Dichiarativi 2017 – Redditi 2016

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Dichiarativi 2017 – Redditi 2016 Valloufficio Soluzioni Via Posidonia 253, Salerno 0974.1980113/089.9951451 valloufficiosoluzioni.it - info@sistemisalerno.it - AVELLINO 15/06/2017 Dichiarativi 2017 – Redditi 2016 Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE ART. 5 D.L. 193/2016 In vigore dal 3/12/2016 e correzione errori contabili

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D. P DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE Salva l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei REDDITI IRAP e SOSTITUTI D’IMPOSTA Possono essere integrate A FAVORE DEL CONTRIBUENTE ENTRO I TERMINI DI DECADENZA DELL’AZIONE ACCERTATIVA (art. 43, D.P.R. 600/73)

Presenza di reati ex D.Lgs. 74/2000 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998) I TERMINI DI DECADENZA DELL’AZIONE ACCERTATIVA (art. 43, D.P.R. 600/73)  Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del Dichiarazione Fino al Dal 31/12/2015 01/01/2016 Presentata 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione Omessa 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Presenza di reati ex D.Lgs. 74/2000 Termini raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. a meno che la denuncia da parte dell'AF o della G. di F. sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento Indifferente

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D. P DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998) CORREZIONI AMMESSE Art. 2, c. 8, D.P.R. 322/1998 ERRORI OD OMISSIONI, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un MAGGIORE o di un MINORE : IMPONIBILE DEBITO D'IMPOSTA CREDITO Art. 2, c. 8-bis , D.P.R. 322/1998 L'EVENTUALE CREDITO derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/97

INTEGRATIVE A FAVORE – EFFETTI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE – EFFETTI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA CREDITO DERIVANTE DALLA CORREZIONE DI ERRORI CREDITO UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE ENTRO il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo di Qualsiasi Tipo Dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa OLTRE il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo Contabili di competenza temporale di Altro Genere Per pagare debiti maturati dal periodo di imposta SUCCESSIVO A QUELLO di presentazione della dichiarazione integrativa

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE IVA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA CREDITO UTILIZZABILE ENTRO il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo In detrazione in sede di liquidazione periodica dichiarazione annuale In compensazione Chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti OLTRE il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa Chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti per l'anno di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa

NB per come è costruito il DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE : modalità di utilizzo del credito 1 Integrativa presentata ENTRO il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo Compensazione orizzontale direttamente in F24 Indicazione nel Quadro DI dichiarazione del periodo di imposta in cui è stata presentata l’integrativa 2 Integrativa presentata OLTRE il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo Compensazione verticale INTERNA nella medesima dichiarazione Riporto della differenza nel Quadro RX NB per come è costruito il Quadro DI tale principio varrebbe anche per i crediti derivanti da errori contabili Utilizzo del credito in compensazione orizzontale con F24

da errori contabili ZERO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo Esempio: Dichiarazione integrativa Unico 2013, per anno 2012, presentata nel 2016 con credito IRPEF di Euro 1.000 tutto non derivante da errori contabili 4001 2012 da errori contabili ZERO Euro 1.000 di cui

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo Esempio: Dichiarazione integrativa Unico 2013, per anno 2012, presentata nel 2016 con credito IRPEF di Euro 1.000 tutto non derivante da errori contabili Istruzioni al Quadro RX: Il credito da Quadro DI va sottratto dai debiti risultanti dai quadri della Dichiarazione 2017 ma, se il risultato è negativo, non si compila la colonna 1 e si indica il credito nella colonna 2. Euro 1.000 Da sottrarre al debito IRPEF 2016 o in caso di eccedenza, da riportare in colonna 2

CORREZIONE ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA TEMPORALE ESEMPIO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) CORREZIONE ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA TEMPORALE ESEMPIO SOCIETÀ DI CAPITALI – ESERCIZIO 2013 ACQUISTO MERCI COSTO CONTABILIZZATO  Euro 10.000 COSTO REALMENTE SOSTENUTO  Euro 25.000 ERRORE SCOPERTO NEL 2016 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IL 2/11/2016 (POST 24/10/2016 data ENTRATA IN VIGORE D.L. 193/2016) CREDITO IRES CORRISPONDENTE ALLA CORREZIONE Euro 4.125 = 15.000 x 27,5% DEBITO IRES DA DICHIARATIVO 2017 : Euro 15.000

CORREZIONE CONTABILITÀ 2016 : OIC 29 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) CORREZIONE ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA TEMPORALE ESEMPIO CORREZIONE CONTABILITÀ 2016 : OIC 29 Riserve di utili a Fornitori 15.000 Credito IRES 2013 4.125

CORREZIONE ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA TEMPORALE ESEMPIO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) CORREZIONE ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA TEMPORALE ESEMPIO 2003 2013 4.125 4.125 15.000 15.000 – 4.125 10.875

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) RIFLESSI PENALI CASSAZIONE SENTENZA N. 27967 DEL 6/06/2017 Non è rilevante penalmente ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (reato di dichiarazione infedele) la presentazione di una dichiarazione integrativa Perché il comma 1 fa riferimento solo alle dichiarazioni annuali Al contrario, l’art. 5, D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) si riferisce alle dichiarazioni relative a dette imposte e quindi, in generale, a tutti i tipi di dichiarazione.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) SOGGETTI INTERESSATI Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società a responsabilità limitata Società per azioni Società in a comandita per azioni AMBITO OGGETTIVO Assegnazione o cessione ai soci, entro il 30/09/2016 Beni immobili, non strumentali per natura (diversi da quelli ex art. 43, c. 2, primo periodo T.U.I.R.) Beni mobili iscritti in pubblici registi non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa

