Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio CORSO DI DIRITTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E BANCARI CAPITOLI.

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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio CORSO DI DIRITTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI E BANCARI CAPITOLI XVIII, XIX e XX L’assicurazione contro i danni Prof. D. Valentino

Assicurazione contro i danni (art c.c.) Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno. L’interesse è, quindi, requisito essenziale del contratto e si definisce come il rapporto tra un soggetto e un bene. Tale definizione non è adatta all’assicurazione del patrimonio, nella quale ci si cautela contro il rischio del sorgere di un debito o di una spesa.

Le ipotesi di assicurazione contro i danni: 1.Assicurazione di cose 2.Assicurazione di patrimonio 3.Assicurazione di persone ASSICURAZIONE DI COSE: L’interesse è il rapporto tra l’assicurato ed un bene del suo patrimonio. Comprende l’assicurazione di universalità di beni,l’assicurazione di crediti, di beni o utilità future. Tutti coloro che hanno un interesse ad assicurare il bene possono concludere il contratto  non soltanto il proprietario ma anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento. Il valore è la misura dell’interesse ed è disciplinato, nell’assicurazione di cose, ex art ss.

Il valore nell’assicurazione sulle cose Occorre distinguere il valore assicurabile dal valore assicurato: ove coincidono si ha assicurazione piena; se il valore assicurato è inferiore, allora si ha sottoassicurazione o assicurazione parziale; se invece è superiore, si ha sovrassicurazione. Nel caso di assicurazione parziale, il risarcimento dovuto dall’assicuratore è pari alla seguente formula: Indennità= danno x valore/assicurato valore /assicurabile

Il sinistro Si definisce sinistro l’evento assicurato che è causa del danno Occorre distinguere il sinistro, inteso come evento generatore del danno, dalle sue conseguenze dannose. Generalmente infatti il danno si produce immediatamente dopo il verificarsi del sinistro; altre volte, invece, può intercorrere un più ampio arco temporale tra l’uno e l’altro periodo. Il momento in cui si verifica il sinistro è rilevante ai seguenti fini: Decorre il termine dell’obbligo di avviso. Sorge l’obbligo di salvataggio. Per stabilire il valore delle cose assicurate ai fini dell’accertamento del danno e della esistenza di una eventuale assicurazione parziale.

Obbligo di avviso e obbligo di salvataggio L’obbligo di avviso (art c.c.) Comunicazione del sinistro: deve essere data all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato (o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza) L’obbligo di salvataggio (art c.c.) L’assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Tale obbligo sorge dal momento in cui si avverte il verificarsi del sinistro, sino al momento in cui diviene irreparabile. L’assicuratore ha a carico le spese di salvataggio e può intervenire nel corso delle operazioni di salvataggio. In caso di inosservanza di tale obbligo, se l’assicurato è in dolo perde il diritto all’indennità; se è in colpa, si riduce il valore dell’indennità in proporzione al danno sofferto dall’assicuratore, come conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo di salvataggio.

Prestazione dell’assicuratore: risarcimento del danno Di regola consiste in una prestazione pecuniaria, ma può anche essere in natura. L’orientamento tradizionale ritiene compatibile quest’ultima con la funzione assicurativa, solo ove sia una prestazione facoltativa o collaterale dell’assicuratore. Contratto di assistenza: contratto con cui l’assicuratore si obbliga a mettere a disposizione un aiuto all’assicurato, nel caso in cui si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito; l’aiuto può consistere anche in una prestazione in natura. Tale prestazione è compatibile con la funzione risarcitoria delle assicurazioni contro i danni.

Scoperto e franchigie Lo scoperto obbligatorio è una clausola con cui l’assicurato si obbliga a conservare una percentuale di rischio. Le franchigie lasciano a carico dell’assicurato una parte di danno. Possono essere semplici o assolute: nelle prime l’assicuratore si impegna a risarcire al di sopra di una certa entità; nelle seconde, invece, ha il diritto di sottrarre un determinato ammontare dall’indennità.

La liquidazione dell’indennità Verificatosi il sinistro e il danno, l’assicurato agisce per ottenere il pagamento dell’indennità. L’onere della prova del sinistro e delle sue conseguenze dannose ricade a carico dell’assicurato, mentre grava sull’assicuratore la prova che il rischio sia escluso o che il sinistro sia stato determinato da un comportamento doloso o colposo del contraente. Collegio dei periti Collegio dei periti: Se v’è contrasto circa l’ammontare del danno, ogni parte nomina un perito; se i periti sono in contrasto tra loro, si nomina un terzo perito si forma un collegio che decide a maggioranza. La giurisprudenza qualifica la decisione peritale come arbitrato libero o perizia contrattuale, che riguarda un mero accertamento di carattere tecnico circa le circostanze del sinistro e non l’interpretazione e l’esecuzione del contratto.

L a surroga dell’assicuratore (art c.c.) Il fondamento della surroga viene individuato nella funzione indennitaria. L’assicuratore che ha pagato l’indennità ha diritto a surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell’ammontare. Ha la funzione di ridurre i costi dell’operazione assicurativa ed è subordinata alla manifestazione di volontà di avvalersene da parte dell’assicuratore. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, figli, affiliati, ascendenti, altri parenti o affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o dai domestici (art c.c.). Il terzo può muovere all’assicuratore tutte le eccezioni che poteva muovere all’assicurato.

Le assicurazioni di cose (art c.c.) DANNO EMERGENTE: L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. LUCRO CESSANTE: L'assicuratore risponde del profitto sperato, solo se si è espressamente obbligato. Profitto sperato è qualsiasi aspettativa economica che venga meno per effetto del danno alla cosa assicurata. La garanzia assicurativa riguarda unicamente quelle utilità che sono mancate per la perdita totale o parziale del bene assicurato.

Polizza stimata (art c.c.) Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al momento del sinistro. ECCEZIONE: ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI DEL SUOLO per i quali invece si ricomprende il valore dei prodotti al tempo dell’assicurazione (si ricomprende dunque il profitto sperato, senza che occorra una pattuizione espressa). Le parti possono definire il valore delle cose assicurate al momento della conclusione del contratto. La stima deve essere accettata per iscritto da entrambe le parti. Dubbi interpretativi: 1. Per alcuni si inverte l’onere della prova; 2. Per altri il valore stimato è inattaccabile. La seconda tesi appare più in linea con la finalità di voler prevenire contrasti tra le parti.

Assicurazione valore a nuovo È la clausola con cui l’assicuratore si obbliga a risarcire non solo il danno commisurato al valore della cosa al momento del sinistro, ma la maggiore spesa necessaria per riacquistare o ricostruire il bene. Trattasi di garanzia aggiuntiva rispetto alla copertura del rischio che grava sulla cosa e precisamente della copertura delle spese aggiuntive per sostituire o ricostruire il bene assicurato. In caso invece, di alienazione della cosa assicurata si trasferisce ex lege il contratto di assicurazione: 1. L’alienante comunica all’assicuratore l’alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, altrimenti è obbligato al pagamento dei premi successivi. 2. Dichiarazione dell’acquirente, entro 10 giorni, di non voler subentrare nel contratto.