Video comunicazione 6 settembre 2013

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Video comunicazione 6 settembre 2013 CAF - CNA Mod. «730 Situazioni particolari» Modifiche al Modulo RW Video comunicazione 6 settembre 2013

Mod. 730 Situazioni particolari

Mod. 730 Situazioni particolari Riferimenti normativi e di prassi: Art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del fare), inserito in sede di conversione (legge 9 agosto 2013, n. 98) - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 22 agosto 2013

Mod. 730 Situazioni particolari Di cosa si tratta: È il Modello 730 riservato a chi non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, e che pertanto, prima dell’innovazione, sarebbe stato obbligato alla presentazione del Modello UNICO. Perché è stato previsto: L’idea nasce dalla volontà di far fruire i vantaggi dell’assistenza fiscale anche a coloro che hanno perso il posto di lavoro e per questo motivo non hanno, al momento in cui potrebbero presentare il Mod. 730, un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Naturalmente la mancanza del sostituto d’imposta costituisce condizione generale e può pertanto riguardare anche coloro che non sono ordinariamente occupati, pertanto non hanno perso alcun posto di lavoro.

Il «nuovo» Modello 730 Mod. 730 Situazioni particolari è introdotto a regime (dal 2014 per i redditi 2013) è facoltativo può essere presentato in forma congiunta. I requisiti previsti per l’accesso alla dichiarazione sono richiesti solo al dichiarante non può rappresentare una dichiarazione integrativa di altra dichiarazione già presentata fatta eccezione per le modalità operative ora introdotte, per la sua compilazione si applica l’ordinaria disciplina del Mod. 730

Mod. 730 Situazioni particolari I requisiti per accedere alla nuova modalità di dichiarazione Il contribuente deve possedere: reddito di lavoro dipendente, compreso CIG, mobilità, disoccupazione, malattia, maternità, ecc. e/o redditi assimilati di cui all’art. 50 del Tuir, alle lettere: a) - compensi dei lavoratori soci di cooperative c) - borse o assegni di studio - art. 50 lettera c) c-bis) - co.co.co e co.co.pro d) - remunerazione dei sacerdoti g) - indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (no europeo) e altre indennità per cariche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali i) - assegni periodici, compresi quelli corrisposti al coniuge l) - compensi percepiti per lavori socialmente utili

Mod. 730 Situazioni particolari È pertanto condizione che nel quadro B, prima e/o seconda sezione, sia compilato almeno un rigo Non possono presentare questo Mod. 730 coloro che indicherebbero nel quadro C, esclusivamente i redditi di pensione e i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del Tuir alle lettere: b) - indennità e compensi percepiti a carico di terzi da lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, non riversati al datore di lavoro o allo Stato e) - compensi per attività libero professionale intramuraria f) - indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato ed enti territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni (commissioni edilizie, elettorali, ecc.), e compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, giudici di pace, ecc. h) - rendite vitalizie e a tempo determinato costituite a titolo oneroso h-bis) - prestazioni pensionistiche dei fondi pensione

Mod. 730 Situazioni particolari Esito dell’assistenza fiscale Se l’esito è complessivamente a DEBITO, il soggetto effettua il versamento con il Mod. F24, compensando gli eventuali importi a credito. A tal fine il CAF o il professionista consegna il Mod. F24 almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento (16 giugno). In alternativa, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può eseguire il versamento in via telematica per conto del contribuente. Se l’esito è complessivamente a CREDITO, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del risultato della dichiarazione.

Mod. 730 Situazioni particolari Per accelerare l’erogazione del rimborso: Presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica o manualmente, il MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI, prelevabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate

redditi 2012 Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 La nuova modalità dichiarativa può essere utilizzata anche nel 2013, per i redditi 2012 In considerazione dell’epoca di introduzione della novità normativa, si rendono necessarie particolari modalità operative. 1) La presentazione: dal 2 al 30 settembre 2013

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 2) La compilazione: Non può essere barrata 1 20137302013 Roma Decreto legge n. 69/2013 – Agenzia delle Entrate RM Via Cristoforo Colombo 00145

deve essere MAGGIORE O UGUALE A ZERO Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 3) Ulteriore condizione prevista per potere presentare la dichiarazione: L’esito contabile finale deve essere a CREDITO Dal punto di vista operativo, nel Mod. 730-3: Rigo 152 (somma algebrica a credito delle imposte a debito/credito * (meno) Rigo 151 col. 2 (seconda o unica rata acconto irpef e cedolare secca) * deve essere MAGGIORE O UGUALE A ZERO * Compreso quanto riferito all’eventuale coniuge dichiarante

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 Particolarità: liquidazione originaria di un Mod. UNICO, e versamento, con F24, della prima rata d’acconto Irpef e/o cedolare secca Nel «Mod. 730 situazioni particolari» vendono rideterminate, e addebitate, entrambe le rate d’acconto. È possibile recuperare il versamento della prima rata, indicando un diverso e minore ammontare dell’acconto, nel quadro F, rigo F6, colonne 2 e 5. In mancanza, il soggetto potrà fruire, per il 2013, di un maggiore ammontare di acconti.