CONDIZIONI APPLICATIVE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) CONDIZIONI APPLICATIVE TUTTI I SOCI devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore L. di Stabilità 2016 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2017 si trasformano in società semplici

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) VANTAGGI PER LA SOCIETÀ: Imposta sostitutiva (II.DD e IRAP) sulla plusvalenza dell’8% 10,5% per le non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione Plusvalenza determinata come differenza tra valore normale dei beni assegnati e loro costo fiscale In caso di trasformazione, differenza tra valore dei beni posseduti all’atto della trasformazione e loro costo fiscale Per gli immobili, possibilità di sostituire il valore normale con quello catastale Imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o delle società che si trasformano

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) VANTAGGI PER IL SOCIO: Imposta di registro, se applicabile Aliquota ridotta alla metà Imposte ipotecaria e catastale In misura fissa In caso di trasformazione della società in società semplice Il costo fiscale delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva Nei confronti dei soci assegnatari Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo (ordine di distribuzione tra riserve di utili e di capitale) e da 5 a 8 (distribuzione di riserve di capitale e riduzione capitale esuberante) dell’art. 47 T.U.I.R. MA IL VALORE NORMALE DEI BENI RICEVUTI AL NETTO DEI DEBITI ACCOLLATI RIDUCE IL COSTO FISCALE DELLA AZIONI O QUOTE POSSEDUTE

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA Due rate senza interessi: 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017 Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi i codici tributo da utilizzare sono : -“1836” : “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” - “1837” : “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) IMMOBILI AGEVOLABILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE QUINDI: strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI dall’impresa; alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (IMMOBILI MERCE) IMMOBILI PATRIMONIO art. 90 del T.U.I.R

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) Casi particolari SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE «gli immobili possono, in linea generale, rientrare nell’assegnazione agevolata in esame. In tal caso, infatti, si ritiene rispettata la finalità della disciplina in commento che intende favorire la fuoriuscita di quei beni che non sono direttamente utilizzati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali» Circ. 26/E/2016, par. 3 PARTICOLARI OPERAZIONI AGEVOLABILI SOCIETÀ che possiede la nuda proprietà e socio che ne detiene l’usufrutto SOCIETÀ che possiede piena proprietà e che assegna o cede: Ad un socio la nuda proprietà Ed ad altro l’usufrutto

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASPETTI CRITICI BASE IMPONIBILE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA (c.d. Valore Affrancato) = DIFFERENZA tra Valore Normale e Costo Fiscalmente Riconosciuto del Bene Per gli immobili il Valore Normale può coincidere con il Valore Catastale Il Costo Fiscalmente Riconosciuto è pari alla differenza tra il Costo Storico e gli Ammortamenti Fiscalmente Riconosciuti, eventualmente aumentato da Rivalutazioni Fiscalmente Riconosciute

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASPETTI CRITICI Effetti fiscali sul SOCIO Assegnatario Occorre distinguere tra Socio di: Società di capitali la cui assegnazione avviene Con riduzione di riserve di capitale Con riduzione di riserve di utili Con riduzione di riserve sia di utili che di capitale Società di persone In contabilità ordinaria In contabilità semplificata

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA FISCALE DELLE POSTE DEL PASSIVO ANNULLATE PER EFFETTO DELL’OPERAZIONE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE Come regola generale, la distribuzione di riserve di capitale non comporta tassazione in capo al socio ma riduce il Costo Fiscale della sua partecipazione DI CONSEGUENZA Il Costo Fiscale della partecipazione: Si INCREMENTA della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva Si RIDUCE del costo fiscale del bene assegnato (per semplicità supposto pari alle riserve di capitale annullate)

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE Se il Costo Fiscale del Bene assegnato è MAGGIORE Del COSTO FISCALE della PARTECIPAZIONE AUMENTATO della PLUSVALENZA assoggettata ad IMPOSTA SOSTITUTIVA LA DIFFERENZA è TASSATA IN CAPO AL SOCIO COME DIVIDENDO (c.d. SOTTOZERO)

CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 1 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 1 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 90 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 70 VRC Valore riserve di CAPITALE annullate CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione 60 Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC – VF = 90-70 20 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = DIFFERENZA DA TASSARE COME DIVIDENDO (Sottozero) = CFPa + Plus – VC = 60+20-90 -10 Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI Come regola generale, la distribuzione di riserve di UTILI comporta tassazione in capo al socio in percentuale diversa a seconda se trattasi di socio società di capitali (imponibile 5%) o socio persona fisica (imponibile 49,72%) DI CONSEGUENZA Il Costo Fiscale della partecipazione RIMANE INALTERATO LA DIFFERENZA TRA Valore Normale del bene E PLUSVALENZA assoggettata ad imposta sostitutiva COSTITUISCE DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 2 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 2 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 90 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 70 VRU Valore riserve di UTILI annullate CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione 30 Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC - VF= 90-70 20 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = INVARIATO = CFPa Importo da TASSARE COME DIVIDENDO = VC – Plus = 90-20 Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE Si devono combinare le due regole precedentemente illustrate DI CONSEGUENZA Il Costo Fiscale della partecipazione si INCREMENTA della quota di Valore Affrancato proporzionale alla quota di riserve di capitale annullate e si riduce della quota proporzionale del Costo fiscale del bene assegnato LA DIFFERENZA TRA la quota proporzionale del Valore Normale del bene E della PLUSVALENZA assoggettata ad imposta sostitutiva COSTITUISCE DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 3 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 90 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 70 VRC Valore riserve di CAPITALE annullate 50 VRU Valore riserve di UTILI annullate CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione 55 Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC – VF =90-70 20 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = CFPa + 50% di Plus - 50% di VC = 55+10-45 Importo da TASSARE COME DIVIDENDO = 50% di VC - 50% di Plus= 45-10 35 Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA L’ASSEGNAZIONE HA EFFETTI SUL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE CHE: Si INCREMENTA della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva Si RIDUCE del costo fiscale del bene assegnato

CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 4 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 4 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 95 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 90 CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC – VF = 95 - 90 5 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = CFPa + Plus – VC = 90 + 5 - 95 Differenza da assoggettare a tassazione Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER QUESTI SOGGETTI VALGONO LE STESSE REGOLE PREVISTE PER QUELLI IN CONTABILITÀ ORDINARIA È QUINDI POSSIBILE CHE SE IL VALORE DEL BENE ASSEGNATO (ES. VALORE CATASTALE) È SUPERIORE AL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO, SI DETERMINI UN SOTTOZERO DA TASSARE COME UTILI DISTRIBUITI NON IN REGIME DI TRASPARENZA TUTTAVIA, PER LE SOCIETÀ IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, IL COSTO FISCALE DEVE ESSERE DETERMINATO IN VIA EXTRACONTABILE CON LE REGOLE DI CUI ALL’ART. 68, C. 6, T.U.I.R.: « …il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio»

ASPETTI CONTABILI – CIRCOLARE 37/E/2016 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASPETTI CONTABILI – CIRCOLARE 37/E/2016 L’OPERAZIONE RICHIEDE Riserve di patrimonio netto, di utili o di capitale o in sospensione di imposta, almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione che può essere: pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile In assenza di riserve di patrimonio netto capienti  che il socio assegnatario si accolli parte dei debiti presenti nel passivo SE EMERGONO Plusvalenze, esse si iscrivono a conto economico, incrementano il risultato dell’esercizio e non sono fiscalmente rilevanti. Ma se vengono distribuite sono tassate sui soci come dividendi Minusvalenze non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP e riduce il ROL ex art. 96 TUIR

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) Circ. 8/2017 servono riserve almeno pari al valore contabile del bene assegnato «Si ribadisce che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale ALMENO PARI al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si ricorda, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento (cfr. circolare n. 37/E /2016)»

ESTROMISSIONE DEI BENI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ESTROMISSIONE DEI BENI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, T.U.I.R. poteva, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle IIDD e IRAP nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120

REGIME FORFETARIO PER I CONTRIBUENTI DI RIDOTTE DIMENSIONI

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) NOVITÀ PER IL 2016 1 AUMENTO SOGLIE RICAVI PER ACCESSO AL REGIME 2 NON È PIÙ NECESSARIO CHE IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO SIA SUPERIORE A QUELLO DA LAVORO DIPENDENTE 3 COSTITUISCE INVECE CAUSA OSTATIVA LA PERCEZIONE NELL’ANNO PRECEDENTE DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI SUPERIORI A 30.000 EURO, SALVO CHE IL RAPPORTO SIA CESSATO 4 PER LE START-UP, IN LUOGO DELLA PRECEDENTE RIDUZIONE DI 1/3 DEL REDDITO IMPONIBILE, È ORA PREVISTA UNA RIDUZIONE AL 5% DELL’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I PRIMI 5 ANNI 5 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI LA BASE IMPONIBILE PER LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE È RIDOTTA DEL 35%

CONDIZIONI PER L’ACCESSO REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) CONDIZIONI PER L’ACCESSO REQUISITI SOGGETTIVI PERSONE FISICHE ESERCENTI: attività d’impresa arti o professioni REQUISITI OGGETTIVI, RIFERITI ALL’ANNO PRECEDENTE L’ADOZIONE DEL REGIME RICAVI O COMPENSI, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla L. 190/2014, come revisionato dalla L. di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice ATECO SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE, non superiori a 5.000 euro annui BENI STRUMENTALI, costo complessivo a fine esercizio, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) RICAVI O COMPENSI – MODIFICHE all’all. 4 apportate dalla L. di Stabilità PER IL 2016 N. GRUPPO DI SETTORE RICAVI % REDDITIVITÀ 1 Industrie alimentari e delle bevande (35.000) 45.000 40% 2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio (40.000) 50.000 3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (30.000) 40.000 4 Commercio ambulante di altri prodotti (20.000) 30.000 54% 5 Costruzioni e attività immobiliari (15.000) 25.000 86% 6 Intermediari del commercio 62% 7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (15.000) 30.000 78% 9 Altre attività economiche 67%

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) RICAVI O COMPENSI PER LE IMPRESE la verifica dei ricavi dell’anno precedente segue il CRITERIO DELLA COMPETENZA NON RILEVANO EVENTUALI ADEGUAMENTI A STUDI DI SETTORE O PARAMETRI IN CASO DI CONTEMPORANEO ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ, CON DIFFERENTI CODICI ATECO, SI ASSUME IL LIMITE PIÙ ELEVATO DEI RICAVI E DEI COMPENSI RELATIVI ALLE DIVERSE ATTIVITÀ ESERCITATE NON È CAUSA DI FUORIUSCITA IL SUPERAMENTO NEL 2016 DEI TETTI LIMITE PREVISTI DALLA PRECEDENTE NORMATIVA

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Lavoro accessorio (art. 70, D.Lgs. 276/2003) Lavoro dipendente (art. 49, T.U.I.R.) Assimilati a lavoro dipendente (art. 50, c.1, T.U.I.R.) lett. c, borsisti Lett. c-bis, collaboratori coordinati e continuativi e contratti a progetto Associati in partecipazione che apportano solo lavoro Compensi per lavoro prestato dall’imprenditore e dai suoi familiari (art. 60, T.U.I.R.)

