Sentenza Commissione c. PE e Consiglio (2014)

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE
Advertisements

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
Corso di Diritto UE (9) L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (III)
Università di Pavia NOMINATO DAL CONSIGLIO EUROPEO CON L’ACCORDO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE È PRESIDENTE DELLA FORMAZIONE AFFARI ESTERI DEL CONSIGLIO.
Università di Pavia INIZIALMENTE: CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI (≠CECA) TUTTAVIA, L’ART. 201 TCE CONCEPIVA QUESTO SISTEMA COME PROVVISORIO “LA COMMISSIONE.
Università di Pavia GLI ATTI DELLA BCE EFFETTI INTERNI ALL’EUROSISTEMA INDIRIZZI, ISTRUZIONI, DECISIONI INTERNE ATTI CHE PRODUCONO EFFETTI NEI CONFRONTI.
“Semplificazione della P.A.C.” Analisi dettagliata della proposta della Commissione Riunione del 1° marzo 2007 Ente Nazionale Risi.
Le regole di circolazione degli alimenti nell’Unione Europea
(servizi di interesse economico generale)
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Stati Confederali E' una unione tra più stati tra loro sovrani e indipendenti che continuano a reggersi con leggi proprie. Esiste.
IL PROCESSO DECISIONALE
Il procedimento amministrativo è
Perché un’Europa unita?
Art. 19 (1) TUE La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto.
Le Fonti del diritto pubblico italiano
FONTI DEL DIRITTO.
Istituzioni e poteri dell’Unione Europea
Sentenza Van Gend en Loos (1963)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La funzione giurisdizionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’equilibrio istituzionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Le procedure legislative
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO
Articolo 6 Trattato UE 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7.
Diritto pubblico dell’economia
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I diritti fondamentali
LA COMMISSIONE EUROPEA
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Procedure legislative speciale nello SLSG
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Allargamento, adesione, recesso
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’adattamento dell’ordinamento italiano
CORSO DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per annullamento
La individuazione della corretta base giuridica
Il ricorso di annullamento artt TFUE
Diritto dell’Unione europea XXIV Lezione
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale
L’ORDINAMENTO UE Trattati e principi generali
Diritto dell’Unione europea XXIV Lezione
PROCESSO D’ INTEGRAZIONE EUROPA OCCIDENTALE
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Il processo decisionale europeo: attori e istituzioni
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
LA SECONDA FASE: CEE E EURATOM
Delegazione legislativa
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
Le procedure decisionali - 2
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia
Corso di Diritto dell’Unione
La condizione di parlamentare
Procedure decisionali - 1
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
Le procedure legislative
GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
FONTI DEL DIRITTO.
L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE (1)
Perché un’Europa unita?
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia Università di Pavia
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La formazione delle leggi
IL RICORSO IN CARENZA (I PRESUPPOSTI)
Transcript della presentazione:

Sentenza Commissione c. PE e Consiglio (2014) Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta del fondamento giuridico di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto di tale atto.

Sentenza PE c. Consiglio (2012) Qualora esista nel Trattato una disposizione più specifica che possa costituire la base giuridica dell’atto in questione, quest’ultimo deve fondarsi su tale disposizione

Sentenza PE c. Consiglio (2014) Se l’esame di un atto dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente, e una di tali finalità o componenti è identificabile come principale, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. Se invece un atto persegue contemporaneamente più finalità oppure ha più componenti legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all’altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni dei Trattati, un atto siffatto deve fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti.

Sentenza Commissione c. Consiglio (1991) Qualora la competenza di un' istituzione riposi su due norme del Trattato, l' istituzione deve adottare gli atti corrispondenti sulla base di ambedue le norme considerate. Tuttavia questa giurisprudenza non può essere applicata nella fattispecie. 18 Infatti, una delle disposizioni attributive di competenza considerate, cioè l' art. 100 A, prescrive l' approvazione del procedimento di cooperazione, contemplato dall' art. 149, n. 2, del Trattato, mentre l' altra disposizione, cioè l' art. 130 S, prescrive il voto all' unanimità nell' ambito del Consiglio previa semplice consultazione del Parlamento europeo. In un caso simile, il cumulo di basi giuridiche potrebbe svuotare il procedimento di cooperazione della sua stessa sostanza… 20 Verrebbe così messo a repentaglio lo scopo stesso del procedimento di cooperazione, che è quello di rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo della Comunità.

Art. 293 TFUE Quando‚ in virtù dei trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità… Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Sentenza Consiglio c. Commissione (2015) È necessario riconoscere, infatti, che, quando un emendamento prospettato dal Parlamento e dal Consiglio snatura la proposta di atto legislativo in modo da ostacolare la realizzazione degli obiettivi da essa perseguiti e da privare, pertanto, detta proposta della sua ragion d’essere, la Commissione ha il diritto di ritirarla.

Art. 294 TFUE – Procedura legislativa ordinaria 1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue. 2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima lettura 3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio. 4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo. 5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo. 6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Art. 294 TFUE (II) Seconda lettura 7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio; b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato; c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. 8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata: a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato; b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione. 9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

Art. 294 TFUE (III) Conciliazione 10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura. 11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio. 12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato. Terza lettura 13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato. 14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.