rapporto contrattuale

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I licenziamenti individuali Artt. 2118, 2119 c.c., l.n. 604/1966, art. 18 l.n. 300/1970, l.n. 108/1990; l.n. 92/2012;d.lg.vo n. 23/2015.
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rapporto contrattuale La cessazione del rapporto contrattuale novembre 2015

Come si può estinguere il rapporto di lavoro subordinato Unilateralmente da parte del da parte del datore di lavoro lavoratore   licenziamento recesso dimissioni

Come si può estinguere il rapporto di lavoro subordinato/2 Bilateralmente  incontro delle reciproche volontà risoluzione consensuale

Come si può estinguere il rapporto di lavoro subordinato/3 Per cause indipendenti dalla volontà delle parti  impossibilità sopravvenuta decesso del lavoratore

Principali fonti normative Generali: Licenziamento Artt. 2096, 2110, 2118, 2119 C.C. Legge 15/07/66 n. 604 Legge 20/05/70 n. 300 Legge 11/05/90 n. 108 Dimissioni Artt. 2096, 2118, 2119 C.C. Risoluzione consensuale Art. 1372 C.C. Impossibilità sopravvenuta, decesso del lavoratore Artt. 1463, 1464 C.C.

La risoluzione consensuale: nozione Art. 1372 C.C.: il contratto… non può essere sciolto che per: Cause ammesse dalla legge  qui non entrano in gioco valendo solo nei casi di licenziamento o dimissioni oppure Mutuo consenso, ossia risoluzione consensuale

La risoluzione consensuale: presupposti essenziali Autonomia contrattuale delle parti (datore e lavoratore) ex artt. 1321, 1322 C.C. Inesistenza di vizi del consenso

La risoluzione consensuale: caratteristiche principali La forma  L’art.26 d.lgs. n.151/2015 per avere efficacia debbono essere in modalità telematiche su appositi moduli sul sito www.lavoro.gov.it Con le stesse modalità è revocabile entro 7 gg

La risoluzione consensuale: caratteristiche principali/2 Applicabilità dei c.d. “elementi accidentali” del contratto (es. termine e condizione)  quindi si può Stabilire oggi la risoluzione con data differita nel tempo Subordinare l’efficacia ad un evento futuro ed incerto

La risoluzione consensuale: caratteristiche principali/3 Esperibilità delle normali azioni civili per l’annullabilità del contratto risolutivo che risultasse viziato da errore, violenza, dolo (art. 1427 C.C.) o da incapacità di intendere e di volere (art. 428 C.C.) - prescrizione quinquennale.

La risoluzione consensuale: caratteristiche principali/4 Inesperibilità invece dell’azione prevista dall’art. 2113 C.C. per le rinunce o transazioni su diritti inderogabili Inapplicabilità della disciplina legale e contrattuale su preavviso ed indennità sostitutiva del medesimo nonché, come già accennato, sulla forma scritta quand’anche il ccnl la preveda per il licenziamento o le dimissioni (Cass. 5/02/1993 n. 1431)

Le dimissioni: nozione Atto unilaterale recettizio con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto di lavoro esercitando un diritto attribuitogli dalla legge

Le dimissioni: natura ed effetti Diritto potestativo “proprio” idoneo a realizzare un determinato effetto giuridico (estinzione del contratto) senza richiedere il concorso della volontà dell’altra parte contraente

Le dimissioni: tipologia con preavviso per giusta causa

Le dimissioni con preavviso Art. 2118 (recesso dal contratto a tempo indeterminato) Comma 1 “può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dal ccnl, dagli usi o secondo equità” Comma 2 “in mancanza di preavviso…. è tenuto verso l’altra parte a una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”

Le dimissioni per giusta causa Art. 2119 (recesso per giusta causa) Comma 1 “può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente”

Le dimissioni per giusta causa/2 Comma 2 “Non costituisce giusta causa… il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione amministrativa dell’azienda.”

