ENTI NON COMMERCIALI: Imposte dirette ed indirette

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Transcript della presentazione:

ENTI NON COMMERCIALI: Imposte dirette ed indirette STUDIO MONTANELLI

IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE IRES (ex Irpeg) ……/IRE IRAP IVA STUDIO MONTANELLI

Imposte dirette Le imposte dirette colpiscono la capacità economica dei soggetti passivi come tale, senza aspettare che la stessa si manifesti, nel trasferimento o nel consumo di un bene o di un servizio. Le imposte sul patrimonio, a differenza di quelle sul reddito, non colpiscono una nuova ricchezza (come i redditi), ma il valore del patrimonio in quanto tale; per questo può essere vista come una misura espropriativa (es. Ici) STUDIO MONTANELLI

(sui consumi di beni o servizi e sugli atti giuridici) Imposte indirette (sui consumi di beni o servizi e sugli atti giuridici) Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in occasione di un consumo, di un investimento o di un trasferimento patrimoniale (es. Iva). STUDIO MONTANELLI

Reddito Il “reddito” è un concetto dinamico, cioè un incremento patrimoniale. Ai fini dell’imposizione fiscale è molto importante riferire il reddito ad un periodo di tempo per poter esprimere una valutazione sull’entità effettiva dell’arricchimento. Infatti le imposte ordinarie sul reddito sono applicate “per periodo d’imposta”. STUDIO MONTANELLI

Patrimonio Il “patrimonio” è un concetto statico, che esprime l’insieme delle attività e delle passività di un soggetto. STUDIO MONTANELLI

REDDITO IMPONIBILE L’individuazione del reddito imponibile avviene, in base al T.U. n. 917/1986, utilizzando le diverse categorie di reddito previste dall’art. 6, e cioè: redditi fondiari redditi di capitale redditi di lavoro dipendente redditi di lavoro autonomo redditi d’impresa redditi diversi STUDIO MONTANELLI

Reddito imponibile La classificazione dei redditi tra le varie categorie avviene in genere in base alla natura oggettiva del provento. Tale classificazione si modifica tuttavia quando si tratta di reddito conseguito da un’impresa commerciale: in questo caso anche redditi oggettivamente diversi da quello d’impresa, come ad esempio i canoni di locazione o gli interessi attivi che dovrebbero rispettivamente costituire redditi fondiari e di capitale, confluiscono entrambi nel reddito d’impresa (principio di attrazione del reddito d’impresa). STUDIO MONTANELLI

Categoria di reddito Si esaminano brevemente le singole categorie di reddito: redditi fondiari Includono i redditi derivanti da terreni e fabbricati esistenti nel territorio dello Stato e si determinano con criteri medio-ordinari: reddito catastale. Per i terreni i redditi si dividono in reddito dominicale e reddito agrario. I redditi fondiari sono attribuiti soltanto a chi possiede il bene a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento. STUDIO MONTANELLI

redditi di capitale Nella categoria dei redditi di capitale rientra la maggior parte dei proventi derivanti dalle cosiddette “attività finanziarie”, nella forma di interessi su mutui e titoli obbligazionari, dividendi, etc. STUDIO MONTANELLI

redditi di lavoro dipendente I redditi di lavoro dipendente sono individuati dall’art. 49 del Tuir: quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. STUDIO MONTANELLI

Redditi di lavoro autonomo La categoria dei redditi di lavoro autonomo viene identificata, dall’art. 53, in maniera residuale: sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti nel reddito agrario o nel reddito d’impresa. STUDIO MONTANELLI

Redditi d’impresa Redditi derivanti dall’attività commerciale, svolta abitualmente, in modo organizzato. L’attività deve rientrare tra quelle elencate nell’art. 2195 del C.C., tra cui l’attività industriale di produzione di beni e servizi, l’attività intermediaria nella circolazione dei beni, le attività bancarie o assicurative,di trasporto o ausiliare delle precedenti. STUDIO MONTANELLI

