Perché un’Europa unita? Introduzione Perché un’Europa unita?
L’Europa Unita come fattore di pace L’Europa Unita come fattore di sviluppo economico
Cooperazione in Europa secondo: Il metodo della cooperazione intergovernativa Il metodo “comunitario”
Differenze organi di Stati – organi di individui unanimità – maggioranza (qualificata) Raccomandazioni – atti vincolanti Controllo giurisdizionale Controllo democratico (Parlamento europeo e parlamenti nazionali)
Esempi di cooperazione secondo il metodo intergovernativo UEO e NATO OECE (OCSE) Consiglio d’Europa (sistema della CEDU)
La Dichiarazione Schuman Le Comunità europee La Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950 Parigi, Quai d’Orsay
L’Europa dei piccolo passi « il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche » « l'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme » « essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto »
Il Trattato CECA Parigi, 12 aprile 1951 Un trattato “legge” Scadenza: 23 luglio 2002
La CECA Perché il settore carbo-siderurgico? La nozione di “mercato comune”
La sovranazionalità Un ente esterno ai singoli Governi nazionali ma che esercita determinati poteri di governo all’interno dei territori nazionali
Le istituzioni Alta Autorità Consiglio speciale dei ministri Assemblea comune Corte di giustizia
Le altre due Comunità L’obiettivo di allargare l’esperienza comunitaria Il mercato comune generale (CEE – CE) Il mercato dell’energia atomica (CEEA o Euratom)
Il trattato CE (TCE) Roma, 25 marzo 1957 Un trattato “quadro” Il cambiamento di denominazione: da CEE a CE La trasformazione in TFUE
Le istituzioni (originarie) Assemblea (Parlamento europeo) Consiglio Commissione (Commissione europea) Corte di giustizia
Le istituzioni attuali Parlamento europeo Consiglio europeo Consiglio Commissione europea Corte di giustizia (comprendente anche il Tribunale) Corte dei conti Banca centrale europea
La trasformazione dei trattati La procedura di revisione (art. 48 TUE) Trattato sull’Unione europea (TUE - Maastricht, 7 febbraio 1992) Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007)
L’allargamento Trattati “aperti” ma con condizioni (art. 49 TUE) Da 6 a 28 Stati membri Future adesioni
Il recesso Art. 50 TUE La Brexit il referendum del 23 giugno 2016 Il caso Wales Gina Miller v. Secretary of State La notifica dell’intenzione di recesso (29.3.2017) Due anni per concludere un accordo sulle condizioni del recesso Altrimenti al 30.3.2019 i trattati cesseranno di applicarsi al RU
Il deficit democratico Il disegno europeo e il modello della democrazia rappresentativa-parlamentare Articolo 2 TUE L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo 10 TUE 1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. 2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
Il ruolo del Parlamento europeo L’originario ruolo consultivo I trattati di bilancio (1970 – 1975) Il suffragio universale diretto (1976)
Parlamento europeo e procedure decisionali Procedura di consultazione Procedura di parere conforme (ora approvazione) Procedure di cooperazione (Atto unico europeo 1986) Procedura di co-decisione (TUE) Procedura legislativa ordinaria e procedure legislative speciali (Tratt. Lisbona)
Il principio democratico e le Costituzioni degli Stati membri La decisione c.d. Lissabon Urteil: il modo di distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo tra Stati membri non è democratico
Art. 14.2 TUE La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Principio democratico e atti ultra vires (decisione sulle OMT della BCE) Principio democratico e atti che sopprimono l’autonomia dei parlamenti nazionali in materia di bilancio (decisione sul MES)