP La normativa Irap prevede metodologie di determinazione della base imponibile diversificate a seconda dei soggetti passivi, dell’attività esercitata e dei relativi regimi contabili.

IRAP In presenza di attività commerciali …con determinazione forfetaria del reddito… Ai sensi dell’art. 17, comma 2 la base imponibile si determina:

IRAP Con la somma tra: -La base imponibile calcolata secondo il metodo retributivo previsto per l’attività istituzionale… -…e la base imponibile calcolata con le stesse regole per le società commerciali per l’attività commerciali (determinata secondo le regole previste per i contribuenti minimi, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro, pro-loco, enti non commerciali forfetari)

IRAP In assenza di attività commerciali Si deve fare riferimento all’art. 10, comma 1 dove viene previsto che la base imponibile si calcola … sommando: -Le retribuzioni spettanti al personale dipendente (criterio di competenza); -Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; -Compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; -Compensi erogati per attività di lavoro occasionale; -Ammontare degli interessi passivi; -Ammontare delle indennità è rimborsi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986;

IRAP …sottraendo: -Contributi Inail; -Spese apprendisti; -Spese per disabili;

IRAP Novità con la Finanziaria 2015… La deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato introdotto dalla legge n. 190, cosiddetta legge di Stabilità, prevista per le imprese non è fruibile dagli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale.

IVA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

IVA DEFINIZIONE La disciplina IVA per gli enti di tipo associativo è contenuta nell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 633/72, modificato dall’art. 5, comma 2 del D.L. 460/97. Si è cercato di escludere dal campo di applicazione Iva quelle attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte dirette.

IVA A differenza delle società ed enti commerciali in cui vige una presunzione assoluta in base alla quale sono in ogni caso considerati soggetti passivi Iva … … ai soggetti diversi quali gli ENTI NON COMMERCIALI la qualifica di soggetto passivo ai fini dell’Iva può essere attribuita esclusivamente al verificarsi di una serie di CONDIZIONI:

IVA 1.Abitualità e professionalità (quindi non le attività occasionali) 2.devono rientrare tra le attività commerciali di cui all’art C.C. od attività agricole previste nell’art C.C. 3.svolgere tale attività in forma d’impresa

IVA RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI L’art. 2, c. 2, del D.L. 460/97 dispone che le attività di raccolte pubbliche di fondi effettuate : occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

IVA … restano ESCLUSE dal campo di applicazione dell’IVA. Viene a mancare il presupposto dell’abitualità: è un’attività OCCASIONALE

IVA NON COSTITUISCONO OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di propri associati o partecipanti e di associazioni che svolgono la medesima attività verso pagamento di un corrispettivo specifico, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nell’ambito di bar e esercizi similari da parte di associazioni di promozione sociale nei confronti di propri associati, soci e partecipanti, a condizione che dette attività siano strettamente complementari a quelle direttamente svolte in attuazione degli scopi istituzionali. le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale, culturali, religiose, assistenziali, politiche, sindacali e di categoria, effettuate prevalentemente ai propri associati.

IVA L’applicazione delle disposizioni agevolative previste dai commi 4 e 6 del medesimo art. 4 del D.P.R. 633/72 è subordinata alla condizione che le associazioni interessate adeguino i loro atti costitutivi o statuti, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, introducendo le seguenti clausole: divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione; obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con analoghe finalità in caso di scioglimento; disciplina uniforme del rapporto associativo; obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; intrasmissibilità della qualità di socio.

IVA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE La perdita della qualifica di ente non commerciale deve essere determinata sulla base di un dato quantitativo che può essere valutato soltanto a posteriori. Il terzo comma dell’articolo 149 TUIR prevede invece che la perdita della qualifica produce effetti in via retroattiva, a decorrere dall’inizio dello stesso periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni.