Redditi diversi L’espressione “diversi” fa emergere il carattere eterogeneo e residuale di questa categoria, in cui rientrano proventi diversi tra loro, irriconducibili, per un verso o per un altro, alle categorie reddituali finora esaminate. STUDIO MONTANELLI

IRES Il D.Lgs. 460/1997 ha introdotto dall’1.1.1998 rilevanti modifiche alla disciplina degli enti non commerciali nonché la nozione, con relativa regolamentazione, delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). STUDIO MONTANELLI

IRES Ente non commerciale La qualifica di Ente non commerciale deriva dall’oggetto esclusivo o principale dell’ente Oggetto principale È determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto (se esistenti) in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e, in mancanza, in base all’effettiva attività; Si intende l’attività essenziale svolta per realizzare direttamente gli scopi primari previsti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto STUDIO MONTANELLI

IRES Reddito complessivo È costituito dalla somma delle singole categorie di reddito determinate secondo le norme previste dalla disciplina dell’Irpef; Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e per corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. STUDIO MONTANELLI

IRES Dal 01.01.1998 non sono imponibili: I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le raccolte possono essere effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi. La non imponibilità è subordinata alla circostanza che si tratti di iniziative occasionali, di raccolte fondi eseguite in occasione di celebrazioni, ricorrenze, ecc. e di beni ceduti di modico valore; I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in modo convenzionato o in regime di accreditamento di attività con finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’Ente senza alcuna distinzione tra quelli a fondo perduto è quelli con natura di corrispettivi STUDIO MONTANELLI

IRES Rendiconto delle raccolte pubbliche Gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio devono redigere e conservare un apposito e separato rendiconto indicante in modo chiaro e trasparente (anche a mezzo di relazioni illustrative) le entrate e le spese relative a ogni celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. STUDIO MONTANELLI

IRES Determinazione del reddito Secondo l’art. 144, D.P.R. 917/1986, i redditi degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria (redditi da terreni, fabbricati, capitale, d’impresa e diversi), in base alle norme esistenti per le persone fisiche ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione, esclusi i redditi esenti o soggetti a ritenuta definitiva o ad imposta sostitutiva. Anche per gli enti non commerciali le perdite d’impresa in contabilità ordinaria sono compensabili solo con altri redditi d’impresa. STUDIO MONTANELLI

IRES Enti associativi Non si considera commerciale l’attività svolta a favore degli associati o partecipati, in conformità alle finalità istituzionali, purché senza pagamento di corrispettivi specifici (sono corrispettivi specifici anche i contributi e le quote supplementari in funzione di specifiche o maggiori prestazioni). Pertanto i corrispettivi versati a fronte di prestazioni specifiche sono imponibili come reddito d’impresa o come reddito diverso a seconda che le prestazioni siano abituali o occasionali. Non sono invece imponibili le quote o i contributi associativi versati per aderire all’associazione. STUDIO MONTANELLI

IRES (imposta sui redditi delle società) Aliquota del 27,5% sul reddito imponibile (a partire dall’anno d’imposta 2008) Regime fiscale L. 398/91 STUDIO MONTANELLI

APPLICAZIONE REGIME FISCALE L.398/91 IRES APPLICAZIONE REGIME FISCALE L.398/91 Base imponibile: 3% del fatturato (attività commerciali) STUDIO MONTANELLI

IRES Si applica una forfetizzazione dei costi commerciali pari al 97% Si considerano solo le entrate derivanti da attività commerciale (fatturato) ….in conclusione….. si applica l’aliquota del 27,5% sulla base imponibile del 3% del fatturato STUDIO MONTANELLI

IRES RIFORMA FISCALE Dlgs 12 dicembre 2003 n. 344 … anche per gli enti non commerciali … a partire dai redditi prodotti nell’anno 2004 … in attesa di lumi interpretativi, l’inclusione è giustificata dal fatto che non è ancora stata data attuazione alla delega per l’imposizione sulle persone fisiche STUDIO MONTANELLI

IRES Il decreto legislativo 344/2003, emanato in attuazione dell’articolo 4 della legge di riforma del sistema fiscale italiano (legge 80/2003), non ha modificato le regole di tassazione degli enti non commerciali. Non è infatti, ancora stato attuato il disposto del comma 1, lett. a), dell’art. 4 della legge 80/2003,che prevede di includere gli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, al pari delle persone fisiche, con applicazione di due aliquote (23 e 33 %) progressive per scaglioni di reddito (rispettivamente sopra e sotto 100.000 euro). A questa disposizione si darà verosimilmente seguito in futuro, quando verrà attuata un’ulteriore fase della riforma del sistema fiscale italiano, che prevede la rivisitazione dell’Irpef. STUDIO MONTANELLI

IRES A seguito dell’entrata in vigore dell’Ires non sono cambiate le regole generali di tassazione…. … la disciplina fiscale degli enti non commerciali subisce però alcune rilevanti conseguenze a seguito dell’introduzione della nuova imposta. STUDIO MONTANELLI

IRES LE LINEE-GUIDA gli enti non commerciali sono soggetti all’Ires; Le regole di determinazione dell’imponibile fiscale complessivo rimangono inalterate; Si applica l’aliquota proporzionale del 27,5% (a a partire dall’anno d’imposta 2008); STUDIO MONTANELLI

IRES Per alcune tipologie di enti si dovrebbe applicare la riduzione dell’Ires al 50% secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Dpr 601/1973. possono beneficiare della riduzione: Enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; Istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; Enti il cui fine e equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. Questa agevolazione è riconosciuta se i soggetti hanno personalità giuridica. Il beneficio si applica anche a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fondazioni bancarie e Ipab riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private. STUDIO MONTANELLI

IRES Sono confermati i regimi agevolativi applicabili a Stato, altri enti pubblici, enti associativi e Onlus; Previsto un regime transitorio di tassazione dei dividendi: sono imponibili per il 5% e, se corrisposti nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono soggetti a ritenuta del 12,5 %; Si applica l’imposta sostitutiva del 12,5 % sulle plusvalenze da partecipazioni non qualificate mentre quelle derivanti da partecipazioni qualificate sono tassate al 40 %; Va fatta attenzione ai mutamenti di regime sia per perdita di qualifica fiscale sia per trasformazione o altre operazioni straordinarie STUDIO MONTANELLI

(imposta regionale sulle attività produttive) IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) Caratteristiche: È un’imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione (come avviene per le imposte sui redditi) né a quello del suo consumo (come l’Iva); È un’imposta a carattere reale (come la soppressa Ilor); È un’imposta indeducibile dalle imposte sui redditi. Tale indeducibilità è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con propria Ordinanza 23.07.2001, n. 286. STUDIO MONTANELLI

IRAP Riferimento territoriale della base imponibile L’Irap si applica sul valore della produzione netta effettuata nel territorio della regione. Qualora l’attività venga esercitata nel territorio di più Regioni, la base imponibile viene suddivisa proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti. STUDIO MONTANELLI

IRAP La normativa Irap prevede metodologie di determinazione della base imponibile diversificate a seconda dei soggetti passivi, dell’attività esercitata e dei relativi regimi contabili. STUDIO MONTANELLI

In presenza di attività commerciali IRAP In presenza di attività commerciali …con determinazione forfetaria del reddito… Ai sensi dell’art. 17, comma 2 la base imponibile si determina: STUDIO MONTANELLI

IRAP Con la somma tra: La base imponibile calcolata secondo il metodo retributivo previsto per l’attività istituzionale… …e la base imponibile calcolata con le stesse regole per le società commerciali per l’attività commerciali (determinata secondo le regole previste per i contribuenti minimi, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro, pro-loco, enti non commerciali forfetari) STUDIO MONTANELLI

