A.C CAPO I: il lavoro autonomo

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A.C. 4135 CAPO I: il lavoro autonomo In approvazione in seconda lettura presso la Camera dei Deputati A.C. 4135 CAPO I: il lavoro autonomo La politica si occupa finalmente di due milioni di lavoratori senza diritti Nota metodologica: la numerazione degli articoli è riferita al testo arrivato dal Senato e successivamente emendato. Poiché sono stati aggiunti 3 articoli la numerazione del testo che sarà approvato dalla Camera sarà in parte diversa e dipenderà dal coordinamento formale effettuato dagli uffici legislativi.

Art. 1.Ambito di applicazione Art 1 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.       2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile. Destinatari Lavoratori autonomi Lavoratori parasubordinati ESCLUSI imprenditori e piccoli imprenditori

Art. 2. Tutela nelle transazioni commerciali Estese le tutele delle imprese in materia di pagamenti anche ai lavoratori autonomi: Limite di 30 giorni dalla ricezione della fattura Applicazione automatica degli interessi di mora Art. 2 1.Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3. Clausole e condotte abusive Il lavoratore autonomo è tutelato nei casi in cui il committente: Può modificare da solo le condizioni del contratto; Può recedere senza congruo preavviso; Può Pagare oltre i 60 giorni; Rifiuta il contratto scritto DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRO LA DIPENDENZA ECONOMICA Nel caso in cui il committente possa determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi fra i contraenti, il contratto è nullo.

Art. 4. Diritti di utilizzo di apporti originali ed invenzioni Escluso il caso in cui l’attività inventiva sia oggetto del contratto, il lavoratore autonomo: Ha diritto esclusivo di pubblicare l’opera ed utilizzarla economicamente Ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione  1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.:Delega al governo per la rimessione di atti pubblici ai professionisti Destinatari: professionisti organizzati in ordini e collegi Tempi della delega: 12 mesi dall’entrata in vigore Criteri della delega: Individuazione precisa degli atti Tutela privacy professionisti Circostanze di conflitto di interessi Si apre la possibilità per i professionisti di divenire punto di riferimento dei privati e di snellire le procedure burocratiche nelle quali si trovano direttamente coinvolti per motivi di lavoro attraverso la produzione autonoma di autorizzazioni, autenticazioni e altri atti che saranno individuati dal governo.

Art. 6.: Delega al governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche Destinatari: professionisti organizzati in ordini e collegi Si autorizzano gli enti di previdenza privati ad erogare prestazioni: di tipo previdenziale complementari di tipo socio sanitario complementari di tipo sociale, con apposita contribuzione, per riduzioni del reddito indipendenti dalla propria volontà (disoccupazione, gravi patologie…) Tempi della delega: 12 mesi dall’entrata in vigore La delega permette agli enti cassa privati di estendere le loro possibilità previdenziali e di prevedere misure di sostegno al reddito per i loro associati. Si tratta di una svolta importante per i professionisti che in questi anni hanno sopportato il peso della crisi senza che fosse possibile per i loro enti di previdenza istituire prestazioni di tipo sociale.

Art. 6. comma 1-bis: nuova delega per la gestione separata Delega a rivedere la contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione Separata, con un aumento dell’aliquota non superiore a 0,5 punti percentuali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni; b) modifica dei requisiti dell’indennità di malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni.

Art. 7. Disposizioni di carattere fiscale e sociale. Commi 1-2 Spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista e addebitate al committente: deducibilità totale per il committente. Spese relative all’esecuzione di un incarico, sostenute direttamente dal committente: non costituiscono compenso in natura per il professionista, dunque non partecipano alla formazione del suo reddito. Deducibili dal committente. Applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2016 (Sarà possibile dedurre le spese sullo scorso anno)

Art. 7. Disposizioni di carattere fiscale e sociale. Commi 3-7 Modifiche alla disciplina del congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata INPS: Prolungamento del congedo parentale da 3 a 6 mesi Possibilità di fruirne fino ai 3 anni di vita del bambino (oggi solo fino al 1°) Tetto di 6 mesi di congedo complessivo fruibile dai genitori Fruibilità a prescindere dal requisito contributivo per il 1° anno di vita del bambino Applicazione anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo

Art. 7, Disposizioni di carattere fiscale e sociale. Comma 8 Per gli iscritti alla gestione separata INPS, ai fini della corresponsione dell’indennità di malattia, viene effettuata l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi: di trattamento terapeutico di malattie oncologiche di gravi patologie cronico-degenerative che comportino inabilità lavorativa temporanea del 100%

Art. 8. Deducibilità spese di formazione, formazione permanente Deducibilità della formazione: Integrale fino A 10.000€/anno per master, costi di formazione o aggiornamento professionale (oggi è il 50%. Le spese di viaggio e soggiorno, qui escluse, sono comunque deducibili al 75% ex art.7- quater, c.5, d.l. 193/2016) Integrale fino a 5.000€/anno Per spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, sostegno all’auto-imprenditorialità Integralmente Per i costi della garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni

