Evento di Formazione Professionale Continua

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Transcript della presentazione:

Evento di Formazione Professionale Continua Gli statuti di spa e srl I PATTI PARASOCIALI Dott. Alessandra CECI Roma, 24 settembre 2010 Sede dell'ODCEC

Definizione STRUMENTI per la regolamentazione di uno o più aspetti dei diritti, poteri, doveri derivanti dal rapporto sociale in maniera difforme o complementare rispetto quanto previsto dallo statuto.

Elementi caratterizzanti Convenzione esterna al contratto sociale Qualifica di socio di almeno uno dei contraenti Oggetto: diritti doveri relativi al rapporto sociale

Nessuna forma predeterminata (escl. quotate) L'accordo Nessuna forma predeterminata (escl. quotate) Liceità dell'oggetto (non in contrasto con norme imperative o comunque tale da configurare uno strumento di elusione di quelle norme o dei principi generali dell'ordinamento che ad esse sono sottesi) e conformità all'interesse della società Possibilità di stipula in sede di costituzione della società o nel corso della vita della stessa Inopponibilità alla società, efficacia sul piano obbligatorio, vincolante per le parti dell'accordo

Corte di Cassazione Sez. 1 civile Sentenza 18.07.2007, n. 15963 I soggetti Corte di Cassazione Sez. 1 civile Sentenza 18.07.2007, n. 15963 alla nozione di patto parasociale […] non e' essenziale che tutti i partecipanti al patto rivestano la qualita' di socio, nulla impedendo di considerare parasociale anche un patto concluso tra soci e terzi, ogni qual volta l'oggetto dell'accordo verta sull'esercizio da parte dei soci di diritti, facolta' o poteri loro spettanti nella societa'.

OGGETTO – Tipologie di patti SINDACATI DI VOTO (disciplina delle modalità di esercizio del voto) e PATTI DI CONSULTAZIONE (obbligo di consultazione preventiva ai fini del voto in assemblea). ; SINDACATI DI BLOCCO (disciplina la circolazione delle azioni) – lock up, diritto di prima offerta, diritto/obbligo di co-vendita; SINDACATI DI CONCERTO (disciplina l'esercizio congiunto di influenza dominante all'interno della compagine sociale);

regolamentano il modo in cui deve essere espresso il voto Sindacati di voto regolamentano il modo in cui deve essere espresso il voto Casi più frequenti a) gli aderenti al patto si obbligano a concordare prima di ogni assemblea il modo in cui voteranno; b) gli aderenti al patto si obbligano a conformarsi a quanto avrà stabilito la maggioranza del patto; c) gli aderenti al patto si obbligano a rilasciare procura a uno di essi o a un terzo a votare in un determinato modo. Possono essere accompagnati anche dall'intestazione delle azioni sindacate a un soggetto terzo quale un trust Nel caso sub c ), ovviamente, si ha una formalizzazione più onerosa, pur presentandosi, di norma, una maggior garanzia di votazione in assemblea, rispettosa del volere espresso dalla maggioranza.

Patti di consultazione gli aderenti si obbligano alla preventiva consultazione sulla direzione dell'esercizio del diritto di voto

Sindacati di blocco limitazione del potere di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale varie tipologie oggetto: proprietà o diritti reali sul titolo analogie con la clausola di gradimento

Sindacati di concerto Oggetto o effetto l'esercizio congiunto di un'influenza dominante Definizione caso per caso secondo il contenuto dell'accordo e la finalità sottostante (semplici direttive, atti di impulso agli organi della società, comportamenti negativi etc.) Problema della liceità

Disciplina giuridica - SOCIETA' QUOTATE Artt. 122 e 123 D. Lgsl. 24.02.1998 n. 58 – T.U.F. - SOCIETA' NON QUOTATE Artt. 2341 – bis e 2341 – ter Codice Civile

PATTI PARASOCIALI NELLE QUOTATE (Art. 122 D. Lgls 58/1998) I patti, in qualunque forma stipulati aventi per oggetto - l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e nelle societa' che le controllano; - che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle societa` con azioni quotate e nelle società che le controllano; - che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; - che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); - aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. - volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta

Obblighi di pubblicità entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societa' ha la sua sede legale; d) comunicati alle societa' con azioni quotate. 2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

Sistema sanzionatorio 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 I PATTI SONO NULLI. 4. IL DIRITTO DI VOTO inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 NON PUO' ESSERE ESERCITATO. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14. comma 6.

Ambito di applicazione 5 bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile. 5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.