In assenza di attività commerciali IRAP In assenza di attività commerciali Si deve fare riferimento all’art. 10, comma 1 dove viene previsto che la base imponibile si calcola … sommando: Le retribuzioni spettanti al personale dipendente (criterio di competenza); Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; Compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; Compensi erogati per attività di lavoro occasionale; Ammontare degli interessi passivi; Ammontare delle indennità è rimborsi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986; STUDIO MONTANELLI

IRAP …sottraendo: contributi Inail; Spese apprendisti; Spese per disabili; STUDIO MONTANELLI

IVA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO STUDIO MONTANELLI

IVA DEFINIZIONE La disciplina IVA per gli enti di tipo associativo è contenuta nell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 633/72, modificato dall’art. 5, comma 2 del D.L. 460/97. Si è cercato di escludere dal campo di applicazione Iva quelle attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte dirette. STUDIO MONTANELLI

IVA A differenza delle società ed enti commerciali in cui vige una presunzione assoluta in base alla quale sono in ogni caso considerati soggetti passivi Iva … … ai soggetti diversi quali gli ENTI NON COMMERCIALI la qualifica di soggetto passivo ai fini dell’Iva può essere attribuita esclusivamente al verificarsi di una serie di CONDIZIONI: STUDIO MONTANELLI

IVA Abitualità e professionalità (quindi non le attività occasionali) devono rientrare tra le attività commerciali di cui all’art. 2195 C.C. od attività agricole previste nell’art. 2135 C.C. svolgere tale attività in forma d’impresa STUDIO MONTANELLI

IVA RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI L’art. 2, c. 2, del D.L. 460/97 dispone che le attività di raccolte pubbliche di fondi effettuate : occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione STUDIO MONTANELLI

IVA … restano ESCLUSE dal campo di applicazione dell’IVA. Viene a mancare il presupposto dell’abitualità: è un’attività OCCASIONALE STUDIO MONTANELLI

IVA NON COSTITUISCONO OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di propri associati o partecipanti e di associazioni che svolgono la medesima attività verso pagamento di un corrispettivo specifico, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nell’ambito di bar e esercizi similari da parte di associazioni di promozione sociale nei confronti di propri associati, soci e partecipanti, a condizione che dette attività siano strettamente complementari a quelle direttamente svolte in attuazione degli scopi istituzionali. le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale, culturali, religiose, assistenziali, politiche, sindacali e di categoria, effettuate prevalentemente ai propri associati. STUDIO MONTANELLI

IVA L’applicazione delle disposizioni agevolative previste dai commi 4 e 6 del medesimo art. 4 del D.P.R. 633/72 è subordinata alla condizione che le associazioni interessate adeguino i loro atti costitutivi o statuti, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, introducendo le seguenti clausole: divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione; obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con analoghe finalità in caso di scioglimento; disciplina uniforme del rapporto associativo; obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; intrasmissibilità della qualità di socio. STUDIO MONTANELLI

IVA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE La perdita della qualifica di ente non commerciale deve essere determinata sulla base di un dato quantitativo che può essere valutato soltanto a posteriori. Il terzo comma dell’articolo 149 TUIR prevede invece che la perdita della qualifica produce effetti in via retroattiva, a decorrere dall’inizio dello stesso periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni. STUDIO MONTANELLI

IVA …CONSEGUENZE… adempiere entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio l’obbligo di iscrivere nell’inventario i beni patrimoniali dell’ente quando la verifica della perdita della qualifica avviene soltanto a consuntivo, al termine del periodo d’imposta. …QUINDI… bisogna fare una VALUTAZIONE PROSPETTICA della propria attività fin dall’inizio del periodo d’imposta. STUDIO MONTANELLI

IVA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (per coloro che NON hanno optato per la 398/91) L’art. 19, c. 1, del D.P.R. 633/72 dispone che i soggetti passivi possono portare in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’imposta da loro assolta o dovuta o a loro addebitata a titolo di rivalsa <<…in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione…>> STUDIO MONTANELLI

