LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI

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LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI

DLGS 151 – ART. 12 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 [31 Dicembre 2008] è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata. 5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all'articolo 11, comma 2.

DA TENERE PRESENTE E’ lasciata ai produttori la possibilità di stipulare con i clienti accordi che prevedano modalità alternative ma equivalenti di finanziamento. E’ importante ricordare che il cliente ha la facoltà di restituire un RAEE ma non l’obbligo. Se non si avvale di tale facoltà il Produttore non ha nessun obbligo/responsabilità nella gestione del RAEE che rimane compito del detentore. Potrebbe anche essere opportuno specificare che nulla è dovuto dal produttore nel caso il RAEE non sia restituito al produttore stesso. Nel caso di RAEE nuovi, è necessario tener presente anche altri aspetti.

LA CATENA DISTRIBUTIVA PRODUTTORE 2 DISTRIBUTORE 1 CLIENTE

PRODUTTORE-CLIENTE Ritiro come RAEE E’ opportuno Il produttore ha l’obbligo di ritirare un RAEE dal proprio cliente contestualmente alla vendita di una nuova apparecchiatura equivalente Il RAEE deve essere ritirato e gestito da operatori autorizzati. Le quantità ritirate, recuperate, riciclate, ecc saranno dichiarate nella nuova apposita sezione del MUD relativa ai RAEE. E’ opportuno Inserire dove possibile (contratto, ordine, ecc) uno spazio dove il cliente possa dichiarare l’esistenza di un RAEE da ritirare contestualmente all’acquisto della nuova AEE. Specificare ove possibile, le modalità per il ritiro (disinstallazione, località, modalità di imballaggio, orari e giorni di ritiro, personale ecc)

PRODUTTORE-CLIENTE Ritiro come Usato E’ opportuno Il produttore può ritirare la vecchia AEE come usato, oppure come AEE in conto riparazione o manutenzione, ecc. Il trasporto dunque non è soggetto al regime dei rifiuti. Necessari i documenti di trasporto. L’AEE viene valutata dal produttore nella propria sede, per essere ricondizionata e rivenduta, oppure utilizzata come pezzi di ricambio, ecc. Le AEE scartate o i pezzi scartati non sono RAEE ai sensi del D.lgs 151 ma semplici rifiuti speciali che andranno gestiti ai sensi della legislazione vigente (D.lgs 152), tramite operatori autorizzati. Tali rifiuti andranno dichiarati nella solita sezione del MUD sui rifiuti E’ opportuno Se il prodotto viene riacquistato che il prezzo non sia “simbolico” ma commisurato al valore commerciale residuo del bene Che il produttore possa dimostrare di svolgere effettivamente attività di ricondizionamento, rivendita di AEE usate o utilizzo di pezzi di ricambio.

PRODUTTORE-DISTRIBUTORE-CLIENTE Il distributore di AEE professionali non ha alcun obbligo di ritiro nei confronti dei propri clienti. Il distributore non è autorizzato (normalmente) allo stoccaggio di rifiuti (in alcuni casi anche pericolosi) dunque non può ritirare rifiuti dai propri clienti. Il Produttore ha un obbligo di ritiro solo nei confronti del proprio cliente finale, per apparecchiature equivalenti acquistate contestualmente, IN SOSTITUZIONE di quelle vecchie. Non sussiste dunque alcun obbligo di ritiro per il produttore nei confronti del distributore Il rapporto è esclusivamente tra il produttore e il cliente finale. Il distributore, a meno di accordi diversi, non deve entrare nel circuito dei RAEE

IL GIRO DEL RAEE PRODUTTORE DISTRIBUTORE CLIENTE RITIRO RAEE VENDITA AEE PRODUTTORE DISTRIBUTORE CLIENTE

√ IL GIRO DEL RAEE PRODUTTORE DISTRIBUTORE CLIENTE RITIRO RAEE VENDITA AEE PRODUTTORE √ DISTRIBUTORE CLIENTE

IL DISTRIBUTORE RITIRA COME USATO Esistono molti settori dove normalmente il distributore ritira le AEE dal cliente cui vende una nuova AEE come usato. Le AEE vengono portate alla sede del distributore e ricondizionate, rivendute, smontate per i pezzi di ricambio. Quando il distributore decide di dismetterle, tali AEE o resti di AEE non diventano RAEE ma semplici rifiuti (speciali) che andranno trattati in conformità alla normativa vigente (D.lgs 152), sotto la responsabilità del distributore da operatori autorizzati. Per tali AEE il distributore non ha alcun diritto al ritiro da parte del produttore, anche quando ne acquista di nuove (infatti non sono IN SOSTITUZIONE perché il distributore non le utilizza ma le rivende).