IL LICENZIAMENTO DALLA FORNERO AL «JOBS ACT»

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IL LICENZIAMENTO DALLA FORNERO AL «JOBS ACT» Camera Civile di Como Università degli Studi dell’Insubria di Como IL LICENZIAMENTO DALLA FORNERO AL «JOBS ACT» Il licenziamento economico NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Ambito di applicazione D. lgs. n. 23/2015 (art. 1) operai, impiegati e quadri assunti a decorrere dal 07.03.2015 conversione contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuta successivamente al 07.03.2015 «conversione» di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta successivamente al 07.03.2015 azienda in stabilità obbligatoria (meno di 15 dipendenti) che superi il requisito dimensionale successivamente al 07.03.2015: le nuove tutele si applicano indistintamente a tutte le maestranze (a prescindere dalla data di assunzione del singolo lavoratore) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Regime sanzionatorio applicabile in tema di licenziamenti economici individuali Ambito dimensionale Assunti fino al 6 marzo 2015 Assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015 sopra i 15 dipendenti art. 18, co. 5 e 7 Legge n. 300/1970 così come novellato dalla Legge n. 92/2012 art. 3 co. 1 e 3 D.lgs n. 23/2015 sotto i 15 dipendenti art. 8 Legge n. 604/1966 art. 3 co. 1 e 3 + art. 9 D.lgs n. 23/2015 NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Aziende con più di 15 dipendenti Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento illegittimo per manifesta insussistenza del fatto Tutela reale attenuata - annullamento del licenziamento - reintegrazione (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) - indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, diminuita dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendi - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali Tutela obbligatoria piena - il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento - non opera la reintegrazione - indennità risarcitoria onnicomprensiva (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Aziende con più di 15 dipendenti Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento ingiustificato per insussistenza non manifesta del giustificato motivo oggettivo Tutela obbligatoria piena - il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto dalla data del licenziamento - non opera la reintegrazione - indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (determinata in relazione ai parametri di cui all’art. 8 L. n. 604/1966, nonché del comportamento delle parti tenuto in sede di conciliazione obbligatoria avanti alla DTL) - il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento - indennità risarcitoria onnicomprensiva (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Aziende con più di 15 dipendenti Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo relativo all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore Tutela reale attenuata - annullamento del licenziamento - reintegrazione (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) - indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, diminuita dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendi - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali Tutela reale piena - nullità del licenziamento - indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, diminuita dell’aliunde perceptum NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Aziende con meno di 15 dipendenti Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo Tutela obbligatoria - riassunzione entro il termine di 3 giorni - in mancanza, indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (determinata in relazione ai parametri di cui all’art. 8 L. n. 604/1966) Tutela obbligatoria piena - il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento - non opera la reintegrazione - indennità risarcitoria onnicomprensiva (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Aziende con meno di 15 dipendenti Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo relativo all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore Tutela obbligatoria - riassunzione entro il termine di 3 giorni - in mancanza, indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (determinata in relazione ai parametri di cui all’art. 8 L. n. 604/1966) Tutela reale piena - nullità del licenziamento - reintegrazione (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) - indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, diminuita dell’aliunde perceptum - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Aspetti procedimentali Procedura Assunti fino al 6 marzo 2015 Assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015 Conciliazione ex art. 7 della Legge n. 604/1966 avanti alla Direzione Territoriale del Lavoro Obbligatoria a pena di inefficacia del recesso (sanzionata ai sensi dell’art. 18, co. 6 della Legge n. 300/1970 – indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra 6 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) Non trova applicazione (art. 3, co. 3 D.lgs. n. 23/2015) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Rito processuale applicabile Assunti fino al 6 marzo 2015 Assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015 Rito Fornero ex art. 1, co. 47-67 Legge n. 92/2012 Rito ordinario ex artt. 414 e ss. c.p.c. (espressamente esclusa l’applicazione del rito Fornero dall’art. 11 del D.lgs. n. 23/2015) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Regime di prescrizione dopo le novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 e, a maggior ragione, per i nuovi assunti dal 07.03.2015 per effetto del D.lgs. n. 23/2015, essendo venuta meno, nella maggior parte dei casi, la tutela reale prevista dall’art. 18 della Legge n. 300/1970, la prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro decorre, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più, per le aziende dimensionate oltre le 15 unità, in «costanza» di rapporto (Trib. Milano, n. 3460 del 16.12.2015) ciò in base al principio giurisprudenziale secondo cui la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto deve essere valutata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all’effettiva esistenza di una situazione psicologica di «metus» del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 12553 del 04.06.2014) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Regime sanzionatorio applicabile in tema di licenziamenti collettivi Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta Tutela reale piena - nullità del licenziamento - reintegrazione (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) - indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, diminuita dell’aliunde perceptum - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, diminuita dell’aliunde perceptum NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Regime sanzionatorio applicabile in tema di licenziamenti collettivi Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento intimato in violazione delle procedure richiamate dall’art. 4, co. 12 della Legge n. 223/1991 Tutela obbligatoria piena - il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto dalla data del licenziamento - non opera la reintegrazione - indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (determinata in relazione ai parametri di cui all’art. 8 Legge n. 604/1966) - il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento - indennità risarcitoria onnicomprensiva (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Cosa cambia con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti Regime sanzionatorio applicabile in tema di licenziamenti collettivi Illecito Sanzione (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 ed assunti precedentemente quando l’azienda supera la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015) Licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, co. 1 della Legge n. 223/1991 Tutela reale attenuata - annullamento del licenziamento - reintegrazione (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) - indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, diminuita dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendi - versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali Tutela obbligatoria piena - il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento - non opera la reintegrazione - indennità risarcitoria onnicomprensiva (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Criticità connesse all’applicazione di regole diverse Diversi regimi procedurali, processuali e sanzionatori tra dipendenti della medesima impresa, applicabili in base al parametro della data di assunzione mercato del lavoro «frastagliato» ed ostacolo alla circolazione dei lavoratori pattuizioni contrattuali individuali («beneficio Fornero») dubbi di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.)? «teoria del parallelismo delle tutele» difficoltà applicative anche nelle procedure collettive di riduzione del personale se la procedura coinvolge lavoratori assunti prima del 07.03.2015 e «nuovi assunti» occorre operare un trattamento differenziato NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Sindacato giudiziale nell’ambito della nuova normativa Compressione del sindacato demandato al Giudice del Lavoro? eliminazione della reintegrazione per i licenziamenti economici (Legge Delega n. 183/2014) eliminazione della distinzione tra «manifesta insussistenza del fatto» ed «altre ipotesi di illegittimità del licenziamento» eliminazione del sindacato in ordine alla determinazione dell’indennità economica da riconoscere nell’ipotesi di illegittimità del licenziamento confini del sindacato giudiziale nelle procedure collettive di riduzione del personale NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Sindacato giudiziale nell’ambito della nuova normativa La «manifesta insussistenza del fatto»: problemi interpretativi la «manifesta insussistenza del fatto» dovrebbe identificarsi con la carenza della ragione organizzativa posta alla base del licenziamento o con l’assenza di un rapporto di causalità tra la stessa ed il recesso: il centro dell’indagine giudiziale, pertanto, è il grado di intensità dell’ingiustificatezza, avuto riguardo alle ragioni addotte dal datore di lavoro ed al nesso causale sussistente tra le stesse e la singola soppressione del posto di lavoro il fatto di cui va accertata la «manifesta insussistenza» è quello indicato nella motivazione del licenziamento da riferirsi necessariamente alla soppressione del posto cui era addetto il lavoratore: centro dell’indagine giudiziale, pertanto, è la soppressione del posto e l’inattuabilità del «repêchage» NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Sindacato giudiziale nell’ambito della nuova normativa La «manifesta insussistenza del fatto»: orientamenti giurisprudenziali la tutela indennitaria trova applicazione ove i fatti addotti dal datore, seppur esistenti, non siano tali da incidere in maniera decisiva sulla funzionalità del rapporto, residuando la tutela reintegratoria nei casi in cui venga accertata l’insussistenza delle ragioni giustificatrici poste a fondamento del recesso (Trib. Roma, sez. lav., 19.03.2014) Il fatto addotto dal datore di lavoro come giustificato motivo oggettivo è «manifestamente insussistente» qualora esso non si sia verificato nella realtà. Se, invece, il fatto sussiste ma non assume dimensioni tali da integrare un giustificato motivo oggettivo si rientra nella tutela indennitaria (Trib. Roma, sez. lav., n. 15626 del 13.02.2014) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Sindacato giudiziale nell’ambito della nuova normativa La «manifesta insussistenza del fatto»: orientamenti giurisprudenziali la riorganizzazione disposta al fine di ridurre il costo del personale determina l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non costituisce una ipotesi di insussistenza manifesta del fatto posto a base del licenziamento, giacché il grado di inadeguatezza della giustificazione addotta non è così palese da non richiedere un’approfondita attività istruttoria (Trib. Trento, sez. lav., n. 153 del 28.04.2014) il licenziamento intimato, da datore di lavoro in possesso del requisito dimensionale di cui all'art. 18 commi 8 e 9 l. n. 300 del 1970, in totale difetto di allegazione di giusta causa o giustificato motivo, ricade in una fattispecie di «manifesta insussistenza del fatto», idonea a determinare l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dai commi 4 e 7 dello stesso art. 18 (Trib. Roma, sez. lav., 