Debitore principale debito garantito Creditore garantito Fideiussione

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Debitore principale debito garantito Creditore garantito Fideiussione Il legame di solidarietà fra debitore e fideiussore fa si che: A) il creditore può scegliere a chi rivolgersi prima per adempiere; B) il regime delle eccezioni è comune: ciò che può contestare il debitore, può contestare il fideiussore Debitore principale debito garantito Creditore garantito Fideiussione fideiussore Sub A) Sub B) Art. 1944 c.c. Obbligazione del fideiussore Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito Le parti possono però convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale Art. 1945 c.c. Eccezioni opponibili dal fideiussore Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità ne deriva che: il creditore può scegliere a chi fra i due rivolgersi Ne deriva che qualora vi fosse una qualunque forma di invalidità o inefficacia in relazione al rapporto di debito garantito, anche il fideiussore può valersene per non adempiere, nonostante il rapporto di fideiussione sia valido Beneficio dell’escussione: clausola pattizia che deroga alla solidarietà per rendere il rapporto SUSSIDIARIO

RATIO delle norme è la Tutela del debitore: 1941 c.c. Limiti della fideiussione La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale 1942 c.c. Estensione della fideiussione Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale (omissis). RATIO delle norme è la Tutela del debitore: se il contratto di fideiussione è studiato per rafforzare la garanzia del creditore, l’ordinamento riequilibra il peso del rapporto guardando anche alla tutela del debitore. Come? Individuando i limiti dell’oggetto dell’obbligazione, per fare in modo che il fideiussore possa calcolare l’importo del debito e, attraverso ciò, valutare la convenienza del rapporto al quale si obbliga

Elementi tipologici della FIDEIUSSIONE OMNIBUS (il modello, nato nella prassi bancaria, è stato elaborato in precise clausole dall’ABI) Piano oggettivo: l’assunzione dell’obbligazione di garanzia riguarda un intero FLUSSO di obbligazioni, attuali o future Piano soggettivo: il creditore è sempre una banca Compatibilità dell’oggetto del contratto con l’art. 1346 c.c. Secondo una parte della dottrina, l’ampia formulazione dell’oggetto del contratto sarebbe inidonea per il fideiussore a prevedere e valutare nel momento in cui presta la garanzia quali siano gli oneri da assumere realmente. Nel diritto applicato, una parte della giurisprudenza affermava la validità del modello omnibus in quanto l’obbligazione assunta dal garante sarebbe stata determinabile per relationem, cioè sulla base del contenuto del contratto principale fra debitore e banca. Altra parte, invece, dichiarava l’invalidità delle fideiussioni omnibus per quando nei contratti principali non fosse stato possinbile individuare le prestazioni garantite Intervento legislativo: novella dell’Art. 1938 c.c. Fideiussione per obbligazioni future o condizionali La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.

Distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma sent.n. 16213/2015 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. Secondo tale pronuncia, infatti, “il carattere distintivo” tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia sta nell’'assenza, in quest’ultimo, “dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione della legittimazione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonchè della proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento da quest'ultimo effettuato” (Si vedano, anche, Cass. sent.n. 22233/2014, 19736/2011, n. 14621/ 2009, n. 903/2008, n. 23900/2006. Tra le pronunce di merito, si vedano Tribunale di Napoli, sent.n. 8845/2014 e n. 4037/2014).