Cassazione civile, Sez. III, 11 maggio 2012, n.7256 INADEMPIMENTO DEL TOUR OPERATOR E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA VACANZA ROVINATA Cassazione civile, Sez. III, 11 maggio 2012, n.7256 Laura Caspani n. 805197 Barbara Balestrini n. 806589 Madalina Cristina Calin n. 806293
DANNO DA VACANZA ROVINATA Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non avere potuto godere pienamente, in conseguenza dell’inadempienza contrattuale dell’operatore turistico, dei benefici del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo.
MASSIMA La prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica”. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito.
IL FATTO: I SOGGETTI COINVOLTI I coniugi: Zucchi CLIENTI Karambola Srl TOUR OPERATOR Easy Travel Srl AGENZIA DI VIAGGIO
Un pacchetto turistico Per un viaggio di nozze a Bora Bora IL FATTO I coniugi Zucchi ADV Easy Travel Srl Acquistano da T.O. Karambola Srl Un pacchetto turistico Emesso da Per un viaggio di nozze a Bora Bora
Al rientro dalla vacanza IL FATTO I coniugi Zucchi raggiungono la destinazione Bora Bora per la luna di miele Riscontrano problemi all’arrivo Sborsano una somma per un pernottamento aggiuntivo a Los Angeles Luglio 2003 I coniugi citano in giudizio il tour operator e l’agenzia di viaggio chiedendo il risarcimento del danno subito. Al rientro dalla vacanza
Parziale riforma della sentenza di 1° grado SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Roma condanna il T.O. Karambola Srl al pagamento della somma di € 738,00, oltre accessori e spese processuali 1° grado 2003 Parziale riforma della sentenza di 1° grado 28 dicembre 2009 Il Tribunale di Roma condanna sia il T.O. Karambola Srl che l’ADV Easy Travel Srl al pagamento della somma di € 697,00, oltre accessori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO /2 I coniugi Zucchi propongono ricorso principale. Il T.O. Karambola Srl resiste con controricorso e propone controricorso incidentale. La ADV Easy Travel Srl non svolge difesa.
MOTIVAZIONI DEL GIUDICE DI PACE In relazione all’art. 2059 c.c. (risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi previsti dalla legge) e al D.Lgs. 17 marzo 1995 n.111, art. 14 (mancato o inesatto adempimento) i coniugi hanno diritto ad un risarcimento di natura non patrimoniale per danno da vacanza rovinata.
ARGOMENTI DELLE PARTI: I CONIUGI I coniugi richiedono un risarcimento di importo maggiore per danno patrimoniale, dovuto a: Soggiorno in un isolotto sperduto, piuttosto che a Bora Bora Somma aggiuntiva versata per un bungalow overwater Differenza versata in quanto è stato considerato il prezzo per stanza e non per persona Voucher corretto a penna Spese per pernottamento aggiuntivo a Los Angeles (pari a € 90,00), dovuto all’errore da parte dell’ADV Easy Travel Srl nell’indicazione della data di rientro per il volo intercontinentale con scalo a L.A. Inoltre, viene presentato ricorso anche in riferimento alla parte della sentenza che ha detratto € 41,00 dal danno patrimoniale.
ARGOMENTI DELLE PARTI: I CONIUGI Danno non patrimoniale da vacanza rovinata I coniugi richiedono un risarcimento per il danno morale quale pregiudizio conseguente alla lesione dei propri interessi di godere pienamente del viaggio organizzato. Il viaggio di nozze, occasione unica e irripetibile, rientra nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c.
ARGOMENTI DELLE PARTI: TOUR OPERATOR Il T.O. Karambola Srl propone un controricorso, in quanto dichiara che: La responsabilità per il soggiorno aggiuntivo debba ricadere solo sull’ADV Easy Travel Srl, in quanto il T.O. ha venduto solo i servizi a terra Il danno da vacanza rovinata non rientra nella tutela assicurata dall’art. 2059 c.c. Il danno deve essere allegato alla documentazione e provato Non è stata applicata la prassi di quantificare il danno non patrimoniale e richiede l’adeguamento alla misura del 50%
CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dei coniugi, rigettando il ricorso principale e incidentale, compensando integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione. 3° grado Corte di Cassazione 11 maggio 2012
QUADRO NORMATIVO Direttiva n. 90/314/CEE (art. 5) Comma 2 Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto: le mancanze constatate nell’esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore, tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile, tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all’articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l’organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere. […]
QUADRO NORMATIVO D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 111 (art. 14) Mancato o inesatto adempimento In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L 'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
QUADRO NORMATIVO Art. 1455 c.c. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Art. 2059 c.c. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
QUADRO NORMATIVO D. Lgs 23 maggio 2011 n. 79 (art. 47) Danno da vacanza rovinata Comma 1 Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!