L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE

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Transcript della presentazione:

L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE Sara Vaccaro L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.

L’evasione fiscale… in cifre L’evasione fiscale consiste nell’occultamento totale o parziale dei ricavi o nella deduzione di costi inesistenti In Italia l’evasione, secondo l’ultimo rapporto del Centro studi di Confindustria, è stata di: circa 122,2 miliardi di euro nel 2015 pari al 7,5% del Pil Al fisco vengono sottratti: 40 miliardi di Iva 23,4 miliardi di Irpef 5,2 miliardi di Ires 3,0 miliardi di Irap 16,3 miliardi di altre imposte indirette 34,4 miliardi di contributi previdenziali

Gli effetti dell’evasione Chi evade pagando meno tasse, o non pagandole affatto, manca ad uno dei principali doveri di cittadinanza, usufruendo di servizi forniti dallo Stato alla collettività, come l’istruzione, senza contribuire a finanziarli. L’evasione contribuisce a determinare un carico fiscale maggiore sui cittadini onesti, i quali sono costretti a subire un prelievo aggiuntivo per sopperire alle esigenze del bilancio pubblico.

Gli strumenti utilizzati dallo Stato per combattere l’evasione Promuove la tax compliance, cioè l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti Favorisce un maggior rapporto tra fisco e contribuenti. Con il D.Lgs. n. 128/2015 è stato introdotto il regime dell’adempimento collaborativo Diffonde la «cultura fiscale», attraverso programmi formativi e convenzioni con gli istituti scolastici, così da favorire una migliore conoscenza della problematica

E inoltre… Effettua controlli fiscali Coordina i vari enti: Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Inps, Siae, Inail, Equitalia ed enti territoriali Crea nuovi accordi di ruling internazionale, così da poter regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni internazionali Promuove il patent box, cioè un regime opzionale di tassazione agevolata che consente al titolare di impresa di godere, a determinate condizioni, di un’agevolazione fiscale pari al 50% dei redditi derivati dall’utilizzo di beni immateriali (per esempio brevetti, marchi)

L’evasione fiscale si combatte soprattutto attraverso l’attività di promozione dell’autotassazione (tax compliance), migliorando i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione finanziaria Il controllo fiscale ha lo scopo di indurre i contribuenti ad effettuare correttamente l’autodeterminazione dei tributi. A seconda delle modalità utilizzate dai funzionari per la determinazione dell’imponibile, e quindi dell’imposta da versare, l’accertamento può essere: analitico induttivo sintetico d’ufficio È prevista anche la possibilità di effettuare indagini finanziarie per accertare l’imposta evasa.

L’elusione fiscale L’elusione si concretizza in un aggiramento delle norme con lo scopo di realizzare un risparmio delle imposte In sostanza essa si realizza quando il contribuente applica una normativa fiscale più favorevole, non adottando il regime fiscale appropriato L’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2015 inserisce nello Statuto dei contribuenti il nuovo art. 10 bis. Per effetto delle nuove disposizioni l’abuso del diritto e l’elusione fiscale vengono ricompresi in un unico concetto. L’abuso del diritto consiste in una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti.

Presupposti dell’abuso ABUSO DEL DIRITTO Assenza di sostanza economica dell’operazione Indebito fiscale come effetti conseguenziale dell’operazione Realizzazione di un vantaggio fiscale indebito Sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti inidonei a produrre effetti significativamente diversi dai vantaggi fiscali Benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario

L’interpello antiabuso Al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che sono state realizzate, costituiscono fattispecie di abuso del diritto, il contribuente può presentare un’istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente. Tale istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o dell’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui essa si riferisce. L’Agenzia delle Entrate deve rispondere entro 120 giorni. Quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

L’accertamento dell’abuso del diritto Le disposizioni dettate dall’art. 10 bis hanno efficacia a partire dal 1° ottobre 2015, ma si applicano anche alle operazioni poste in essere prima di tale data e per le quali non sia stato notificato il relativo atto impositivo. L’abuso del diritto è accertato dall’Amministrazione finanziaria con apposito atto preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti, da fornire entro il termine di 60 giorni. Nell’atto devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile la fattispecie di abuso.

L’atto di accertamento Nell’atto di accertamento l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio. Il contribuente ha l’onere invece di provare l’esistenza delle valide ragioni extrafiscali poste alla base delle operazioni effettuate, ossia giustificare che le operazioni poste in essere siano state effettuate con la finalità di migliorare la struttura e la funzionalità dell’impresa o dell’attività professionale. Il contribuente a seguito dell’atto di accertamento può presentare: istanza di autotutela all’Amministrazione finanziaria per l’annullamento dell’atto impositivo; ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.

Un esempio di atto elusivo Un artificio frequentemente usato è quello della costituzione di società di comodo, ovvero di società costituite non per svolgere un’attività economica, ma per un fine di elusione fiscale. La giurisprudenza ha contrastato il fenomeno negando il diritto di detrarre l’Iva sugli acquisti se la società non ha svolto alcuna attività economica e appare avere il solo scopo di ottenere la detrazione dell’Iva sull’acquisto di un bene.