Contratto a tutele crescenti ICHINO - BRUGNATELLI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE Avv. Evangelista Basile Studio Legale Ichino- Brugnatelli e Associati 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E-mail: studio.legale@ichinobrugnatelli.it Tel. 0248193249
JOBS ACT Legge delega 10.12.2014 n. 183 Scopi della riforma: Incentivare occupazione (stabile) property liability rule Riordino dei contratti di lavoro Riduzione degli spazi di cd tutela reale (reintegrazione) nel caso di licenziamento illegittimo Prospettiva di miglioramento degli ammortizzatori sociali (trattamento di disoccupazione universale rafforzato) e dei servizi di ricollocamento
I testi normativi della riforma Decreto Poletti (conv. in L. 16 maggio 2014 n. 78): contratto a termine, apprendistato, somministrazione Legge di stabilità (23 dicembre 2014 n. 190): esonero contributivo e Irap per le assunzioni a tempo indeterminato Legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183 (contratto a tutele crescenti, semplificazione, ammortizzatori e servizi per l’impiego) Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati»
Novità principali Nuovo apparato sanzionatorio dei licenziamenti per i nuovi assunti a tempo indeterminato Conservazione della sanzione “reintegratoria” per i licenziamenti discriminatori o in forma orale Riduzione – solo per i nuovi assunti a tempo indeterminato – dei casi di licenziamento illegittimo sanzionati con la reintegrazione del lavoratore (cd tutela reale) Tutele crescenti “dimezzate” e con tetto di sei mensilità per datori di lavoro più piccoli Fine del privilegio per le cd organizzazioni di tendenza (partiti politici, sindacati, etc.) Agevolazione fiscale per la conciliazione cd standard Esclusione applicabilità del cd Rito Fornero Esclusione della procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 L. n. 604 del 1966
Campo di applicazione Operai, impiegati, quadri (esclusi dirigenti) assunti dopo entrata in vigore del decreto delegato oppure i cui contratti a termine o di apprendistato sono stati convertiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo + dipendenti (anche con assunzioni precedenti il d.lgs.) di DDL che, in forza di assunzioni successive, hanno superato i limiti dimensionali di cui all’art. 18, co. 8-9, Statuto dei lavoratori. Ratio: non disincentivare la crescita dimensionale delle aziende o le aggregazioni Sulla applicabilità delle tutele crescenti ai contratti convertiti o ai contratti stipulati prima che l’impresa superasse il requisito dimensionale ci sono dubbi di costituzionalità per eccesso di delega Altro dubbio: applicabilità o meno al pubblico impiego
I licenziamenti Tutela reintegratoria con risarcimento pieno resta per: Licenziamenti nulli perché discriminatori a norme dell’art. 15 st. lav. (art. 2, co. 1) Licenziamenti in forma orale (ib.) Licenziamenti collettivi (artt. 4, 24, l. 223/91) intimati in assenza di forma scritta (art.10) Difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore Dubbi: la reintegra con risarcimento pieno vale solo per i discriminatori di cui all’art. 15 st. lav. o anche per gli altri casi di nullità tipizzati dal legislatore (maternità, matrimonio) o dalla giurisprudenza (ritorsivo, trasferimento d’azienda, etc.)
I licenziamenti Tutela reintegratoria con tetto massimo di risarcimento fissato a 12 mensilità (più contributi): Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo in cui venga direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3, co. 2) Resta estranea alla insussistenza la valutazione circa la proporzionalità del licenziamento Risarcimento pari a retribuzioni perse dedotte aliunde perceptum, con tetto – comunque – delle 12 mensilità Più contributi previdenziali (senza sanzioni)
Entità risarcimenti – tutela reale Solo tutela risarcitoria per: Tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo per giustificato motivo (oggettivo e soggettivo) e giusta causa (art. 3, co.1) Licenziamenti con soli vizi formali e/o motivazionali (art. 4) I licenziamenti collettivi in violazione della procedura di mobilità ex art. 4, l. n. 223/1991 o dei criteri di scelta di cui al successivo art. 5, co. 1 (art. 10, secondo periodo) Dubbi: Licenziamento per superamento di comporto? Licenziamento per inabilità permanente alla mansione? Licenziamento per mancato superamento della prova?
