AMMORTIZZATORI SOCIALI

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Transcript della presentazione:

AMMORTIZZATORI SOCIALI 24 Giugno 2016

Ammortizzatori Sociali: Schema

I Fondi di Solidarietà I Fondi di solidarietà interessano tutti i settori non coperti dalla CIG, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in precedenza datori di lavoro con più di 15 dipendenti). La normativa si applica anche agli apprendisti in apprendistato professionalizzante. Tutti i Fondi istituiti dal provvedimento hanno l’obbligo del pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

I Fondi di Solidarietà

I Fondi di Solidarietà Bilaterali Il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali ha previsto l’obbligo di stipulare accordi sindacali entro il 31 dicembre 2015 per la costituzione (o per l’adeguamento, se già esistenti) di Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori non coperti dalla CIGO o dalla CIGS, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In caso di mancata stipula degli accordi (per la costituzione dei Fondi o per il loro adeguamento) confluenza dal 1° gennaio 2016 nel Fondo di integrazione salariale.

I Fondi di Solidarietà

I Fondi di Solidarietà Bilaterali Prestazioni Tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste per il ricorso alla CIG: ASSEGNO ORDINARIO di importo almeno pari all’integrazione salariale: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con massimali

I Fondi di Solidarietà Bilaterali Prestazioni: l’Assegno ordinario Durata massima: compresa fra le 13 settimane in un biennio mobile e la durata massima prevista per la CIGO e la CIGS in relazione alla causale indicata

I Fondi di Solidarietà Bilaterali Ulteriori prestazioni (facoltative) prestazioni integrative agli ammortizzatori sociali già previsti dalla legge (sia durante il rapporto di lavoro che in caso di disoccupazione) assegno straordinario per coloro che maturino i requisiti per la pensione entro i 5 anni successivi finanziamento di programmi formativi In relazione alla possibilità che i Fondi eroghino prestazioni aggiuntive è prevista la possibilità Fondi di solidarietà bilaterali siano istituiti anche per ambiti coperti dalla CIG.

I Fondi di Solidarietà Bilaterali Contribuzione Contribuzione ordinaria: Aliquota complessiva definita dagli accordi collettivi Ripartizione: 2/3 a carico del datore di lavoro 1/3 a carico dei lavoratori In caso di utilizzo contributo addizionale stabilito dai decreti ministeriali (minimo 1,50% retribuzione persa) L’eventuale erogazione dell’assegno straordinario (che costituisce una forma di accompagnamento alla pensione) è interamente a carico dell’azienda, così come la contribuzione ad esso correlata.

I Fondi di Solidarietà Bilaterali Il Fondo di Solidarietà del Gruppo Poste Italiane

I Fondi di Solidarietà Bilaterali ALTERNATIVI Nei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro è prevista la possibilità di un sistema alternativo al precedente, in cui i Fondi già istituiti possono rimanere bilaterali “puri” (anziché diventare gestioni presso l’INPS), sia pure con una vigilanza pubblica.

I Fondi di Solidarietà Bilaterali ALTERNATIVI Prestazioni (anche solo una fra le due) ASSEGNO ORDINARIO di importo almeno pari all’integrazione salariale (quindi almeno 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con i massimali previsti per la CIG) - durata massima compresa fra le 13 settimane in un biennio mobile e la durata massima prevista per la CIGO e la CIGS in relazione alla causale indicata e/o ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ per un periodo minimo di 26 settimane (misura sostitutiva dei contratti di solidarietà di tipo B, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS) - v. oltre

Il Fondo di Integrazione Salariale È il Fondo che opera per i settori che: non sono coperti dalla CIGO o dalla CIGS e non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali. Riguarda i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e sostituisce il Fondo di Solidarietà Residuale (istituito per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).

Il Fondo di Integrazione Salariale Prestazioni Datori di lavoro FINO A 15 DIPENDENTI ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ (per datori di queste dimensioni può essere richiesto dal 1° luglio 2016) Datori di lavoro CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ ASSEGNO ORDINARIO (durata massima 26 settimane in un biennio mobile) in relazione alle causali previste per la CIGO e la CIGS

Il Fondo di Integrazione Salariale Limite di utilizzo delle prestazioni

Il Fondo di Integrazione Salariale Contribuzione Contribuzione ordinaria: 0,45% datori di lavoro FINO A 15 DIPENDENTI 0,65% datori di lavoro OLTRE 15 DIPENDENTI Ripartizione: 2/3 a carico del datore di lavoro 1/3 a carico dei lavoratori In caso di utilizzo contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa

L’Assegno di Solidarietà L’ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ è la prestazione (sostitutiva dei contratti di solidarietà di tipo B ossia quelli stipulati dalle imprese non coperte dalla CIGS, abrogati dal 1° luglio 2016) erogata dal Fondo di integrazione salariale. È subordinato alla stipula di accordi sindacali aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per ragioni economiche. Non vi si può quindi fare ricorso se l’eccedenza dichiarata è relativa a un solo lavoratore.

L’Assegno di Solidarietà Avvio e Durata da 01/01/2016 datori di lavoro OLTRE 15 DIPENDENTI da 01/07/2016 datori di lavoro DA 6 A 15 DIPENDENTI Durata massima: 12 mesi in un biennio mobile

L’Assegno di Solidarietà Misura: pari al “trattamento di integrazione salariale” 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con massimali. Importo assoggettato al prelievo contributivo del 5,84%

L’Assegno di Solidarietà Riduzione media oraria complessiva: Massimo 60% dell’orario dei lavoratori interessati Percentuale di riduzione dell’orario di lavoro per lavoratore Massimo 70% calcolato sull’intero periodo del contratto di solidarietà Gli accordi devono specificare le modalità con cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto.

I Fondi di Solidarietà Schema riepilogativo: PRESTAZIONI

I Fondi di Solidarietà Schema riepilogativo: CONTRIBUZIONE