LE COMPETENZE GIUDIZIARIE Ai sensi dell’art. 19, par. 1, co. 1, TUE, il sistema giudiziario dell’Unione è dato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, articolata in Corte, Tribunale e Tribunali specializzati. Essa: «Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati». La Corte e il Tribunale hanno svolto un ruolo propulsivo e, in una certa misura, “creativo” nello sviluppo del diritto dell’Unione: la costruzione e il consolidamento dell’ordinamento dell’Unione come sistema giuridico autonomo, integrato negli ordinamenti degli Stati membri e dotato dei caratteri della diretta efficacia e del primato su tali ordinamenti è di origine pretoria. Spesso poi essi hanno svolto ruolo di “supplenza” nei confronti delle istituzioni politiche, segnando, con alcune sentenze storiche, delle svolte nell’evoluzione del diritto dell’Unione e dando contributi determinanti per il superamento di fasi di stallo.
RIPARTO DI COMPETENZE TRA CORTE E TRIBUNALE Ai sensi dell’art. 256, par. 1, co. 1, TFUE: «Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 e di quelli che lo Statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo Statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi». Dunque, la competenza di annullamento degli atti dell’Unione (art. 263 TFUE), il ricorso c.d. in carenza (art. 265 TFUE), l’azione di risarcimento danni contro l’Unione (art. 268 TFUE), le controversie tra l’Unione e i suoi agenti (art. 270 TFUE, demandate, invero, al Tribunale della funzione pubblica), la competenza attribuita in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per suo conto (art. 272 TFUE), sono del Tribunale in primo grado.
In linea di massima sono riservati alla CG i ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 (rispettivamente, di annullamento e in carenza, rivolti quindi contro le istituzioni dell’Unione) proposti da un’istituzione dell’Unione, nonché quelli proposti da uno Stato membro contro il Parlamento, il Consiglio o entrambi. Anche la procedura d’infrazione ai sensi degli articoli 258 e 259 contro Stati membri, per violazione degli obblighi derivanti dai Trattati è di competenza esclusiva della Corte. Infine, ai sensi dell’art. 256, par. 3, co. 1 «[i]l Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 267, in materie specifiche determinate dallo Statuto».
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) Il controllo giudiziario sulla condotta delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea si realizza principalmente nella competenza di legittimità sugli atti dell’Unione, volta a verificare che tali atti siano immuni da vizi che ne comportino l’invalidità. Competenti sono sia il Tribunale che la Corte di giustizia. Si tratta di un “controllo di legittimità”: atti legislativi; atti del Consiglio, della Commissione e della BCE (≠ da raccomandazioni o pareri atti vincolanti); - atti del PE e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi - atti degli organi od organismi dell'UE destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) Riguardo alla legittimazione a impugnare atti dell’Unione, dall’art. 263 discende una distinzione tra ricorrenti c.d. privilegiati e ricorrenti c.d. non privilegiati. La distinzione risiede in ciò che i primi possono impugnare l’atto anche se non li riguardi specificamente, senza bisogno, cioè, di allegare un loro interesse ad agire (se non l’interesse obiettivo al rispetto del diritto dell’Unione); i secondi, al contrario, possono impugnare solo un atto che leda le proprie prerogative o i loro individuali interessi. Soggetti legittimati, oltre alla Commissione: Per la tutela dell’interesse generale: • Stati membri • Parlamento europeo • Consiglio Solo per salvaguardare proprie prerogative: • Corte dei conti • Banca centrale europea • Comitato delle regioni • Singoli