Entità risarcimenti – nuova tutela obbligatoria Nei casi di infondatezza del motivo/causa e mancato rispetto della disciplina dei l. collettivi: 2 mensilità per ogni anno di servizio, ma comunque Min = 4 mensilità Max = 24 mensilità No contributi (art. 3, co. 1; art. 10, secondo periodo) Nei casi di vizi formali/motivazionali: valori dimezzati (1 mensilità per ogni anno; min = 2 mens.; max = 12 mens.) (art. 4) Nel caso di datori senza requisiti dimensionali di art. 18, co. 8-9, St. lav., gli importi rispettivi alle due fattispecie sono dimezzati e mai superiori a 6 mensilità (art. 9, co. 1) Si calcolano le frazione di anno e si riproporziona l’indennità (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano mese intero) L’anzianità del lavoratore impiegato in appalti è pari a quella del suo impiego nell’appalto (anche presso diversi datori di lavoro)
Revoca del licenziamento Conciliazione standard Il licenziamento potrà essere revocato entro 15 gg dalla impugnazione del recesso Con la conciliazione entro il termine di impugnazione stragiudiziale è possibile offrire una somma pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (min=2 mensilità; max=18 mensilità), non soggetta a tributi e contributi, mediante assegno (art. 6) Eventuali ulteriori somme pagate per chiudere altre pendenze non fruiscono della medesima esenzione => Si è introdotta una rilevante esenzione fiscale e contributiva che faciliterà questa forma di conciliazione
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) Sostituisce ASpI e MiniASpI ex art. 2, l. 28 giugno 2012, n. 92 rispetto alle quali Richiede almeno: 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti 18 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente invece di 2 anni di contributi, di cui 1 anno nei 2 anni precedenti (o, per MiniAspi, 13 settimane nell’anno precedente) Durata: la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (dedotti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione); con max = 18 mesi invece, nel 2015 l’ASpI sarebbe durata: 10 mesi (per età<50 anni); 12 mesi (50<età<55 anni); 16 mesi (età>55) Riduzione progressiva dell’importo (immutato) del 3% ogni mese dopo il quinto (invece di una riduzione del 15% dal sesto mese e di un ulteriore 15% dal dodicesimo) Espressamente concessa anche a chi si dimette per giusta causa + DIS-COLL per co.co.co. e co.co.pro. (con 3 mesi di contributi tra l’anno solare precedente e quello in corso, di cui almeno 1 nell’ultimo) Assegno di disoccupazione per chi non abbia trovato lavoro durante erogazione NASpI
Altri dubbi - criticità licenziamento disciplinare per bagatelle o fatti insignificanti (ti licenzio per un minuto di ritardo, o e perché hai detto una parolaccia): in questi casi, se il fatto materiale è dimostrato (anzi: se il lavoratore non ne dimostra l’inesistenza), non c’è reintegrazione, ma solo l’indennizzo standard, non avendo il Giudice più alcun «potere di valutazione circa la proporzione del licenziamento». Il problema non è di facile soluzione: è possibile che i Giudici del lavoro ricorrano alla fattispecie del licenziamento arbitrario, capriccioso o ritorsivo, deducendone dunque la natura discriminatoria (con le conseguenze del caso).
Dubbi Sul nodo del licenziamento per scarso rendimento sarebbe stato opportuno un chiarimento da parte del legislatore. La giurisprudenza ammette che il licenziamento per scarso rendimento possa avere natura disciplinare (se lo scarso rendimento deriva da negligenza nel lavoro) o anche oggettiva (eccessiva morbilità). In questi casi, pertanto, trovano applicazione le tutele viste: la sanzione della reintegra sarà limitata all’ipotesi in cui lo scarso rendimento disciplinare viene smentito del tutto oppure nei casi in cui il licenziamento venga dichiarato illegittimo perché discriminatorio o sussunto nella fattispecie del recesso per disabilità psico-fisica.
Abrogazioni e vigenza Scompare il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 7 legge n. 604 del 1966 (solo per recesso da contratto a tutele crescenti) Scompare il cd Rito Fornero (anche qui solo per le impugnazioni giudiziali che riguardano licenziamenti disciplinati dal decreto) Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (7 marzo 2015)