REGIONE LOMBARDIA E IL SUO SISTEMA STATUTO D’AUTONOMIA, CONSIGLIO E GIUNTA
Lo Statuto d’autonomia Lo Statuto d’autonomia della Lombardia, secondo le disposizioni dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è stato approvato con due successive deliberazioni consiliari, avvenute il 13 marzo e il 14 maggio 2008. E’ entrato in vigore il 1 settembre 2008. STATUTO D’AUTONOMIA
Art. 1 (La Regione Lombardia) La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.
GLI ORGANI DELLA REGIONE Il Consiglio regionale Il Presidente della Regione La Giunta
1 Il Consiglio regionale Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della Lombardia. I consiglieri rappresentano la comunità regionale senza vincolo di mandato. Il CONSIGLIO REGIONALE
Il CONSIGLIO REGIONALE Funzioni Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. Il CONSIGLIO REGIONALE
Presidente del Consiglio Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto dai consiglieri regionali. Egli rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all’Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari. Il CONSIGLIO REGIONALE
Ufficio di Presidenza (UDP) L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due VicePresidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. L‘UDP garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l’espletamento delle loro funzioni. Il CONSIGLI OREGIONALE
Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti I consiglieri si costituiscono in gruppi. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di presidenza per l’organizzazione delle attività e dei lavori consiliari. Il CONSIGLIO REGIONALE
Le Commissioni consiliari Le Commissioni permanenti (attualmente sono 8) esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante , svolgendo un ruolo fondamentale nel processo legislativo. Possono anche essere costituite commissioni speciali e Commissioni di inchiesta Nell'ambito delle materie di competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull’attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti del sistema regionale. Assimilabili alle commissioni, per gli aspetti operativi, sono la Giunta delle elezioni e il Comitato paritetico di controllo e valutazione. IL CONSIGLIO REGIONALE
2 Il Presidente della Regione Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto,egli rappresenta la Regione. Nomina, presiede e revoca la Giunta regionale ( tra cui il Vicepresidente) ne dirige la politica generale e ne è responsabile. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.
LA GIUNTA REGIONALE 3 La Giunta regionale La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori . La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale, alla sue sedute possono partecipare anche i sottosegretari. Essa dà attuazione al programma di governo del Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; esercita la potestà regolamentare nei casi previsti; predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo; nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale ecc. ecc. LA GIUNTA REGIONALE
La Giunta regionale è composta da assessori e sottosegretari La Giunta regionale è composta da assessori e sottosegretari. Sotto il vertice politico operano le Direzioni Generali. Grande importanza ha la Presidenza a cui afferiscono anche il personale e la comunicazione. egione Lombardia dispone di una sede a Roma e una Bruxelles. LA GIUNTA REGIONALE
Altri organismi statutari Il Consiglio delle autonomie locali La Commissione garante dello Statuto Il Consiglio per le Pari Opportunità Il Difensore civico Il CORECOM
Il Sistema regionale Il “Sistema Regionale”, così come delineato dalla Legge Regionale n. 30 del 27 dicembre 2006, è costituito dalla Regione stessa e dagli enti che contribuiscono alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo e del Documento Strategico Annuale (PRS e DSA).
Gli Enti che fanno parte del Sistema Regionale sono: Enti dipendenti (es. Arpa,Ersaf, Eupolis ecc) Società partecipate in modo totalitario (es. Finlombarda spa, Lombardia Informatica spa, ecc) Enti sanitari (ASL, Aziende ospedaliere ecc) Società a partecipazione regionale (es: Ferrovie Nord ecc) Fondazioni istituite dalla Regione (es. FLA, IREALP ecc.) Enti pubblici (Parchi regionali, Consorzi di bonifica)
www.consiglio.regione.lombardia.it U.S.S. Comunicazione, Relazioni esterne e Stampa Ufficio Relazioni Istituzionali, Territoriali ed Internazionali Consiglio regionale della Lombardia © 2017