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) Ricorsi dei singoli: Persone fisiche o giuridiche atti adottati nei loro confronti o che le riguardino direttamente e individualmente (es. decisioni rivolte a loro) atti regolamentari che le riguardino direttamente e che non comportino alcuna misura d'esecuzione (effetti giuridici diretti) atti di organi e organismi dell'UE di nuova creazione? L’atto che li crea può prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. Per es. per il TRIBUNALE (v. art. 51 Statuto CG)
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) I motivi di annullamento: - incompetenza; - violazione di forme sostanziali (motivazione e “base giuridica”); - violazione dei trattati (o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione); - sviamento di potere
(forma particolare di violazione dei trattati) Incompetenza (forma particolare di violazione dei trattati) Assoluta: l’atto non era di competenza dell’UE: • es. materia non prevista dai trattati • es. violazione della sussidiarietà • es. violazione della competenza concorrente • es. invocazione non corretta dell’art. 352 TFUE Relativa: atto di competenza dell’UE ma adottato da Istituzione incompetente: • con atti legislativi è raro (procedura legislativa è quasi sempre ordinaria) ma non impossibile: v. atti legislativi a procedura speciale • vi sono atti non-legislativi (es. regolamentari): incompetenza talora unita a violazione di forme sostanziali (“base giuridica”)
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI “Base giuridica”? rientra nell’obbligo generale di motivazione Vedi in proposito art. 296, comma 2°, TFUE: “Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati” necessità di illustrare elementi di fatto e di diritto, e l’iter logico-giuridico che ha condotto alla adozione dell’atto (il che spiega anche perché quel contenuto) necessità di indicare la/le norma/e deiTrattati che prevedono la competenza esercitata con l’atto
La scelta avviene in base a scopo e oggetto dell’atto. Si considerano: Le finalità da raggiungere La conformità ai trattati dei fini dichiaratamente perseguiti e di quelli concretamente perseguiti (permette giudizio sulla parte dispositiva dell’atto) giudizio di congruità (valutazione congiunta di base giuridica e motivazione) giudizio sull’esercizio del potere (verifica di eventuale sviamento di potere) materia da disciplinare competenza assoluta e relativa
Effetti della scelta: vincolo sui fini e sulla procedura sui fini: le Istituzioni devono perseguire fini compatibili con la base giuridica scelta sulla procedura: le Istituzioni devono rispettare procedura di adozione prevista per la materia indicata dalla base giuridica N.B. In queste ipotesi vi è un ampio contenzioso, sia ad iniziativa delle Istituzioni, che degli Stati, che dei privati
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (art. 263) Il difetto di motivazione equivale alla violazione del TFUE. Caratteristiche: • serve anche per poter consentire la tutela giurisdizionale (sindacato della CG richiede elementi di valutazione) • non è richiesta comunque una forma vincolata (solitamente è inserita nei “considerando”) • è sanzionabile la mancanza totale • è sanzionabile la carenza (ci sono eccezioni che la Corte ha dichiarato possibili in casi di atti ripetitivi) • è sanzionabile la incongruità
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) Sviamento di potere: ogni norma dei Trattati che affida all’UE (e all’interno di questa, ad una o più Istituzioni) un compito, un potere, una materia (… una “competenza”), presuppone un utilizzo di tale potere per fini e obiettivi esplicitati e/o rimasti impliciti nella/e norma/e in questione utilizzo del potere per fini diversi = “sviamento” di solito vi sono segnali: es. motivazione incongrua rispetto base giuridica es. norme incongrue rispetto base giuridica - es. incongruenze tra motivazione e norme
In materia di sviamento di potere la Corte ha affermato che «un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie» (vedi sentenza del 16 aprile 2013, cause C-274/11 e C-295/11, Spagna e Italia c. Consiglio).
