Libertà religiosa e famiglia Il Matrimonio concordatario
Concordato Lateranense Art. 34 Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.
Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.
Significato della norma RISERVA DI GIURISDIZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE
Corte Costituzionale, sentenza n. 18 del 1982 Conferma la legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione Dichiara illegittima la norma che non prevede la delibazione delle sentenze di nullità secondo il procedimento previsto dal c.p.c., art. 797 Dichiara illegittima la norma che prevede l’esecutività dei provvedimenti super rato nell’ordinamento statale
Art. 8 Accordo Villa Madama 1) TRASCRIZIONE 2) DELIBAZIONE PROTOCOLLO ADDIZIONALE, n. 4 Impedimenti alla trascrizione Procedimento di delibazione
Recente giurisprudenza della Cassazione LA CONVIVENZA PROLUNGATA IMPEDISCE LA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA DI NULLITA’ IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO Sentenza I sez. civ., n. 1343 del 2011 Sentenza I sez. civ., n. 1494 del 2015 Ordinanza VI sez. civ., n. 20524 del 2017 Cosa vuol dire «prolungata convivenza»? Sentenza S.U., n. 16380 del 2014: almeno tre anni, facendo riferimento alla legge sull’adozione
Problema della cd. «riserva mentale» Sent. Sez. I civ., n. 11226 del 2014: La dichiarazione di nullità del matrimonio per esclusione da parte di uno solo dei coniugi del bonum prolis non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica, quando di quella esclusione fosse a conoscenza l'altro coniuge o quando vi siano stati chiari elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico conoscibili con l'uso della normale diligenza. Sent. Sez. I civ., n. 1790 del 2015: La contrarietà alla filiazione costituisce un elemento della sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici esteriori di riconoscibilità. Ne consegue che la conoscenza di tale opzione personale può solo desumersi dalle dichiarazioni dirette della parte o di un terzo che dalla parte l'abbia appreso e lo riferisca al destinatario. In quest'ultima ipotesi è necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio - temporale nel quale la circostanza è riferita.
Libertà religiosa e famiglia Pluralismo religioso e «nuovi modelli familiari»
Matrimoni contratti in paesi islamici: poligamia e ripudio
Corte di Cass., sez. I civ., sent. 9/6/2005 n. 12169. Una cittadina marocchina, dotata di regolare permesso di soggiorno, chiedeva il ricongiungimento con i figli minori, nati da un precedente matrimonio in Marocco, impugnando il provvedimento di diniego del visto di ingresso da parte dell'Ambasciata Italiana, motivato in forza dell'avvenuto atto di ripudio dell'istante da parte del primo marito.
Tribunale di Genova sent. 7/11/2003 Il ripudio islamico non rileva ai fini della concessione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 570 c.p.)
Tribunale di Padova sent. 8/9/2017 n. 2102 Applicabilità della legge di famiglia marocchina a due coniugi con doppia cittadinanza che hanno chiesto, in sede di divorzio in Italia, l’applicazione della legge straniera
Adozione e Kafalah
Definizione Kafalah Negli ordinamenti musulmani - mediante la "Kafalah" - il minore, per il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l'assistenza (hadana) nell'ambito della propria famiglia legittima, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l'affidato (makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo, tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare, l'equiparabilità della Kafalah islamica all'affidamento, posto che tra quest'ultima e il modello dell'affidamento nazionale prevalgono, sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti effetti legittimanti e non incidendo, sia l'uno che l'altro, sullo stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più dell'affidamento, vicina all'adozione in quanto, mentre l'affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente fino alla maggiore età dell'affidato.
Corte di Cassazione, Sez I civ. , Sent. 4 novembre 2005, n. 21395 Corte di Cassazione, Sez I civ., Sent. 4 novembre 2005, n. 21395. "Adozione dei minori ed istituto della kafalah". Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Sent. 20 marzo 2008, n. 7472: "Ricongiungimento familiare del minore straniero affidato, nel Paese di origine, in custodia Kafalah". Trib. Brescia, Ord. 3/8/2009, n. 2724: “si al visto per ricongiungimento familiare”
Cass. civ. , Sez. I. Sent. 1 Marzo 2010, n Cass. civ., Sez. I. Sent. 1 Marzo 2010, n. 4868: "Diniego del visto per ricongiungimento familiare ed istituto della Kafalah". Corte di Cassazione, sez. I civ., sent. 23 settembre 2011, n. 19450: "Provvedimento di kafalah: esclusa la possibilità della delibazione".
Cass., s.u., sent. 16/9/2013, n. 21108 Abstract: Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.