La costituzione del diritto di pegno Come si costituisce il pegno? nel momento di espressione della volontà dispositiva del debitore, cioè attraverso il titolo costitutivo? nel momento dello spossessamento, cioè con la cosegna?
Possibili atti di costituzione del pegno Atto unilaterale: è applicabile analogicamente l’art. 2821 in materia di ipoteca (sistematicità delle disposizioni sulle garanzie reali) Testamento: il debitore dispone di lasciare un suo bene in pegno al creditore. L’erede ha l’onere di consegna. Contratto
Il contratto che costituisce il diritto di pegno è “reale” Contratto reale ≠ contratto ad effetti reali La traditio (o attribuzione del possesso, es. consegna documenti) è un elemento costitutivo del contratto di pegno, identifica il tipo in quanto il contratto non si perfeziona se non con la consegna È pur vero, però, che dall’atto di concessione (contratto) deriva per il creditore il diritto alla sua costituzione, mediante l’immissione forzata. In altri termini, se anche dopo la concessione del pegno, il debitore non consegna il bene, il creditore ha diritto allo spossessamento forzato.
Funzione dello spossessamento Pubblicità nei confronti dei terzi (attuazione dello ius excludendi) Lo spossessamento rende possibile l’esercizio della prelazione: esso risolve i conflitti suscettibili di emergere con riferimento all’ordine di soddisfazione del credito garantito accordando prevalenza al creditore garantito rispetto agli altri Perciò lo spossessamento non può dirsi qualificante del tipo essendo finalizzato, nel profilo interno, a produrre l’indisponibilità del bene e, nel profilo esterno, ad impedire ai terzi di vantare diritti di prelazione confliggenti. Perciò la garanzia (diritto di pegno) non deriva dallo spossessamento ma dal titolo costitutivo: lo spossessamento riguarda solo il modo della sua attuazione concreta.
Rapporto fra titolo di costituzione del pegno e credito garantito Debitore Titolo (debito garantito) Beni dati in pegno (Art. 2784: beni mobili, universalità, crediti) Creditore