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) “Violazione dei trattati” (o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione: vizio residuale, che CG riferisce anche ai principi generali di diritto dell’UE e alle norme internazionali vincolanti per l’Unione motivo generico di annullamento: • anche difetto di motivazione, sviamento di potere e incompetenza sono violazione dei trattati esistono casi ulteriori e più specifici? • es. violazione di procedura di adozione che non derivi da errore di base giuridica o da sviamento • es. atto della Commissione (delegato o esecutivo) che eccede limiti di delega, o viola atto gerarchicamente superiore
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) “Violazione dei trattati” Cosa si può affermare in merito agli atti di organizzazioni internazionali (e loro atti costitutivi)? es. norme e decisioni OMC Per la CG (sentenza International Fruit Co. del 12/12/1972, in cause riunite 21-24/72): quando le norme sono troppo elastiche, non possono fungere da parametro di validità limite al principio ex art. 216, par. 2, TFUE: “Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri” vincolo interno = obbligo delle Istituzioni di rispettare accordi internazionali anche quando adottano atti normativi
L’annullamento degli atti illegittimi (art. 263 TFUE) Effetti dell’annullamento: Illegittimità > annullamento (“nullo e non avvenuto” l’atto impugnato) = pronuncia di contenuto dichiarativo + costitutivo = effetti erga omnes ed ex tunc obbligo per Istituzione emanante di ripristinare la situazione preesistente (es. revoca di atti collegati a quello annullato) obbligo di risarcire danni se comportamento dell’Istituzione sia illecito
Effetti dell’annullamento: Sono diversi da pronuncia di invalidità in sede di rinvio pregiudiziale (solo dichiarativa e ad personam) Termini: due mesi dal verificarsi del presupposto di efficacia dell’atto - pubblicazione in GUUE per regolamenti notifica per direttive e decisioni (in mancanza di notifica: dal giorno di conoscenza effettiva dell’atto) Il termine di due mesi decorre dunque dalla data della effettiva conoscenza dell’atto da parte del ricorrente solo se esso non sia stato pubblicato o notificato. In caso contrario il termine decorre sempre dalla pubblicazione o dalla notifica, anche se il ricorrente ne aveva avuto conoscenza in precedenza.
Il termine di due mesi è comunque prolungato perché termini aggiuntivi sono previsti dal Regolamento di procedura in ragione della distanza del ricorrente. Inoltre, ai sensi dell’art. 45, 2° comma, dello Statuto della Corte, la decadenza dal diritto di impugnazione non può essere eccepita ove il ricorrente provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. In mancanza di tali eventi, la scadenza del termine rende il ricorso irricevibile, assicura la definitività dell’atto e produce l’impossibilità di contestarne la legittimità anche dinanzi ai giudici nazionali. N.B. La violazione del termine d’impugnazione è rilevata d’ufficio dal giudice, poiché costituisce un motivo di irricevibilità.
ECCEZIONE DI INVALIDITA’ (art. 277 TFUE) L’art. 277 TFUE prevede che «[n]ell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti dall’articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso». Tale norma amplia la tutela contro gli atti illegittimi, poiché consente di contestare un atto illegittimo anche una volta che sia scaduto il termine per la sua impugnazione e risulta molto utile per i singoli, i quali, di regola, non sono legittimati a impugnare atti legislativi di portata generale, come i regolamenti. Un’ipotesi di applicazione dell’articolo in esame è quella in cui si eccepisca l’invalidità di un regolamento in sede di impugnazione di una decisione (o altro atto a portata individuale) diretta ad eseguirlo. L’inapplicabilità del regolamento illegittimo fa infatti venire meno il fondamento giuridico della decisione, con suo conseguente annullamento.