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 Gestione degli acconti Irpef e cedolare secca La 2^ rata dell’acconto Irpef è determinata facendo riferimento al 100%* dell’imposta dovuta, e sottraendo quanto versato a titolo di 1^ rata. È invariata la percentuale del 95% per la Cedolare secca. * art. 11, comma 18, D.L. n. 76/2013 La 1^ rata è determinata facendo riferimento al 99% dell’Irpef dovuta e al 95% della Cedolare secca dovuta per il 2012

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 4) Per accedere al Mod. «730 Situazioni particolari», la dichiarazione eventualmente già presentata (Unico/2013 o 730/2013), deve essere ANNULLATA

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 Mod. UNICO/2013 non presentato o annullato 1^ ipotesi: il soggetto ha liquidato il Mod. UNICO/2013, le cui eccedenze a credito: sono state utilizzate per il pagamento, in compensazione, di imposte derivanti dalla dichiarazione, oppure non sono state utilizzate in quanto non vi erano debiti d’imposta e non sono state utilizzate per il pagamento, in compensazione, di imposte ed altri tributi diversi da quelli derivanti dalla dichiarazione (Imu, Tares, ecc.) L’esito della liquidazione del «Mod. 730 Situazioni particolari» sarà il medesimo (crediti o crediti residui), e sarà oggetto di rimborso integrale. Nel caso di presenza di acconti 2^ rata Irpef e/o cedolare secca, il rimborso sarà eseguito al netto di questi acconti.

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 Mod. UNICO/2013 non presentato o annullato 2^ ipotesi: il soggetto ha liquidato il Mod. UNICO/2013, le cui eccedenze a credito: sono state utilizzate per il pagamento, in compensazione, di imposte derivanti dalla dichiarazione, oppure non sono state utilizzate in quanto non vi erano debiti d’imposta e sono state utilizzate per il pagamento, in compensazione, di imposte ed altri tributi diversi da quelli derivanti dalla dichiarazione (Imu, Tares, ecc.) L’esito della liquidazione del «Mod. 730 Situazioni particolari» sarà il medesimo (crediti o crediti residui), ma i crediti utilizzati per il pagamento di tributi diversi devono essere indicati nel quadro IMU. L’Agenzia rimborserà la differenza fra l’esito della liquidazione e l’importo indicato nel quadro IMU. Nel caso di presenza di acconti 2^ rata Irpef e/o cedolare secca, il rimborso sarà eseguito al netto anche di questi acconti.

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 Il quadro IMU Non deve mai essere barrata eccedenze a credito ex Mod. Unico già utilizzate per il pagamento, in compensazione, di imposte e altri tributi diversi da quelli derivanti dalla dichiarazione + importo a credito da utilizzare per il pagamento dell’IMU 2^ rata oppure credito inferiore a 13 euro (esito finale), che non potrebbe essere rimborsato, ma può essere usato in compensazione. Verificandosi questa ipotesi, la compilazione è eseguita automaticamente dalla procedura.

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 L’annullamento di un Mod. 730/2013 In via generale, l’operazione è possibile in tutti i casi in cui, alla data di presentazione al CAF, il Modello 730 NON AVREBBE POTUTO ESSERE PRESENTATO Per esempio: Lavoratori a tempo indeterminato che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della presentazione del Mod. 730 al CAF Lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro non dura almeno da giugno a luglio Co.co.co il cui contratto non dura almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio Personale della scuola con contratto a tempo determinato se il contratto non dura almeno da settembre 2012 a giugno 2013

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 La disciplina del conguaglio nell’assistenza fiscale per il sostituto d’imposta Qualora il Mod. 730 sia stato validamente presentato (c’erano le condizioni alla data di presentazione al CAF), la successiva cessazione (entro il 30 giugno) del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non esonera il sostituto dall’adempiere alle operazioni di conguaglio, anche se con regole particolari. Il sostituto deve: rimborsare gli importi a credito, senza fare compensazioni con i debiti comunicare all’ex dipendente gli importi a debito che dovrà versare autonomamente Non si pone pertanto la necessità di valutare l’utilizzo del Modello «730 Situazioni particolari»

