Revisione Aziendale Corso avanzato LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: 2016-2017 Docente: Corrado Testori
Revisione Aziendale Corso avanzato ISA ITALIA 710 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: 2016-2017 Docente: Corrado Testori
ISA Italia 710 Il principio ISA ITALIA 710 tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle informazioni comparative nella revisione contabile di bilancio. Il principio, dopo aver puntualizzato che le informazioni comparative riguardano sia i dati contabili che le informazioni, identifica due differenti approcci di massima agli obblighi di reportistica del revisore rispetto alle informazioni comparative: l’approccio dei “dati corrispondenti” e quello del “bilancio comparativo”.
ISA Italia 710 Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo Le differenze sostanziali tra i due approcci relativamente alla relazione di revisione sono le seguenti: per i dati corrispondenti, il giudizio del revisore sul bilancio riguarda unicamente il periodo amministrativo in esame; per il bilancio comparativo, il giudizio del revisore riguarda, invece, ciascun periodo amministrativo per il quale il bilancio è presentato.
ISA Italia 710 Informazioni comparative – procedure di revisione Il revisore deve valutare se: le informazioni comparative concordino con gli importi e le altre informazioni presentati nel periodo amministrativo precedente oppure, ove appropriato, siano stati rideterminati; i principi contabili utilizzati per le informazioni comparative siano uniformi a quelli adottati nel periodo amministrativo in esame, oppure, laddove essi siano stati cambiati, se tali cambiamenti siano stati correttamente contabilizzati e adeguatamente presentati e oggetto di informativa.
ISA Italia 710 Informazioni comparative – procedure di revisione In presenza di un possibile errore significativo nelle informazioni comparative, il revisore deve svolgere le procedure di revisione ulteriori necessarie nelle circostanze al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esiste un errore significativo. Se il bilancio del periodo amministrativo precedente è rettificato, il revisore deve stabilire se le informazioni comparative concordano con il bilancio rettificato Il revisore deve acquisire un’attestazione scritta specifica in merito a eventuali rideterminazioni effettuate per correggere un errore significativo contenuto nel bilancio del periodo amministrativo precedente che influisce sulle informazioni comparative.
ISA Italia 710 Informazioni comparative – dati corrispondenti Il giudizio del revisore normalmente non deve far riferimento ai dati corrispondenti. Se la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente conteneva un giudizio modificato e l’aspetto che ha dato origine alla modifica al giudizio non è stato risolto, il revisore deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Quando la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente conteneva un giudizio modificato e l’aspetto che ha dato origine al giudizio con modifica è stato risolto e correttamente contabilizzato o oggetto di appropriata informativa in bilancio, non è necessario che il giudizio del revisore relativo al periodo amministrativo in esame faccia riferimento alla precedente modifica.
ISA Italia 710 Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo Informazioni comparative - Gli importi e le informazioni inclusi nel bilancio riguardanti uno o più periodi amministrativi precedenti in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Dati corrispondenti - Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi come parte integrante del bilancio del periodo amministrativo in esame e sono destinati ad essere letti unicamente in relazione agli importi e alle altre informazioni relativi al periodo amministrativo in esame (definiti come “dati del periodo amministrativo in esame”). [ordinamento italiano] Bilancio comparativo - Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi per fini comparativi con il bilancio del periodo amministrativo in esame ma che, se sottoposte a revisione, sono menzionate nel giudizio del revisore. [N/A in Italia]
ISA Italia 710 Informazioni comparative – dati corrispondenti Se il revisore acquisisce elementi probativi sul fatto che il bilancio del periodo amministrativo precedente, sul quale è stato emesso un giudizio senza modifica, contiene un errore significativo, e i dati corrispondenti non sono stati correttamente rideterminati ovvero non è stata fornita informativa appropriata al riguardo, il revisore deve esprimere, nella relazione di revisione sul bilancio del periodo amministrativo in esame, un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo, con riferimento ai dati corrispondenti in esso contenuti Se il bilancio del periodo amministrativo precedente contenente errori non è stato rettificato e la relazione di revisione non è stata riemessa, ma i dati corrispondenti sono stati correttamente rideterminati ovvero ne è stata data informativa appropriata nel bilancio del periodo amministrativo in esame, la relazione di revisione può includere un richiamo d’informativa che descriva le circostanze e, ove pertinente, faccia riferimento all’informativa che illustra compiutamente tale aspetto all’interno del bilancio.
ISA Italia 710 Bilancio dell’esercizio precedente sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore Il revisore, in un paragrafo relativo ad altri aspetti, deve: dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore; riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e, qualora sia stato emesso un giudizio con modifica, le relative motivazioni; riportare la data di tale relazione. Esempio di paragrafo relativo ad altri aspetti Altri aspetti Il bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. per l’esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il [data], ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.
