Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/04/2016, n. 7371 Presentazione del caso di Diritto Tributario
D.Lgs 446/1997: IRAP CONCETTI CHIAVE (1/3) OGGETTO DELLA SENTENZA: UN PO’ DI STORIA: OGGETTO DELLA SENTENZA: D.Lgs 446/1997: IRAP Quando le regioni furono istituite, avevano una entrata di tributi propri irrisori. Durante gli anni ‘90 si è discusso sul cambiamento del sistema di finanziamento delle regioni. Si proponeva, infatti, il potenziamento della loro autonomia finanziaria. IL MOMENTO PIU’ SIGNIFICATIVO DEL CAMBIAMENTO AVVENNE CON L’ISTITUZIONE DELL’IRAP
CONCETTI CHIAVE (2/3) FINALITA’ DELL’IRAP: Dotare le regioni di una propria fonte di entrata, in paritcolare, in campo sanitario. Tale finalità è garantita dall’art 119 della Costituzione, che (dopo esser stato oggetto di riforma) assicura alle Regioni e altri enti territoriali «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» Art. 119 pre Riforma «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica». Art. 119 post Riforma «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»
CONCETTI CHIAVE (3/3) L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP) è istituita dal D.Lgs del 15 Dicembre 1997, n. 466. L'IRAP fu istituita dal governo Prodi, dall'allora Ministro delle finanze Vincenzo Visco. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netta delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria (con alcune rettifiche).
IL CASO IN ESAME LE PARTI: AGENZIA DELLE ENTRATE VS STUDIO PROFESSIONALE ESERCITATO IN FORMA DI SOCIETA’ SEMPLICE
PROPONE IL RICORSO PER CASSAZIONE IL CASO IN ESAME COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPONE IL RICORSO PER CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA SOCIETA' E RICONOSCE ALLA CONTRIBUENTE IL RIMBORSO DELL'IRAP VS SOCIETA’ SEMPLICE STUDIO X AGENZIA DELLE ENTRATE CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU., SENTENZA 14/04/2016, n. 7371
IL CASO IN ESAME Il caso rimesso dall’Agenzia delle entrate al giudizio della Suprema Corte riguarda uno studio professionale, esercitato in forma di società semplice, esercente attività di amministrazione di condominio, a cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna aveva riconosciuto il rimborso dell’IRAP versata per diverse annualità, poiché era stata provata e documentata nel ricorso introduttivo, lo svolgimento dell’attività "senza l’ausilio di personale dipendente e/o di ingenti cespiti", vale a dire, senza autonoma organizzazione.
IL CASO IN ESAME Infatti nell’art.2 del D.Lgs 446/97 , al co.1, primo periodo troviamo scritto:
IL CASO IN ESAME L’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 2, D.Lgs 446/97; contrastando l’insussistenza della autonoma organizzazione… ma non solo!!!! L’amministrazione ricorrente infatti, dichiara che «in ogni caso la struttura tipica degli studi associati renderebbe evidente l’esistenza di un’organizzazione di mezzi e persone volta al raggiungimento di uno scopo, e quindi alla piena assoggettabilità della norma.»
IL CASO IN ESAME Sentenza 14/04/2016, n. 7371 La Corte osserva che il D.Lgs 15 Dicembre 1997, n.446 istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, all’art.2, primo periodo, individua come presupposto d’imposta l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata. Ma al secondo periodo del medesimo articolo si legge: «costituisce in ogni caso presupposto di imposta l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.»
IL CASO IN ESAME PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO
IL CASO IN ESAME Pertanto non è necessaria la verifica del requisito della autonoma organizzazione in quanto L’ATTIVITA’ ESERCITATA DALLE SOCIETA’ COSTITUISCE IN OGNI CASO PRESUPPOSTO DI IMPOSTA. Inoltre nel decreto in esame, l’art.3 esplicita l’elenco dei soggetti passivi dell’imposta e in particolare individua alla lettera c) del primo comma: «le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico»
IL CASO IN ESAME Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, chiarisce che il requisito della autonoma organizzazione dell’attività non è richiesto in relazione all’attività delle società e degli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto l’attività esercitata da tali soggetti, a mente dell’art. 2, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 446/1997 (istitutivo dell’IRAP), costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta. Inoltre, il successivo art. 3 del medesimo decreto legislativo, elenca espressamente tra i soggetti passivi dell’imposta le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate, vale a dire, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, (studi associati).
IL CASO IN ESAME CONCLUSIONE: Ne consegue che, con riferimento a questi soggetti, la natura giuridica prescelta costituisce ex lege presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di accertare, caso per caso, la sussistenza di un’autonoma organizzazione.
FINE GRAZIE PER L’ATTENZIONE Cristina Gezzi & Giulia Caratelli