LAVORO SUBORDINATO Il signor Giuseppe ha svolto per due anni le mansioni di fattorino presso l’impresa Y, usando per lo svolgimento di tali mansioni il.

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LAVORO SUBORDINATO Il signor Giuseppe ha svolto per due anni le mansioni di fattorino presso l’impresa Y, usando per lo svolgimento di tali mansioni il proprio ciclomotore. Il signor Giuseppe percepiva una retribuzione mensile e restava a disposizione del datore di lavoro tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 fino alla conclusione del giro di consegne e comunque non oltre le 12.30. Al momento dell’assunzione, il sig. Giuseppe e il datore di lavoro avevano convenuto di qualificare il rapporto di lavoro come lavoro autonomo. Alla scadenza del contratto, il sig. Giuseppe ricorre in giudizio chiedendo al giudice di qualificare la sua attività come prestazione di lavoro subordinato. Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.

Perché è importante distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo? Tutela privilegiata del rapporto di lavoro subordinato

Amministrazione del rapporto Potere direttivo Potere disciplinare Mansioni e qualifica – Jus variandi del datore di lavoro Orario di lavoro

Retribuzione Retribuzione minima e sufficiente

Rinunce e transazioni Art. 2113 cod.civ.

Sospensione del rapporto 2110 cod. civ.

Estinzione del rapporto di lavoro Art. 2118 Cod. civ. Art. 2119 Cod. civ. L. 604/1966 Art. 18 l.300/1970 Legge Fornero n. 92/2012 Jobs Act l.n. 183/2014

Trasferimento d’azienda Art.2112 cod. civ.

Normativa previdenziale Costituzione obbligatoria del rapporto previdenziale Tutela del lavoratore in caso di vecchiaia,invalidità, morte, malattia, infortuni e malattie professionali, maternità, disoccupazione

Datori di lavoro Costo del lavoro: oneri previdenziali Flessibilità Oneri connessi alla dimensione dell’azienda (assunzioni obbligatorie, diritti sindacali)

Subordinazione Quali sono i criteri distintivi fra lavoro subordinato e autonomo ?

Criteri di distinzione delle origini - Ludovico Barassi – Codice 1865 Schema della locazione: locatio operarum e locatio operis Oggetto dell’obbligazione è l’attività lavorativa e non il risultato della stessa Barassi individua nella subordinazione intesa come eterodirezione il tratto distintivo della locatio operarum. Questo criterio gioca tuttora un ruolo cruciale nella definizione del lavoro subordinato

Lavoro subordinato art. 2094 c. c. versus lavoro autonomo art. 2222 c Lavoro subordinato art. 2094 c.c. versus lavoro autonomo art. 2222 c.c. Art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

Art. 2222 lavoro autonomo Art. 2222 c.c. “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …”

Cosa significa SUBORDINAZIONE ? Eterodirezione quale elemento distintivo. Subordinazione tecnico-funzionale Dipendenza economico-organizzativa o etero-organizzazione

Indici giurisprudenziali della subordinazione Luogo prestazione Proprietà della materia prima lavorata e degli strumenti di lavoro Orario di lavoro Modalità del corrispettivo Assenza rischio economico Coordinamento organizzativo Nomen iuris

Lavoro a domicilio La signora Pia svolge al proprio domicilio attività sartoriale di riparazione e modifica di abiti per conto del grande magazzino “La Cometa” s.p.a. Nello svolgimento del proprio lavoro, la signora Pia osserva le direttive della società per quanto attiene alle modalità di esecuzione e alle caratteristiche del lavoro da svolgere, per il quale utilizza attrezzature e materie prime proprie e si avvale dell’aiuto della figlia. Come può essere qualificato giuridicamente il rapporto della signora Pia con il committente? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.

Lavoro a domicilio Subordinazione tecnico-funzionale Energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all’interno dell’azienda Inserimento dell’attività svolta al proprio domicilio nel ciclo produttivo dell’azienda = continuatività Direttive iniziali e verifica ex post Assenza di organizzazione a proprio rischio dei mezzi produttivi e di struttura imprenditoriale

LAVORO PARASUBORDINATO

Art. 2222 lavoro autonomo Art. 2222 c.c. “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …”

“Il lavoro autonomo confina a nord con l’impresa e a sud con il lavoro subordinato” (Mazzotta) Esistono diversi tipi di lavoro autonomo: le norme dal 2223 al 2228 sono residuali nella regolamentazione: operano dove non ci sono norme proprie di altre fattispecie di lavoro autonomo.

