La costituzione del diritto di pegno

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui E’ la situazione di fatto che.
Advertisements

I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE Prof. Nino Rebaudo. I FINANZIAMENTI IN C/C Relativa facilità con cui si possono ottenere. Elasticità La facilità è data dal.
Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
L’obbligazione Università degli studi di Roma Tre
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
I CONTRATTI BANCARI Copyright © 2013 Clitt, Roma
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
L’espropriazione forzata
ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321)
Corso di Diritto Privato
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Prof. Raffaele Tuccillo
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Appalti pubblici “Principi” “Procedure”
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.
Le rinunce e le transazioni. Le rinunce e le transazioni: l’art cod. civ. Art cod. civ. “Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
La Responsabilità del debitore Art ° co. c.c. Il debitore risponde dei debiti contratti con TUTTI i propri beni presenti e futuri (responsabilità.
COSE, BENI E DIRITTI REALI L’oggetto del rapporto giuridico è il bene. Giuridicamente i beni sono tutte le cose che possono, indipendentemente dalla loro.
Dispensa di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria
Definizione di ipoteca
La tutela dei diritti dei lavoratori
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Debitore Creditore banca
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c.
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE
Titoli di credito Artt ss. c.c.
I DIRITTI REALI.
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
L’oggetto dell’ipoteca
Debitore principale debito garantito Creditore garantito Fideiussione
Fenomeno economico del finanziamento esterno dell’impresa
DIRITTO COMMERCIALE PROF. ANDREA LOLLI
Definizioni Art. 2 del reg. 1083/06
MORA DEL DEBITORE Ritardo qualificato
Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
il c.d. beneficio della divisione ex art
Art Azione come unità di misura della partecipazione
TUTELA DEI DIRITTI.
La soggettività giuridica (i soggetti)
OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
L’imprenditore.
MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
DEI CONTRATTI BANCARI (42).
LA RESPONSABILITA PATRIMONIALE
Diritto internazionale privato e dei contratti
LE OBBLIGAZIONI.
ARTICOLO N.1260 Cedibilità dei crediti.
I CREDITI DI FIRMA Nino Rebaudo 08/12/2018.
For Dealer vendita trasparente acquisto consapevole
IL FIDO BANCARIO Nino REBAUDO 26/12/2018.
Capitale, patrimonio e conferimenti
La Riforma Del Diritto Fallimentare
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE
Il negozio giuridico E' la dichiarazione di volontà emessa da uno o più soggetti, giuridicamente capaci, per la produzione di effetti giuridici riconosciuti.
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico
I Bilanci di Trasformazione
Art. 29. Rapporti personali tra coniugi.
Il pegno non Possessorio Prof. Arturo Maniaci
Transcript della presentazione:

La costituzione del diritto di pegno Come si costituisce il pegno? nel momento di espressione della volontà dispositiva del debitore, cioè attraverso il titolo costitutivo? nel momento dello spossessamento, cioè con la cosegna?

Possibili atti di costituzione del pegno Atto unilaterale: è applicabile analogicamente l’art. 2821 in materia di ipoteca (sistematicità delle disposizioni sulle garanzie reali) Testamento: il debitore dispone di lasciare un suo bene in pegno al creditore. L’erede ha l’onere di consegna. Contratto

Il contratto che costituisce il diritto di pegno è “reale” Contratto reale ≠ contratto ad effetti reali La traditio (o attribuzione del possesso, es. consegna documenti) è un elemento costitutivo del contratto di pegno, identifica il tipo in quanto il contratto non si perfeziona se non con la consegna È pur vero, però, che dall’atto di concessione (contratto) deriva per il creditore il diritto alla sua costituzione, mediante l’immissione forzata. In altri termini, se anche dopo la concessione del pegno, il debitore non consegna il bene, il creditore ha diritto allo spossessamento forzato.

Funzione dello spossessamento Pubblicità nei confronti dei terzi (attuazione dello ius excludendi) Lo spossessamento rende possibile l’esercizio della prelazione: esso risolve i conflitti suscettibili di emergere con riferimento all’ordine di soddisfazione del credito garantito accordando prevalenza al creditore garantito rispetto agli altri Perciò lo spossessamento non può dirsi qualificante del tipo essendo finalizzato, nel profilo interno, a produrre l’indisponibilità del bene e, nel profilo esterno, ad impedire ai terzi di vantare diritti di prelazione confliggenti. Perciò la garanzia (diritto di pegno) non deriva dallo spossessamento ma dal titolo costitutivo: lo spossessamento riguarda solo il modo della sua attuazione concreta.

Rapporto fra titolo di costituzione del pegno e credito garantito Debitore Titolo (debito garantito) Beni dati in pegno (Art. 2784: beni mobili, universalità, crediti) Creditore