Successioni legittime anomale
Principio di unitarieta’ della successione e eguaglianza tra coeredi Nozione. Principio di unitarieta’ della successione e eguaglianza tra coeredi su ognuno dei beni compresi nell’asse ereditario ciascuno dei coeredi acquista diritti proporzionali alla quota ad esso spettante sull’intera massa ereditaria, senza distinzione, nel regolamento successorio, dal punto di vista dell’origine e della natura dei beni Attuato con: Chiamata ereditaria in quote astratte uguali Criterio di uguaglianza quantitativa e qualitativa dei lotti in sede di divisione ereditaria
Nozione Successioni anomale: tutte ipotesi nelle quali la legge regola con norme speciali la successione in beni determinati o in complessi di beni, in deroga a detto principio di unità della successione e di eguaglianza dei coeredi La deroga puo’ consistere: - alterazione degli ordini dei successibili, mediante selezione dei successibili in base a qualità personali (ad es. coniuge convivente) - individuazione di successibili diversi da quelli indicati dall’art. 565
Fonti e classificazione Fonti della successione anomala sono per lo piu’ leggi speciali ma anche in certi casi lo stesso codice civile Si distingue: Successione separata = il bene che ne’ e’ oggetto e’ separato dalla massa ereditaria e quindi non computato ai fini della tutela dei legittimari (ne’ per il calcolo relativo alla c.d. riunione fittizia ne’ per l’eventuale azione di riduzione) Successione speciale = ipotesi contraria Ipotesi di successione separata: Maso chiuso TFR (per chi lo ritiene successione anomala)
Singole ipotesi Sono comunemente considerate ipotesi di successione anomala: - La successione nel “Maso chiuso” (Legge Provinciale Provincia Autonoma di Bolzano- Legge sui Masi chiusi 2001) - La successione nel “TFR” (artt. 2122 c.c.) [anche se non pacifico – vedremo poi] - La successione nel contratto di locazione di immobile urbano (artt. 6 e 37 della L. 392/78 su equo canone) - Alcune ipotesi di successione nei contratti agrari (art 49 L. 203/82) - [per alcuni] assegno vitalizio al coniuge separato con addebito (art. 548 c.c.) - [per alcuni] assegno vitalizio al coniuge divorziato (art. 9/bis legge divorzio) - [per alcuni] assegno vitalizio al figlio non riconoscibile (art. 580 c.c.) - [per alcuni] diritti di abitazione ex art 540 c.c.
Differenza tra successioni anomale e “assegnazioni preferenziali” Le c.d. “assegnazioni preferenziali” consistono nel diritto accordato dalla legge ad uno dei coeredi di avere assegnato in sede di divisione ereditaria un certo bene con preferenza rispetto agli altri coeredi condividenti. Risultati simili (attribuzione di un bene ad un soggetto determinato) MA: Nella successione anomala la legge attribuisce un bene ad un soggetto non necessariamente erede Nella assegnazione preferenziale la legge attribuisce un bene ad un soggetto necessariamente erede (legittimo o testamentario) Si deroga all’art 718 (uguaglianza tra coeredi) in tema di divisione.
Assegnazioni preferenziali Esempio di assegnazione preferenziale: Art. 230 - bis c.c. comma 5 (impresa familiare) : “In caso di divisione ereditaria …i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui e’ compatibile, la disposizione dell’art. 732 c.c. “
Differenza tra successioni anomale e “successioni iure proprio” Sono “successioni iure proprio” o “acquisti in occasione della morte” le ipotesi di acquisto di un diritto avvenuto in occasione della morte di un soggetto, senza pero’ che detto diritto fosse compreso nel patrimonio del defunto ne’ che fosse costituito dagli eredi in forza di un obbligo a loro imposto quale “peso ereditario”
Differenza tra successioni anomale e “successioni iure proprio” Singole ipotesi di successioni iure proprio: il diritto al risarcimento del danno morale spettante ai congiunti della vittima in ragione del suo omicidio; diritto morale d’autore [secondo alcuni] le indennità del 2122. Art. 1919 c.c. il diritto al capitale assicurato in virtu’ di un contratto di assicurazione sulla vita
TFR e altre indennita’ del 2122 c.c. Art. 2118 c.c. = Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto di lavoro … dando il preavviso nel termine. In mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto verso l’altra parte a una indennita’ equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto per morte del datore di lavoro.
TFR e altre indennita’ del 2122 c.c. Art. 2120 c.c. = Disciplina del trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. (…) Il trattamento … e’ incrementato … su base ISTAT … Il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio … puo’ chiedere … una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento … Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa anticipazione e’ detratta dall’indennita’ prevista dalla norma medesima.
TFR Introdotto nel 1982 in sostituzione della indennita’ di anzianita’ Misura = 1/13,5 circa della retribuzione annuale percepita Matura di anno in anno ma diventa esigibile al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro Natura di retribuzione differita
TFR Art. 2122: Indennita’ in caso di morte. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’ previste dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi: al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. In mancanza (a seguito sent. Corte Cost. 8/72) spetta a chi e’ designato testamentariamente) In mancanza spetta agli eredi legittimi (2122 comma III) La ripartizione della indennita’, se non vi e’ accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo i bisogni di ciascuno
TFR Le “anomalie” rispetto alla successione legittima ordinaria sono: sia con riguardo alla individuazione dei successibili : non e’ stabilito un ordine dei successibili; sono inclusi tra i successibili anche gli affini, se a carico; i parenti ed affini sono successibili solo se a carico sia con riguardo al criterio di ripartizione (in mancanza di accordo, secondo il bisogno di ciascuno)
TFR Il problema piu’ discusso = natura giuridica dell’acquisto da parte degli aventi diritto. Il dubbio e’ che si tratti di: successione mortis causa (successione anomala) o piuttosto di un acquisto iure proprio in occasione della morte. La soluzione dipende della natura giuridica che si riconosce allo stesso TFR: Natura risarcitoria Natura retributiva
Natura risarcitoria / Acquisti iure proprio. TFR Natura risarcitoria / Acquisti iure proprio. Prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 1968 e dello Statuto dei Lavoratori le indennità non erano dovute in caso di licenziamento per colpa del lavoratore o sue dimissioni. Ciò portava ad attribuire alle predette indennità natura risarcitoria, di corrispettivo economico del libero recesso del datore di lavoro. In questa ottica il credito al TFR nascerebbe solo con la cessazione del rapporto di lavoro e quindi, in caso di morte, nasce direttamente in capo ai soggetti indicati nel 2122, indipendentemente dal fatto che siano eredi. Il terzo comma poi è solo strumento per identificare i beneficiari di un acquisto che rimane iure proprio.
Natura retributiva / Successione mortis causa anomala. TFR Natura retributiva / Successione mortis causa anomala. Dopo detta sentenza (illegittimita’ del 2120 nella parte in cui non la riconosce in caso di dimissioni o colpa del lavoratore) e l’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori riconosciuti tali diritti in ogni caso di licenziamento. Da ciò se ne è desunta la natura non risarcitoria ma retributiva. Il lavoratore, già durante il rapporto di lavoro, sarebbe quindi titolare di un diritto di credito da TFR, inesigibile però fino alla cessazione dello stesso. Se il credito da TFR nasce durante il rapporto di lavoro, in caso di morte si trova già nel patrimonio del de cuius ed esso viene attribuito ai succesori mortis causa in deroga ai principi successori ordinari.
Successione nel contratto di locazione Art 6 L. 392/78: Successione nel contratto. In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Art 37 L. 392/78: Successione nel contratto. In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto coloro che per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuare l’attivita’.
Successione nel contratto di locazione Non v’e’ dubbio si tratti di successione mortis causa (anomala) perche’ si succede in un diritto (la posizione contrattuale derivante dal contratto di locazione) di cui il de cuius era gia’ titolare La successione ha natura di legato ex lege di posizione contrattuale. Si tratta di successione anomala perche’ diverse sono le deroghe ai criteri ordinari e precisamente: I successibili sono diversi da quelli ordinari (anche parenti e affini) Tutti i successibili succedono con eguale diritto nel contratto, senza un ordine di preferenza; Tutti i successibili succedono alla ulteriore condizione che siano conviventi con il defunto Se ricorrono queste condizioni i successibili succedono anche se non sono eredi, perche’ non chiamati, incapaci, indegni, rinunzianti, etc.