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) BENI STRUMENTALI, valore rilevato a fine esercizio a lordo degli ammortamenti Beni in leasing – rileva il costo sostenuto dal concedente Beni in locazione, noleggio e comodato – rileva il valore normale ex art. 9 T.U.I.R. – solo per beni diversi dagli immobili Beni ad uso promiscuo – rilevanti al 50% Beni costo unitario non superiore a 516,46 euro – NON RILEVANTI Beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività – MAI RILEVANTI a qualunque titolo siano stati acquisiti

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI UTILIZZO DEL REGIME REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) COMUNICAZIONE COMPORTAMENTI TENUTI NEL 2016 SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI UTILIZZO DEL REGIME

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) CAUSE DI ESCLUSIONE PERSONE FISICHE che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito SOGGETTI NON RESIDENTI, a meno che non risiedano in Stati UE o SEE che assicurino adeguato scambio di informazioni, se almeno il 75% del reddito complessivo è prodotto in Italia SOGGETTI CHE EFFETTUANO, IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE CESSIONI DI fabbricati o porzioni di fabbricato terreni edificabili Mezzi di trasporto nuovi Esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o S.r.l. che abbiano optato per la trasparenza ex art. 116 T.U.I.R. Soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo che il rapporto sia cessato

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) PRESENZA NELL’ANNO PRECEDENTE DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI Regola per anno 2015 il reddito da lavoro dipendente doveva essere inferiore a quello di lavoro autonomo Faceva eccezione il caso in cui la somma dei due fosse inferiore a Euro 20.000 o il rapporto di lavoro era cessato in corso d’anno Tali limiti, se superati nel 2015 non determinano più la fuoriuscita Regola per l’anno 2016 I redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente non devono superare 30.000 euro, salvo che il rapporto sia cessato La cessazione del rapporto di lavoro è irrilevante se: Si va in pensione o si inizia altro lavoro interviene nell’anno di inizio dell’attività

ATTESTAZIONE NON SUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) COMUNICAZIONE COMPORTAMENTI TENUTI NEL 2016 ATTESTAZIONE NON SUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) ACCESSO AL REGIME Trattasi di regime naturale per cui chi ha i requisiti vi rientra senza particolari adempimenti in sede di apertura della P.IVA occorre comunicare nella dichiarazione di inizio attività che si presume di possedere i requisiti per l’accesso al regime è possibile optare per il regime ordinario, tale scelta resta valida fino a revoca si esercita nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta

COMUNICAZIONE COMPORTAMENTI TENUTI NEL 2016 REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) COMUNICAZIONE COMPORTAMENTI TENUTI NEL 2016 Potenziali FORFETARI che nel 2016 hanno optato per il regime ordinario IVA e IIDD Forfetari che avevano optato per il regime ordinario IVA e IIDD e vogliono revocare tale scelta Chi poteva aderire al REGIME DI VANTAGGIO ma ha optato per il regime ordinario IVA e IIDD Chi poteva aderire REGIME DI VANTAGGIO ma aveva optato per il regime ordinario IVA e IIDD e vuole revocare tale scelta Chi, nel 2016, era in REGIME DI VANTAGGIO e vuole optare per il FORFETARIO senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel precedente regime

VANTAGGI sul versante IVA REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) VANTAGGI sul versante IVA Non si addebita l’IVA, e dunque non si detrae quella sugli acquisti La cessione intracomunitaria di beni è assimilata ad una cessione interna (non è una cessione intracomunitaria) Gli acquisti intracomunitari Fino alla soglia di 10.000 euro non sono tassati nel paese di destinazione, quindi viene applicata l’IVA del paese del fornitore Sopra i 10.000 euro sono cessioni intracomunitarie per cui la fattura va integrata dell’IVA e l’imposta versata entro il 16 del mese successivo all’acquisto e va presentato il modello INTR12 Le prestazioni di servizi ricevute o rese da/a non residenti seguono le regole dell’art. 7-ter D.P.R. 633/72 e occorre l’iscrizione al VIES In caso di importazioni o esportazioni si seguono le regole ordinarie ma non è possibile qualificarsi come esportatore abituale Ricavi, compensi e corrispettivi vanno certificati con fattura, ricevuta o scontrino I documenti non si registrano ma vanno numerati progressivamente e conservati Non vi sono obblighi di liquidazione e dichiarazione iva

VANTAGGI sul versante IIDD REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) VANTAGGI sul versante IIDD Tenuta delle scritture contabili  NON RICHIESTA IRAP  NON DOVUTA Applicazione ritenute sui redditi di lavoro dipendente o professionale  NON RICHIESTA Presentazione 770  NON RICHIESTA Studi di settore o parametri  NON SOGGETTI Ritenuta sulle fatture emesse  NON SOGGETTI DETERMINAZIONE DEL REDDITO RICAVI O COMPENSI x PERCENTUALE REDDITIVITÀ CONTENUTA NELL’ALLEGATO 4 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Nessun costo da dedurre L’EVENTUALE ECCEDENZA DI CONTRIBUTI PUÒ ESSERE DEDOTTA DAL REDDITO COMPLESSIVO (Se vi sono altri redditi) IMPOSTE DOVUTE Reddito x 15% = imposta sostitutiva da versare (5% per le start-up)

sommare i ricavi e compensi percepiti e l’importo di colonna 3 REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) DETERMINAZIONE DEL REDDITO Si compilano più righi in caso di contemporaneo esercizio di più attività sommare i ricavi e compensi percepiti e l’importo di colonna 3 In caso di PIÙ ATTIVITÀ si fa il totale dei ricavi e si confronta con l’attività che ha il limite più alto Non si includono tra i ricavi le PLUSVALENZE, anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’adozione del regime forfetario Circ 10/2016, par. 4.3.1