Art. 123 D. Lgs. 58/1998 Durata A TEMPO DETERMINATO LIMITE MAX 3 ANNI (si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore). POSSIBILITA' DI RINNOVO a scadenza. A TEMPO INDETERMINATO (possibilità di recesso per ciascun contraente con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2) .

PATTI PARASOCIALI NELLE SOCIETA’ NON QUOTATE Art. 2341 – bis e 2341 – ter S.P.A. NESSUNA DISCIPLINA PER S.R.L.

Art. 2341 - bis c.c. (Patti parasociali) Patti in qualunque forma stipulati purché finalizzati a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società

Oggetto a) esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) (o effetto) esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società ESCLUSI patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo

Durata A TEMPO DETERMINATO LIMITE MAX 5 ANNI (si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore). POSSIBILITA' DI RINNOVO a scadenza. A TEMPO INDETERMINATO (possibilità di recesso per ciascun contraente con un preavviso di 180 giorni).

Art. 2341 – ter Pubblicità dei patti parasociali ESCLUSIVA PER SOCIETA' CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO - comunicazione alla società; - dichiarazione in apertura di ogni assemblea; - trascrizioni della dichiarazione nel verbale di assemblea; - deposito del verbale presso l'ufficio del registro delle imprese. .

Regime sanzionatorio - IMPOSSIBILITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO per i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale; - ANNULLABILITA' delle deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante a norma dell'articolo 2377 c.c. in caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma 1 art. 2341 - ter

INADEMPIMENTO DA PARTE DEI PARASOCI EFFETTI NEGOZIALI DEI PATTI efficacia vincolante solo tra le parti che li hanno sottoscritti con esclusione dei successivi acquirenti delle azioni (o di eventuali sottoscrittori di azioni di nuova emissione) ovvero degli eredi. Nessuna efficacia nei confronti dei terzi o nei confronti della società - Non è impugnabile la delibera assembleare formatasi per effetto del voto del parasocio, difforme da quanto convenuto con il patto -

SANZIONE GIURIDICA E FORME DI TUTELA L'inadempimento del patto determina UNICAMENTE in capo all'inadempiente una OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO (ovvero la perdita della penale , ove nel contratto parasociale sia stata inserita una clausola penale). TUTELA GIURIDICA: no rimedi cautelari possibilità esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Modello di patto parasociale TRA I SIG. 1) .........................NATO A .................... RESIDENTE IN VIA.............. COD.FISC ………….; TITOLARE DI N. AZIONI DELLA SOCLETA , CON SEDE A …. VIA ………………………….; COD. FISC. ………………. 2) .........................NATO A .................... RESIDENTE IN VIA.............. COD.FISC ………………….; TITOLARE DI N. AZIONI DELLA SOCLETA , CON SEDE A …. VIA ………………………….; DI SEGUITO CONGIUNTAMENTE ANCHE “LE PARTI” PREMESSO CHE A) I SOPRANNOMINATI SOCI SONO, COMPLESSIVAMENTE, TITOLARI DI N. ……….. AZIONI DELLA PREDETTA SOCIETA’: B) LO STATUTO VIGENTE DELLA SOCIETA’ E QUELLO CHE SI ALLEGA SUB A); C) E’ INTERESSE DELLE PARTI VEDER VALORIZZARE LE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI NEL CAPITALE SOCIALE DELLA _______; D) LE PARTI HANNO CONVENUTO DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE PATTO PARASOCIALE AL FINE DI REGOLARE I LORO RAPPORTI QUALI SOCI, ATTUALI O FUTURI, DELLA SOCIETA’ RELATIVAMENE AL TRASFERIMENTO DELLE RISPETTIVE PARTECIPAZ. / ESERCIZIO VOTO ETC TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGLJE: 1. PREMESSE E ALLEGATI LE PREMESSE E GLI ALLEGATI COSTITUISCONO PATTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE 2. PATTO PARASOCIALE

