Danno da vacanza rovinata

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Transcript della presentazione:

Danno da Vacanza Rovinata Corte di Giustizia CE Sentenza del 12 marzo 2002, C-168/00

Danno da vacanza rovinata Corte di Giustizia Danno da vacanza rovinata Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non avere potuto godere pienamente, in conseguenza dell’inadempienza contrattuale dell’operatore turistico, dei benefici del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo

Corte di Giustizia La massima L’articolo 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”

Il fatto: I soggetti coinvolti Corte di Giustizia Il fatto: I soggetti coinvolti Sig.na Leitner e fam. TUI Deutschland Cliente Tour Operator

Viaggio “tutto compreso” in Turchia presso Corte di Giustizia Il fatto Fam. Leitner Acquista da Viaggio “tutto compreso” in Turchia presso TUI Club Robinson

Il fatto: il 4 luglio Intorno al 13 luglio Fam Leitner Sig.na Leitner Corte di Giustizia Il fatto: il 4 luglio Fam Leitner Raggiunge la destinazione Trascorre le giornate nel club Consuma i pasti nel club Intorno al 13 luglio Sig.na Leitner Accusa sintomi di intossicazione da salmonella La malattia prosegue con tutti i sintomi anche per diversi giorni dopo il rientro Anche altri clienti accusano gli stessi sintomi

Il fatto: circa verso metà agosto (rientro il 18 luglio) 1997 Corte di Giustizia Il fatto: circa verso metà agosto (rientro il 18 luglio) 1997 Invia una lettera di rimostranze alle TUI Sig.na Leitner TUI Non risponde 20 luglio 1998 Sig.na Leitner Intenta azione di risarcimento per importo di 25.000 ATS Giudice Primo grado Riconosce solo un importo di 13.000 per le sofferenze fisiche e rifiuta ulteriore risarcimento per il danno morale derivante dal mancato godimento della vacanza

Le motivazioni del giudice di primo grado Corte di Giustizia Le motivazioni del giudice di primo grado Il mancato godimento della vacanza è da qualificare come danno morale per il diritto austriaco, ma non può formare oggetto di indennizzo, poiché nessuna legge austriaca prevede espressamente il risarcimento di un danno morale di tale natura

Le conclusioni in appello Corte di Giustizia Le conclusioni in appello Il giudice di secondo grado condivide il punto di vista del giudice di primo grado per quanto riguarda il diritto austriaco ma, Ritiene che l’applicazione dell’art. 5 della Direttiva potrebbe condurre ad una diversa soluzione

Le conclusioni in appello (segue) Corte di Giustizia Le conclusioni in appello (segue) Il giudice cita la sentenza del 16 luglio 1998, causa C-355/96 in cui la Corte ha dichiarato: anche se una direttiva non può creare di per sé obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale, un giudice nazionale nell’applicare il diritto nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da essa previsto

Le conclusioni in appello (segue) Corte di Giustizia Le conclusioni in appello (segue) Il giudice osserva anche che il legislatore tedesco ha adottato una disciplina espressa relativa all’indennizzo del danno morale in caso di viaggio fallito o gravemente pregiudicato. Ritenendo la formulazione dell’art. 5 della direttiva non chiaro, sottopone alla Corte di Giustizia la questione

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Se l’articolo 5 della direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, 314 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto l’indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali.

Argomenti delle parti Sig.na Leitner Corte di Giustizia Argomenti delle parti Sig.na Leitner In base al 3° considerando della direttiva: tutti gli operatori devono avere la possibilità di proporre in tutti gli Stati membri viaggi a condizioni identiche L’art. 5, n.2, quarto comma, della direttiva consentirebbe di limitare contrattualmente la responsabilità che sorge in caso di danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. Quindi: il danno morale deve essere risarcito

Argomenti delle parti TUI Corte di Giustizia Argomenti delle parti Gov. austriaco Gov. francese TUI Gov. finlandese La Direttiva vuole definire un semplice livello minimo di tutela per i consumatori acquirenti di un viaggio “tutto compreso”. Quindi: tutto quello che non è espressamente regolato dalla direttiva rimane di competenza dei legislatori nazionali

