1 CONVEGNO CONFINDUSTRIA BERGAMO Jobs Act – Terzo seminario informativo 6 maggio 2015, sala Giunta La disciplina dei Co.co.co e Co.co.pro prima e dopo la revisione di cui allo schema di decreto delegato (Atto Governo n. 158) A cura di Avv. Gabriele Fava
2 LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO: CARATTERISTICHE E DIFFERENZE Definizione lavoratore subordinato (art c.c.): colui che si impegna, a fronte di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, senza ulteriori specificazioni. Definizione lavoratore autonomo (art c.c.): una prestazione di lavoro autonomo è, quando ci si obbliga a rendere in prima persona un'opera o un servizio "senza vincolo di subordinazione. Indici di subordinazione Sentenza Corte di Cass. n dell’8 aprile 2015: retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; orario di lavoro fisso e continuativo; continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia l’inserimento nell’organizzazione aziendale. I giudici della Suprema Corte, inoltre, hanno evidenziato come alcune attività lavorative poco si confanno alla modalità di lavoro autonomo (es. cameriere), mancando il rischio economico per il collaboratore, oltreché evidenziandosi l’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l’attività degli altri lavoratori. Quali sono gli elementi dirimenti e quali gli indici sussidiari?
IL LAVORO AUTONOMO Nell’ambito del lavoro autonomo si possono distinguere varie figure: il lavoro autonomo c.d. puro (art. 2222); contratti di collaborazione coordinata e continuativa (o co.co.co); contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro); mini co.co.co (o lavoro occasionale); lavoro autonomo occasionale; lavoro occasionale accessorio. 3
4 IL LAVORO AUTONOMO art c.c. senza vincolo di subordinazione verso il committente Parti Committente della prestazione o cliente prestatore d’opera ( persona fisica) = contratto di lavoro autonomo Committente della prestazione o cliente prestatore d’opera ( persona giuridica) = contratto di appalto Obblighi Prestatore esecuzione dell’opera- in caso contrario committente può recedere dal contratto Committente pagare il corrispettivo pattuito Trattamento normativo L n. 533/73: si applica l’intera disciplina procedurale del rito del lavoro Trattamento previdenziale L. n. 335/95: si estende la copertura previdenziale ai redditi di lavoro autonomo che ne erano privi. Obbligo di iscrizione nella Gestione separata presso l’INPS.
5 Presunzione di subordinazione e divieti: 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge Fornero per i nuovi contratti – per i contratti in corso dal 18 luglio Presupposti di verifica verranno considerate subordinate se sussistano almeno due delle seguenti condizioni: 1) la collaborazione abbia una durata superiore a 8 mesi per due anni consecutivi; 2) il corrispettivo complessivamente fatturato al committente, per due anni solari consecutivi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti dal collaboratore; 3) il collaboratore disponga di una postazione fissa in azienda; la presunzione non scatta se, anche alternativamente: 1) il rapporto è connotato da competenze tecnico pratiche elevate; 2) sia svolto da un soggetto con un reddito lordo annuo pari a 18 mila euro; per i rapporti già in corso la presunzione si applica decorsi dodici mesi dalla medesima data; sono escluse le attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, albi, ruoli, elenchi o registri. Partite Iva
Il co.co.co. Un rapporto di lavoro para-subordinato o atipico, che prevede un contratto di prestazione professionale che regola le modalità, la durata ed il corrispettivo del rapporto lavorativo. Per esercitare queste attività non è richiesta né l’iscrizione ad albi professionali, né l’apertura di una partita IVA. Le prestazioni vengono svolte senza alcun vincolo di subordinazione, devono però essere fornite in modo continuativo e coordinato con le necessità del committente. Elementi costitutivi Si ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa se sussistono i seguenti requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo con un legame funzionale tra committente e collaboratore; la coordinazione, intesa come inserimento del collaboratore nell'organizzazione del committente e nelle finalità perseguite da quest'ultimo; l'assenza di vincoli di subordinazione; la prevalenza del lavoro del collaboratore, rispetto ai mezzi da lui forniti; la retribuzione periodica prestabilita. 6
Il co.co.co. A partire dal 24 ottobre 2005 è possibile utilizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo presso le Pubbliche Amministrazioni. Nel settore privato è necessario ricorrere al Contratto di Collaborazione a Progetto. Le vecchie collaborazioni coordinate e continuative sono rimaste in vita, dopo l’entrata in vigore della L. Fornero, anche per le seguenti figure professionali: agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto); componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica); pensionati al raggiungimento del 65° anno di età; atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa; collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a euro con lo stesso committente; rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione; rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). 7
Co.co.pro (lavoro a progetto) 8 Deve essere ricondotto “a uno o più progetti specifici” collegato a un “determinato risultato finale”, e deve anche essere descritto in contratto con l’individuazione del risultato finale che si intende perseguire Per la legittima configurazione di un progetto Richiesti due ulteriori requisiti: 1)il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente 2)il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (si segnale in proposito che il D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, modificando la precedente formulazione, dispone il divieto del ricorso al progetto laddove si riferisca compiti meramente esecutivi “e” ripetitivi, e non più esecutivi “o” ripetitivi, dal che deriva una minore rigidità della norma) Nuove CO.CO.PRO. stipulate dopo l’entrata in vigore della Legge 92/2012 Artt. da 61 a 69 D. Lgs. n. 276/ Legge 92/2012 e successive modifiche
Co.co.pro (lavoro a progetto) 9 Requisiti formali del contratto a progetto Sotto il profilo formale il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti requisiti: Durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro; Descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire (art. 1 comma 23, lett. b), Legge n. 92/2012); Corrispettivo e criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; Modalità di coordinamento del lavoratore a progetto al committente nell’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa; Eventuali misure per la tutela della salute del lavoratore. Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha chiarito che il contratto di collaborazione a progetto è un contratto rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di legittimità dello stesso (c.d. forma scritta ad substantiam). Nell’elencare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto, il D.L. n. 76/2013 elimina, infatti la locuzione “ai fini della prova” contenuta nella formulazione originaria.