2. Patto parasociale. Trasferimento delle quote 2.1 -LE .PARTI CONVENGONO CHE SINO AL ……………… LE AZIONI IN PROPRIETÀ DEI SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE PATTO PARASOCLALE POTRANNO ESSERE TRASFERITE SOLTANTO TRA GLI STESSI E CHE, PERTANTO, SINO ALLA PREDETTA DATA LE SUDDETTE QUOTE NON POTRANNO ESSERE TRASFERITE A TERZI A QUALSIVOGLIA TITOLO. 2.2.. A DECORRERE DA …………………….., LE QUOTE POTRANNO ESSERE CEDUTE ANCHE A TERZI, FATTI SALVI I DIRITTI DI PRELAZIONE E GRADIMENTO PREVISTI ALL'ART ------- , DELLO STATUTO, RESTA, TUTTAVIA,. INTESO CHE, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART ……………… DELLO STATUTO, QUALORA NESSUNO INTENDESSE ESERCITARE IL SUDDETTO DIRITTO DI PRELAZIONE, CIASCUN SOCIO DELLA SOCIETÀ, DANDONE AWISO SCRITTO AL SOCIO CEDENTE ENTRO 20 (VENTI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'OFFERTA IN PRELAZIONE PREVISTA ALL'ART…… DELLO STATUTO, AVRÀ DIRITTO DI CHIEDERE CHE IL TERZO O I TERZ.I ACQUIRENTI SI RENDANO ALTRESÌ ACQUIRENTI DI TUTTE O (A SUA SCELTA) DI PARTE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETÀ ALLE MEDESJME CONDIZIONI DEL SOCIO CEDENTE.. QUALORA ANCHE SOLO UNO ,DEI SOCI ESERCITASSE TALE DIRITTO, IL SOCIO CEDENTE DOVRÀ FAR SÌ CHE IL TERZO OI TERZI ACQUISTINO ALLE MEDESIME CONDIZIONI AD ESSO OFFERTE ANCHE LE PARTECIPAZIONI COME SOPRA INDICATE DAL O DAGLI ALTRI SOCI. QUALORA IL TERZO O I TERZI ACQUIRENTI NON ACCETTASSERO, PER UN QUALSIVOGLIA MOTIYO, DI ACQUISTARE TALI ULTIME PARTECIPAZIONI, IL SOCIO CEDENTE DOVRÀ IN VIA ALTERNATIVA: A) RINUNCIARE ALLA CESSIONE DELLA PROPRIA QUOTA; OWERO B) RIDURRE LA QUOTA ÇHE INTENDE ALIENARE, INMISURA TALE DA CONSENTIRE CHE ANCHE GLI ALTRI SOÇI .INTERESSATI POSSANO TRASFERIRE UNA QUOTA PROPORZIONALE A QUELLA DEL SOCIO CEDENTE. IN DIFETTO IL SOCIO CEDENTE DOVRÀ ACQUISTARE ESSO STESSO LE PARTEC!PAZIONI CHE IL TERZO O I TERZI NON VOLESSERO ACQUISTARE DAGL.I ALTRI SOCI INTERESSATI ALLA CESSIONE 3. PEGNO SULLE AZIONI CIASCUNA DELLE PARTI SI IMPEGNA A NON COSTITUIRE IN PEGNO LE AZIONI DELLA SOCIETA’ SE NON PREVIO MUTUO CONSENSO

2. Patto parasociale DECISIONI DEI SOCI (SINDACATO DI VOTO) 2.1. LE PARTI SI OBBLIGANO RECIPROCAMENTE AD ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE "DELLA SOCIETÀ IN CONFORMITÀ A QUANTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL PRESENTE PATTO”, TALI DELLBERAZLONI AVRANNO EFFETTO VINCOLANTE PER LE PARTI. 2.2 LE DELIBERE ASSEMBLEARI RELATIVE AGLI ARGOMENTI DI SEGUITO INDICATI DOVRANNO ESSERE ASSUNTE ANCHE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEL SOCIO ……. 2.3 PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI INDICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI , LE PARTI CONVENGONO CHE È LORO INTENZIONE ESPRIMERE CONGIUNTAMENTE IL VOTO IN MODO CHE IL VOTO DI CIASCUN SOCIO SINDACATO RAPPRESENTI LA VOLONTÀ COMUNE DI TUTTI LORO COME SOCI. PERTANTO SI DANNO ATTO RECIPROCAMENTE CHE, AI FINI DELLE VOTAZIONI IN ASSEMBLEA, ESSI COSTITUISCONO UN UNICO BLOCCO. 2,4 PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE A TALE VOLONTÀ, PRIMA DI OGNI VOTAZIONE IN ASSEMBLEA, I SOCI SINDACATI DEVONO PORRE IN ESSERE LA SEGUENTE PROCEDURA: A) TUTTE LE VOLTE CHE SI PROCEDE A UNA VOTAZIONE IN ASSEMBLEA, CIASCUNO DEI SOCI SINDACAI SI OBBLIGA A CONFERIRE SPECIFICA DELEGA A UN UNICO SOGGETTO IN MODO TALE CHE QUESTI LI RAPPRESENTI CONGIUNTAMENTE ALL'ASSEMBLEA; , B) IL SOGGETTO DELEGATO SARÀ INDIVIDUATO VOLTA PER VOLTA DAI SOCI SINDA- CATI DI COMUNE ACCORDO. IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL- L'ACCORDO, IL SOGGETTO DELEGATO VERRÀ INDICATO DAL SOCIO < .>. C) LE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SINDACATI SI INTENDONO ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 51 % DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO SPETTANTI AI SOCI SINDACATI .