Argomenti delle parti Governo Belga Corte di Giustizia Argomenti delle parti Governo Belga L’impiego generalizzato e senza limitazioni del termine “danni” all’art.5, n.2, primo comma comporta che ne sia data l’interpretazione più ampia, in modo che ogni tipo di danno dovrebbe venire coperto in forza della normativa trasponente la direttiva

Corte di Giustizia La Commissione Osserva: Il termine danni è usato nella direttiva senza la minima limitazione mentre Una responsabilità per danno morale è riconosciuta nella maggior parte degli Stati membri. Tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscerebbero un’importanza sempre maggiore alle vacanze annuali. Non è possibile dare un’interpretazione restrittiva della nozione generale di danno usata dalla direttiva escludente per principio il danno morale

Corte di Giustizia La Corte, premesse L’art. 5, n.2, primo comma impone agli Stati Membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca i “danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto” Secondo e terzo considerando: obiettivo della direttiva, eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso, atte a generare distorsioni nella concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati Membri. L’art 5 mira a offrire una tutela ai consumatori e, nell’ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza, che ha per i consumatori un’importanza particolare

Corte di Giustizia La Corte, conclusioni L’articolo 5 va interpretato alla luce delle precedenti osservazioni Se l’articolo 5 si limita a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo al n.2 quarto comma, la facoltà per gli Stati Membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli materiali, l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli fisici, tra cui quello morale. L’articolo 5 va interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.

Quadro normativo: art. 5 direttiva Corte di Giustizia Quadro normativo: art. 5 direttiva Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dell’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o li venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto: Le mancanze constatate nell’esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore; Tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile Tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore…o ad un avvenimento che l’organizzatore o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza prevedere, o risolvere.

Quadro normativo: art. 5 direttiva (segue) Corte di Giustizia Quadro normativo: art. 5 direttiva (segue) Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà Per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per quanto riguarda i danni diversi da quelli materiali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati Membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole….

La normativa austriaca Corte di Giustizia La normativa austriaca Le diverse disposizioni di recepimento della direttiva che disciplinano la responsabilità degli operatori non prevedono il diritto al risarcimento del danno morale in caso di perdita del beneficio alle vacanze o di circostanze simili Secondo la giurisprudenza il danno morale può essere risarcito solo quando sia espressamente previsto dalla legge. Poiché le vacanze e il tempo libero non hanno un valore pecuniario, il loro mancato godimento non provoca un impoverimento patrimoniale dell’interessato La dottrina è in dubbio se, al di fuori dei casi previsti dalla legge, i danni morali siano comunque risarcibili sulla base di regole generali

Giurisprudenza comunitaria sul danno immateriale Corte di Giustizia Giurisprudenza comunitaria sul danno immateriale Danno derivante dalla perdita della possibilità di proseguire gli studi Danno derivante dalla perdita di immagine Danno derivante dalla perdita di reputazione per una società Sono tutti danni immateriali in cui è presente un pregiudizio reale e certo

Il danno da vacanza rovinata negli altri Stati Membri Corte di Giustizia Il danno da vacanza rovinata negli altri Stati Membri Germania: dal 1979 art. 651, f, n.2 (BGB) si attribuisce al turista, nel caso di viaggio annullato o considerevolmente pregiudicato, il diritto di pretendere un adeguato risarcimento. Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno disposizioni che riconoscono il risarcimento del danno da vacanza rovinata La giurisprudenza del regno unito e dell’Irlanda è aperta al riconoscimento La giurisprudenza francese e italiana, sebbene il danno da vacanza rovinata non trovi specifica regolamentazione legislativa, ne ammettono sempre più la riconoscibilità

Il danno da vacanza rovinata in Italia Corte di Giustizia Il danno da vacanza rovinata in Italia Il riconoscimento è condizionato dal fatto che il codice civile limita la risarcibilità del danno non patrimoniale alle conseguenze civili derivanti dall’illecito penale, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge. Art. 2059 c.c. Art. 2059 Il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge