Come si liquida il “danno” da lite temeraria? 3 febbraio 2017 dott.ssa Ilaria Gentile Tribunale di Milano
Come è nata la proposta? Obiettivo dell’Osservatorio: verificare la possibilità di elaborare criteri/parametri uniformi anche per altri danni non patrimoniali Costituzione del Gruppo 7 dell’Osservatorio Individuazione macro-aree di indagine Metodo seguito: censimento ed esame dei provvedimenti: fotografia della giurisprudenza del Tribunale di Milano.
L’istituto: cosa è il “danno” da lite temeraria? Art. 96 co. 2 c.p.c.: “In ogni caso, quando pronuncia sulla spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Cosa è il “danno” da lite temeraria? Corte cost. 23.06.2016 n. 152: Art. 96 co. 1 e 2 c.p.c.: risarcimento del danno aquiliano per lite temeraria Art. 96 co. 3 co. 3 c.p.c.: l’“importo equitativamente determinato” ha natura sanzionatoria ed indennitaria. Non è un “danno”.
Istituto: presupposti Soccombenza integrale (Cass. 7409/2016) El. soggettivo: mala fede o colpa grave (Cass. 12413/2013) NO condanna generica (Cass. 1266/2016) Comp. esclusiva del giudice della fase del processo (Cass. 1115/2016)
Istituto: quantum L’art. 96 co. 3 c.p.c….non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, ….Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Cass. 21570/2012) Nella specie: somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari.
Risultati del di censimento Campione: 38 provvedimenti, di cui 34 di Tribunale (32 Tribunale di Milano) Valori assoluti (da € 500,00 ad € 100.000,00) Parametri adoperati: - 60% compenso ex d.m. 55/2014 (da frazione a multiplo del compenso) - 12% aliquota del petitum/decisum - 12% indennizzo Legge Pinto - 16% nessun parametro indicato.
Risultati del censimento Dei provvedimenti che hanno adoperato il parametro del compenso: - circa la metà ha liquidato in importo circa pari al compenso; - la restante metà ha ridotto ovvero aumentato da 1/3 al quadruplo; Cass. 2584/2016 e 3376/2016 (art. 385 co. 4 c.p.c.).
Risultati del censimento: indici valore della causa, intensità dell’elemento soggettivo, numero delle parti, durata del processo, pregiudizio della parte vittima dell’abuso del processo.
Proposta liquidatoria Liquidazione della “somma equitativamente determinata” ex art. 96 co. 3 c.p.c. con riferimento al parametro del compenso ex d.m. 55/2014, nella specie una somma pari al compenso, riducibile alla metà, aumentabile sino al doppio, sulla scorta dei seguenti indici (intensità elemento soggettivo abusante e pregiudizio per parte “abusata”).
Lavori in corso Il Gruppo 7 ha ripreso a riunirsi ed ha deciso di allargare il campione su base anche territoriale e sta quindi continuando il lavoro di censimento: la ricerca è stata estesa alla Corte ed agli altri Tribunali del Distretto e fuori Distretto.
Risultati ad oggi T. Bergamo: spese di lite/nessun parametro/aliquota petitum/decisum T. Bologna 2^ Sez. Civ.: da 1/3 alla metà delle spese processuali; T. Busto Arsizio: l. Pinto/spese legali/frazione petitum . T. Como: da ¼ al triplo delle spese/frazione importo controverso/nulla se spese legali esaustive.
Risultati ad oggi T. Monza: maggior parte spese di lite, da ½ a importi pari alle stesse. T. Roma: poco applicata, parametro spese di lite; T. Trani: poco applicata, parametro spese di lite;
Obiettivo Parametro: ragionevolezza “Quante volte la liquidazione del danno da lucro cessante sia effettuata in base a parametri di riferimento noti ed a sistemi di capitalizzazione largamente invalsi, in tanto è configurabile un vizio della motivazione della sentenza che non abbia esposto i valori di riferimento ed il sistema del calcolo in quanto il ricorrente non si limiti all'affermazione che la somma riconosciuta dal giudice è insufficiente o eccessiva, ma specificamente assuma che, in base a quei parametri ed a quei sistemi, la somma da liquidare sarebbe stata apprezzabilmente diversa, indicandone l'entità e chiarendo le ragioni della diversità del risultato.” (Cass. 1215/2006).
Ringraziamenti Tutti i Componenti del Gruppo 7 ed i Colleghi civilisti dei Tribunali di Bergamo, Bologna, Busto Arsizio, Como, Monza, Trani ed il dott. Raffaele Miele del Trib. di Roma.