LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

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Transcript della presentazione:

LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI Incontro diocesano con i componenti dei Consigli parrocchiali per gli affari economici Trento, 10 giugno 2017 LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

A volte ritornano…

A volte ritornano…

Gestire BENE i BENI

Qualche criterio

«La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri». Can. 1254, § 1

La Chiesa possiede…

La Chiesa possiede…

La Chiesa possiede…

La Chiesa possiede…

La Chiesa possiede…

La Chiesa possiede…

La Chiesa ha diritto ai beni temporali… per conseguire i fini che le sono propri. Can. 1254, § 1

I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino; Can. 1254, § 2

provvedere ad un onesto sostentamento del clero; I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero; Can. 1254, § 2

I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero; esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Can. 1254, § 2

ordinare il culto divino; I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero; esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Can. 1254, § 2

I beni ecclesiastici Che cosa prevede la normativa canonica

«Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti». Can. 1257, § 1

«La proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati». Can. 1256

«Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto». Can. 1282

Profili giuridici della parrocchia Che cosa prevede la normativa in Italia

“La parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”.

 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121. Legge 20 maggio 1985, n. 222 – Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Funzionamento parrocchie La parrocchia _________ con sede in ___________, eretta con decreto del Vescovo diocesano in data _________ e riconosciuta agli effetti civili con D.M. in data 30.12.1986 (G.U. 24.01.1987), è una comunità di fedeli stabilmente costituita nell’arcidiocesi di Trento, la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore. Art. 1

Funzionamento parrocchie L’ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto. Art. 2

Funzionamento parrocchie Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l’ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano. Quando la parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco. Art. 3

Funzionamento parrocchie Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell’ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal CIC integrato dalle delibere della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281 § 2, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla CEI o aventi per oggetto beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa ex voto. Art. 4

in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo. Funzionamento parrocchie L’Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell’ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo. Art. 5

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l’ente. Funzionamento parrocchie Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l’ente. Art. 6

Funzionamento parrocchie Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici. Art. 7

I beni immobili della parrocchia Da dove vengono?

Riforma del sistema «Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all’Istituto stesso». Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 28

«Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all’adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all’Istituto a norma dell’art. 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi». Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 29

Parroco e CPAE individuano le priorità pastorali e le riconducono alle capacità economiche e finanziarie a disposizione; promuovono una costante valutazione dei beni che costituiscono il patrimonio della parrocchia, suggerendo modalità di utilizzo funzionali allo scopo pastorale dell’ente, salvaguardandone il valore e la funzionalità nel medio e lungo periodo.