Il ricorso in carenza (art. 265-266 TFUE) Oggetto: comportamento omissivo delle Istituzioni (= constatazione di omissione di atti dovuti) “Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi” Lo stesso rimedio “si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell’Unione che si astengano dal pronunciarsi”
Il ricorso in carenza (art. 265-266 TFUE) Legittimazione attiva: - Stati membri - Istituzioni (diverse da quella inadempiente) persone fisiche e giuridiche (se l’atto le riguarda direttamente - sono escluse raccomandazioni e pareri: “Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere”) competenza: Tribunale di I grado (art. 51 Statuto CG) - BCE (solo in settori che rientrano nella sua competenza; piena legittimazione passiva, però)
Il ricorso in carenza (art. 265-266 TFUE) Finalità dello strumento: far constatare la violazione accertamento Condizione di procedibilità (di “ricevibilità”) messa in mora dell’Istituzione o organo inadempiente: 2 mesi di termine + 2 mesi per agire Conseguenze: - obbligo di ottemperanza (“L’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta”)
La procedura di infrazione (artt. 258-259 TFUE) Si tratta di una competenza esclusiva della Corte di giustizia, relativa al controllo sul rispetto del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. Oggetto: violazione degli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati e dagli atti vincolanti delle istituzioni: quando “uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati” anche violazione del diritto derivato e degli accordi internazionali Iniziativa: spetta alla Commissione o agli Stati membri
La procedura di infrazione (artt. 258-259 TFUE) Su propria iniziativa, o sollecitata anche da privati cittadini, la Commissione espleta attraverso questa procedura proprio quel ruolo di custode dei Trattati di cui si è detto - (compito di vigilanza sulla applicazione dei Trattati) il ruolo propulsivo della Commissione è il centro di questa procedura “procedura” di infrazione: duplicità di fasi amministrativa (o pre-processuale/stragiudiziale) giudiziale FASE AMMINISTRATIVA: lettera di “messa in mora” (o di preinfrazione)… ai sensi dell’art. 258 TFUE serve a porre “lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni”
Quanto al potere di attivare la procedura di infrazione, la Commissione, pur essendo investita di un potere di ufficio nell’interesse dell’Unione, gode di un ampio potere discrezionale: «La Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma […] in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato» (vedi sentenza del 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit Company SA c. Commissione). Comunque, la Commissione è tenuta a prendere contatti con l’autore di una denuncia e a informarlo per iscritto su ogni decisione presa al riguardo.
La condotta dello Stato può essere di carattere commissivo, come una prassi amministrativa o uno specifico atto contrari agli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, o omissivo, quale, frequentemente, la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto. La condotta in questione può essere tenuta da organi legislativi, amministrativi o giudiziari dello Stato. Ma, ai fini della procedura d’infrazione, lo Stato è responsabile – secondo una concezione giuridica tipicamente internazionalistica – anche dei comportamenti di altri enti pubblici, in particolare degli enti locali, la cui attività è giuridicamente imputata allo Stato. Lo Stato “accusato” non può invocare, per giustificare il proprio inadempimento, motivi derivanti dal proprio ordinamento, quali prassi, ripartizioni di competenze, eventi politici.
FASE AMMINISTRATIVA: Inizia con la lettera di “messa in mora” (o di diffida, o di intimazione o di addebito) parere motivato (con fissazione del termine per conformazione) se lo Stato non si conforma >>> Corte di Giustizia (FASE GIUDIZIALE) Variante: iniziativa di uno Stato membro quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati Stati membri (ipotesi rara!!): legittimazione limitata non hanno ricorso diretto: onere di “rivolgersi alla Commissione” obblighi consueti della Commissione (lettera di preinfrazione, e parere motivato) + elemento peculiare: contraddittorio fra gli Stati membri se lo Stato non si conforma al parere >>> Corte di giustizia in assenza di parere motivato entro 3 mesi: ricorso diretto
La fase precontenziosa «ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario [oggi dell’Unione] e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. La regolarità di tale procedimento [precontenzioso] costituisce una garanzia essenziale, prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita» (vedi sentenza del 5 novembre 2002, causa C-476/98, Commissione c. Germania). - Definire l’oggetto della contestazione - Favorire lo spontaneo adempimento degli obblighi statali
Qualora lo Stato in questione presenti delle osservazioni ritenute insufficienti dalla Commissione (o ometta di presentarle), la Commissione, ai sensi dell’art. 258, co. 1, emette un parere motivato. In esso precisa in maniera rigida e formale gli addebiti contestati, gli elementi di fatto e di diritto implicanti l’infrazione, le norme violate e assegna allo Stato un termine entro il quale esso deve conformarsi al parere. Circa il contenuto del parere la Corte ha dichiarato che esso è soggetto a un rigido formalismo, superiore, quindi, a quello richiesto per la lettera di messa in mora. L’art. 258 non stabilisce quale sia il termine entro il quale lo Stato è invitato a conformarsi al parere, né quello per presentare le proprie osservazioni a seguito della lettera di diffida. La CG ha affermato che deve trattarsi di un termine ragionevole, tenuto conto delle particolarità del caso in questione.