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) REGIME CONTRIBUTIVO Occorre distinguere Artigiani e commercianti  il reddito forfetariamente determinato costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale che però è ridotta del 35% Professionisti con e senza cassa di previdenza  nessuna agevolazione

Contributi eccedenti il reddito forfetario REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) 15% (5% per le start-up) del reddito forfetario al netto di contributi e perdite pregresse DETERMINAZIONE DEL REDDITO Indicazione quota parte derivante da attività artigianali e commerciali (per riduzione 35% ai fini INPS) Ritenute operate da Istituti di credito (recupero edilizio) Enti previdenziali (su indennità di maternità) O per errore Contributi pagati nel 2016 e scomputabili fino a concorrenza del reddito Contributi eccedenti il reddito forfetario

Agevolazioni per start-up REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) Agevolazioni per start-up Nel periodo di imposta di avvio e nei 4 successivi l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% a condizione: Che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti alcuna attività artistica, professionale o di impresa in forma associata o familiare L’attività intrapresa non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (è escluso il periodo di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni) In caso di proseguimento di attività in precedenza svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore a quello previsto dall’Allegato 4 per l’accesso al regime Per i soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 con il vecchio regime forfetario, l’agevolazione si applica per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019

CONDIZIONE DI START-UP  PER FRUIRE DELL’ALIQUOTA DEL 5% REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) COMUNICAZIONE COMPORTAMENTI TENUTI NEL 2016 CONDIZIONE DI START-UP  PER FRUIRE DELL’ALIQUOTA DEL 5%

INFORMAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI STUDI DI SETTORE … REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) OBBLIGHI INFORMATIVI SOGGETTI CUI IL FORFETARIO HA EROGATO REDDITI SENZA OPERARE LA RITENUTA INFORMAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI STUDI DI SETTORE …

REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) USCITA DAL REGIME LA FUORIUSCITA AVVIENE A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI: Viene meno uno dei requisiti di ammissione; Si verifica una delle fattispecie di esclusione Diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni di accesso al regime

EFFETTI DELLA FUORIUSCITA REGIME FORFETARIO (Legge di Stabilità 2016 – art. 1, commi da 111 a 113) EFFETTI DELLA FUORIUSCITA CONSIDERATO CHE IL REGIME SI BASA SUL PRINCIPIO DELLA CASSA, IN CASO DI FUORIUSCITA I ricavi o compensi che hanno già concorso alla formazione del reddito durante il periodo di applicazione del regime, NON ASSUMONO RILEVANZA nei periodi di imposta successivi I componenti di reddito che, pur di competenza del periodo di applicazione del regime, non hanno concorso alla formazione del relativo reddito rilevano nel regime successivo (es costo di competenza del periodo da forfetario fatturato in quello di fuoriuscita) Le spese sostenute durante il regime forfetario non sono deducibili negli anni successivi AI FINI IVA In caso di passaggio da regime ordinario a quello forfetario occorre rettificare l’IVA detratta sugli acquisti (art. 19-bis2, D.P.R. 633/72) e liquidare l’eventuale IVA sospesa per effetto del regime dell’IVA per cassa Tale IVA va versata con l’ultima dichiarazione relativa al regime ordinario in un’unica soluzione In caso di ritorno al regime forfetario, l’IVA a credito derivante dalla rettifica della detrazione verrà detratta nella prima dichiarazione IVA del regime ordinario

INTERESSI PASSIVI, NOVITÀ NEL CALCOLO DEL ROL E PER LE IMMOBILIARI DI GESTIONE

INTERESSI PASSIVI E IMMOBILIARI DI GESTIONE Art. 1, c. 36, L 244/2007 (finanziaria 2008) modificato dall’art. 4, c. 4, D.Lgs. 147/2015 – in vigore dal 2016 Irrilevanza art. 96 T.U.I.R. per la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti : garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare A tal fine, queste società devono avere Un totale dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione Ricavi rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione o da affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati

INTERESSI PASSIVI E IMMOBILIARI DI GESTIONE Interessi passivi indeducibili; 1) RF118 - Calcolo eccedenza Interessi passivi da CE Eventuale Eccedenza interessi da periodo precedente Interessi attivi Minor importo tra Col 1 + Col 2 e Col. 3 Risultato se positivo Col 1 + Col 2 - Col. 3

INTERESSI PASSIVI E IMMOBILIARI DI GESTIONE Interessi passivi indeducibili: 2) RF119 - Calcolo ROL Eventuale Eccedenza di ROL dal periodo precedente ROL 2016 – indicare ZERO se negativo Interessi passivi deducibili = 30% della somma dei ROL indicati in Col 1 e Col.2 ROL= Risultato Operativo Lordo Differenza A – B + ammortamenti immobilizzazioni immateriali + ammortamenti immobilizzazioni materiali + quota capitale canoni locazione finanziaria beni strumentali

INTERESSI PASSIVI E IMMOBILIARI DI GESTIONE Interessi passivi indeducibili: 2) RF119 - Calcolo ROL Interessi passivi deducibili = 30% della somma dei ROL indicati in Col 1 e Col.2 Se tale importo è superiore a quello di RF118 Col. 5, va indicato solo quest’ultimo valore Nel caso gli interessi deducibili includano anche parte di quelli del periodo precedente, tale importo va indicato in RF55, col codice 13 13

