Pensare il Diritto Tributario Angelo Garcea

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Pensare il Diritto Tributario Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it Incontro presso Confindustria Udine Questioni e novità in materia di IVA Le perdite su crediti Gli adempimenti comunicativi telematici I depositi IVA Le dichiarazioni d’intento degli esportatori abituali Demetrio Buono Udine, 3 febbraio 2017 Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it

Le variazioni dell’imponibile e dell’imposta La disciplina delle perdite su crediti introdotta con la legge di bilancio per lo scorso anno è stata revocata nella parete in cui permetteva il recupero dell’IVA al momento in cui il debitore sarebbe stato assoggettato a procedura concorsuale. Tale disciplina avrebbe dovuto iniziare a operare dal 1° gennaio 2017 e, quindi, non è praticamente mai stata applicata. E’ stata di fatto ripristinata la disciplina in vigore prima della legge di bilancio 2016 che subordinava il recupero dell’IVA alla infruttuosità della procedura concorsuale. E’ stata anche eliminata la norma che permetteva di comprendere fra le procedure per le quali è ammesso il recupero dell’IVA anche l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: ne derivano dubbi sulla legittimità dei recuperi per i creditori di soggetti sottoposti a tale procedura e sul momento in cui sarebbe possibile procedere a tale recupero.

Le variazioni dell’imponibile e dell’imposta Norme interpretative Sono state confermate due importanti disposizioni interpretative contenute nell’art. 26 come modificato dalla legge di bilancio 2016: - il comma 12 che precisa quali sono le situazioni nelle quali una procedura esecutiva individuale può considerarsi infruttuosa (verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare, verbale da cui risulti la mancanza di beni da pignorare presso il debitore oppure l’impossibilità di accedere al suo domicilio o l’irreperibilità, interruzione della procedura per eccessiva onerosità dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta). Il comma 9 che permette di recuperare l’IVA senza ricorrere a procedura esecutive in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento del cessionario o committente.

Gli adempimenti comunicativi telematici A partire dal 2017 è stato soppresso il c.d. “spesometro” e sono stati introdotti i seguenti adempimenti comunicativi telematici, attraverso la modifica dell’art. 21 del d.l. n. 78 del 2010: 1. La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La finalità dichiarata è quella di razionalizzare i controlli in materia di IVA e favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti. L’adempimento è prodromico al progetto di sostituire le fatture cartacee con quelle elettroniche. 2. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. La finalità dichiarata è quella di contrastare il fenomeno della c.d. “evasione da riscossione” e di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’IVA. Lo scarto temporale fra la compilazione della dichiarazione annuale e il pagamento rende debole e poco efficace l’attività di riscossione (valutazione del Fondo monetario internazionale e dell’OCSE).

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute I soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all’A.E. i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, nonché le bollette doganali per le importazioni e i dati delle note di variazione. Analogo adempimento era già previsto, in via opzionale, dal d.lgs. 127/2015; le norme di attuazione sono state disposte con il provvedimento del 28 ottobre 2016. L’opzione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di inizio della trasmissione dati: per il primo anno il termine è differito al 31 marzo 2017. Si estende di quinquiennio in quinquiennio, se non revocata. Convivono, pertanto, due adempimenti analoghi di cui uno opzionale e l’altro obbligatorio. Quest’ultimo non assorbe il primo, sicché deve essere individuato un criterio di coordinamento. I soggetti che optano possono fruire del sistema di interscambio per le fatture elettroniche (sdi), nel qual caso l’A.E. trattiene i dati acquisiti dal sistema e non è necessaria una trasmissione ulteriore (art. 2, punto 2.2 del provv.). In mancanza di opzione, invece, l’obbligo di trasmettere i dati permane anche per le fatture veicolate tramite sdi. I soggetti che optano devono trasmettere i dati rappresentati in formato XML. Lo stesso formato dovrebbe essere previsto per l’adempimento obbligatorio.

Tempistica delle comunicazioni dei dati delle fatture La comunicazione obbligatoria deve essere inviata trimestralmente entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 settembre. Quindi i termini sono i seguenti: 31 maggio (primo trimestre), 16 settembre (secondo trimestre), 30 novembre (terzo trimestre), 28 o 29 febbraio (quarto trimestre). Per il primo anno, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. La comunicazione dei dati in base ad opzione va trasmessa con la stessa tempistica, salvo che per la suddetta deroga prevista per il primo semestre che è stata disposta solo con riferimento alla comunicazione obbligatoria.

Le misure di favore Soppressione degli elenchi intrastat per gli acquisti di beni e servizi Correlativamente alla previsione delle comunicazione dei dati delle fatture sono state introdotte alcune misure di semplificazione o di favore. La più importante di tali misure è la soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro paese UE (c.d. elenchi intrastat). Questa misura non coinvolge gli elenchi relativi all’ultimo trimestre o all’ultimo mese del 2016, i quali, pertanto, devono essere trasmessi entro il 25 gennaio 2017. Sono stati prospettati dubbi sulla necessità di prevedere comunicazioni a fini statistici a norma del regolamento comunitario 2004/638. Permane l’obbligo di comunicazione degli elenchi per le cessioni e le prestazioni verso soggetti UE. Sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge “milleproroghe” tendenti a differire la soppressione degli elenchi.