ISA Italia 710 Bilancio dell’esercizio precedente non sottoposto a revisione contabile Il revisore, in un paragrafo relativo ad altri aspetti, deve dichiarare che i dati corrispondenti non sono stati sottoposti a revisione contabile. Tale dichiarazione non esime il revisore dall’obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengono errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame.
Revisione Aziendale Corso avanzato ISA ITALIA 720 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: 2016-2017 Docente: Corrado Testori
ISA Italia 720 Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile Cosa si intende per «altre informazioni» ? Altre Informazioni - Informazioni finanziarie e non finanziarie (diverse dal bilancio e dalla relativa relazione di revisione) incluse per legge, per regolamento o per consuetudine in un documento che contiene il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione.
ISA Italia 720 Altre informazioni Tra le altre informazioni possono essere ricomprese, ad esempio: una relazione della direzione o dei responsabili delle attività di governance sull’andamento della gestione; [aspetto trattato dal SA Italia 720B] una sintesi dei principali dati economico-finanziari; i dati riguardanti la forza lavoro; i piani d’investimento; gli indici di bilancio; i nomi dei dirigenti e degli amministratori; una sintesi dei dati trimestrali.
ISA Italia 720 Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile Obiettivo L’obiettivo del revisore è di rispondere appropriatamente nei casi in cui i documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione includano altre informazioni che potrebbero inficiare la credibilità di quel bilancio e della relazione di revisione. Procedure di revisione Il revisore deve leggere criticamente le altre informazioni per identificare eventuali incoerenze significative rispetto al bilancio oggetto di revisione contabile.
ISA Italia 720 Incoerenze significative Definizione Altre informazioni che contraddicono le informazioni contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Una incoerenza significativa può far sorgere dei dubbi sulle conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi acquisiti in precedenza ed, eventualmente, sugli elementi a supporto del giudizio del revisore sul bilancio. Regole Se, nella lettura critica delle altre informazioni, il revisore identifica un’incoerenza significativa, egli deve stabilire se sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile, ovvero alle altre informazioni.
ISA Italia 720 Incoerenze significative identificate nelle altre informazioni acquisite prima della data della relazione di revisione Qualora sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile e la direzione si rifiuti di effettuarle, il revisore deve esprimere nella relazione di revisione un giudizio con modifica. Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni e la direzione si rifiuti di effettuarle, il revisore deve darne comunicazione ai responsabili delle attività di governance, e: inserire nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti che illustri l’incoerenza significativa; recedere dall’incarico, ove consentito da leggi o regolamenti applicabili.
ISA Italia 720 Incoerenze significative identificate nelle altre informazioni acquisite successivamente alla data della relazione di revisione Qualora sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile, il revisore deve seguire le regole contenute al riguardo nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560 – Eventi successivi. Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni e la direzione acconsenta ad effettuarle, il revisore deve svolgere le procedure di revisione necessarie nelle circostanze (ad es. la verifica delle misure poste in essere dalla direzione per assicurarsi che tutti i destinatari del bilancio, della relazione di revisione e delle altre informazioni già pubblicati siano informati delle modifiche); Qualora sia necessario apportare delle modifiche alle altre informazioni, ma la direzione si rifiuti di effettuarle, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance i propri dubbi riguardo le altre informazioni e intraprendere ulteriori azioni appropriate (ad es. l’acquisizione da parte del revisore di un parere del proprio consulente legale).
Revisione Aziendale Corso avanzato SA ITALIA 720 B Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: 2016-2017 Docente: Corrado Testori
SA Italia 720B La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza Principio di revisione specifico per adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano (art. 14, c. 2, D.Lgs. 39/10) Riesposizione del previgente PR 001 del CNDCEC – Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, e del Documento di Ricerca Assirevi n. 151.
SA Italia 720B Concetti generali Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e, ove applicabile, di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario, con il bilancio. Il giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione e, della relazione sul governo societario rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto né di completezza delle informazioni contenute nelle relazioni citate. Le procedure previste nel principio SA Italia 720 B potrebbero non consentire di identificare eventuali incoerenze significative fra le informazioni non finanziarie ed il bilancio in assenza dello svolgimento di ulteriori attività, le quali non sono richieste al fine dell’espressione del giudizio sulla coerenza (ad esempio per informazioni di natura previsionale o relative alle rielaborazioni di dati storici finalizzate a rappresentare con criteri alternativi fatti o operazioni aziendali).