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 La disciplina del conguaglio nell’assistenza fiscale per il sostituto d’imposta Qualora sia stato presentato un Mod. 730 che non poteva essere presentato, il sostituto comunica all’interessato che non eseguirà alcuna operazione di conguaglio Potrebbe verificarsi che il sostituto, pur tenuto all’obbligo dell’effettuazione del conguaglio, seppure con regole particolari, non intenda darvi seguito, per errore o per cattiva volontà, e comunichi all’interessato che non eseguirà alcuna operazione di conguaglio

Conseguentemente, il Mod. 730 già inviato può essere ANNULLATO Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 In tutti i casi in cui il sostituto d’imposta comunica all’interessato che non eseguirà (legittimamente o meno) il conguaglio, si deve interpretare questo comportamento come la volontà di non dare luogo a nessun adempimento relativo all’assistenza fiscale. Il sostituto, pertanto, coerentemente, non darà in ogni caso evidenza del mancato rimborso nel Mod. CUD del lavoratore, e conseguentemente nel Mod. 770. Conseguentemente, il Mod. 730 già inviato può essere ANNULLATO

Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 Successivamente alla presentazione di un «Mod. 730 Situazioni particolari» , NON è consentito presentare un Mod. 730 integrativo Eventuali errori od omissioni potranno essere corretti, avvalendosi del ravvedimento operoso, attraverso la presentazione del Mod. UNICO.

Le scadenze del CAF Mod. 730 Situazioni particolari - redditi 2012 entro l’11 ottobre: consegna della dichiarazione elaborata al contribuente Entro il 25 ottobre trasmissione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate

MONITORAGGIO ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO ------------ MODIFICHE AL MODULO RW Legge n. 97 del 6/8/2013 25

Soggetti interessati persone fisiche, anche per operazioni poste in essere in qualità di esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; enti non commerciali; società semplici ed equiparate fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che detengono all’estero investimenti o attività estere di natura finanziaria. Restano pertanto escluse le società di capitali, di persone e gli enti commerciali. 26

Esoneri soggettivi Restano esonerati dalla compilazione del quadro RW: le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o per una sua suddivisione o che lavorano presso organizzazioni internazionali. L’esonero riguarda il c/c per l’accredito degli stipendi e tutte le attività detenute all’estero e viene meno al rientro in Italia; i soggetti che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi (frontalieri). L’esonero si applica a tutte le attività detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. 27

Art. 3 D.Lgs. 195/08 - Trasporto al seguito Monitoraggio fiscale – trasporto al seguito Art. 3 D.Lgs. 195/08 - Trasporto al seguito (nessuna modifica) Chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. La dichiarazione può essere: trasmessa telematicamente prima dell’attraversamento della frontiera, recando al seguito copia della stessa; consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, agli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano attestazione di ricevimento, da portare al seguito. ……… 28

Sanzioni Monitoraggio fiscale – trasporto al seguito Cosa cambia: La disposizione si applica anche per i trasferimenti effettuati mediante plico postale o equivalente (consegna a Poste S.p.A. all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento). NO per assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali con nome beneficiario e clausola di non trasferibilità. Sanzioni In caso di violazione il denaro contante è sequestrato nel limite del 40% dell’importo che eccede 10.000 euro. Cosa cambia: le informazioni raccolte saranno trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate e alla GDF; termini e modalità saranno stabiliti con apposito decreto. 29

Trasferimento attraverso intermediari Art. 1 – D.L. 167/90 Trasferimenti attraverso intermediari (riscritto) Gli intermediari finanziari … che intervengono, anche attraverso movimentazioni di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento….sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi della normativa antiriciclaggio (di valore pari o superiore a 15.000 euro), limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici ed equiparate. Intermediari (art. 11 c. 1 e 2 D.Lgs. 231/2007): banche, società di intermediazione mobiliare o Ente poste italiane, società finanziarie, fiduciarie e ogni altro intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento. Mezzi di pagamento (art. 1. c. 2, lett.i) D.Lgs. 231/2007): denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari ecc.. 30