21.12.2013) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Sindacato giudiziale nell’ambito della nuova normativa La «manifesta insussistenza del fatto»: orientamenti giurisprudenziali in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro, l'inadempimento datoriale dell'obbligo di «repêchage» non integra la manifesta insussistenza del fatto, ai fini della tutela reintegratoria, determinando, invece, l'insorgenza del diritto alla tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Trib. Varese, sez. lav., 04.09.2013) è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non è ravvisabile la manifesta insussistenza del fatto, se il datore di lavoro, al cospetto della cessazione di un appalto, non provi l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in relazione a diversi appalti, qualora, peraltro, non emerga il motivo ritorsivo o comunque discriminatorio del recesso (Trib. Milano, sez. lav., 20.11.2012) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Sindacato giudiziale nell’ambito della nuova normativa Confini del sindacato giudiziale nell’ambito delle procedure collettive di riduzione del personale efficacia sanante dell’accordo sindacale per vizi della comunicazione iniziale (art. 4, co. 12 Legge n. 223/1991) orientamento funzionalistico efficacia sanante: automatica ed implicita, o espressa? oggetto della sanatoria: tesi interpretative accertamento del requisito causale orientamento causale orientamento acausale NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Fattispecie escluse dalla novella legislativa Licenziamento per scarso rendimento scarso rendimento come giustificato motivo oggettivo di licenziamento: sussiste solo quando lo stesso cagioni la perdita totale dell’interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa (Cass. civ., sez. lav., n. 3250 del 05.03.2003) legittimo il recesso qualora si verifichi una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass. civ., sez. lav., n. 1632 del 22.01.2009) «licenziamento tecnologico» NBMT LEGALI ASSOCIATI Como, 1 marzo 2016 Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Fattispecie escluse dalla novella legislativa Licenziamento per scarso rendimento è esclusa l’osservanza della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 300/1970 è annoverabile come giustificato motivo oggettivo, lo scarso rendimento dato dall’inidoneità del lavoratore allo svolgimento dei compiti affidatigli per mancanza delle capacità e della preparazione necessarie (Cass. civ., sez. lav., n. 14964 del 20.11.2000) integrante scarso rendimento il protrarsi continuo ed intermittente delle assenze per malattia del lavoratore, che rende non sufficientemente e proficuamente utilizzabile da parte datoriale la prestazione lavorativa, risultando la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale (Cass. civ., sez. lav., n. 18678 del 04.09.2014) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Fattispecie escluse dalla novella legislativa Licenziamento per scarso rendimento l’«eccessiva morbilità» ed il licenziamento per superamento del periodo di comporto (art. 2110 c.c.) difficoltà probatorie in punto di difetto di rendimento diversa qualificazione giuridica e rischio di annullamento del recesso per vizio formale (art. 7 Legge n. 300/1970): scarso utilizzo della fattispecie d.lgs. n. 23/2015: tutela indennitaria (art. 3) e marginalità del problema dell’inquadramento della fattispecie (salva dimostrazione ritorsività del licenziamento – art. 2) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Fattispecie escluse dalla novella legislativa Licenziamento per superamento del periodo di comporto per i «vecchi assunti» permane la reintegrazione (art. 18, co. 4 Legge n. 300/1970) per i «nuovi assunti» solo tutela indennitaria (art. 3, co. 1 D.lgs. n. 23/2015), salva dimostrazione della ritorsività del recesso (art. 2 – esclusa l’ipotesi di nullità non essendo espressamente prevista dalla legge) permane l’applicazione dell’art. 2110 c.c. ai contratti di lavoro a tutele crescenti (inefficacia temporanea del licenziamento se il comporto non è ancora scaduto) netta distinzione tra la malattia posta alla base del superamento del periodo di comporto e quella posta alla base dello scarso rendimento NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Fattispecie escluse dalla novella legislativa Licenziamento per superamento del periodo di comporto «eccessiva morbilità»: nel caso di superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro ha il solo onere di dedurre ed allegare il superamento del comporto, il quale - per ciò solo - legittima la risoluzione del rapporto; nel caso di scarso rendimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare che le modalità delle assenze hanno determinato l'impossibilità di utilizzo della prestazione lavorativa (Trib. Milano, sez. lav., n. 3426 del 15.12.2015) valutazione parametro «tempestività» del licenziamento: solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore l’eventuale prolungata inerzia nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente (Cass. civ., sez. lav., n. 16267 del 31.07.2015) NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Offerta di conciliazione Entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura compresa tra 2 e 18 mensilità (art. 6 D.lgs. n. 23/2015) procedura conciliativa facoltativa esperibile in una delle c.d. «sedi protette» l’offerta deve necessariamente avvenire mediante assegno circolare consegnato al lavoratore l’importo offerto non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è soggetto a contribuzione previdenziale NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016

Offerta di conciliazione (segue) l’accettazione della somma comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la conseguente rinuncia all’impugnativa stragiudiziale del recesso le eventuali somme ulteriori che dovessero essere corrisposte nell’ambito di questa procedura sono soggette al regime fiscale ordinario nuovo obbligo datoriale: comunicazione al Centro per l’Impiego circa l’esito della conciliazione da effettuarsi entro il termine di 65 giorni dalla cessazione del rapporto violazione sanzionata da €. 100,00 a €. 500,00 termine perentorio di 60 giorni: problemi interpretativi NBMT LEGALI ASSOCIATI Avv. Paolo Borsani Como, 1 marzo 2016