IVA …ci si rifà quindi solo all’attività d’impresa svolta e nega di fatto il diritto alla detrazione per l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi non destinati ad essere utilizzati nell’ambito di tali attività (attività istituzionale) e solo se c’è una contabilità separata tra le attività commerciali e quelle istituzionali. STUDIO MONTANELLI

IVA Per le attività cosiddette Promiscue ci si limita ad applicare la detraibilità per la sola parte di tale imposta imputabile all’esercizio delle attività rilevanti ai fini Iva, senza specificare i criteri in base ai quali la ripartizione tra imposta imputabile all’attività commerciale rispetto all’istituzionale debba essere effettuata. CRITERI OGGETTIVI in base a ciascuna operazione d’acquisto. STUDIO MONTANELLI

OPZIONE AL REGIME PREVISTO IVA OPZIONE AL REGIME PREVISTO DALLA 398/91 non si applica la detrazione iva sugli acquisti; la detrazione è forfetaria sul totale dell’iva da versare: 50 % sulle operazioni imponibili 10% sulle sponsorizzazioni 50% sulle pubblicità 1/3 sulle cessioni di diritti STUDIO MONTANELLI

IVA ATTENZIONE La disciplina Iva è diversa da quella delle imposte dirette: …può succedere che delle fattispecie escluse dall’area della commercialità ai fini delle imposte sul reddito mantengano comunque rilevanza ai fini IVA. STUDIO MONTANELLI

AGEVOLAZIONI FISCALI (in attesa delle novità in materia di detrazione/deduzione e limiti ) STUDIO MONTANELLI

EROGAZIONI LIBERALI Le erogazioni liberali agli enti non commerciali ed alle Onlus costituenti oneri deducibili sono elencati in modo tassativo dal legislatore fiscale. In attesa della definizione delle nuove regole di detrazione/deduzione anche per gli enti non commerciali ed i donatori (previste già per i redditi del 2012), di seguito si riporta per quanto di interesse il dettato attuale normativo del D.P.R. n. 917/1986: STUDIO MONTANELLI

CONTRIBUTI AL NON PROFIT DA PARTE DI ENTI ED IMPRESE STUDIO MONTANELLI

Erogazioni liberali a enti non profit: le agevolazioni per le aziende TAVOLA RIASSUNTIVA Erogazioni liberali a enti non profit: le agevolazioni per le aziende Tipo di erogazione Destinatari Agevolazione fiscale Norma applicabile Finalità esclusive di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto Persone giuridiche (1) e Ong (art. 28, Legge n. 49/1987) (1) tale erogazioni si cumulano con quelle a favore di organizzazioni non governative al fine del computo del limite massimo del 2% del reddito di impresa dichiarato Deduzione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. a) Finalità esclusive di ricerca scientifica Persone giuridiche localizzate nel Mezzogiorno Art. 100, c. 2, lett. b) Erogazioni liberali senza specifica indicazione sulla destinazione Università e istituti di istruzione universitaria Art. 100, c. 2, lett. c) STUDIO MONTANELLI

Erogazioni in denaro per acquisto / manutenzione /restauro di beni artistici e storici; Organizzazione di mostre, esposizioni scientifiche / culturali, studi e ricerche necessari Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro Deduzione senza limiti previsti Art. 100, c. 2, lett. f Erogazioni in denaro per attività del settore dello spettacolo e per realizzazione/restauro/ potenziamento delle strutture Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro Deduzione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. g Erogazioni liberali in denaro Onlus Deduzione non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. h STUDIO MONTANELLI

Impiego di dipendenti Onlus Deducibili entro i limiti dello 0,5% dell’ammontare complessivo del reddito delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (vedi dichiarazione dei redditi) Art. 100, c. 2, lett. i Erogazioni liberali in denaro ABROGATO Società sportive dilettantistiche Deduzione non superiore a euro 1.032,91 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (Art. 65, c. 2, lett. c- octies) Associazioni di promozione sociale Deduzione non superiore a euro 1.549,37 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. l STUDIO MONTANELLI