La procedura di infrazione (artt. 258-259 TFUE) FASE CONTENZIOSA Giudizio della CGUE: mero accertamento (esistenza o meno della violazione) obbligo dello Stato di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta (nuovo obbligo giuridico - oggetto = esecuzione della sentenza) (CGUE non può indicare misure per far cessare l’inadempimento o stabilire risarcimento di danni) > conformazione: fine del procedimento > non-conformazione: nuova procedura per nuova violazione
La procedura di infrazione (artt. 258-259 TFUE) Giudizio della CGUE: nuova fase precontenziosa, ma solo messa in mora (Lisbona: eliminata reiterazione del parere motivato) eventuale nuova fase contenziosa - nuovo ricorso a CGUE, precisando importo chiesto a titolo di penalità - CGUE può condannare a penalità (Maastricht)
Ai sensi dell’art. 260, par. 2, TFUE, infatti: «Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 259».
Qualora la Commissione, che ricordiamo attiva discrezionalmente la fase contenziosa, adisca la Corte di giustizia, il processo deve invece necessariamente concludersi con il giudizio sull’inadempimento dello Stato, senza che rilevino né l’adempimento (tardivo) dello Stato, né il riconoscimento, da parte dello Stato convenuto, del proprio inadempimento (salvo il caso di rinuncia all’azione della Commissione). Il giudizio della Corte, infatti, è rigorosamente riferito al comportamento dello Stato quale risulta al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato. La Corte, in attesa della sentenza, può emanare provvedimenti provvisori (ex art. 279 TFUE) con i quali, per esempio, può prescrivere allo Stato convenuto la sospensione dell’applicazione di una data legge o di una certa prassi amministrativa.
Il ricorso per responsabilità extracontrattuale (art. 268-340 TFUE) Principio dell’ordinamento UE: “l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue Istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni”. Eccezione: responsabilità diretta della BCE: “la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni” N.B. Nella giurisprudenza sono molto rare le sentenze che accolgono le domande di risarcimento dei danni.
Il ricorso per responsabilità extracontrattuale (art. 268-340 TFUE) Condizioni: - illiceità del comportamento dell’Istituzione danno effettivo individualizzato no alla risarcibilità degli interessi diffusi danno certo e attuale (patrimoniale e non; danno emergente e lucro cessante: inclusi svalutazione monetaria successiva all’evento dannoso, e interessi di mora dalla data dell’accertamento, con tasso determinato da CGCE – solitamente fra 6% e 8%) - nesso di causalità fra danno e comportamento
Il ricorso per responsabilità extracontrattuale (art. 268-340 TFUE) Rapporti esistenti tra ricorso per responsabilità e per annullamento: domanda di risarcimento fondata su illegittimità di un atto di cui non era stato chiesto l’annullamento è inammissibile (sent. 15/7/1963, Plaumann, causa 25/62) sentenze successive: autonomia dell’azione rispetto ad altri mezzi, ma necessario evitare che sia utilizzata per conseguire risultato che si poteva raggiungere con una diversa azione (è un rimedio sussidiario) in caso di carenza: obbligo di ottemperare non pregiudica obbligo di risarcire (vedi art. 266, co. 2 , TFUE)
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) La competenza in via pregiudiziale è quella in base alla quale la Corte di giustizia ha emanato non solo il maggior numero di sentenze, ma anche quelle più significative, “storiche”, con le quali ha costruito e sviluppato il sistema del diritto dell’Unione, enunciandone i principi e i caratteri fondamentali. Rinvio “di interpretazione” Ricorso “quasi-federale”: controllo di coerenza fra diritto interno degli SM e diritto dell’UE, ma senza ricorso diretto; garanzia di corretta applicazione del diritto UE strumento: riparto di funzioni fra giudice nazionale e comunitario >>> Principio di cooperazione tra ordinamenti, e tra loro organi giurisdizionali
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di interpretazione” Oggetto: a) interpretazione dei Trattati b) validità e interpretazione degli atti adottati dalle Istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’UE norma comunitaria (TUE, TFUE o derivata) e sua interpretazione corretta funzione = fornire al giudice nazionale elementi interpretativi N.B. Oggetto di interpretazione NON è mai la norma nazionale!!