IVA …CONSEGUENZE… adempiere entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio l’obbligo di iscrivere nell’inventario i beni patrimoniali dell’ente quando la verifica della perdita della qualifica avviene soltanto a consuntivo, al termine del periodo d’imposta. …QUINDI… bisogna fare una VALUTAZIONE PROSPETTICA della propria attività fin dall’inizio del periodo d’imposta.

IVA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (per coloro che NON hanno optato per la 398/91) L’art. 19, c. 1, del D.P.R. 633/72 dispone che i soggetti passivi possono portare in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’imposta da loro assolta o dovuta o a loro addebitata a titolo di rivalsa «…in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione…»

IVA …ci si rifà quindi solo all’attività d’impresa svolta e nega di fatto il diritto alla detrazione per l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi non destinati ad essere utilizzati nell’ambito di tali attività (attività istituzionale) e solo se c’è una contabilità separata tra le attività commerciali e quelle istituzionali.

IVA Per le attività cosiddette Promiscue ci si limita ad applicare la detraibilità per la sola parte di tale imposta imputabile all’esercizio delle attività rilevanti ai fini Iva, senza specificare i criteri in base ai quali la ripartizione tra imposta imputabile all’attività commerciale rispetto all’istituzionale debba essere effettuata. CRITERI OGGETTIVI in base a ciascuna operazione d’acquisto.

IVA OPZIONE AL REGIME PREVISTO DALLA 398/91 non si applica la detrazione iva sugli acquisti; la detrazione è forfetaria sul totale dell’iva da versare: –50 % sulle operazioni imponibili –50% sulle sponsorizzazioni –50% sulle pubblicità 1/3 sulle cessioni di diritti

IVA ATTENZIONE La disciplina Iva è diversa da quella delle imposte dirette: …può succedere che delle fattispecie escluse dall’area della commercialità ai fini delle imposte sul reddito mantengano comunque rilevanza ai fini IVA.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Erogazioni Liberali Le Erogazioni Liberali agli enti non commerciali ed alle ONLUS costituenti oneri deducibili sono elencati in modo tassativo dal legislatore fiscale.

CONTRIBUTI AL NON PROFIT DA PARTE DI ENTI ED IMPRESE

Erogazioni liberali a enti non profit: le agevolazioni per le aziende Tipo di erogazioneDestinatariAgevolazione fiscaleNorma applicabile Finalità esclusive di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto Persone giuridiche (1) e Ong (art. 28, Legge n. 49/1987) (1 ) tale erogazioni si cumulano con quelle a favore di organizzazioni non governative al fine del computo del limite massimo del 2% del reddito di impresa dichiarato Deduzione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. a) Finalità esclusive di ricerca scientifica Persone giuridiche localizzate nel Mezzogiorno Deduzione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. b) Erogazioni liberali senza specifica indicazione sulla destinazione Università e istituti di istruzione universitaria Deduzione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. c)

-Erogazioni in denaro per acquisto / manutenzione /restauro di beni artistici e storici; -Organizzazione di mostre, esposizioni scientifiche / culturali, studi e ricerche necessari Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro Deduzione senza limiti previsti Art. 100, c. 2, lett. f Erogazioni in denaro per attività del settore dello spettacolo e per realizzazione/restauro/ potenziamento delle strutture Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro Deduzione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. g Erogazioni liberali in denaroOnlusDeduzione non superiore a euro € Art. 100, c. 2, lett. h modificato dalla Finanziaria 2015

Impiego di dipendentiONLUSDeducibili entro i limiti dello 0,5% dell’ammontare complessivo del reddito delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (vedi dichiarazione dei redditi) Art. 100, c. 2, lett. i Erogazioni liberali in denaro ABROGATO Società sportive dilettantistiche Deduzione non superiore a euro 1.032,91 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato ABROGATO (Art. 65, c. 2, lett. c- octies) ABROGATO Erogazioni liberali in denaro Associazioni di promozione sociale Deduzione non superiore a euro 1.549,37 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. l