INTERESSI PASSIVI E IMMOBILIARI DI GESTIONE Interessi passivi indeducibili: 3) RF120 - Eccedenza ROL riportabile e calcolo interessi indeducibili ECCEDENZA DI ROL RIPORTABILE = RF119 Col1 + RF119 Col 2 x 30% - RF118 Col 5 Interessi passivi indeducibili = Differenza se positiva tra RF118 Col 5 e RF119 Col. 3 Interessi passivi indeducibili DI PERIODO = Differenza se positiva tra RF121 Col. 3 e RF118 Col. 2 (interessi passivi precedenti periodi)

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA CONTO ECONOMICO ART. 13‐BIS, c. 4 , D.L. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe) La riclassificazione di proventi e oneri straordinari all’interno delle voci dedicate al Valore e Costi della produzione assume rilevanza anche ai fini fiscali con la sola eccezione di quelli originati da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Impatto sul ROL ex art. 96 T.U.I.R. L’inclusione dei componenti staordinari nelle voci A5 o B14 del conto economico assume piena rilevanza ai fini fiscali influendo sulla quantificazione del ROL che: aumenterà in caso di plusvalenze da cessione, non fisiologica, di immobilizzazioni (non finanziarie non da azienda) o di sopravvenienze attive e si ridurrà per effetto delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive (es. da calamità naturali). Incrementi e riduzioni del ROL faranno simmetricamente salire o scendere la quota deducibile degli interessi passivi.

SUPERAMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI

MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) SOGGETTI INTERESSATI Titolari di reddito di impresa Esercenti arti e professioni Anche in regime dei MINIMI NO forfettari AMBITO OGGETTIVO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI Acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 BENI ESCLUSI: Fabbricati e costruzioni Quelli con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ex DM 31/12/88 Investimenti in beni di cui all’allegato 3 della L. di Stabilità 2016 Condutture, materiale rotabile, aerei

MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) AMBITO OGGETTIVO (segue) REQUISITO DELLA NOVITÀ: I BENI POSSONO ESSERE ACQUISTATI direttamente dal produttore da un soggetto diverso dal produttore e rivenditore purché NON sia stato utilizzato dal cedente o da altri dal rivenditore che li abbia utilizzati solo per scopo dimostrativo nello show room come beni complessi alla cui realizzazione abbiano partecipato anche beni usati purché i beni nuovi siano prevalenti

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI Acquisto in proprietà Costruzione in economia Contratto di appalto Contratto di leasing Non ammessi Contratti di noleggio Contratti di locazione operativa (senza riscatto del bene)

ACQUISTO CON CONTRATTO DI LEASING MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) ACQUISTO CON CONTRATTO DI LEASING Il beneficio riguarda il costo di acquisto del bene Quindi sono agevolate: La quota capitale dei canoni Il prezzo di riscatto del bene PROBLEMI Acquisto con subentro in un contratto preesistente Teoricamente dovrebbe essere agevolabile solo la quota capitale dei canoni ancora non scaduti e il prezzo di riscatto Ma tale operazione confligge con il requisito della NOVITÀ Riscatto di un contratto preesistente Si ritiene non agevolabile perché il contratto originario non è stato stipulato nella «finestra temporale»

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO Vale il PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ex art. 109, c. 1 e 2, T.U.I.R. Anche per: Soggetti IAS Esercenti arti e professioni Vedi regole dettate per le varie detassazioni Tremonti NESSUNA RILEVANZA DELLE DATE DI: trasmissione dell’ordine di acquisto emissione della fattura di acquisto pagamento di eventuali acconti sul prezzo Entrata in funzione del bene (che però rileva quale momento per la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing)

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO L’investimento si CONSIDERA EFFETTUATO alla data: di consegna o spedizione del bene in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà del bene, se successiva di consegna al locatario, in caso di leasing In caso di consegna frazionata delle singole componenti del bene installate presso il cessionario, l’investimento si considera effettuato Alla data in cui avviene l’ultima consegna, se si tratta di un macchinario complesso e l’installazione costituisce elemento essenziale della fornitura Data di consegna o spedizione dei singoli componenti negli altri casi

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO Prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell’investimento: Se non compresi nel costo di acquisto del bene Si considerano sostenuti alla data in cui sono ultimati (Circ. AGE n. 5/E/2015) In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi Nel periodo agevolato deve avvenire l’accettazione dell’opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori In pratica, si agevola la quota parte dell’investimento relativa ai SAL accettati nella finestra temporale (Circ. AGE n. 90/E/2001)

CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene con effetto: Sulle quote di ammortamento Sulla quota capitale dei canoni di leasing L’effetto è riconosciuto anche per i beni ex art. 164, c. 1, lett. b), T.U.I.R. Nessun effetto sugli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015 Per l’acconto del 2016 con il metodo storico, l’imposta riferita al periodo precedente va considerata in assenza delle riduzioni dovute per l’agevolazione Nessuna rilevanza ai fini IRAP Anche per gli esercenti arti e professioni

SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) Beni ex art. 164, c. 1, lett. b), T.U.I.R. (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) SOLO PER IL 2016 diversi da quelli esclusivamente strumentali all’attività esercitata (es. autoscuola o taxi), EFFETTI: Limiti al costo di acquisto deducibile: Aumento da 18.075,99 a 25.306,39 Euro Aumento da 25.822,84 a 36.151,98 Euro per agenti e rappresentanti Costo deducibile 20%, 80% per agenti e rappresentanti o 70% per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti, della quota di ammortamento calcolata sul costo di acquisto maggiorato del 40%

MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) CASI PARTICOLARI Beni costo unitario inferiore a euro 516,46: Agevolazione ammessa perché al contribuente è data la scelta tra ammortizzare il bene o dedurne integralmente il costo La maggiorazione del 40% non rileva ai fini della qualifica del bene tra quelli di costo unitario inferiore a euro 516,46 NON È PREVISTA LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE in caso in cui i beni oggetto dell'investimento, o i relativi contratti di leasing: Vengano ceduti a terzi O destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisto O trasferiti, entro il termine di decadenza per l’accertamento, a strutture produttive fuori dal territorio dello Stato

CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) I maggiori ammortamenti si deducono grazie ad una VARIAZIONE IN DIMINUZIONE da evidenziare nel Dichiarativo 2017: Tale deduzione è legittima anche se non imputata a conto economico perché riconosciuta da disposizione di legge (art. 109, c. 4, lett. b) T.U.I.R.) Differenza tra quota ammortamento calcolata con coefficienti DM 31/12/88 e quota imputata conto economico Non è possibile fare una variazione in diminuzione pari a tale differenza perché si viola il principio di derivazione È ammessa, però, la deduzione integrale del maggior ammortamento ex L. 208/2015 calcolato sulla quota determinata con i suddetti coefficienti ESEMPIO (Circ. 12/E/2016, par. 10.8) : Costo del bene : 100 Coefficiente DM 31/12/88 : 10 Quota ammortamento calcolata con il coefficiente : 10 Maggiorazione 140% ex L. 208/2015 : 14 Quota imputata a conto economico : 8 Maggiore quota deducibile in UNICO : 4 e non 6

ATTENZIONE: SONO PREVISTI ANCHE I CODICI: MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTI AL 140% (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 91 a 94) DICHIARAZIONE DEI REDDITI : VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER GODERE DEL SUPERAMMORTAMENTO OCCORRE FARE UNA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NEL RIGO RF55 CON CODICE 50 50 ATTENZIONE: SONO PREVISTI ANCHE I CODICI: 55 : PER GLI IPERAMMORTAMENTI AL 150% 56 : PER IL SUPERAMMORTAMENTO al 40%DEI BENI IMMATERIALI Ma tali agevolazioni DECORRONO DAL 2017 Tali previsioni servono solo per le società che cessando l’attività nel 2017 utilizzeranno questo modello per la loro ultima Dichiarazione

Maggiori ammortamenti dedotti per effetto dell’agevolazione SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) EFFETTI SULLE SOCIETÀ DI COMODO La maggiorazione del 40% del costo dei beni strumentali acquistati nel periodo 15/10/2015  31/12/2016 NON RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE : DEI RICAVI PRESUNTI DEL REDDITO MINIMO (Circ. 12/E/2016, par. 10.2) Le maggiori quote di ammortamento dedotte per effetto dell’agevolazione: RIDUCONO IL REDDITO MINIMO (Circ. 12/E/2016, par. 10.3) Maggiori ammortamenti dedotti per effetto dell’agevolazione Da indicare con segno meno se non ci sono variazioni in aumento

PROCEDURA DI CONTROLLO SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) PROCEDURA DI CONTROLLO Individuazione acquisti di beni strumentali effettuati nel periodo 15/10/2015  31/12/2017 Verifica del momento di acquisizione del bene Verifica di non appartenenza a categorie escluse Controllo requisito della novità Individuazione data entrata in funzione del bene Calcolo maggiorazione del 40% del costo di acquisto Calcolo quota ammortamento fiscale Inserimento della differenza tra le due quote nel rigo RF55 con codice 50 In caso di non operatività, inserire l’importo dei maggiori ammortamenti nel rigo RS124 colonna 1 La maggiore quota di ammortamento ha solo rilevanza fiscale e dunque non va rilevata nella contabilità della società

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE DI RAPPRESENTANZA NUOVE SOGLIE DI DEDUCIBILITÀ PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA introdotte dall’art. 9, c. 1, D.Lgs. 147/2015 RIPORTARE LA QUOTA INDEDUCIBILE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Deducibilità spese di rappresentanza in funzione dei ricavi di periodo Da a 2015 2016 zero 10 milioni 1,3% 1,5% 50 milioni 0,5% 0,6% Oltre 50 milioni 0,1% 0,4%

FINANZIAMENTI SOCI: EFFETTI FISCALI DELLA RINUNCIA AL CREDITO

RINUNCIA FINANZIAMENTI SOCI Sopravvenienze attive da rinuncia a finsoci : art. 88, c.4-bis, T.U.I.R. inserito dall’art. 13, c.1, D.Lgs. 147/2015 IN GENERALE, ART. 88, C. 4, LE RINUNCE AI FINSOCI NON VENGONO CONSIDERATE SOPRAVVENIENZE ATTIVE TUTTAVIA La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale (ovvero quanto il socio deve avere dalla società o quanto ha pagato per tale credito) il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore (altrimenti la partecipata non può calcolare la parte imponibile della successiva sopravvenienza attiva) in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero (e quindi tutta la successiva sopravvenienza attiva verrà tassata)

RINUNCIA FINANZIAMENTI SOCI Sopravvenienze attive da rinuncia a finsoci : art. 88, c.4-bis, T.U.I.R. inserito dall’art. 13, c.1, D.Lgs. 147/2015 Società A partecipa alla Società B Che ha un debito di 200 con la Società C Incassa 50 Società A Acquista il debito per 50 dalla Società C che deduce una perdita di 150 Rinuncia al credito di 200 a favore di sopravvenienza non imponibile per 50 Società B che rileva una Società A E aumenta di 50 la propria partecipazione in sopravvenienza imponibile per 150