Le dimissioni per giusta causa/3 … in pratica Si possono legittimamente definire “per giusta causa” solo le dimissioni che trovano il loro fondamento essenziale in comportamenti e/o fatti comunque imputabili, direttamente od indirettamente, al datore di lavoro e lesivi della personalità fisica o morale del lavoratore, oppure che modifichino in modo arbitrario ed unilaterale alcuni elementi fondamentali nel contratto di lavoro

Le dimissioni per giusta causa/4 Esemplificando mancato pagamento della retribuzione e violazione degli obblighi contributivi (Cass 26/01/88) (verificare però ccnl) violazione dell’art. 2103 C.C. tramite modifica “in peius” delle mansioni (Pret. Milano 29/01/94) ingiurie da parte del superiore gerarchico (Cass. 29/01/85 n. 5977) pretesa di comportamenti consenzienti rispetto ad azioni illecite del datore di lavoro (Pret. Legnano 10/03/89) molestie sessuali (Pret. Milano 14/08/91)

Le dimissioni per giusta causa/5 In ogni caso l’onere della prova del collegamento causale fatto-dimissioni è ritenuto a carico del lavoratore. L’uscita deve seguire i fatti secondo il criterio temporale della c.d. “ragionevole immediatezza”

Le dimissioni: forma La regola … La forma  L’art.26 d.lgs. n.151/2015 per avere efficacia le dimissioni debbono essere rese con modalità telematiche su appositi moduli sul sito www.lavoro.gov.it Con le stesse modalità sono revocabili entro 7 gg

Le dimissioni: revoca Se perviene al datore di lavoro prima della comunicazione originaria annulla quest’ultima e il rapporto prosegue inalterato (Cass. 3/1/95 n. 6645) salvo il consenso del datore di lavoro ad accettarla comunque

Le dimissioni: diritti connessi alla risoluzione del rapporto Per quanto concerne la retribuzione non ancora corrisposta, i ratei delle altre competenze ecc. spettano così come nel caso del licenziamento. Compete anche il TFR allo stesso modo (ante lege 604/66 l’indennità di anzianità non spettava ai dimissionari)

Licenziamento individuale: nozione Atto con il quale il datore di lavoro manifesta unilateralmente la volontà di recedere dal contratto di lavoro subordinato

Licenziamento individuale: effetti Si producono ex art. 1334 C.C. dal momento in cui l’atto viene a conoscenza del lavoratore

Licenziamento individuale: tipologie generali 1. ad nutum 2. per giustificato 3. per giusta causa motivo con preavviso con preavviso senza preavviso (in tronco) N.B. per il contratto a termine vale solo l’ipotesi numero 3. ed in caso di carenza di giusta causa si applica solo la normale disciplina risarcitoria del Codice Civile

Licenziamento individuale: ad nutum Art. 2118 C.C. – commi 1 e 2 ante 604/66 valeva sostanzialmente per tutti (tranne A.I. 18/12/50 recepito con DPR 14/07/60 n. 1011)

Licenziamento individuale: ad nutum/2 Oggi è applicabile solo a: domestici (art. 4 legge 108/90); dirigenti (art. 10 legge 604/66) però interviene il ccnl; atleti professionisti; lavoratori ultrasessantacinquenni in possesso dei requisiti pensionistici e non aventi optato per la prosecuzione del rapporto (art. 4 legge 108/90); apprendisti al termine del tirocinio (art. 19 legge 25/55);

Licenziamento individuale: ad nutum/3 Perciò non è richiesta la forma scritta (tranne dirigenti ex art. 2 C.1 L. 108/90); non è necessaria la motivazione (tranne dirigenti per ccnl); non vi sono conseguenze risarcitorie oltre l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Va comunque rammentato che i primi 3 commi (affissione, contestazione, diritto di difesa) dell’art. 7 legge 300/70 operano anche in tutte queste ipotesi (Corte Cost. 427/89) tranne il caso dei domestici (Corte Cost. 193/95) e, da ultimo, secondo la Cassazione a Sezioni Unite (29/5/95 n. 6041) dei dirigenti.

Il licenziamento per giusta causa: fonti normative e nozione legale R.D.Lgs. 13/11/24 n. 1825 (impiego privato) Art. 9 – comma 3 “una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto” R.D. 16/03/42 n. 262 Codice civile Art. 2119 Legge 15/7/66 n. 604 art. 1 Ccnl

Il licenziamento per giusta causa: nozione giurisprudenziale Cass. 23/2/83 n. 1340 “irreparabile lesione dell’elemento fiduciario, che rappresenta il presupposto fondamentale per la collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore”

Il licenziamento per giusta causa: nozione giurisprudenziale/2 In pratica… fatti legati alla specifica prestazione dedotta in contratto - gravissimo inadempimento agli obblighi contrattuali fatti estranei alla specifica prestazione dedotta in contratto ma idonei a far cessare la fiducia nella correttezza e professionalità del lavoratore (es. reati non nell’esercizio delle mansioni) - sufficiente pregiudizio potenziale (Cass. 17/06/91 n. 6814)

Il licenziamento per giusta causa: parametri essenziali della valutazione di merito Natura e qualità del rapporto; posizione delle parti; grado di “fiducia” richiesto dalle mansioni svolte; circostanze del fatto ed intenzionalità in buona sostanza Si può licenziare per giusta causa solo quando qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro (c.d. “extrema ratio”)