Art. 2083 c.c. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Lavoro parasubordinato. Co.co.co. Art. 409 cpc “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”

Lavoro parasubordinato Continuità della prestazione Coordinazione della prestazione con l’organizzazione del committente Carattere prevalentemente personale della collaborazione

Tutele applicabili al co.co.co Processo del lavoro Art. 2113 c.c. Assicurazione IVS Tutela Inail Tutela maternità Assegno per il nucleo familiare Indennità di malattia

Dalla collaborazione coordinata e continuativa al lavoro a progetto: forti limitazioni all’impiego di una forma a funzione elusiva della disciplina del lavoro subordinato Artt. 61 e ss. D.lg.vo n. 276/2003

‘Residualità’ dei co. co. co ‘Residualità’ dei co.co.co., definita dall’estensione della fattispecie del lavoro a progetto Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto: gli agenti e i rappresentanti di commercio, che continuano ad esse regolati dalle discipline speciali; le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia; i prestatori di lavoro occasionali, ovvero assunti con rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, il cui compenso complessivo nel medesimo anno solare non sia superiore a 5.000 Euro; i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni.

Lavoro a progetto Rapporti che durano + di 30 gg. con + di 5.000 euro, con lo stesso committente (+ di 240 ore per servizi di cura); al disotto dei limiti sono lavoratori occasionali Forma scritta: durata del contratto; progetto o programma di lavoro o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante; corrispettivo e criteri di determinazione nonché tempi e modalità di pagamento

Il progetto Uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

L.n. 92/2012 Riforma Monti 2012 : l’uso del lavoro a progetto è ulteriormente ristretto, diventa episodico.

Renzi Jobs Act Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni A partire dall’entrata in vigore del decreto non si sono più potuti attivare nuovi contratti di collaborazione a progetto. Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Art. 52 d.lgs.vo n. 81/2015 Abroga gli artt. 61-69 bis del d.lg.vo n. 276/2003, lasciando solo la parasubordinazione ex art. 409 cpc

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La norma dell’art. 2 aiuta a circoscrivere il campo residuo di applicazione della parasubordinazione: se l’apporto organizzativo del lavoratore è di scarsa rilevanza, così che la prestazione è organizzata dal d.l. anche quanto a tempi e luogo di lavoro ed è esclusivamente personale, allora siamo nell’area della subordinazione.

La presunzione di subordinazione non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) Riassumendo: tipi contrattuali in cui può essere convenuta un’attività lavorativa Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) Lavoro parasubordinato (art. 409 c.p.c.)

voucher Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

I committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali (10 euro/h). I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario autorizzato, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato a titolo di rimborso spese.

Abolizione Vouchers d.l. n. 25/2017 Nella fretta di evitare il referendum proposto dalla Cgil, il governo ha trasformato l’addio ai voucher in un caos, con conseguenti proteste di consulenti del lavoro e imprenditori. Ci sono un problema di diritto e uno tecnico alla base delle lamentele cresciute nelle ultime ventiquattr’ore e destinate a riverberarsi nelle prossime settimane se Palazzo Chigi e il ministero del Lavoro non dovessero trovare una soluzione, soprattutto sul quadro normativo per l’utilizzo entro il prossimo 31 dicembre dei buoni acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto.

Il ministero ha emanato da ultimo una nota stando alla quale l’utilizzo dei voucher acquistati entro il 17 marzo “dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione”, cosa che però nel decreto non è scritta. Tutto lascia pensare, dunque, che ci sarà un intervento in sede di conversione in legge.

E la Confesercenti apre anche il fronte delle alternative alle prestazioni di lavoro accessorio, difese fino a pochi mesi fa da Poletti prima della giravolta anti-referendum. I costi di contratti a tempo e somministrazione da parte di agenzie interinali vengono ritenuti “completamente diversi” e viene già agitato lo spettro di ulteriori difficoltà per le piccole e medie imprese di fronte a una minore flessibilità. “Il provvedimento di annullamento è stato letto in chiave politica, irrazionale – spiega Loreno Rossi, direttore della Confesercenti Bologna – E l’arrabbiatura è aumentata perché si è agito sopra la testa delle piccole imprese che sono già penalizzate. Il rischio ora per molti è il ritorno al nero”.