Erogazioni liberali in denaro per svolgimento di compiti istituzionali e per realizzazione di programmi culturali e dello spettacolo Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute Deduzione senza limiti previsti Art. 100, c. 2, lett. m Cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più in commercio o non commerciabili Enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanatrofi, enti religiosi I beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’imprese e si considerano distrutti ai fini iVA Art. 54 E 1, l. 342/2000 Erogazioni liberali in denaro a popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari Fondazioni, associazioni, comitati, individuati con decreto prefettizio o ministeriale Deducibilità dal reddito d’impresa senza limiti Art. 27, commi 1 e 4 L. 133/99

Cessione gratuita di beni a popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari Fondazioni, associazioni, comitati, individuati con decreto prefettizio o ministeriale (D.P.C.M. 10 novembre 2000) Non concorrono a formare il reddito d’impresa Art. 27, commi 2 e 4 L. 133/99 Cessione gratuita di beni al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (esclusi prodotti alimentari e farmaci) Onlus (2) (2) Il costo specifico dei beni ceduti gratuitamente si cumula con le erogazioni di denaro ai fini del computo massimo di euro 2.065,83 o del 2 % del reddito d’impresa dichiarato Deduzione d’importo pari al costo specifico, non superiore a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o l’acquisto Art. 13, c. 2, D.Lgs. 460/97 Cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaci delle imprese che li commercializzano o li producono OnlusL’operazione non configura destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’imprese Art. 13, c. 2, D.Lgs. 460/97

CONTRIBUTI AL NON PROFIT DA PARTE DI PERSONE FISICHE O FIGURE FISCALMENTE ASSIMILABILI

Oneri Deducibili (in diminuzione del reddito complessivo) 1.Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: … g) I contributi, le donazioni e oblazioni erogati a favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; … i)Le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’Istituto centrale per sostenimento del clero della Chiesa Cattolica italiana; l) Le erogazioni liberali in denaro di cui all’art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21,comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; … 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini dell’imputazione del reddito. …

Oneri Deducibili (in diminuzione del reddito complessivo) Gli oneri detraibili, indicati nell’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% delle erogazioni effettuate dal contribuente. Dal 2013 la detrazione per le erogazioni liberali alle ONLUS è passata al 24% e dal 2014 al 26%. Inoltre, la Finanziaria 2015 ha esteso il limite massimo elevandolo a €. Ai sensi del comma secondo dell’art. 12, c.2, del D.P.R. n. 917/1986, «l’imposta netta (irpef-ire) è determinata operando sull’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articolo 13, 14 e 15».

Detrazione/Deduzione Si ricorda che le detrazioni e le deduzioni sono ammesse qualora i versamenti risultino effettuati tramite banca o ufficio postale oppure attraverso altri mezzi di pagamento quali carte di credito, assegni bancari e assegni circolari

Principali erogazioni liberali a enti non profit: le agevolazioni per le persone fisiche Tipo di erogazioneDestinatariAgevolazione fiscaleNorma applicabile Finalità esclusive di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto OngDeduzione non superiore al 2% del reddito imponibile Art. 10, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986 Erogazioni liberali in denaro per svolgimento di compiti istituzionali e per realizzazione di programmi culturali e dello spettacolo Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute Detrazione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 15, c. 1, lett. i) Erogazioni liberali in denaro Società sportive dilettantistiche Detrazione non superiore a euro 1.500,00 Art. 15, c. 1, lett. i-ter

Erogazioni liberali in denaro Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri Detrazione non superiore a euro 2.065,83 Art. 15, c. 1, lett. i- quater Erogazioni liberali in denaro a popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari Fondazioni, associazioni, comitati ed enti, Ong, Organizzazioni internazionali comitati, individuati con decreto prefettizio o ministeriale Detrazione non superiore al 26% di euro (dal 2015) Art. 15, c. 1, lett.i- bis Erogazioni liberali in denaro OnlusDetrazione non superiore al 26% di euro Deduzione nel. Limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro Art. 15, c. 1, lett.i- bis L80/2005 – (più dai meno versi) Obblighi contabilità ordinaria per ente