Il licenziamento per giusta causa: casistica Affissione in azienda di manifesto gravemente offensivo verso la direzione (Pret. Torino 18/07/91) Dipendente ripetutamente presentatosi al lavoro indossando in modo provocatorio cappello e stella da sceriffo con atteggiamento di sfida (Pret. Latina 10/11/88) Tentato furto di due filtri d’aria (Pret. Cassino 22/10/90)

Il licenziamento per giusta causa: casistica/2 Rifiuto di scontare sospensione disciplinare intrattenendosi nel reparto con sprezzo per sanzione e autorità del datore di lavoro (Pret. Foggia 6/11/89) Attività di consulenza per azienda concorrente svolta con mezzi dell’impresa di appartenenza e partecipazione azionaria in ulteriore società concorrente (Tribunale Milano 20/05/86) Violenza fisica a collega diretta a ottenere prestazioni sessuali in orario di lavoro, anche se l’atto non raggiunge lo scopo per la reazione della vittima (pretura Torino 26/01/91)

Il licenziamento per giusta causa: casistica/3 Sottrazione di documenti aziendali riservati anche se solo per fini processuali propri (Cass. 2/3/93 n. 2560) Mancanza di laurea dolosamente celata (Pret. Milano 5/1/94) Rifiuto di indossare un vestito “due pezzi” in un locale da ballo violando specifica clausola contrattuale (la lavoratrice portava un camice da infermiera “ridicolo e dannoso per l’immagine e l’affluenza del pubblico” (Pret. Milano 14/07/87)

Il licenziamento per giusta causa Importante L’elencazione dei ccnl di fatti costituenti ipotesi “tipiche” di licenziamento senza preavviso non è vincolante per il giudice, che dovrà in ogni caso accertare la conformità alla nozione legale di giusta causa di: Definizioni contrattuali + Comportamento concreto tenuto dal lavoratore Reale entità della mancanza (Cass. 4/07/89 n. 3194)

Il licenziamento per giustificato motivo: fonti normative Art. 2118 C.C. Legge 15/07/66 n. 604 art. 3 Ccnl

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo soggettivo Art. 3 notevole inadempimento agli obblighi contrattuali Qualsiasi comportamento del lavoratore che sotto il profilo della correttezza, diligenza ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali sia ritenuto “notevolmente” insufficiente

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo soggettivo/2 In pratica… Tutti quei comportamenti che per la loro minore gravità rispetto alla “giusta causa”, pur legittimando il licenziamento consentono la prosecuzione del rapporto per il periodo del preavviso

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo soggettivo/3 N.B. valgono le considerazioni già svolte per la giusta causa per quanto concerne i requisiti di proporzionalità della sanzione ed immutabilità dei motivi, mentre con riferimento all’immediatezza il concetto è meno rigoroso, essendo sufficiente “una certa tempestività”. Anche qui il giudice non è vincolato dalla “tipizzazione” delle fattispecie attuata dai ccnl (Cass. 29/05/91 n. 6079)

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo soggettivo/4 Importante Non rilevano, a differenza della giusta causa, i comportamenti/fatti extralavorativi L’onere della prova è a carico del datore di lavoro (come nella giusta causa).

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo soggettivo/5 Casistica immissione per fini “ludici” da parte di infermieri di medicinale lassativo (Guttalax) in alimenti e bevande destinati a personale paramedico (Trib. Como 18/03/87) Scarso rendimento “colpevole” (però necessario previo invito a migliorare la prestazione) (Trib. Milano 8/10/84) Assenza ingiustificata prolungata (Cass. 12/12/86 n. 7437)

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo oggettivo Legge 15/07/66 n. 604 Art. 3 “determinato… da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo oggettivo/2 Cioè… impiego delle energie lavorative e dei mezzi strumentali; programmazione e divisione del lavoro; elementi di carattere personale della prestazione, come inidoneità fisica sopravvenuta o prolungata assenza per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore (regolare funzionamento dell’organizzazione)

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo oggettivo/3 Requisiti essenziali Prova a carico fondatezza dei motivi addotti del datore, di nesso di relazione causale tra quesiti e il licenziamento impossibilità di adibire ad altre mansioni equivalenti (c.d. “repechage”) specie nel caso di “soppressione del posto” (Cass. 23/11/90 n. 1312)

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo oggettivo/4 N.B. La scelta imprenditoriale è insindacabile sotto il profilo della congruità ed opportunità, mentre lo è sotto il profilo dell’effettività (Cass. 30/03/94 n. 3128)