Altre misure di favore Soppressione della comunicazione dei dati dei clienti e dei corrispettivi ricevuti in relazione a contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori che svolgono attività di locazione e noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili (provvedimento 5 agosto 2011). Tale adempimento comportava l’esonero dallo spesometro. Soppressione della comunicazione delle operazioni intercorse con operatori residenti in paesi a fiscalità privilegiata - c.d. black list – a norma dell’art. 1 del d.l. n. 40 del 2010. Soppressione della comunicazione degli acquisti effettuati senza addebito IVA a San Marino da soggetti passivi italiani (art. 16 del decreto 24 dicembre 1993). Per i soggetti che optano a norma del d.lgs 127/2015, I rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria, anche in assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 30. Per i soggetti che optano a norma del d.lgs 127/2015, i termini per l’accertamento per le imposte sui redditi e l’IVA sono ridotti di due anni ove il contribuente garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Una deroga è prevista per i pagamenti fino a 30 euro. Comunque la riduzione dei termini opera solo per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati dal soggetto passivo.

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del d.p.r. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'A.E. dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 2 del d.lgs 127/2015). A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Chi effettua tale adempimento è dispensato dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale). E’ fatto salvo il diritto del cliente di chiedere la fattura. Con il provv del 28 ottobre 2016, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione. Per il primo anno, il termine di esercizio del’opzione è fissato al 31 marzo 2017.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I soggetti IVA sono tenuti anche a trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, sia a debito che a credito. Le informazioni da comunicare e le modalità di trasmissione saranno individuati con provvedimento direttoriale. L’A.E. Confronterà i dati delle fatture emesse e ricevute, e delle liquidazioni con quelli dei versamenti; in caso di incongruenze fra i dati counicati e quelli effettivi, l’Agenzia lo renderà noto ai contribuenti interessa i i quali potranno fornire chiarimenti, oppure versare l’importo dovuto avvalenosi del ravvedimento operoso. La tempistica è la stessa prevista per le comunicazioni dati delle fatture. Non sono tenuti a questo adempimento i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché in corso d’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Profili transitori: il modello di comunicazione polivalente Il modello polivalente va presentato entro il 10 aprile 2017 (20 aprile per i trimestrali) relativamente allo spesometro concernente le operazioni del 2016. Per le operazioni delle società di leasing, va presentato entro il 10 o il 20 aprile 2017 per le operazioni del 2016 per l’ultima volta. Per gli acquisti da operatori di San Marino, va presentato entro il mese di gennaio per l’ultima volta. Per le operazioni con controparti black list non va presentato perché la norma sopprime l’adempimento a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per le comunicazioni delle operazioni in contanti relative al turismo continua a dover essere presentato.

I depositi IVA La disciplina dei depositi IVA è stata modificata – a partire dal 1° aprile 2017 – sotto un duplice profilo: - è stato ampliato l’ambito delle operazioni che possono essere eseguite mediante introduzione nel deposito senza applicazione dell’IVA per comprendere anche le cessioni effettuate da soggetti stabiliti in Italia. - è stata limitata la possibilità di applicare l’imposta dovuta per l’estrazione dal deposito mediante inversione contabile. Tale modalità è permessa solo per l’estrazione di beni introdotti a seguito di importazione previa prestazione di idonea garanzia secondo modalità e nei casi da definire con decreto ministeriale. Nei casi in cui non è possibile applicare l’IVA con inversione contabile, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed e versata in suo nome e conto dal gestore del deposito, solidalmente responsabile del tributo stesso. L’estrazione è effettuata senza pagamento dell’imposta se il soggetto che estrae è esportatore abituale e presenta dichiarazione d’intento da trasmettere telematicamente all’A.E.

Gli esportatori abituali: il nuovo modello di dichiarazione d’intento Il nuovo modello di dichiarazione d’intento per acquistare beni o servizi o importare senza applicazione dell’IVA deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto o le importazioni da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per le operazioni effettuate o da effettuare fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il precedente modello. Se nel vecchio modello sono stati compilati i campi 3 e 4 (operazioni comprese da… a …) la dichiarazione non vale per le operazioni effettuate dal 1° marzo per le quali va presentata ulteriore dichiarazione con nuovo modello. Se nel vecchio modello è stato compilato il campo 1 (unica operazione per un importo fino a …) o il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro …) la dichiarazione vale anche se l’operazione o le operazioni sono effettuate dopo il 28 febbraio, senza bisogno di presentare nuova dichiarazione con nuovo modello. Nel campo 2 del nuovo modello deve essere indicato l’importo fino al quale s’intende effettuare acquisti in sospensione d’imposta nei confronti del fornitore cui è presentata la dichiarazione (cfr. interrogazione a risposta immediata 5-10391 del 25 gennaio). Il fornitore è tenuto a controllare che non sia superato tale importo. Il sistema accetta anche dichiarazioni d’intento nelle quali è indicato l’importo massimo del plafond disponibile. Non è più prevista la possibilità di presentare la dichiarazione per tutte le operazioni comprese in un determinato intervallo temporale. Con la risoluzione n. 38 del 2015, l’A.E. ha ammesso la possibilità di effettuare importazioni in sospensione dell’imposta presentando una dichiarazione d’intento per la singola operazione (campo 1) oppure per una serie di operazioni fino a concorrenza di un dato importo (campo 2).