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) rinvio “di interpretazione” Prassi extra ordinem dei giudici nazionali: chiedere alla Corte di giustizia se una norma nazionale è compatibile col diritto UE (formulazione della domanda in termini di interpretazione della norma nazionale) errore -> a rigore: inammissibilità Prassi conservativa della CG: “salvare” il rinvio nazionale, correggendolo d’ufficio in richiesta di interpretazione della norma UE parametro di compatibilità
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di interpretazione” Presupposto: necessità dell’interpretazione ai fini della decisione della causa nazionale (“qualora [il Giudice] reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto”) Giurisdizioni non di ultima istanza: mera facoltà di rinvio Giurisdizioni di ultima istanza (“organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”): obbligo di rinvio
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di interpretazione” Inadempimento all’obbligo + error in iudicando: -> responsabilità extracontrattuale dello Stato verso il cittadino che ne subisca un danno (applicazione del principio Francovich, concernente responsabilità per fatto del legislatore, al mancato rispetto del diritto UE da parte di un giudice: giurispr. Köbler, causa C-224/01)
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di interpretazione” Concetto di “giurisdizione” (nozione comunitaria-> irrilevanza di definizioni nazionali): • obbligatorietà della giurisdizione (no arbitri) • giudizio secondo regole di garanzia del contraddittorio • applicazione di norme giuridiche (no giudizi equitativi) • indipendenza dell’organo (non necessariamente dal punto di vista organico-funzionale-amministrativo)
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di interpretazione” Nozione di “giurisdizione” Un problema importante: la Corte costituzionale vi rientra? L’ordinanza n. 103/2008 ha disposto che “la Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni – per il disposto dell’art. 137, terzo comma, Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE”
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rrinvio “di interpretazione” Effetti della pronuncia: formalmente, il vincolo che ne deriva è solo per il giudice a quo (non ha valore di precedente vincolante per altri giudici) di fatto il vincolo è anche per gli altri giudici: • in quanto tenuti ad applicare correttamente il diritto dell’UE, devono tenere conto della lettura data dalla CG • se di ultima istanza, aderendo a tale lettura possono non proporre rinvio senza violare alcun obbligo • in caso di riproposizione dello stesso quesito: elevata probabilità che la CG si pronunci nuovamente allo stesso modo
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di validità” Oggetto: sempre norme di diritto derivato (mai trattati) dichiarazione incidentale di invalidità per contrasto della norma derivata con i trattati Presupposti: gli stessi del rinvio di interpretazione: - giurisdizione nazionale - necessità ai fini del decidere obbligatorietà per i soli giudici di ultima istanza
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di validità” Possibile strumento per superare i limiti del ricorso di annullamento: - termine di decadenza brevissimo applicabilità concreta ai soli profili di contrarietà al Trattato evidenti a priori possibilità di far emergere col rinvio pregiudiziale di validità aspetti di invalidità legati al “diritto vivente” Limiti: contenuto della pronuncia solo dichiarativo in caso di declaratoria di invalidità: non è annullamento non ha efficacia erga omnes (vincola formalmente il giudice a quo; gli altri giudici hanno alternativa: disapplicare norma UE invalida o proporre nuovo rinvio prospettando possibile validità) non ha efficacia retroattiva (invalidità = non applicazione ai soli fatti oggetto del giudizio a quo)
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) Rinvio “di validità” Limiti: contenuto della pronuncia solo dichiarativo in caso di declaratoria di non invalidità: nessun effetto sostanziale solo effetti processuali: il giudice a quo, come tutti gli altri giudici, dovrà giudicare tenendo conto dell’esistenza e validità della norma; gli altri giudici avranno facoltà di proporre un nuovo rinvio (con elevata probabilità di pronuncia “breve”: ordinanza di manifesta infondatezza)