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo oggettivo/5 Casistica giurisprudenziale Ritiro porto d’armi a guardia giurata da parte del Prefetto (Cass. 6/07/89 n. 2727) Detenzione in seguito a condanna passata in giudicato (Cass. 13/07/90 n. 7252), però 1461 C.C. Inidoneità sopravvenuta Sostituzione del lavoro del dipendente con quello personale dell’imprenditore o di una macchina elettronica (Cass. 18/04/91 n. 4164)

Il licenziamento per giustificato motivo: giustificato motivo oggettivo/6 Casistica giurisprudenziale Sostituzione addetto vendite con agente (Cass. 30/03/94 n. 3128) Soppressione della custodia con affidamento a servizio di vigilanza esterna (Cass. 2/02/88 n. 986) Riduzione di commesse in piccola impresa (Pret. Rieti 11/04/95) Soppressione delle mansioni (Pret. Monza 7/03/96)

Licenziamento disciplinare

Sanzioni conservative Non incidenti sulla continuazione del rapporto di lavoro (comma 4) Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro: inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

Sanzioni conservative/2 Pertanto non è possibile il trasferimento del lavoratore o il cambiamento di mansioni come “sanzione” disciplinare vera e propria, mentre è lecito in casi particolari pervenire al c.d. “licenziamento disciplinare”, cioè alla risoluzione del rapporto (che ovviamente esula dal campo delle sanzioni conservative, come pure la “sospensione cautelare” che spesso lo precede”).

Il licenziamento disciplinare Nozione Non era previsto dalla legge, anzi vedasi art. 7 comma 3 Statuto dei Lavoratori Però Corte Costituzionale 30/11/82 n. 204 “sono illegittimi i primi tre commi dell’art. 7 se interpretati nel senso che siano inapplicabili espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro” Perciò La procedura dei primi tre commi si applica a tutti i licenziamenti definibili come disciplinari

Il licenziamento disciplinare/2 Ma quali sono? Tesi formulistica o contrattualistica Tesi ontologica Qualunque recesso intimato per ragioni connesse al comportamento dal lavoratore Solo quello considerato esplicitamente dal ccnl

Il licenziamento disciplinare/3 Risolve Cass. S.U. 01/06/87 n. 4823 “ogni volta che sia motivato da un comportamento imputabile, a titolo di colpa (intesa in senso generico) al lavoratore, licenziamento per colpa che copre l’area del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) e, in parte, quella del licenziamento per giusta causa”

Il licenziamento disciplinare/4 In sostanza Quando il licenziamento ha natura disciplinare, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati in azienda, non è sufficiente la comunicazione in forma scritta, ivi compresi i motivi (contestuali o successivi) ma è necessario applicare la speciale procedura ex art. 7 legge 300/70, e cioè…

Il licenziamento disciplinare/5 Affissione del codice eccezione: Cass. 17/11/94 disciplinare (comma 1) n. 9719 (lesione coscienza sociale e vivere civile) Contestazione scritta (ivi compresa recidiva se elemento costitutivo della fattispecie) Pausa di riflessione/ comma 2 termine a difesa (5 giorni) con eventuale assistenza sindacale commi 3 e 5 Adozione del provvedimento decorso il predetto termine e nei tempi previsti dal ccnl

Il licenziamento disciplinare/6 N.B. Secondo Cass. S.U. 29/05/95 n. 6041 non si applica ai dirigenti (pare in contrasto con Corte Cost. 427/89 e con Cass. 17/03/93 n. 3146. Secondo Corte Cost. 193/95 neppure ai domestici. Più recentemente Cass. S.U. 26/04/94 n. 3965 dice che “il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro ha natura ontologicamente disciplinare” Poi Corte Cost. 25/07/89 n. 427 “illegittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 7 nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato dall’imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti”

a) in area di tutela reale  art. 18 L. 300/70 Sanzioni Secondo Cass. S.U. 18/05/94 n. 4844 l’inosservanza della procedura rende il recesso solo ingiustificato e non nullo Di conseguenza a) in area di tutela reale  art. 18 L. 300/70 (reintegrazione + risarcimento danno) qui l’atto è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro

Sanzioni/2 in area di tutela obbligatoria  art. 8 L. 604/66 (riassunzione / indennità risarcitoria) in area di libera recedibilità  artt. 2118, 2119 C.C. (pagamento del preavviso anche se era stato intimato per giusta causa) nei casi b) e c) l’atto risolve il rapporto di lavoro Precedentemente si era affermata la nullità in tutti e tre i casi