SA Italia 720B Definizioni Informazioni: dati, importi e commenti presenti nella relazione sulla gestione e/o, ove applicabile, nella relazione sul governo societario, classificabili in: informazioni finanziarie: dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (o del gruppo), estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o riconducibili - attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti - al bilancio stesso; informazioni non finanziarie: dati, importi e commenti non estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile né riconducibili - attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti - al bilancio stesso;
SA Italia 720B Procedure di revisione Informazioni finanziarie il revisore, tenendo conto delle conoscenze acquisite nel corso dell’attività di revisione contabile del bilancio, deve svolgere le seguenti procedure: lettura della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della relazione sul governo societario; riscontro delle informazioni finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione dello stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Informazioni non finanziarie Il revisore deve effettuare una lettura d’insieme di tali informazioni, esercitando il suo spirito critico sulla base della sua conoscenza della società (o del gruppo) e di quanto acquisito nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.
SA Italia 720B Procedure di revisione Relazione sul governo societario art. 123-bis TUF Il revisore deve riscontrare che la relazione sul governo societario tratti, facendone espressa menzione, gli aspetti di cui all’art. 123-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 58/98. Il revisore non ha alcun obbligo di verifica in merito all’esaustività e alla correttezza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario. Qualora il revisore riscontri che una o più informazioni di cui all’art. 123-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 58/98 non sia stata oggetto di trattazione all’interno della relazione sul governo societario, ne dà comunicazione ai responsabili delle attività di governance secondo le modalità previste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260.
SA Italia 720B Incoerenza - definizione Presenza, nella relazione sulla gestione e/o, ove applicabile, nella relazione sul governo societario, di informazioni che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile Una incoerenza può consistere ad esempio in: differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario; contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario; informazioni fornite nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio.
SA Italia 720B Incoerenza - definizioni Incoerenza significativa: una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso Incoerenza significativa e pervasiva: incoerenza che, oltre a essere significativa, presenta le seguenti caratteristiche: non si limita a specifiche informazioni; pur limitandosi a specifiche informazioni, si riferisce o potrebbe riferirsi ad aspetti di importanza fondamentale per la comprensione delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e, ove applicabile, nella relazione sul governo societario da parte degli utilizzatori. Significatività Il revisore utilizza, nello svolgimento delle procedure elencate, il livello di significatività utilizzato nello svolgimento della revisione contabile del bilancio e determinato secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320 “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”
SA Italia 720B Tipologia di giudizio Giudizio con rilievo In presenza di un’incoerenza, il revisore deve: darne comunicazione ai responsabili delle attività di governance; valutare se essa costituisca incoerenza significativa e in caso affermativo esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi, descrivendo nel relativo paragrafo della relazione di revisione l’incoerenza significativa riscontrata. Giudizio negativo In presenza di una incoerenza significativa e pervasiva il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza negativo, descrivendo nel relativo paragrafo della relazione di revisione l‘incoerenza significativa e pervasiva riscontrata.
SA Italia 720B Tipologia di giudizio Giudizio con rilievo per limitazioni o dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio Nei casi in cui la relazione sulla gestione [e la relazione sul governo societario] non siano messe a disposizione del revisore in tempo utile per consentirgli lo svolgimento delle procedure di revisione ovvero tali relazioni non siano state predisposte; la relazione sul governo societario non riporti gli aspetti utili a comprendere le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata (informazioni non finanziarie di cui all’art. 123-bis, co. 2, lett. b), D.Lgs.58/98); il revisore deve valutare se esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi per limitazioni alle procedure o, a seconda delle circostanze, dichiarare l’impossibilità di esprimere il giudizio sulla coerenza.
Tipologia di giudizio sul bilancio Effetti sul giudizio sulla coerenza SA Italia 720B Giudizio modificato sul bilancio – effetti sul giudizio di coerenza . Tipologia di giudizio sul bilancio Effetti sul giudizio sulla coerenza Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio Nel giudizio sulla coerenza da valutare gli effetti degli errori nelle specifiche circostanze Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati Nel giudizio sulla coerenza da valutare gli effetti delle limitazioni nelle specifiche circostanze Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza Giudizio negativo
SA Italia 720 B Relazione di revisione L’obbligo di espressione del giudizio sulla coerenza deve essere assolto in una sezione separata della relazione di revisione che deve riportare il sotto-titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” contenente un paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d’esercizio][consolidato].” Per le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, la relazione di revisione deve riportare il sotto-titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” contenente un paragrafo dal titolo “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e agli assetti proprietari con il bilancio [d’esercizio][consolidato]” Laddove il revisore esprima un giudizio sulla coerenza con modifica, egli deve intitolare il paragrafo del giudizio “Giudizio con rilievi ”, “Giudizio negativo....” o “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.”, come appropriato.