PERDITE SU CREDITI

IN PROCEDURA CONCORSUALE INSITI NELL’APERTURA DELLA PROCEDURA PERDITE SU CREDITI TIPOLOGIE DI DEBITORI DEBITORE IN BONIS IN PROCEDURA CONCORSUALE PERDITA DEDUCIBILE IN BASE AD ELEMENTI CERTI E PRECISI (ART. 101, C. 5, T.U.I.R.) DA DIMOSTRARE : MA SEMPRE SUSSISTENTI PER CREDITI DI MODESTA ENTITÀ SCADUTI DA PIÙ DI 6 MESI INSITI NELL’APERTURA DELLA PROCEDURA

ELEMENTI CERTI E PRECISI PERDITE SU CREDITI DEBITORE IN BONIS ELEMENTI CERTI E PRECISI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ SCADUTI DA PIÙ DI 6 MESI (Euro 5.000 o 2.500) (CIRCOLARE 26/E/2013) «Definitività della perdita nel caso in cui si possa escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, ancorché soltanto parzialmente, la partita creditoria» Esito negativo o «antieconomicità» azioni esecutive

Il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data PERDITE SU CREDITI DEBITORE IN PROCEDURA CONCORSUALE Il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data FALLIMENTO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO DECRETO DI AMMISSIONE ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DECRETO DI OMOLOGA PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTO CHE LA ORDINA PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALTRE PROCEDURE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO : COME PER IL CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PICCOLO IMPRENDITORE : COME PER IL FALLIMENTO

Compilazione Quadro RS – CREDITI – Sez. II PERDITE SU CREDITI Compilazione Quadro RS – CREDITI – Sez. II ANNO 1 (primo anno di attività) Crediti in bilancio al 31/12 = 250.000 Svalutazioni crediti operate in bilancio al 31/12 = 5.000 Nessuna perdita su crediti in bilancio 5.000 1.250 5.000 1.250 245.000 250.000 Svalutazioni di bilancio Valore crediti in bilancio = 250.000 – 5.000 Valore NOMINALE Crediti in bilancio Svalutazioni deducibili ex. Art. 106, c.1, T.U.I.R. = 250.000 x 0,5%

Compilazione Quadro RS – CREDITI – Sez. II PERDITE SU CREDITI Compilazione Quadro RS – CREDITI – Sez. II ANNO 2 Crediti in bilancio al 31/12 = 90.000 Svalutazioni crediti operate in bilancio al 31/12 = 1.500 perdita su crediti in bilancio = 300 tutta deducibile per modesta entità Svalutazioni deducibili ex. Art. 106, c.1, T.U.I.R. = 90.000 x 0,5% 5.000 1.250 300 300 1.500 450 6.200 1.400 83.800 90.000 Svalutazioni di bilancio Totale Svalutazioni di bilancio = 5.000 -300 +1.500 Valore crediti in bilancio = 90.000 – 6.200 Valore nominale Crediti in bilancio Totale Svalutazioni deducibili ex. Art. 106, c.1, T.U.I.R. = 1.250-300+450

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

RENDIMENTI NOZIONALI ACE NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) RENDIMENTI NOZIONALI ACE Dal 2011 al 2013 3% 4% 2015 4,5% 2016 4,75% 2017 2,3% 2018 2,7% Nessuna determinazione con Decreto Ministeriale

DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA Soggetti diversi da banche e imprese di assicurazione Non viene riconosciuta La variazione in aumento del capitale proprio Fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010 Per esplicita deroga allo statuto del contribuente La norma antielusiva si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2015 e quindi dal 2016

IN CONTABILITÀ ORDINARIA NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) Modifiche al sistema di calcolo dell’ACE Imprese individuali Società in nome collettivo Società in accomandita semplice IN CONTABILITÀ ORDINARIA Il rendimento nozionale si calcola sulla DIFFERENZA TRA IL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015 E QUELLO AL 31/12/2010 Integrata con gli incrementi / decrementi del 2016 NON SI CALCOLA PIÙ SULL’INTERO AMMONTARE DEL PATRIMONIO NETTO A FINE ESERCIZIO

NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) CRISI DI IMPRESA In caso di Concordato di risanamento o di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piani attestati ex art. 67, c.3, lett. d) L.F. Non costituiscono sopravvenienze attive: La RIDUZIONE DEI DEBITI per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo E L'ECCEDENZA RELATIVA ALL’ACE, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 T.U.I.R.

TALE LIMITAZIONE VIENE ESTESA ANCHE ALLE ECCEDENZE DI ACE NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) RIPORTO A NUOVO DELLE PERDITE L’art. 84, c. 3, T.U.I.R. limita il riporto delle perdite in caso di trasferimento di aziende se: Viene modificata l’attività principale esercitata nei periodi di imposta di realizzazione delle perdite e se tale modifica avviene : Nel periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento Ovvero nei due successivi od anteriori TALE LIMITAZIONE VIENE ESTESA ANCHE ALLE ECCEDENZE DI ACE

INCREMENTO FRANCHIGIA IRAP PER LE SOCIETÀ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

BASE IMPONIBILE DETRAZIONE DA A Fino al 31/12/2015 Dal 1/1/2016 ZERO Incremento dell’ulteriore deduzione IRAP per soggetti minori dimesioni (L. di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 123 a 124) MODIFICHE ALL’ART. 11, c. 4-bis, lett. d-bis, D.Lgs. 446/1997 AUMENTO DELL’ULTERIORE DEDUZIONE IRAP PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI BASE IMPONIBILE DETRAZIONE DA A Fino al 31/12/2015 Dal 1/1/2016 0,00 180.759,91 10.500,00 13.000,00 180.839,91 7.875,00 9.750,00 180.919,91 5.250,00 6.500,00 180.999,91 2.625,00 3.250,00 ZERO