Art 9. Sportello per il lavoro autonomo presso Centri per l’Impiego e soggetti autorizzati all’intermediazione in materia di lavoro Compiti dello sportello: raccogliere domande e offerte di lavoro per gli autonomi e renderle disponibili fornire indicazioni su avvio attività autonoma e accesso a commesse e appalti pubblici Fornire informazioni su opportunità di credito e agevolazioni varie Creazione dello sportello anche attraverso Convenzioni (pubblicate da ANPAL) con: Ordini professionali Associazioni di professioni non organizzate in ordini e collegi e loro associazioni rappresentative Associazioni più rappresentative dei lavoratori autonomi Servizi di collocamento lavoratori disabili valido anche per lavoratori autonomi disabili

Art. 10. Delega al governo per il riordino delle disposizioni in materia di salute e sicurezza degli studi professionali Criteri della delega: Individuazione di misure di prevenzione idonee alla tutela di tutte le figure che lavorano presso lo studio professionale Determinazione di misure tecniche ed amministrative compatibili con le caratteristiche degli studi professionali Semplificazione degli adempimenti formali (unificazione documentale suggerita al governo) Riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, sia amministrativo che penale Tempi della delega: 12 mesi dall’entrata in vigore

Art. 11. Partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per incarichi e appalti privati ACCESSO A BANDI PUBBLICI La PA promuove l’accesso degli autonomi ai suoi appalti (indirizzo già espresso nel Nuovo Codice degli appalti, dlgs 50/2016) Per i bandi POR-FSE, gli autonomi sono equiparati alle PMI (abrogato comma 821 l.di bilancio 2017, eliminando il vincolo temporale 2014-2020) ACCESSO A BANDI PRIVATI Apertura dei contratti di rete (istituito all’art. 3 del D.L.5/2009) fra professionisti (anche reti miste) Possibilità di consorzi fra professionisti (come da N.C. Appalti) Possibilità di associazioni professionali temporanee (come da N.C. Appalti) Per l’accesso ad appalti pubblici e POR-FSE, viene recepita integralmente la disciplina europea che equipara gli autonomi alle imprese in questo settore. Nella parte degli appalti privati, viene data la possibilità ai professionisti di costituirsi in reti, consorzi o associazioni professionali temporanee per competere all’assegnazione degli incarichi, andando a sviluppare i contenuti del Nuovo Codice degli Appalti.

Art. 12. Indennità di maternità Destinatarie: iscritte esclusivamente alla gestione separata INPS, e non ad altre forme di previdenza Beneficio: fruizione del trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa 1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

Art. 13 Tutela della gravidanza, malattia e infortunio Rapporto di lavoro non estinguibile in caso di malattia, infortunio e gravidanza: il rapporto di lavoro autonomo in via continuativa non si estingue e ne può essere chiesta la sospensione, senza diritto al corrispettivo, per 150 giorni per anno solare Sostituibilità della lavoratrice con altro professionista di fiducia in possesso dei necessari requisiti professionali. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino ad un massimo di due anni, nel caso di impedimenti dell’attività lavorativa di oltre 60 giorni

Art. 14 Collaborazioni coordinate e continuative Modifiche al Codice di Procedura Civile Art. 409, n.3, precisazione: l’attività si reputa “coordinata” quando “nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” Art. 634.2, procedimento di ingiunzione: estesa ai lavoratori autonomi la validità di alcune prove scritte (gli estratti autentici delle scritture contabili)

Artt. 6 e 6-bis: DIS-COLL Approvata ed estesa Resa permanente attraverso un’aliquota massima dello 0,51% (che dovrà essere disciplinata con dlgs del Ministero del Lavoro) l’indennità di disoccupazione per i co.co.co., estesa anche ai precari della ricerca.

Art. 14-bis, approvato con emendamento: Tavolo di confronto sul lavoro autonomo Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:     a) modelli previdenziali;     b) modelli di welfare;     c) formazione professionale.

CAPO II: Il lavoro agile cenni

Art. 15. Lavoro agile Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: Stabilito mediante accordo tra le parti; Possibile utilizzo di strumenti tecnologici; Eseguito in parte fuori in parte dentro i locali aziendali.

Articoli 16 e 18. Svolgimento e recesso Accordo scritto che prevede: Disciplina della prestazione lavorativa fuori dall’azienda Disciplina del potere di controllo e delle sanzioni disciplinari Disciplina dei tempi di riposo del lavoratore e le misure necessarie ad assicurargli la DISCONNESSIONE Diritto di recesso nel caso di lavoro agile a tempo indeterminato

Art. 17. Trattamento economico e normativo Non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, in base ai contratti collettivi di riferimento. Diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze.

Artt. 19 e 20. Sicurezza sul lavoro e tutela contro infortuni e malattie professionali Consegna di un’informativa scritta al lavoratore agile sui rischi della sua attività lavorativa. Diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: Dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa In itinere, nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lavorare