Erogazioni liberali in denaro per svolgimento di compiti istituzionali e per realizzazione di programmi culturali e dello spettacolo Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute Deduzione senza limiti previsti Art. 100, c. 2, lett. m Cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più in commercio o non commerciabili Enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanatrofi, enti religiosi I beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’imprese e si considerano distrutti ai fini iVA Art. 54 E 1, l. 342/2000 Erogazioni liberali in denaro a popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari Fondazioni, associazioni, comitati, individuati con decreto prefettizio o ministeriale Deducibilità dal reddito d’impresa senza limiti Art. 27, commi 1 e 4 L. 133/99 STUDIO MONTANELLI

Non concorrono a formare il reddito d’impresa Cessione gratuita di beni a popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari Fondazioni, associazioni, comitati, individuati con decreto prefettizio o ministeriale (D.P.C.M. 10 novembre 2000) Non concorrono a formare il reddito d’impresa Art. 27, commi 2 e 4 L. 133/99 Cessione gratuita di beni al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (esclusi prodotti alimentari e farmaci) Onlus (2) (2) Il costo specifico dei beni ceduti gratuitamente si cumula con le erogazioni di denaro ai fini del computo massimo di euro 2.065,83 o del 2 % del reddito d’impresa dichiarato Deduzione d’importo pari al costo specifico, non superiore a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o l’acquisto Art. 13, c. 2, D.Lgs. 460/97 Cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaci delle imprese che li commercializzano o li producono Onlus L’operazione non configura destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’imprese STUDIO MONTANELLI

CONTRIBUTI AL NON PROFIT DA PARTE DI PERSONE FISICHE O FIGURE FISCALMENTE ASSIMILABILI STUDIO MONTANELLI

Oneri deducibili (in diminuzione del reddito complessivo) Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: … g) I contributi, le donazioni e oblazioni erogati a favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; Le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’Istituto centrale per sostenimento del clero della Chiesa Cattolica italiana; l) Le erogazioni liberali in denaro di cui all’art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21,comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini dell’imputazione del reddito. STUDIO MONTANELLI

Oneri detraibili (in diminuzione dell’imposta) Gli oneri detraibili, indicati nell’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, danno diritto ad una detrazione di imposta parti al 19% delle erogazioni effettuate dal contribuente Ai sensi del comma secondo dell’art. 12, c.2, del D.P.R. n. 917/1986, <<l’imposta netta (irpef-ire) è determinata operando sull’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articolo 13, 14 e 15>>. STUDIO MONTANELLI

Detrazione/deduzione Si ricorda che le detrazioni e le deduzioni sono ammesse qualora i versamenti risultino effettuati tramite banca o ufficio postale oppure attraverso altri mezzi di pagamento quali carte di credito, assegni bancari e assegni circolari STUDIO MONTANELLI

TAVOLA RIASSUNTIVA Principali erogazioni liberali a enti non profit: le agevolazioni per le persone fisiche Tipo di erogazione Destinatari Agevolazione fiscale Norma applicabile Finalità esclusive di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto Ong Deduzione non superiore al 2% del reddito imponibile Art. 10, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986 Erogazioni liberali in denaro per svolgimento di compiti istituzionali e per realizzazione di programmi culturali e dello spettacolo Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute Detrazione non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 15, c. 1, lett. i) Erogazioni liberali in denaro Società sportive dilettantistiche Detrazione non superiore a euro 1.032,91 Art. 15, c. 1, lett. i-ter STUDIO MONTANELLI

Erogazioni liberali in denaro Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri Detrazione non superiore a euro 2.065,83 Art. 15, c. 1, lett. i-quater Erogazioni liberali in denaro a popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari Fondazioni, associazioni, comitati ed enti, Ong, Organizzazioni internazionali comitati, individuati con decreto prefettizio o ministeriale Art. 15, c. 1, lett.i- bis Onlus STUDIO MONTANELLI