Libertà religiosa e famiglia

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Transcript della presentazione:

Libertà religiosa e famiglia Il Matrimonio concordatario

Concordato Lateranense Art. 34 Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.

Significato della norma RISERVA DI GIURISDIZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE

Corte Costituzionale, sentenza n. 18 del 1982 Conferma la legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione Dichiara illegittima la norma che non prevede la delibazione delle sentenze di nullità secondo il procedimento previsto dal c.p.c., art. 797 Dichiara illegittima la norma che prevede l’esecutività dei provvedimenti super rato nell’ordinamento statale

Art. 8 Accordo Villa Madama 1) TRASCRIZIONE 2) DELIBAZIONE PROTOCOLLO ADDIZIONALE, n. 4 Impedimenti alla trascrizione Procedimento di delibazione

Recente giurisprudenza della Cassazione LA CONVIVENZA PROLUNGATA IMPEDISCE LA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA DI NULLITA’ IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO Sentenza I sez. civ., n. 1343 del 2011 Sentenza I sez. civ., n. 1494 del 2015 Cosa vuol dire «prolungata convivenza»? Sentenza S.U., n. 16380 del 2014: almeno tre anni, facendo riferimento alla legge sull’adozione

Problema della cd. «riserva mentale» Sent. Sez. I civ., n. 11226 del 2014: La dichiarazione di nullità del matrimonio per esclusione da parte di uno solo dei coniugi del bonum prolis non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica, quando di quella esclusione fosse a conoscenza l'altro coniuge o quando vi siano stati chiari elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico conoscibili con l'uso della normale diligenza.  Sent. Sez. I civ., n. 1790 del 2015: La contrarietà alla filiazione costituisce un elemento della sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici esteriori di riconoscibilità. Ne consegue che la conoscenza di tale opzione personale può solo desumersi dalle dichiarazioni dirette della parte o di un terzo che dalla parte l'abbia appreso e lo riferisca al destinatario. In quest'ultima ipotesi è necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio - temporale nel quale la circostanza è riferita.

Diritto dei genitori di educare i figli Art. 147 Codice Civile: “obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”

Crisi della famiglia e affidamento figli Anni ’50: i giudici italiani preferivano il coniuge cattolico a quello ateo o di altra religione Affidamento con divieto di educare i figli in una determinata fede o di impartire loro un’educazione fondamentalista T.M. Genova, decreto 26/8/1999, n. 504: si affidano al padre due figlie perché la madre, Lubavitch le coinvolgeva nella propria fede religiosa, definita dal giudice minorile “totalizzante, integralista e intransigente”

L. 8 febbraio 2006, n. 54 Affidamento condiviso: accordi tra genitori in materia di educazione religiosa dei figli

Corte d’Appello di Roma, sent. 4/4/2007 Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che i figli minori di due genitori separati venissero affidati ad entrambi i genitori, ricevendo un'educazione religiosa aperta alle loro diverse fedi (ebraica quella del padre e cristiana quella della madre), nel rispetto della libertà di orientamento religioso dei loro figli. 

Trib. Prato, Ord. 13/02/2009 In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’affido condiviso deve escludersi quando possa essere pregiudizievole per l’interesse dei figli minori. Nel caso di specie, veniva disposto l’affido esclusivo del minore al genitore in grado di assicurargli un modello educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo di socializzazione, in quanto l’altro genitore (la madre) per aver abbracciato una nuova religione, quella dei testimoni di Geova, si presentava destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello educativo tale da renderne impossibile una corretta socializzazione (bambino di 5 anni).

Corte d’Appello Milano, decr. 21/2/2011 Affidamento condiviso: partecipazione del minore ad un percorso di catechesi finalizzato al battesimo per scelta di uno solo dei genitori

Cass., sez. I civ., sent. 12 giugno 2012, n. 9546 Affidamento condiviso con divieto per la madre, TDG, di condurre con sé il bambino (di 4-5 anni) alle riunioni religiose. Viene stabilito inoltre che al bambino, battezzato nella fede cattolica, sia garantita un’educazione pluralistica.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., sent. 4/11/2013, n. 24683 Non implica violazione del diritto di professare la propria fede religiosa, il provvedimento di divieto di partecipazione alle Adunanze del Regno, emesso nel corso di un giudizio di “affidamento condiviso” delle figlie minorenni di un padre appartenente ai Testimoni di Geova, nel caso in cui, all’esito degli accertamenti svolti a livello comunale, si sia ritenuto che l’età delle figlie non consentisse loro di “praticare una scelta confessionale veramente autonoma” e fosse pertanto inopportuno “uno stravolgimento di credo religioso” (nel caso di specie, "cattolico”). 

EHRC, 23 giugno 1993 “Hoffman c. Austria” Contrasta con il diritto di libertà religiosa, l’affidamento dei figli a uno dei coniugi avvenuto considerando esclusivamente l’appartenenza religiosa del genitore (che apparteneva ai TDG)

EHRC, 16 dicembre 2003 “Martinez c. Francia” Anche in questo caso erano stati affidati i figli al padre solo perché la madre era TDG

EHRC, 12 febbraio 2013, “Vojnity c. Ungheria” Padre aderente alla “Congregazione della Fede”. Gli viene negato dai tribunali ungheresi qualsiasi contatto con i figli poiché la sua fede viene ritenuta dannosa per l’equilibrio psichico dei figli. La Corte Europea considera la decisione eccessiva e discriminatoria perché basata esclusivamente sulla fede religiosa.

Separazione dei coniugi Trib. Bologna, sent. 5/2/1997: addebito della separazione al marito perché aderente alla fede Lubavitch