IUC LE COMPONENTI (IMU,TASI E TARI) COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Provincia di Viterbo AREA II^ - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE FARMACIE - Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria- IUC LE COMPONENTI (IMU,TASI E TARI)
IUC L’art. 1, comma 639, della legge di stabilità 2014 istituisce l’Imposta Unica Comunale composta da: IMU TARI TASI 2
Lo scopo, il concetto e l’ispirazione Questa Service tax oggi chiamata IUC andrà a coprire il fabbisogno dei Comuni per oltre 3 miliardi Questa tassa a carattere comunale si basa non tanto sul concetto di proprietà quanto sul concetto di "servizio" (da qui il nome in inglese "Service Tax") che, a livello comunale, può indicare diversi aspetti legati alla pubblica utilità, quali, per esempio, l'illuminazione stradale, la manutenzione degli edifici pubblici o la progettazione di nuovi lavori, ecc. La Service tax è una tipologia di tassazione federale che, ispirata ai principi del Federalismo Fiscale, entra in vigore nel 2014. 3
IUC Si basa su due presupposti impositivi. - uno costituito dal POSSESSO DI IMMOBILI e collegato alla loro natura e valore - l’altro collegato all’EROGAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI. La IUC si compone -dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e pertinenze; -di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, - della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 4
IMU In materia di IMU, si ricorda che dal 1° gennaio 2014, nel riscrivere alcune diposizioni dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l’art.1, comma 707 della L. n. 147/2013 apporta queste modificazioni alla disciplina in vigore negli anni precedenti: − soppressione dell’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, ai quali tuttora si i applica la detrazione pari ad € 200,00. E’ stata invece eliminata la maggiorazione della detrazione per i figli dimoranti e risiedenti nell’abitazione di età fino a 26 anni. Si ricorda a questo proposito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; − sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari: • abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari; • alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008; • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ art. 13 del d.l. n. 201/2011.
Gli elementi qualificanti TARI in base ai metri quadrati dell'immobile in base alla tipologia di unità immobiliari In base alle quantità e qualità dei rifiuti solo a carico degli occupanti l'immobile (proprietari o inquilini) TASI in base alla rendite catastali aliquota minima 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille a carico degli occupanti e dei titolari dei diritti reali con diverse percentuali 6
IL PRESUPPOSTO DELLA TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 7
DA CHI È DOVUTA LA TARI da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 8
LA SUPERFICIE AI FINI TARI La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale. 9
LA SUPERFICIE AI FINI TARI Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. 10
LA TARIFFA E I COEFFICENTI TARI La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 11
LA COPERTURA TARI In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento rifiuti discarica. 12
LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI TARI Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero. 13
IL PRESUPPOSTO DELLA TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 14
DA CHI E’ DOVUTA LA TASI da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 15
BASE IMPONIBILE DELLA TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ALIQUOTA L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 468, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell’aliquota di base, e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre aliquote minori in relazione alla diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 16
LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI TASI Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) Abitazioni con unico occupante; b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) Fabbricati rurali ad uso abitativo. 17
CHI PAGA LA TASI-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’OCCUPANTE versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare. 18
POLITICA TARIFFARIA 2014 ALIQUOTE IMU a)- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,97%; b)- Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare in linea retta entro il 1° grado di parentela a condizione che lo stesso dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio: aliquota 0,80%; c)- Abitazioni diverse dall’abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/1 a A9 non ricomprese in quelle precedenti: aliquota 0,97%; d)- Tutti gli altri immobili non abitativi ricompresi nella categorie A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, D/1 D/2, D/3, D/4, D6, D/7 e D/8 : aliquota 0,97%; e)- Immobili non abitativi ricompresi nella categoria D5 ( istitututi di credito, cambio ed assicurazione): aliquota 1,06%; f)- Alloggi regolarmente assegnati dagli Isitituti Autonomi Case Popolari ora A.T.E.R. : aliquota 0,89%; g)- Aree edificabili: aliquota 1,06%;
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Aliquota Addizionale Comunale IRPEF POLITICA TARIFFARIA 2014 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Scaglioni di reddito complessivo Aliquota Addizionale Comunale IRPEF da 0 a 15.000 0,60% da 15.001 a 28.000 da 28.001 a 55.000 0,75% da 55.001 a 75.000 0,80% oltre 75.001
POLITICA TARIFFARIA 2014 TASI l'aliquota del 2,0 per mille solo alle abitazioni principali ,diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate; Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 28/07/14