CLAUSOLA PENALE . IN CASO DI INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE PATTO, LA PARTE INADEMPIENTE DOVRA' CORRISPONDERE ALLE ALTRE PARTI L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO …………… A TITOLO DI PENALE AI SENSI DELL'ART. 1382 c.c.- LA CORRESPONSIONE DELLA PENALE AVVERRA' IN MODO PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNA PARTE POSSEDUTA ALLA DATA IN CUI L'INADEMPIMENTO VIENE ACCERTATO. L'ACCERTAMENTO AVVIENE CON LE SEGUENTI MODALITA'……….. RESTA COMUNQUE SALVO IL RISARCIMENTO PER GLI ULTERIORI DANNI

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE PATTO PASASOCIALE SARÀ CONSIDERATO DALLE PARTI ASSOLUTAMENTE RISERVATO E NON POTRÀ ESSERE, DIIVULGATO, SE NON NEI MODI DECISI CONGIUNTAMENTE, FATTI SALVI GLI OBBLIGHI DI LEGGE E/O NECESSARI PER DAR CORSO A QUANTO IN ESSO PREVISTO.

DISPOSIZIONI GENERALI DURATA . IL PRESENTE PATTO HA DURATA DI ANNI CINQUE, E SARÀ RINNOVA BILE A SCADENZA PER UN PERIODO ------ MODIFICHE O INTEGRAZIONI . NESSUNA MODIFICA O INTEGRAZIONE AL PRESENTE PATTO PARASOFIALE AVRÀ FORZA,VINCOLANTE A MENO CHE NON SIA FATTA PER ISCRITTO E VENGA SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE PARTI.

INADEMPIMENTO . L’EVENTUALE ESPRESSIONE DEL VOTO IN MANIERA DIFFORME RISPETTO ALLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAI PARTECIPANTI AL PRESENTE PATTO DARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DAL SINDACATO, FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO . L'EVENTUALE TOLLERANZA DI COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEL PRESENTE.PATTO PARASOCIALE NON COSTITUITRA’ RINUNCIA AI DIRITTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI VIOLATE NE’ AL DIRITTO DI ESIGERE L’ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI E OBBLIGHI QUI PREVISTI.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA COMUNICAZIONI QUALSIASI COMUNICAZIONE RICHIESTA DAL PRESENTE PATTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA PER ISCRITTO, A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A R. INVIATA AI SEGUENTI INDIRIZZI________________ LEGGE APPLICABILE IL PRESENTE PATTO È DISCIPLINATO DALLA LEGGE ITALIANA CLAUSOLA COMPROMISSORIA TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DAL PRESENTE PATTO SARANNO DEFERITE ………. Luogo, data e firma

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI PATTO PARASOCIALE DA FARSI IN APERTURA DI ASSEMBLEA Ai sensi dell’art. 2341 ter del codice civile, il/la sottoscritto/a <...>, quale rappresentante dei seguenti possessori di azioni: Dichiara che tra gli stessi esiste un patto parasociale avente per oggetto (oppure tramite cui) <...>. Tale patto è stato a suo tempo comunicato ai sensi di legge alla <...> s.p.a..

MODELLO DI PREAVVISO DI RECESSO DA PATTO A TEMPO INDETERMINATO Egr. Sig. RACCOMANDATA A. R. Oggetto: preavviso di recesso dal patto parasociale stipulato in data <...> tra: <...> Il / la sottoscritta <...> nato/a a <...> il <...> e residente in <...>, via <...> premesso - che in data <...> ha stipulato unitamente a <...> un patto parasociale avente ad oggetto l’esercizio di voto nella società <...> s.p.a. (oppure nella società <...> che controlla la <...> s.p.a.) oppure con il quale si è posto un limite al trasferimento delle azioni della <...> s.p.a. (oppure al trasferimento delle partecipazioni della <...> che controlla la <...> s.p.a.) avente per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla società per azioni <...> ( oppure sulle società per azioni <...>) - che il patto parasociale stipulato non prevede alcun termine di durata - che il/la sottoscritta (la società <...>) intende recedere dallo stesso patto tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 2341-bis del codice civile dà formale preavviso di centottanta giorni decorsi i quali il suddetto recesso sarà operativo a tutti gli effetti di legge Data e luogo <...> Firma <...>

FINE