Co.co.pro (lavoro a progetto) 10 Compenso del lavoratore a progetto Non può essere inferiore a quanto specificamente previsto dalla contrattazione collettiva: più precisamente, da accordi interconfederali o nazionali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale In mancanza di accordi collettivi Il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi per i lavoratori subordinati con profilo di competenza ed esperienza analogo Sanzione per mancata individuazione del progetto Il contratto si converte in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto Recesso dal contratto di lavoro a progetto Ciascuno dei contraenti può recedere da contratto prima della scadenza del termine in presenza di una giusta causa In mancanza, il collaboratore può recedere con preavviso ove tale facoltà sia prevista dal contratto Il committente, invece, può recedere prima della scadenza del termine senza giusta causa solo qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibili la realizzazione del progetto.
11 Cosa cambierà con l’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuale e revisione della disciplina delle mansioni?
COLLABORAZIONI: PRINCIPALI NOVITÀ Collaborazioni coordinate e continuative ex articolo 409 del Cpc Rimangono in vita e riguardano i “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” Collaborazioni a progetto ex Dlgs n. 276/2003 Non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto Quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza? Potranno essere operate stabilizzazioni (con estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso) previa conciliazione e salvo non si receda senza giusta causa o giustificato motivo entro i dodici mesi successivi 12
APPLICAZIONE DELLE NORME DEL LAVORO SUBORDINATO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ( DAL 1° GENNAIO 2016) La norma del lavoro subordinato si applica ai rapporti di collaborazione aventi le seguenti caratteristiche: esclusivamente personali; che abbiano contenuto ripetitivo; che siano etero-organizzate dal datore di lavoro anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro Eccezioni collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n
SUGGERIMENTI OPERATIVI PROVVISORI, CONDIVISI CON L’AREA LAVORO /PREVIDENZA DI CONFINDUSTRIA BERGAMO 1° consiglio Nelle more dell’entrata in vigore del Decreto, definire i rinnovi dei cocopro alla naturale scadenza, i rinnovi anticipati o le proroghe, con data ultima (in riferimento all’intero progetto, non alla “fase” del progetto) → differenza tra rinnovo e proroga → differenza tra progetto e fase 2° consiglio Procedere eventualmente a risoluzioni consensuali anticipate dedotte in conciliazioni individuali per i contratti di durata eccedente il ° consiglio Cercare di non ricorrere alla stipula di cococo (o mini cococo) sino al consolidamento della giurisprudenza in merito ai limiti della nuova disciplina 4° consiglio Ricondurre prevalentemente le cocopro a ctd acausali o cti a tutele crescenti 14
15 Art. 50 dello schema di decreto prevede la completa abrogazione dell’ associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro. art Cod. civ., comma 1: «Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di capitale». art Cod. civ., comma 2 e 3: ABROGATI I contratti di associazione in partecipazione, già in corso di svolgimento, nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro
16 Artt. 51 e 52 dello schema di decreto «Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno civile». Aumento del limite per anno civile dagli attuali € ad € per la totalità dei committenti (imprenditori o professionisti); € per ciascun committente (imprenditore o professionista); Stabilizzazione della previsione di €3.000 per la totalità dei committenti per i percettori di ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali; Divieto di utilizzo per gli appalti; Modalità di acquisto dei voucher: modalità telematiche (committenti imprenditori o professionisti) anche presso le rivendite autorizzate (committenti non imprenditori o non professionisti; Obbligo di comunicazione preventiva telematica alla DTL (dati propri e del prestatore, luogo di svolgimento, tipologia, inizio e fine dell’attività). Indicazione prudenziale associativa: non utilizzare comunque il lavoro accessorio per prestazioni per le quali si ricorre o si è ricorso a lavoro subordinato Lavoro accessorio