POLITICA TARIFFARIA 2014 TASI di avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi per l’abitazione principale al fine di finanziare detrazioni a favore delle stesse, tanto che l’aliquota finale è pari al 2,8 per mille;
POLITICA TARIFFARIA 2014 DETRAZIONI TASI PER € 489.158,00 Scaglioni Rendita Detrazione € 100,00 € 180,00 € 200,00 € 300,00 € 150,00 € 400,00 € 500,00 € 120,00 € 600,00 € 110,00 € 700,00 € 90,00 € 800,00 € 900,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.500,00 > € 1500,00
POLITICA TARIFFARIA 2014 TARI Tariffe Utenze Domestiche TARIFFA FISSA (€/mq) TARIFFA VARIABILE (€/utenza) Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare € 1,44902 € 66,55752 Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare € 1,58381 € 119,80354 Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare € 1,71860 € 133,11505 Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare € 1,85339 € 173,04956 Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare € 1,97134 € 193,01682 Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare € 2,07243 € 226,29558
POLITICA TARIFFARIA 2014 TARI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFA FISSA (€/mq) TARIFFA VARIABILE (€/mq) TOTALE TARIFFA (€/mq) 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 1,18251 € 0,86293 € 2,04544 02 - Cinematografi e teatri € 0,89173 € 0,64911 € 1,54084 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,83357 € 0,61092 € 1,44450 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,43452 € 1,03552 € 2,47004 05 - Stabilimenti balneari € 0,87234 € 0,62772 € 1,50007 06 - Esposizioni, autosaloni € 1,08558 € 0,78198 € 1,86757 07 - Alberghi con ristorante € 2,09362 € 1,51967 € 3,61330 08 - Alberghi senza ristorante € 2,30686 € 1,67699 € 3,98385 09 - Case di cura e riposo € 1,72530 € 1,25392 € 2,97922 10 - Ospedali € 1,58960 € 1,15312 € 2,74272
POLITICA TARIFFARIA 2014 TARI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 11 - Uffici, agenzie, studi professionali € 2,84965 € 2,06951 € 4,91916 12 - Banche ed istituti di credito 13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 2,36502 € 1,71975 € 4,08477 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,79150 € 2,01758 € 4,80907 15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. € 1,66714 € 1,20658 € 2,87372 16 - Banchi di mercato beni durevoli € 2,09362 € 1,51204 € 3,60566 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,89977 € 1,37458 € 3,27435 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. € 1,43452 € 1,03857 € 2,47309 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,68653 € 1,22490 € 2,91143 20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 1,71425 € 1,23630 € 2,95055 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,70591 € 1,23712 € 2,94304
POLITICA TARIFFARIA 2014 TARI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 6,30025 € 4,57124 € 10,87150 23 - Mense, birrerie, amburgherie € 5,17590 € 3,75719 € 8,93309 24 - Bar, caffè, pasticceria € 4,74942 € 3,44409 € 8,19351 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. € 4,53618 € 3,29136 € 7,82754 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 3,28372 € 7,81990 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,20002 € 5,94124 € 14,14126 28 - Ipermercati di generi misti € 3,83831 € 2,77971 € 6,61801 29 - Banchi di mercato generi alimentari € 6,74612 € 4,88740 € 11,63351 30 - Discoteche, night club € 1,43452 € 1,03857 € 2,47309
RAFFRONTO TARES 2013 – TARI 2014 UTENZE DOMESTICHE -PARTE FISSA TARI 2014 €/MQ. TARES 2013 €/MQ. Differenza % 1 COMPONENTE € 1,44902 € 1,62686 -11% 2 COMPONENTI € 1,58381 € 1,77820 3 COMPONENTI € 1,71860 € 1,92954 4 COMPONENTI € 1,85339 € 2,08087 5 COMPONENTE € 1,97134 € 2,21329 6 O PIU’ COMPONENTI € 2,07243 € 2,32680
RAFFRONTO TARES 2013 – TARI 2014 UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE TARI 2014 €/MQ. TARES 2013 €/MQ. Differenza % 1 COMPONENTE € 66,55752 € 74.08511 -10% 2 COMPONENTI € 119,80354 € 133,35319 3 COMPONENTI € 133,11505 € 148,17021 4 COMPONENTI € 173,04956 € 192,62128 5 COMPONENTE € 193,01682 € 214,84681 6 O PIU’ COMPONENTI € 226,29558 € 251,88936
POLITICA TARIFFARIA 2014 RAFFRONTO TARES 2013 – TARI 2014 UTENZE NON DOMESTICHE 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 2,04544 02 - Cinematografi e teatri € 1,54084 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,44450 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 2,47004 05 - Stabilimenti balneari € 1,50007 06 - Esposizioni, autosaloni € 1,86757 07 - Alberghi con ristorante € 3,61330 08 - Alberghi senza ristorante € 3,98385 09 - Case di cura e riposo € 2,97922 10 - Ospedali € 2,74272 TARES 2013 Differenza (€) Differenza (%) € 2,68431 -€ 0,64 -24% € 2,02141 -€ 0,48 € 1,89677 -€ 0,45 € 3,23676 -€ 0,77 € 1,96486 -€ 0,46 € 2,44658 -€ 0,58 € 4,73844 -€ 1,13 € 5,22544 -€ 1,24 € 3,90759 -€ 0,93 € 3,59648 -€ 0,85
POLITICA TARIFFARIA 2014 RAFFRONTO TARES 2013 – TARI 2014 UTENZE NON DOMESTICHE 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche ed istituti di credito 13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 4,91916 € 4,08477 € 4,80907 € 2,87372 € 3,60566 € 3,27435 € 2,47309 € 2,91143 € 2,95055 € 6,45138 -€ 1,53 -24% € 5,35820 -€ 1,27 € 6,30292 -€ 1,49 € 3,76707 -€ 0,89 € 4,72520 -€ 1,12 € 4,29210 -€ 1,02 € 3,24205 -€ 0,77 € 3,81833 -€ 0,91 € 3,85899
POLITICA TARIFFARIA 2014 RAFFRONTO TARES 2013 – TARI 2014 UTENZE NON DOMESTICHE 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 Ipermercati di generi alimentari 29 Banchi di mercato generi alimentari 30 Discoteche, night club € 2,94304 € 10,87150 € 8,93309 € 8,19351 € 7,82754 € 7,81990 € 14,14126 € 6,61801 € 11,63351 € 2,47309 € 3,85899 -€ 0,92 -24% € 14,25598 -€ 3,38 € 11,71484 -€ 2,78 € 10,74348 -€ 2,55 € 10,26441 -€ 2,44 € 10,25118 -€ 2,43 € 18,54013 -€ 4,40 € 8,67611 -€ 2,06 € 15,25213 -€ 3,62 € 3,24205 -€ 0,77