Trasferimento attraverso intermediari Le modalità e i termini per la trasmissione dei dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni con l’estero saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Cosa cambia: Le informazioni che prima venivano fornite dai contribuenti con la compilazione della sez. III del modulo RW devono ora essere fornite direttamente dagli intermediari finanziari. Sono esclusi i trasferimenti estero su estero. Decorrenza: 4 settembre 2013 31

Trasferimenti attraverso non residenti Art. 2 – D.L. 167/90 Trasferimenti attraverso non residenti (riscritto) Al fine di garantire la massima efficacia dell’azione di controllo ….. l’UIF e la GDF, possono chiedere: agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; a tutti i soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio ( professionisti, intermediari, ecc.), con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi. Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità e i termini per la richiesta. 32

Trasferimenti attraverso non residenti Cosa cambia: è soppresso l’obbligo di compilazione del modulo RW sezione I; è aumentato, da 10.000 a 15.000 euro, l’importo che verrà monitorato. l’obbligo di mantenere evidenza delle informazioni è affidato a tutti i soggetti ai quali si applicano già le disposizioni antiriciclaggio (compresi i professionisti e le società di servizi che svolgono attività in materia contabile). Decorrenza: 4 settembre 2013 33

Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività Art. 4, comma 1, D.L. 167/90 (riscritto): Le persone fisiche, ……., residenti in Italia che nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono obbligati anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti o attività estere, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalle norme antiriciclaggio. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilito il contenuto della dichiarazione annuale nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare. L’obbligo non sussiste per le attività affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, se i flussi finanziari o i redditi derivanti da tali attività sono stati assoggettati a ritenute o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 34

Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività Cosa cambia: Non rileva l’ammontare detenuto al termine del periodo d’imposta bensì durante tutto il periodo d’imposta; L’obbligo potrebbe riguardare anche importi complessivi inferiori a 10.000 non essendo definito alcun importo; Gli importi devono essere indicati anche dai soggetti «titolari effettivi » considerati tali secondo le disposizioni antiriciclaggio. Decorrenza: dal 2013 Le modifiche non incidono sulla compilazione del modulo RW UNICO 2013 in scadenza il 30 settembre p.v.. 35

Modulo RW - Sez. III Art. 4, comma 2, D.L. 167/90: “Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d’imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.” ABROGATO Viene meno l’obbligo della comunicazione dei trasferimenti da, verso e sull’estero eseguiti nel corso dell’anno 2013. L’obbligo è sostituito dall’invio dei dati da parte degli intermediari. 36

Redditi da investimenti esteri Art. 4, comma 2, D.L. 167/90 (nuovo testo): NOVITA’ I redditi derivanti da investimenti esteri sono tassati con l’applicazione di ritenute o di imposte sostitutive da parte degli intermediari residenti ai quali sono affidati in gestione, custodia o amministrazione o che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Decorrenza: 4 settembre 2013 . 37

Art. 5 – D.L. 167/90 – Sanzioni (riscritto) Monitoraggio fiscale – Sanzioni VIOLAZIONE SANZIONE Omessa trasmissione dati da parte degli intermediari dal 10 al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata Omessa dichiarazione dei beni posseduti all’estero (quadro RW) Dal 3 al 15 % dell’importo non dichiarato Omessa dichiarazione dei beni se posseduti in paradisi fiscali Dal 6 al 30% dell’importo non dichiarato Tardiva presentazione del quadro RW (con presentazione entro 90 giorni dalla scadenza) Euro 258 Art. 5 – D.L. 167/90 – Sanzioni (riscritto) 38

Cosa cambia per il modulo RW – UNICO2013 Nulla cambia per la compilazione del modulo, che rimane obbligatoria per tutte le sezioni, con le vecchie modalità. OMESSA COMPILAZIONE SEZ. II Si applica la nuova sanzione dal 3 al 15% (favor rei) Omessa compilazione sez. III Rimane applicabile la vecchia sanzione dal 10 al 50%. Continuità dell’obbligo di segnalazione anche se in capo ad un altro soggetto (intermediario) Omessa compilazione sez. I Rimane applicabile la vecchia sanzione dal 5 al 25% dell’importo non dichiarato Presentazione entro 90 giorni Euro 258 nuova nuova 39

OMESSA PRESENTAZIONE MODULO RW per l’anno 2011 Ravvedimento modulo RW – UNICO 2012 OMESSA PRESENTAZIONE MODULO RW per l’anno 2011 (UNICO 2012) Presentazione del modulo entro il 30/9/2013 usufruendo del ravvedimento operoso, applicando le sanzioni minime per tutte le sezioni del modulo RW. 40